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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 14/01/2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 909/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] residente a [...]
Ignazio Falconieri n. 10, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rianna ed Isabella Maselli, elettivamente domiciliati come in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo elettivamente domiciliato come in atti. RESISTENTE Oggetto: Ricorso per riconoscimento di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 17.01.23 la ricorrente in epigrafe esponeva di avere inoltrato, in data 06.06.2022, domanda telematica n° 2107928800194, per il riconoscimento dell'assegno Sociale;
di avere ricevuto in data 28.6.2022 comunicazione di reiezione della domanda di assegno Sociale per l'anno 2022, in quanto secondo l' resistente, il totale dei propri redditi e di quelli del coniuge era superiore al CP_1 limite massimo di euro 12.170,86, previsto dall'art. 3, comma 6 L. n. 335/1995; di avere presentato, in data 13.10.2022, ricorso gerarchico avverso la reiezione amministrativa dell' , nella quale aveva rappresentato che, per come risultava dalla certificazione CP_1 reddituale dell'Agenzia delle Entrate, sia personale che del proprio coniuge, non erano presenti redditi superiori al limite massimo previsto dalla normativa, in quanto ella non percepiva alcun reddito mentre il coniuge aveva un reddito annuo di Euro 8.782,00; di non avere però ricevuto alcun riscontro da parte dell' CP_1
Tutto ciò premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: ”Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza come per legge, e nell'importo di diritto;
per l'effetto condannare l' – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla liquidazione dell'assegno sociale in favore della ricorrente, con dalla domanda amministrativa o, in ulteriore subordine, dalla diversa data riconosciuta in giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole scadenze di ogni quota mensile, come per legge;
con vittoria di spese diritti ed onorari e con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Ritualmente si costituiva l' che nel contestare le pretese della ricorrente eccepiva CP_1
l'improponibilità/improcedibilità del ricorso, evidenziando che non risultava provata né l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa, né l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo;
eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per decadenza del termine triennale di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70; quanto al merito, evidenziava l'insussistenza del requisito reddituale, in quanto, dalla verifica della situazione patrimoniale della ricorrente, emergeva che essa era titolare di redditi propri e del coniuge superiori al limite massimo di euro 12194,78 previsto dall'art.3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2022; che dai controlli effettuati era emerso che il coniuge della richiedente, ER
, era titolare di una doppia prestazione, ossia una pensione di inabilità civile
[...] con indennità di accompagnamento (pensione INVCIV n. 07018445) di importo mensile, per il 2022, pari a circa 907,00 euro e di un assegno di invalidità ordinaria, a carico del fondo lavoratori dipendenti, di importo mensile per il 2022 pari a circa 719,00 euro;
che entrambe le indicate prestazioni al netto dell'indennità di accompagnamento, computavano reddito ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale alla ricorrente;
che le tredici mensilità dell'importo di INVCIV unitamente alle tredici mensilità di IO comportavano il raggiungimento di un reddito familiare annuo superiore a quello previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che per l'effetto non sussisteva il diritto alla prestazione invocata, difettandone il requisito reddituale, elemento costitutivo della fattispecie.
Pertanto, l' rassegnava le seguenti conclusioni “rigettare la domanda non CP_1 essendo il ricorrente in possesso dei requisiti per l'accesso; l beneficio di legge invocato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'odierna udienza, lette la note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
2 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda;
infatti, in corrispondenza dell'allegato 1 della produzione di cui al ricorso è stata depositata la domanda amministrativa di assegno sociale avanzata dalla ricorrente in data 6.6.22.
Del resto, non poteva essere diversamente, essendo presente in atti e non contestato che sia intervenuto provvedimento di reiezione da parte dell in data 28.6.22 (all. 2 CP_1 produzione citata), per le ragioni di merito esposte nella memoria di costituzione .
Veniva poi inoltrato ricorso amministrativo in data 13.10.22 ( all. 3 produz cit. ), senza pertanto che si sia verificata decadenza .
Dispone infatti l'art. 47 citato nella parte in fatto: Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Nella specie, come è agevole rilevare dalla data di deposito del ricorso ( 17.1.23) alcun termine triennale risulta decorso .
Quanto al merito, la domanda è infondata.
Va premesso che, come noto, la disposizione di cui all'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce, ai commi 6 e 7 , che: “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi,
3 le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale .
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.”
A loro volta, i requisiti per la percezione della pensione sociale erano stati stabiliti dall'art. 26 della L. n. 153/69, a tenore del quale, quanto ai primi quattro commi :
“Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale .
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione .
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue” . Su tale norma è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 9.3.1993 n. 88, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di
4 determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge” . Tanto premesso, dal 1.1.1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale;
il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
come evidente dalla norma, il beneficio ha carattere provvisorio, con conseguente verifica annuale del possesso dei requisiti socioeconomici;
l'importo dell'assegno per l'anno 2022 è pari a 468,10 euro per 13 mensilità mentre il limite di reddito è pari a 6085,30 euro annuali di reddito personale e 12.170,60 euro annuali di reddito complessivo con il coniuge se il soggetto è coniugato. Inoltre, hanno diritto all'assegno in misura intera, tra i coniugati, coloro che abbiano un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno ovvero in misura ridotta i coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno. Orbene, non sussiste contestazione alcuna da parte della ricorrente in ordine alle circostanze fattuali addotte dall a motivo della reiezione della domanda. CP_1
In particolare, nella memoria, come si è visto, l' ha rimarcato che il coniuge CP_1 della richiedente, è titolare di una doppia prestazione (pensione Persona_1 di inabilità civile con indennità di accompagnamento (pensione INVCIV n. 07018445) con importo mensile per il 2022 pari a circa 907,00 euro e di un assegno di invalidità ordinaria (pensione IO n. 60058534) che per il 2022 aveva un importo mensile pari a circa 719,00 euro;
che entrambe le prestazioni, al netto dell'indennità di accompagnamento, concorrono alla formazione del reddito ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, comportando il raggiungimento di un reddito familiare annuo superiore a quello previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno sociale, per un totale complessivo pari a euro 14.298,18, importo superiore al limite reddituale per l'anno 2022 determinato in euro 12.194,65. Impregiudicate tali circostanze ( del resto, documentate dall , parte ricorrente, CP_1 nelle note di t.s. depositate per l'udienza del 7.5.24 ha così concluso: Gli scriventi Avvocati, nel ripotarsi ai propri atti, rilevano che l'eccezione formulata dall' CP_1 circa il presunto superamento dei limiti reddituali per godere dell'AS riguarda esclusivamente l'anno 2022. Già dall'anno 2023 l'istante rientrerebbe pienamente nei limiti reddituali per godere della prestazione richiesta. Per i richiedenti coniugati, infatti, il limite di reddito è di euro 13.085,00. La sig.ra non possiede alcun reddito, mentre il coniuge, per come Pt_1 dichiarato dall' possiede un reddito annuale di Euro 12.194,78 e, pertanto si CP_1 ha un reddito complessivo familiare che per l'anno 2023 non supera i limiti di legge per ottenere il riconoscimento dell'Assegno Sociale. Alla luce di ciò si chiede decidersi la causa con riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza dal 1.1.2023 e nell'importo di diritto, con correlativa condanna
5 dell' al pagamento dei relativi ratei, il tutto con riconoscimento delle spese di CP_1 lite con attribuzione.
Con le note depositate per l'odierna udienza, nel ripotarsi al ricorso introduttivo, la ricorrente ha prodotto certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che ella non percepisce alcun reddito, mentre il coniuge percepisce un reddito annuo di circa 9.000 euro.
In primo luogo va osservato che la domanda appare infondata con riferimento all'anno 2022, in quanto - a fronte della relazione corroborata dalla CP_1 documentazione prodotta dallo stesso unitamente alla memoria di CP_1 costituzione - parte ricorrente ha ammesso che il proprio coniuge ha percepito per quell'anno redditi superiori al limite di legge fissato in euro 12.170,60 , tant'è che ha proposto domanda - mediante le note di trattazione scritta per la decorsa udienza - di riconoscimento del diritto a decorrere dal 1.1.23. Tuttavia, si deve rilevare che la domanda non appare sufficientemente riscontrata sul piano documentale neppure per l'anno 2023. Infatti, premesso che la stessa ricorrente, chiedendo con le note di trattazione scritta sopra citate il riconoscimento del diritto solo a partire dal 1.1.23, e quindi ammettendo la percezione di redditi superiori al limite di legge per quanto riguarda l'anno 2022, ha di fatto negato valore alla documentazione rappresentata dalla certificazione dell'Agenzia delle entrate, da cui invece emerge per gli anni 2021 e
2022 un reddito percepito dal coniuge inferiore in entrambi i casi al limite di legge e pari rispettivamente a euro 8782,80 ed euro 9.004,55. Orbene, laddove si dovesse ritenere fondata la domanda con riferimento all'anno
2023, si entrerebbe in un'insanabile contraddizione: infatti la ricorrente ha da ultimo documentato mediante la produzione della certificazione di Agenzia delle entrate che per detto anno il proprio coniuge ha percepito un reddito pari a euro 9.726,05, laddove l' a sua volta, mediante la produzione del cassetto previdenziale CP_1 riguardante il allegato alle note di t.s. pure da ultimo depositate e Pt_2 acquisibile per la rilevanza probatoria nel caso che occupa, ha dimostrato l'avvenuta percezione da parte di costui per tale anno di un totale di pagamenti pari a euro 22.041,40 e per l'anno 2024 pari a euro 22.808,01.
In tema di dimostrazione del requisito reddituale per la fruizione della prestazione de qua, la Cassazione ha ritenuto con sentenza 23477/2010: “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”), della mancanza di redditi (stipendi, pensioni, rendite) a lui imputabili. Per il resto, va rammentato quanto ritenuto con sentenza n. 6750/2010 della Cassazione: “in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il
6 trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente
è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale”. Del resto, in relazione alla pensione sociale di cui all'art. 26 comma 1 l. 153/1969 , la cui erogazione era pure subordinata al possesso di requisiti reddituali (“reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche”), la S.C. aveva ritenuto che lo stato di bisogno rilevante ai fini della concessione della provvidenza assistenziale fosse solo quello definito dalla legge sulla base dell'oggettivo criterio reddituale (v. Cass. civ. sez. lav. n. 3958/2001, secondo cui “ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza … non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. … D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito”). Più di recente, si è ritenuto che Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali ( sentenza n. 14513 del 09/07/2020) . A fronte della discrasia tra i documenti prodotti dalle parti, non può essere annesso valore probatorio “maggiore” alla certificazione Agenzia delle entrate, posto che la stessa ricorrente, con le conclusioni rassegnate nelle decorse note, ha mostrato di non annettervi rilievo privilegiato, quanto meno per l'anno 2022. Appare coerente, pertanto, seguire il medesimo ragionamento quanto all'anno 2023; del resto la indicata certificazione è a sua volta formata sulla base di quanto dichiarato dagli interessati, mentre il cassetto previdenziale indica il totale dei CP_1 pagamenti effettuati nell'anno e non vi è ragione di ritenerlo inveritiero. A quanto sopra esposto consegue che la domanda non appare suffragata dai dati reddituali necessari per il suo accoglimento con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato, non essendo stato dimostrato il requisito reddituale richiesto in capo alla ricorrente. Quanto alle spese di lite, parte ricorrente, stante la dichiarazione resa ex art. 152 disp att c.p.c., deve dichiararsi non tenuta al relativo pagamento, nonostante la soccombenza.
7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara la ricorrente di cui in epigrafe non tenuta al pagamento delle spese di lite. Si comunichi. Napoli, 22.1.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 14/01/2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 909/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] residente a [...]
Ignazio Falconieri n. 10, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rianna ed Isabella Maselli, elettivamente domiciliati come in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo elettivamente domiciliato come in atti. RESISTENTE Oggetto: Ricorso per riconoscimento di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 17.01.23 la ricorrente in epigrafe esponeva di avere inoltrato, in data 06.06.2022, domanda telematica n° 2107928800194, per il riconoscimento dell'assegno Sociale;
di avere ricevuto in data 28.6.2022 comunicazione di reiezione della domanda di assegno Sociale per l'anno 2022, in quanto secondo l' resistente, il totale dei propri redditi e di quelli del coniuge era superiore al CP_1 limite massimo di euro 12.170,86, previsto dall'art. 3, comma 6 L. n. 335/1995; di avere presentato, in data 13.10.2022, ricorso gerarchico avverso la reiezione amministrativa dell' , nella quale aveva rappresentato che, per come risultava dalla certificazione CP_1 reddituale dell'Agenzia delle Entrate, sia personale che del proprio coniuge, non erano presenti redditi superiori al limite massimo previsto dalla normativa, in quanto ella non percepiva alcun reddito mentre il coniuge aveva un reddito annuo di Euro 8.782,00; di non avere però ricevuto alcun riscontro da parte dell' CP_1
Tutto ciò premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: ”Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza come per legge, e nell'importo di diritto;
per l'effetto condannare l' – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla liquidazione dell'assegno sociale in favore della ricorrente, con dalla domanda amministrativa o, in ulteriore subordine, dalla diversa data riconosciuta in giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole scadenze di ogni quota mensile, come per legge;
con vittoria di spese diritti ed onorari e con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Ritualmente si costituiva l' che nel contestare le pretese della ricorrente eccepiva CP_1
l'improponibilità/improcedibilità del ricorso, evidenziando che non risultava provata né l'avvenuta presentazione della domanda amministrativa, né l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo;
eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per decadenza del termine triennale di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70; quanto al merito, evidenziava l'insussistenza del requisito reddituale, in quanto, dalla verifica della situazione patrimoniale della ricorrente, emergeva che essa era titolare di redditi propri e del coniuge superiori al limite massimo di euro 12194,78 previsto dall'art.3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2022; che dai controlli effettuati era emerso che il coniuge della richiedente, ER
, era titolare di una doppia prestazione, ossia una pensione di inabilità civile
[...] con indennità di accompagnamento (pensione INVCIV n. 07018445) di importo mensile, per il 2022, pari a circa 907,00 euro e di un assegno di invalidità ordinaria, a carico del fondo lavoratori dipendenti, di importo mensile per il 2022 pari a circa 719,00 euro;
che entrambe le indicate prestazioni al netto dell'indennità di accompagnamento, computavano reddito ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale alla ricorrente;
che le tredici mensilità dell'importo di INVCIV unitamente alle tredici mensilità di IO comportavano il raggiungimento di un reddito familiare annuo superiore a quello previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che per l'effetto non sussisteva il diritto alla prestazione invocata, difettandone il requisito reddituale, elemento costitutivo della fattispecie.
Pertanto, l' rassegnava le seguenti conclusioni “rigettare la domanda non CP_1 essendo il ricorrente in possesso dei requisiti per l'accesso; l beneficio di legge invocato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'odierna udienza, lette la note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
2 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda;
infatti, in corrispondenza dell'allegato 1 della produzione di cui al ricorso è stata depositata la domanda amministrativa di assegno sociale avanzata dalla ricorrente in data 6.6.22.
Del resto, non poteva essere diversamente, essendo presente in atti e non contestato che sia intervenuto provvedimento di reiezione da parte dell in data 28.6.22 (all. 2 CP_1 produzione citata), per le ragioni di merito esposte nella memoria di costituzione .
Veniva poi inoltrato ricorso amministrativo in data 13.10.22 ( all. 3 produz cit. ), senza pertanto che si sia verificata decadenza .
Dispone infatti l'art. 47 citato nella parte in fatto: Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Nella specie, come è agevole rilevare dalla data di deposito del ricorso ( 17.1.23) alcun termine triennale risulta decorso .
Quanto al merito, la domanda è infondata.
Va premesso che, come noto, la disposizione di cui all'art. 3 L. 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce, ai commi 6 e 7 , che: “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi,
3 le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale .
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.”
A loro volta, i requisiti per la percezione della pensione sociale erano stati stabiliti dall'art. 26 della L. n. 153/69, a tenore del quale, quanto ai primi quattro commi :
“Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale .
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione .
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue” . Su tale norma è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 9.3.1993 n. 88, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di
4 determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge” . Tanto premesso, dal 1.1.1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale;
il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
come evidente dalla norma, il beneficio ha carattere provvisorio, con conseguente verifica annuale del possesso dei requisiti socioeconomici;
l'importo dell'assegno per l'anno 2022 è pari a 468,10 euro per 13 mensilità mentre il limite di reddito è pari a 6085,30 euro annuali di reddito personale e 12.170,60 euro annuali di reddito complessivo con il coniuge se il soggetto è coniugato. Inoltre, hanno diritto all'assegno in misura intera, tra i coniugati, coloro che abbiano un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno ovvero in misura ridotta i coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno. Orbene, non sussiste contestazione alcuna da parte della ricorrente in ordine alle circostanze fattuali addotte dall a motivo della reiezione della domanda. CP_1
In particolare, nella memoria, come si è visto, l' ha rimarcato che il coniuge CP_1 della richiedente, è titolare di una doppia prestazione (pensione Persona_1 di inabilità civile con indennità di accompagnamento (pensione INVCIV n. 07018445) con importo mensile per il 2022 pari a circa 907,00 euro e di un assegno di invalidità ordinaria (pensione IO n. 60058534) che per il 2022 aveva un importo mensile pari a circa 719,00 euro;
che entrambe le prestazioni, al netto dell'indennità di accompagnamento, concorrono alla formazione del reddito ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, comportando il raggiungimento di un reddito familiare annuo superiore a quello previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno sociale, per un totale complessivo pari a euro 14.298,18, importo superiore al limite reddituale per l'anno 2022 determinato in euro 12.194,65. Impregiudicate tali circostanze ( del resto, documentate dall , parte ricorrente, CP_1 nelle note di t.s. depositate per l'udienza del 7.5.24 ha così concluso: Gli scriventi Avvocati, nel ripotarsi ai propri atti, rilevano che l'eccezione formulata dall' CP_1 circa il presunto superamento dei limiti reddituali per godere dell'AS riguarda esclusivamente l'anno 2022. Già dall'anno 2023 l'istante rientrerebbe pienamente nei limiti reddituali per godere della prestazione richiesta. Per i richiedenti coniugati, infatti, il limite di reddito è di euro 13.085,00. La sig.ra non possiede alcun reddito, mentre il coniuge, per come Pt_1 dichiarato dall' possiede un reddito annuale di Euro 12.194,78 e, pertanto si CP_1 ha un reddito complessivo familiare che per l'anno 2023 non supera i limiti di legge per ottenere il riconoscimento dell'Assegno Sociale. Alla luce di ciò si chiede decidersi la causa con riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza dal 1.1.2023 e nell'importo di diritto, con correlativa condanna
5 dell' al pagamento dei relativi ratei, il tutto con riconoscimento delle spese di CP_1 lite con attribuzione.
Con le note depositate per l'odierna udienza, nel ripotarsi al ricorso introduttivo, la ricorrente ha prodotto certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che ella non percepisce alcun reddito, mentre il coniuge percepisce un reddito annuo di circa 9.000 euro.
In primo luogo va osservato che la domanda appare infondata con riferimento all'anno 2022, in quanto - a fronte della relazione corroborata dalla CP_1 documentazione prodotta dallo stesso unitamente alla memoria di CP_1 costituzione - parte ricorrente ha ammesso che il proprio coniuge ha percepito per quell'anno redditi superiori al limite di legge fissato in euro 12.170,60 , tant'è che ha proposto domanda - mediante le note di trattazione scritta per la decorsa udienza - di riconoscimento del diritto a decorrere dal 1.1.23. Tuttavia, si deve rilevare che la domanda non appare sufficientemente riscontrata sul piano documentale neppure per l'anno 2023. Infatti, premesso che la stessa ricorrente, chiedendo con le note di trattazione scritta sopra citate il riconoscimento del diritto solo a partire dal 1.1.23, e quindi ammettendo la percezione di redditi superiori al limite di legge per quanto riguarda l'anno 2022, ha di fatto negato valore alla documentazione rappresentata dalla certificazione dell'Agenzia delle entrate, da cui invece emerge per gli anni 2021 e
2022 un reddito percepito dal coniuge inferiore in entrambi i casi al limite di legge e pari rispettivamente a euro 8782,80 ed euro 9.004,55. Orbene, laddove si dovesse ritenere fondata la domanda con riferimento all'anno
2023, si entrerebbe in un'insanabile contraddizione: infatti la ricorrente ha da ultimo documentato mediante la produzione della certificazione di Agenzia delle entrate che per detto anno il proprio coniuge ha percepito un reddito pari a euro 9.726,05, laddove l' a sua volta, mediante la produzione del cassetto previdenziale CP_1 riguardante il allegato alle note di t.s. pure da ultimo depositate e Pt_2 acquisibile per la rilevanza probatoria nel caso che occupa, ha dimostrato l'avvenuta percezione da parte di costui per tale anno di un totale di pagamenti pari a euro 22.041,40 e per l'anno 2024 pari a euro 22.808,01.
In tema di dimostrazione del requisito reddituale per la fruizione della prestazione de qua, la Cassazione ha ritenuto con sentenza 23477/2010: “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”), della mancanza di redditi (stipendi, pensioni, rendite) a lui imputabili. Per il resto, va rammentato quanto ritenuto con sentenza n. 6750/2010 della Cassazione: “in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il
6 trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente
è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale”. Del resto, in relazione alla pensione sociale di cui all'art. 26 comma 1 l. 153/1969 , la cui erogazione era pure subordinata al possesso di requisiti reddituali (“reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche”), la S.C. aveva ritenuto che lo stato di bisogno rilevante ai fini della concessione della provvidenza assistenziale fosse solo quello definito dalla legge sulla base dell'oggettivo criterio reddituale (v. Cass. civ. sez. lav. n. 3958/2001, secondo cui “ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza … non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. … D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito”). Più di recente, si è ritenuto che Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali ( sentenza n. 14513 del 09/07/2020) . A fronte della discrasia tra i documenti prodotti dalle parti, non può essere annesso valore probatorio “maggiore” alla certificazione Agenzia delle entrate, posto che la stessa ricorrente, con le conclusioni rassegnate nelle decorse note, ha mostrato di non annettervi rilievo privilegiato, quanto meno per l'anno 2022. Appare coerente, pertanto, seguire il medesimo ragionamento quanto all'anno 2023; del resto la indicata certificazione è a sua volta formata sulla base di quanto dichiarato dagli interessati, mentre il cassetto previdenziale indica il totale dei CP_1 pagamenti effettuati nell'anno e non vi è ragione di ritenerlo inveritiero. A quanto sopra esposto consegue che la domanda non appare suffragata dai dati reddituali necessari per il suo accoglimento con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato, non essendo stato dimostrato il requisito reddituale richiesto in capo alla ricorrente. Quanto alle spese di lite, parte ricorrente, stante la dichiarazione resa ex art. 152 disp att c.p.c., deve dichiararsi non tenuta al relativo pagamento, nonostante la soccombenza.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara la ricorrente di cui in epigrafe non tenuta al pagamento delle spese di lite. Si comunichi. Napoli, 22.1.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
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