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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 198/2023 R. G. cui è riunita la causa iscritta al n.
199/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025
vertente tra
con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P.IVA , in E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato Ing. Parte_2
munito di potere rappresentativo della Società giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
Claudio Coggiatti (C.F. , indirizzo di posta elettronica certificata, C.F._1
, da valere anche quale domicilio digitale - fax n. Email_1
Appellante ( giudizio n. 198/2023 R.G.) -appellata (giudizio 199/2023 R.G.)
e
, (P.IVA ), in persona del Sindaco – legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, Dott. autorizzato a stare in giudizio giusta Persona_1
deliberazione di G.M. n. 3 del 14.1.2025, elettivamente domiciliato in Patti, via Due Giugno n. 2,
nello studio dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino, C.F. , pec CodiceFiscale_2
che lo rappresentato e difende giusta procura in calce alla comparsa Email_2
di costituzione con nuovo procuratore, rilasciata su separato foglio;
Appellato (giudizi nn. 198/23 e 199/23 R.G.
e
(Cod. Fisc. e P. IVA ), nuova denominazione assunta da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(Cod. Fisc. e P. IVA ), con sede legale in Milano, Via Parte_3 P.IVA_3
Domenichino n. 5, all'esito di atto di fusione autenticato nella firma con atto Notaio Persona_2
di Milano in data 1° marzo 2021, rep. 11345, racc. 6043, per mezzo del quale ha incorporato, previa redazione e stipulazione di un progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 ter cod. civ.,
(Cod. Fisc. e P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
con sede legale in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n. 1.1 (doc. n. 1), in persona del procuratore
Dott. , munito di potere rappresentativo della Società giusta procura conferitagli Controparte_4
dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, Dott. Controparte_5
con scrittura privata autenticata nella firma con atto Notaio di Persona_3
Milano, in data in data 23.3.2022, rep. 26.916, racc., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Claudio Coggiatti con studio in Roma, Via Antonio Stoppani, 1 (Cod. Fisc.
, fax n. 06.48880821, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1
, da valere anche come domicilio digitale); Email_1
Appellante (giudizio n. 199/2023 R.G.)-appellata (giudizio n. 198/2023 R.G.)
Oggetto: appello avverso la sentenza n.618/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 6/9/2022, depositata in pari data, non notificata, a definizione del giudizio recante il n. 100255/2013 R.G. in materia di somministrazione
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per e per : E_ CP_2
“Voglia la Corte Ill.ma, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del
Tribunale Civile di Patti, G.U. Dott.ssa La Porta, n. 618/2022, emessa a definizione del giudizio
rubricato con numero di R.G. 100255/2013, pubblicata in data 6.9.2022, non notificata:
In via preliminare e di rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Patti e, conseguentemente,
dell'adita Corte d'Appello di Messina, a decidere il presente giudizio, promosso dal Controparte_1
con atto di citazione notificato ad in data 29 aprile 2013,
[...] E_
dichiarando la competenza, ratione loci, a decidere lo stesso del Tribunale di Milano.
Nel merito, o rigettare le domande proposte dal perché inammissibili, Controparte_1
infondate in punto di fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
o condannare, in accoglimento
della domanda proposta in via riconvenzionale, il , in persona del Controparte_1
sindaco pro tempore, al pagamento in favore di (già , Controparte_2 Parte_3
succeduta, a titolo particolare, a 2 nella titolarità del credito azionato dalla E_
cedente, odierna appellante, con la spiegata riconvenzionale, della somma di Euro 1.493.955,42, o
della diversa somma che risulterà di giustizia anche all'esito di eventuale consulenza tecnica della
quale è stata fatta, e si reitera in questa sede, istanza subordinata di ammissione, oltre interessi di
mora da quantificarsi, trattandosi di credito originato da transazione commerciale a far data dal
termine di scadenza di ciascuna fattura insoluta sino al saldo, fatta eccezione per la fattura n. n.
230200002032 del 17.6.2010 di Euro 25.483,14 già emessa a titolo di interessi di mora e sulla quale
non vanno calcolati ulteriori interessi.
In via istruttoria, per l'increduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello non dovesse ritenere la documentazione depositata agli atti di causa idonea a consentire una corretta, puntuale e
complessiva valutazione della proposta domanda riconvenzionale, ribadisce la richiesta, formulata
nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, cod. proc. civ. in data 7 giugno 2018, di ammissione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare i prelievi di energia elettrica operati dal
[...]
a far data dal 1° aprile 2010 e la rispondenza tra consumi rilevati dal Distributore Controparte_1
Locale e consumi trasfusi nelle fatture, azionate in via riconvenzionale, emesse, per somministrazione
di energia elettrica, da a carico del e, successivamente, E_ Controparte_1
cedute a (oggi . Parte_3 Controparte_2
In via subordinata, o accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., il
diritto di o di già , succeduta, E_ Controparte_2 Parte_3
a titolo particolare, a 3 nella titolarità del credito azionato dalla cedente, E_
odierna appellante, con la spiegata riconvenzionale, ad ottenere il pagamento da parte dell'
[...]
e, per l'effetto, o condannare il , in persona del Parte_4 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di o di (già E_ Controparte_2
, cessionaria del credito azionato con la proposta domanda Parte_3
riconvenzionale, dell'importo di Euro 1.493.955,42, o della diversa somma che risulterà di giustizia,
oltre interessi di mora da quantificarsi, trattandosi di credito originato da transazione commerciale,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Decr. Legsl. n. 231/2002, come modificato dal Decr. Legsl.
n. 192/2012, a far data dal termine di scadenza di ciascuna fattura insoluta sino al saldo, fatta
eccezione per la fattura n. n. 230200002032 del 17.6.2010 di Euro 25.483,14 già emessa a titolo di
interessi di mora e sulla quale non vanno calcolati ulteriori interessi, a titolo di indennizzo per
ingiustificato arricchimento, o di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Controparte_2
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ..
In via ulteriormente subordinata, o accertare e dichiarare il diritto di o di E_ (già , cessionaria del credito azionato dalla Controparte_2 Parte_3
convenuta in primo grado, odierna appellante, con la spiegata domanda riconvenzionale, a vedersi
corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 cod. civ., utendo iuribus dei diritti del
funzionario/amministratore dell' che ha consentito la fornitura in difetto di impegno di spesa, Pt_4
l'utiliter versum ottenuto dall'Amministrazione con l'operato prelievo di energia e, per l'effetto, o
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore al pagamento Controparte_1
in favore di o di (già , E_ Controparte_2 Parte_3
dell'importo dell'utilità ricevuta con la fruizione della somministrazione di energia elettrica operata
in favore del da importo da quantificarsi in Euro Controparte_1 E_
1.493.955,42, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da quantificarsi a mezzo di
Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede, fin d'ora l'ammissione, o, eventualmente, in via
equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.. Con vittoria di spese e compenso
professionale del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”
Per il : Controparte_1
“Si chiede che l'adita Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e
difesa, previa riunione dell'appello iscritto al N. 199/2023 R.G. al presente appello poiché interposto
avverso la sentenza , voglia respingere l'appello come inammissibile e, comunque, come infondato,
e, in ogni caso, confermare la sentenza appellata, e, quindi: I. Ritenere e dichiarare l'insussistenza
del credito esposto e non provato da nei confronti del E_ Controparte_1
con la nota in data 30 ottobre 2012, introitata dal attore in data 2 novembre
[...] CP_1
2012 e meglio specificata nella narrativa dell'atto di citazione, il cui. contenuto quivi si reitera, con
la conseguenza che il nulla deve a e, ora, all'asserita cessionaria, CP_1 Pt_1 [...]
anche previa declaratoria di inesistenza e/o nullità del/i preteso/i contratto/i Parte_3
asseritamente stipulato/i tra ed il , sia per la E_ Controparte_1
mancanza di contratto in forma scritta, mancanza di determina a contrarre, impegno di spesa e copertura finanziaria, sia, in via subordinata, per la nullità della proposta contrattuale
dell'incompetente Vice Sindaco del e, quindi, per la nullità del contratto, Controparte_1
ovviamente, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto perfezionato. II. In via del tutto
subordinata, respingere la domanda riconvenzionale di e, ora, all'asserita E_
cessionaria, quindi, ritenere e dichiarare l'infondatezza della pretesa Parte_3
creditoria, sia in virtù dell'accoglimento delle domande formulate dal Controparte_1
con il sopra esposto punto 1, anche previa declaratoria di inesistenza e/o nullità del/i preteso/i
contratto/i asseritamente stipulato/i tra ed il , sia E_ Controparte_1
per la mancanza di contratto in forma scritta, sia, in via subordinata, per la nullità della proposta
contrattuale dell'incompetente Vice Sindaco del e, quindi, per la nullità Controparte_1
del contratto, ovviamente, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto perfezionato, e sia
per la nullità dell'atto di cessione;
sia, in via subordinata, perché non sono stati provati i consumi e
nemmeno la pattuizione delle tariffe esposti nelle fatture. III. Per effetto dell'accoglimento delle
domande sub 1 e sub 2, respingere le domande formulate dall'interveniente Parte_3
IV. Condannare e in persona dei rispettivi
[...] E_ Parte_3
legali rappresentanti p.t. a rifondere al le spese, competenze ed onorari Controparte_1
di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore distrattario, il quale dichiara di avere
anticipato le prime e non riscosso i secondi”
SVOLGIMENTO DERL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.04.2013 il , Controparte_1
premettendo di aver ricevuto in data 30.10.2012 da parte di n'istanza di E_
certificazione ex art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.06.2012 in relazione a delle fatture (analiticamente indicate in detta istanza) emesse per la fornitura di energia elettrica negli anni 2009-2012, aventi un importo complessivo di 1.321.088,12 euro, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti quest'ultima società al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza del credito di cui alla predetta istanza, stante l'inesistenza di un contratto in forma scritta tra le parti e la prova in ordine all'effettiva esecuzione della prestazione.
Con comparsa del 04.11.2013 si costituiva in giudizio eccependo, in via E_
preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito (in favore del Tribunale di Milano),
contestando, nel merito, le domande di parte attrice, e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento delle somme portate dalle fatture indicate nella citata istanza di CP_1
certificazione del 30.10.2012, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, nonché al risarcimento dei danni.
Con successiva comparsa del 13.04.2016, si costituiva in giudizio Parte_3
oggi , quale cessionario del credito oggetto del presente giudizio, facendo
[...] Controparte_2
proprie tutte le eccezioni e le domande spiegate dalla cedente nei confronti del convenuto. CP_1
Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale di Patti, con sentenza n. 618/2022 emessa in data 6
settembre 2022 e depositata in pari data, in accoglimento della domanda di parte attrice , dichiarava non sussistente il credito indicato dalla convenuta e condannava la predetta, in solido con la cessionaria, al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione E_
regolarmente notificato.
Instaurato il contraddittorio, in data si costituiva il , in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., che, in via preliminare, chiedeva la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 199/2023 R.G., avente ad oggetto appello interposto avverso la stessa sentenza dalla CP_2
[...]
Detta società, costituendosi in giudizio, formulava identica istanza di riunione, rappresentando di aver proposto appello avverso la medesima sentenza, con autonomo atto di citazione..
Il eccepiva, altresì, sempre in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. CP_1 p. c.; nel merito, contestava specificamente la fondatezza dei motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lvo
149/2022, alla scadenza dei temini assegnati, la Corte, con ordinanza del 6.10.2023, disposta la riunione dei giudizi, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza del 21-22.01.2025, assumeva, infine,
la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va, in via preliminare, osservato che sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con Controparte_1
l'ordinanza sopra citata del 6.10.2023, rigettandola.
Sempre in via preliminare, va, altresì, evidenziato che gli appelli di e di E_ [...]
benchè proposti con due distinti atti di citazione, risultano del tutto sovrapponibili, in CP_2
quanto affidati ad identici motivi di gravame, di guisa che essi vanno esaminati congiuntamente.
§
Tanto premesso e venendo al merito, con il primo motivo di gravame entrambe le società appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto “… nullo il contratto
asseritamente stipulato tra l'Ente locale ed il fornitore di energia elettrica” per difetto di forma scritta richiesta “ad substantiam” , anche nell'ipotesi in cui la P.A. agisca “ iure privatorum “.
Nel censurare tale valutazione, a loro dire disancorata dalle risultanze processuali oltre che supportata da motivi privi di fondamento in fatto ed in diritto, deducono che il contratto doveva ritenersi validamente perfezionato e, per l'effetto, efficace ed idoneo ad impegnare il appellato, posto CP_1
che : - trattandosi di contratto a trattativa privata tra una Pubblica amministrazione ed una ditta commerciale, l'accordo si perfeziona tramite scambio di proposta ed accettazione (art. 1326 cod.
civ.) “… per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio”, e diviene efficace ed obbligatorio nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ed ha dato corso alla prestazione concordata;
- doveva ritenersi irrilevante la circostanza che il modulo contrattuale predisposto e trasmesso da al costituente la proposta contrattuale del fornitore, recasse solo la E_ CP_1
firma dell'ente somministrando /somministrato, dato che, secondo la prassi del commercio e come pure affermato dalla giurisprudenza di merito , pur essendo necessaria la formulazione per iscritto della richiesta di somministrazione da parte dell'Ente Pubblico, l'adesione del fornitore/proponente ben può essere espressa tramite l'esecuzione del contratto.
Rappresentano che, nella specie, la proposta formulata da tramite invio del E_
modulo denominato “Proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti
finali non domestici” e contenente tutte le condizioni disciplinanti la somministrazione, era stata accettata, senza alcuna modifica, dal Comune con la sottoscrizione apposta dal Vice Sindaco ed il timbro dell'ente e che, pertanto, il contratto di somministrazione si era perfezionato nel momento in cui la proponente era venuto a conoscenza dell'accettazione.
Pertanto, contrariamente a quanto argomentato dal primo decidente, esso doveva ritenersi valido ed efficace, poiché stipulato nel rispetto degli oneri di forma imposti dall'art. 17 del Regio Decreto 18
novembre 1923 n. 244.
Invero, a detta delle appellanti, la formazione della volontà contrattuale e la forma adottata per la definitiva conclusione del contratto risultano perfettamente in linea con i principi affermati dalla
Suprema Corte in merito alla necessità della forma scritta al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Nel richiamare, a conforto delle loro argomentazioni, alcune pronunce della giurisprudenza di merito,
rilevano che la contestazione dell'esistenza di un'obbligazione di pagamento , originata dalla somministrazione effettuata in forza di un contratto asseritamente invalido , deve essere corredata da elementi atti a comprovare che la fornitura non era stata eseguita.
Nel caso di specie, invece, tali elementi mancavano, essendo state depositate non solo la proposta di contratto di somministrazione per clienti finali non domestici, proveniente dal fornitore e sottoscritta dal somministrando e somministrato, ma , altresì, le fatture del Distributore Locale attestanti CP_1
i quantitativi di energia prelevati dal nel periodo di somministrazione da parte di CP_1 Pt_1
Controparte_6
Sotto altro profilo, entrambe le appellanti ribadiscono la legittimazione del Vice Sindaco a
[...]
sottoscrivere il contratto e ad impegnare l'ente al pagamento della fornitura .
Richiamano, a sostegno della dedotta legittimazione, l'art. 53, comma 2, del TUEL ( a mente del quale il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché
nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59), che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, prevede una supplenza generale che si estende a tutti gli atti sindacali, senza bisogno di delega specifica .
Muovendo da tale premessa, evidenziano che, nella specie, , al momento della Parte_5
sottoscrizione, ricopriva -come espressamente attestato nel modulo contrattuale- la carica di Vice
Sindaco del Comune di , che lo legittimava a rappresentare ed impegnare il Comune. CP_1
Rilevano, ancora, che tale posizione apicale era, comunque, tale da ingenerare nel fornitore il legittimo affidamento in punto di attribuzione, allo stesso, del potere di rappresentare il
[...]
. CP_1
1.3- Sotto ulteriore profilo, le appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale,
basando la propria decisione su una giurisprudenza risalente, aveva ritenuto che la manifestazione di volontà non potesse essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi ,
conseguentemente escludendo che il contratto tra la P.A. e una ditta commerciale potesse legittimamente essere concluso per “facta concludentia”.
Evidenziano che, nella specie, il : Controparte_1
- non aveva mai, in alcun modo, contestato il prelievo dell'energia fornitagli da E_
né lamentato disservizi nella somministrazione della stessa;
- dopo anni di somministrazione, si era limitato ad eccepire, con la domanda introduttiva del giudizio,
un asserito vizio del contratto , poiché sottoscritto dal proprio Vice Sindaco, e la mancata ricezione di non meglio precisate fatture, oggetto della richiesta di certificazione;
-in corso di rapporto aveva inoltrato ad ripetute richieste relative alla fornitura E_
( spostamento gruppo misura;
modifica di potenza o tensione;
nuova attivazione ), comprovanti la piena conoscenza dell'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica e le condizioni economiche applicabili ed applicate, sulla base dell'offerta acquistata .
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, entrambe le appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto la competenza del Tribunale adito per effetto della nullità del contratto e della previsione pattizia in punto di foro esclusivo con conseguente applicazione della disciplina codicistica.
Rilevano, in contrario, che alla validità del contratto seguiva l'applicazione dell'art. 21 delle
“Condizioni Generali di Contratto Business”, a mente del quale “ … per qualsiasi controversia
dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione
del Contratto e dei relativi allegati è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano”.
Deducono che la pattuizione di un foro convenzionale derogatorio della competenza territoriale rendeva inapplicabili, nel caso di specie, gli altri criteri di collegamento previsti dal codice civile,
compreso quello del forum destinatae solutionis relativo alle cause in cui è parte una Pubblica Amministrazione.
Aggiungono che, essendo stata l'incompetenza territoriale tempestivamente eccepita in conseguenza della detta previsione contrattuale, non era necessaria la contestazione di tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali.
In via gradata, entrambe le appellanti deducono che il primo decidente, nel fare applicazione del criterio del “forum destinatae solutionis” e nel richiamare , a sostegno delle proprie argomentazioni
, l'orientamento della Corte di Cassazione ( sentenza n.3505/2020) aveva erroneamente individuato la causa petendi ed il petitum.
Ciò in quanto, nella specie, non si trattava di domanda di pagamento di somma non dovuta, quanto,
piuttosto, di accertamento negativo del credito
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che aveva prodotto soltanto un modulo E_
prestampato contenente una “proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici” firmato in data 27.11.2008 dall'allora vice-sindaco , Parte_5
e le successive fatture commerciali e ritenuto che detta documentazione fosse insufficiente ad integrare il necessario requisito della forma scritta.
Nel lamentare la parziale disamina della documentazione prodotta , richiamano le fatture “di
trasporto”, emesse dal Distributore Locale Enel Energia S.p.A., che dimostravano, “in maniera
inequivocabile … e non contestata da controparte”, i quantitativi di energia prelevati dal Comune
di ed allo stesso addebitati, in ossequio a quanto previsto dalle Condizioni Generali CP_1
di Contratto dell'offerta “doppia tutela”, per ciascun periodo di riferimento.
§
4.Con il quarto motivo di appello, entrambe le appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la nullità del contratto in difetto della prova della sussistenza di un impegno di spesa formalmente assunto dal CP_1
Nel contestare il convincimento espresso dal decidente, osservano che la fornitura eseguita in favore dell'ente concerneva un bene essenziale per il corretto svolgimento, da parte del medesimo, dei propri compiti istituzionali e , pertanto, trattandosi di spesa obbligatoria ed indispensabile , essa non sarebbe soggetta alla preventiva approvazione ed appostazione, da parte dell'Ente somministrato, in uno specifico impegno di spesa.
Richiamano, a sostegno dell'assunto, il disposto dell'art. 183 T.U.E.L., a mente del quale “Con
l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito
impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute (omissis) … c) per contratti di somministrazione
riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita
contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione
del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo
esercizio per il quale l'informazione è disponibile”.
Deducono, infine, che, in forza del principio della naturale ineguaglianza delle parti che connota abitualmente il rapporto tra la parte privata e la Pubblica Amministrazione , onerare la prima della produzione di documentazione detenuta dalla seconda equivarrebbe ad imporre una inammissibile
“probatio diabolica”.
§
5.-Con il quinto motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto che la nullità del contratto trovasse temperamento nella responsabilità del funzionario o dipendente dell' , che aveva incautamente Parte_4
assunto o consentito la fornitura rimasta insoluta.
Osservano che il D. Lgs. 267/2000, nel riformulare la normativa sulla responsabilità civile diretta del funzionario o amministratore locale per debiti fuori bilancio, ha dettato una disciplina analoga a quella contenuta nell'art. 23 del D. Lgs. n. 66/1989, convertito dalla L. 144/1989 e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 77/1995, introducendo, però, una significativa modifica.
Richiamano, a tal proposito, l'art. 194 , secondo cui il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura, “per la parte
non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e)”
Nella specie, essendo il debito originato dalla somministrazione fruita dal “riconoscibile”, CP_1
lo stesso era destinato a gravare non sull'amministratore/funzionario, che aveva consentito la fornitura, ma, piuttosto ed a prescindere dall'esistenza o meno di un preventivo impegno di spesa,
sull'ente locale somministrato.
Aggiungono che la responsabilità funzionario mal si concilia con i principi di corretta amministrazione, di immedesimazione organica e con il nesso di imputazione della condotta dell'organo dell'ente.
Richiamano, infine, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento non esclude l'imputabilità dell'obbligazione direttamente all'ente, qualora si sia verificato un arricchimento, percepibile come tale e suscettibile di riconoscimento, onde evitare di riversare indebitamente sui dipendenti che agiscono in nome e per conto dell'ente anche il costo di prestazioni dalle quali quest'ultimo abbia tratto un obiettivo beneficio e di arricchirsi ingiustamente a scapito di terzi.
§
6.- Con il sesto motivo di gravame, entrambe le appellanti formulano domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., da liquidare nell'importo di euro 1.493.955,42 (o diversa somma che dovesse risultare dovuta), oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 a far data dal termine di scadenza di ciascuna fattura insoluta sino al saldo, fatta eccezione per la fattura n. n.
230200002032 del 17.6.2010 di euro 25.483,14, già emessa a titolo di interessi di mora e sulla quale non andranno, per l'effetto, calcolati ulteriori interessi.
Assumono che la domanda, basata- come nella specie - sulle medesime circostanze fatte valere in primo grado , è proponibile per la prima volta anche in grado di appello.
Evidenziano, sul punto, che il petitum e la causa petendi della domanda proposta ex art. 2041 cod.
civ., sono quelli sulla base dei quali in primo grado era stata formulata , in via riconvenzionale, la domanda di pagamento. formulata, in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio di primo grado.
§
7.-Con il settimo motivo di gravame, le appellanti formulano, in via gradata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 cod. civ., domanda di indebito arricchimento contro il Controparte_1
anche utendo iuribus dell'amministratore/funzionario/dipendente ( Vice Sindaco , Parte_5
nel caso di specie) dello stesso, proprio debitore, agendo in via surrogatoria del diritto di quest'ultimo.
§
Tali argomentazioni sono state specificamente contestate, punto per punto, dal Controparte_1
, che ha pure richiamato, a sostegno delle proprie deduzioni, altra sentenza di questa Corte
[...]
concernente il medesimo contratto, oggetto di causa, sia pure in relazione a fatture diverse.
§
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Ritiene la Corte che il primo giudice, correttamente inquadrata la fattispecie sussumendola nella categoria delle domande di accertamento negativo del credito , abbia fatto una corretta applicazione dei principi invalsi e consolidatisi nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia afferente i contratti di somministrazione di energia elettrica tra la pubblica amministrazione e le ditte commerciali.
Vale rammentare , in punto di diritto, con riferimento al requisito formale, che i contratti con la pubblica amministrazione, anche quelli conclusi iure privatorum, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e inoltre - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n.
2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un documento in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del
05.07.2024, n. 18369).
La ratio di tale principio – che esclude qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., posto che la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa,
permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto,
così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria.(cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016;
n. 6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007;
Cass. 22537/2007).
Il requisito della forma (scritta) dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (tra cui anche gli enti locali) è necessario anche per quelli “a trattativa privata”, quale potrebbe essere il presente –
come pure correttamente rilevato dal primo Giudice -, avendo da ultimo le Sezioni Unite della
Suprema Corte ribadito che gli artt. 16 e 17 del r. d. 18 aprile 1923, n. 2440, i quali, ai fini della valida conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione, impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni (integrando l'ipotesi di cui al n. 13 dell'art. 1350
c.c.), continuano ad applicarsi, nonostante l'abrogazione del R. D. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000, anche agli enti locali.
Il Supremo Consesso ha, peraltro, chiarito, a composizione di un annoso contrasto interpretativo sul punto tra le sezioni semplici, che l'art. 17 del R. D. n. 2440 del 1923 non postula in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, potendo il vincolo contrattuale in tali ipotesi validamente sorgere anche senza che la manifestazione delle due volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale (Cass.
SS UU 20684/2018), posto che l'art. 17 cit. contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente ( Cass. SS.UU.
9775/2022).
Il citato art. 17 dispone, infatti, che i contratti a trattativa privata con la P.A. possono stipularsi non solo "per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione", cioè mediante un unico documento, ma anche "con atto separato di obbligazione
sottoscritto da chi presenta l'offerta", "per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato" e "per
mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali"
e non vi è ragione giuridica, di ordine testuale o sistematica, per confinare tale ultima modalità a fattispecie negoziali marginali o di modesto importo (Cass.n. 25631/2017).
Nondimeno, pur essendo consentito siffatto modello di formazione del vincolo contrattuale, è
necessario che la proposta e accettazione siano entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate,
in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (Cass. n. 25631/2017)
In altri termini, nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, il requisito della forma scritta, pur non richiedendo necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923.
In particolare – come già osservato dal primo decidente – “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa
privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma
scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati
secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi
sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che
la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della
prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello
dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass.n. 12316/2015).
Ebbene, nella specie, come bene osservato dal appellato, il Vice Sindaco in data 27.11.2008 CP_1
ha sottoscritto una “Proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici “(v. doc. 3 in fascicolo appellante), che, però, non risulta sottoscritta da E_
[...]
Peraltro, le stesse condizioni generali di contratto – cui la detta proposta rinviava – prevedevano all'
art. 3, denominato ” Conclusione del contratto” (v. doc. 2 in fascicolo appellante ) , che
[...]
riservava il diritto di aderire o rifiutare la proposta di contratto avanzata dal cliente. Controparte_7
Ne discende che, in difetto della necessaria sottoscrizione da parte di non vi è E_
prova della formazione dell'accordo, mancando l'incontro di dichiarazioni scritte anche
separatamente “(Cass. n. 3543/2023; Cass.n. 9775/2022), dalle quali potersi desumere la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere e dovendosi ritenere irrilevante – per quanto già esposto - quella manifestazione di volontà desumibile da comportamenti meramente attuativi (facta concludentia) ,
quale l'avvenuta esecuzione della fornitura in favore dell'ente somministrato.
Risulta, pertanto, immune da censure la decisione del primo Giudice, secondo cui il modulo prestampato prodotto da recanti in calce il timbro del Comune di E_ [...]
con una sigla su di esso vergata del vice Sindaco ma privo della sottoscrizione detta società, CP_1
non è sufficiente a integrare ed a soddisfare appieno il predetto requisito della forma scritta ad
substantiam dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.
Vi è poi da rilevare che, anche a voler attribuire a (seguendo la prospettazione Parte_5 dell'appellante e trascurando le obiezioni dell'appellato), la paternità della sigla apposta in calce alle proposte contrattuali ed agli altri documenti sopra riportati, in assenza della prova della ricorrenza dei presupposti del legittimo esercizio di dette funzioni vicarie (assenza, impedimento o la sospensione del sindaco ) e della presenza di una delega, non potrebbe comunque giuridicamente ricondursi al l'asserita accettazione delle proposte anzidette. CP_1
Non vi è, infatti, prova che il predetto , n.q. di vice sindaco, fosse legittimato ad esprimere Pt_5
all'esterno la volontà dell'ente medesimo, non potendo, ovviamente, ritenersi sufficiente a tal uopo la mera apposizione del timbro del in calce ai predetti documenti (come sembrerebbe voler CP_1
sostenere l'appellante).
Nemmeno, sarebbe ammissibile la ratifica degli atti in questione per facta concludentia, essendo assolutamente pacifico e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (da ultimo v. Cass. Civ. n. 25918/2024).
Peraltro, la ratifica di un contratto (pur se non richiede l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere) deve , in ogni caso, rivestire la stessa forma scritta richiesta per il contratto ai sensi dell'art. 1399, co.1, c. c.), per cui, qualora si tratti di contratti della p. a. assoggettati all'obbligo di forma scritta, anche la ratifica richiede ad substantiam la medesima forma scritta.
A nulla valgono, poi, le circostanze di fatto valorizzate dalle appellanti a sostegno della mancata contestazione dell'esistenza del contratto da parte del che, anzi, avrebbe riconosciuto CP_1
l'esistenza del rapporto contrattuale, come desumibile dalle varie richieste inoltrate in pendenza dello stesso.
Va, in proposito, richiamato il granitico insegnamento giurisprudenziale, cui si è già fatto riferimento, secondo cui gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.
A nulla vale, pertanto, il riferimento all'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica, che non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a fondare l' impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1,
09/05/2007, n. 10640).
Ma anche a voler tralasciare tali importanti aspetti e ritenere che il documento sottoscritto dal Vice
Sindaco ma privo della sottoscrizione della costituisca un idoneo contratto, non E_
può, però, trascurarsi il difetto dell' ulteriore requisito imprescindibile dell'impegno contrattuale della p. a.
Giova, in proposito, richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui il Collegio
intende assicurare continuità, secondo cui l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente, responsabile della violazione (così
Cass. Civ. nn. 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
Ed invero, l' art. 191 cit. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Questa previsione, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte,
a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutela, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio fondante della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass.,
sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1,
18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Nel caso in esame, come anche evidenziato dall'appellato, non sussistono i menzionati presupposti, condizionanti per legge la validità dell'atto negoziale dell'ente pubblico, e questo è di per sé, al di là
della presenza di un atto sottoscritto dal vice-Sindaco, causa di nullità del contratto.
L'accertamento della nullità del contratto stipulato tra il e la (cedente) CP_1 Controparte_8
[.. ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dall'appellante, quali, in particolare,
quelle concernenti la competenza territoriale del Tribunale di Patti e l'asserita parziale valutazione della documentazione prodotta ( di cui ai motivi secondo e terzo).
E', infatti, appena il caso di affermare che, come correttamente affermato dal primo decidente, la nullità del contratto travolge la clausola contenuta nell'art. 21 delle condizioni generali secondo cui
“per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione,
validità, efficacia e risoluzione del contratto e dei relativi allegati, è competente in via esclusiva il
Tribunale di Milano”.
Quanto alla seconda doglianza, è evidente come il difetto di forma scritta renda del tutto irrilevante la produzione delle fatture comprovanti i prelievi di energia elettrica e di cui le appellanti lamentano la mancata considerazione da parte del primo decidente.
§
Resta, a questo, punto da esaminare la questione della responsabilità del funzionario / amministratore.
Del tutto corretta è la valutazione del primo decidente in punto di responsabilità del funzionario,
poiché in linea con i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez.
1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 21/06/2024), n.17197).
La violazione dell'obbligo correlato alla sussistenza della deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dell'impegno contabile registrato dal ragioniere sul competente capitolo del bilancio di previsione, fa sì che il rapporto obbligatorio intercorra tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente dell'Ente che ha consentito la fornitura, senza alcuna responsabilità o vincolo debitorio.
Nè è condivisibile l'assunto delle appellanti, secondo cui ,nella specie, essendo il debito originato dalla somministrazione fruita dal “riconoscibile”, lo stesso dovrebbe gravare non CP_1
sull'amministratore/funzionario, che aveva consentito la fornitura, ma, piuttosto ed a prescindere dall'esistenza o meno di un preventivo impegno di spesa, sull'ente locale somministrato.
Tale tesi mal si concilia con il principio giurisprudenziale secondo cui la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi 1, 2 e 3, TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operatività della delibera stessa (Cass.n. 12164/2024).
E' stato, infatti, precisato che la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del CP_1
corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né
introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass. n.15303/2022; Cass. n. 510/2021).
Ne discende che in difetto di un valido titolo negoziale, derivante, nel caso di specie, dalla mancanza di atto scritto, il meccanismo del riconoscimento non potrebbe operare, con conseguente infondatezza della domanda proposta nei confronti del . Controparte_1 Mette conto, altresì, evidenziare, a confutazione delle pretese delle odierne appellanti, che nessun diritto le predette possono vantare in merito a tale riconoscimento, che farebbe gravare il debito sull'ente somministrato.
Detto meccanismo consegue, infatti, all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è
riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile (Cass. n.
29178/2020).
§
La domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., anche a volerla ritenere ammissibile nonostante la sua formulazione solo in questo grado di giudizio ( Cass.n. 26694/2020), è, comunque,
inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
Rileva la Corte che, per pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli Enti Locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4,
del d. l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e infine trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000), al contraente privato fornitore è preclusa (oltre all'azione contrattuale)
anche l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente locale per carenza del requisito di sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
Ciò in quanto esiste altra azione esperibile, sebbene non verso l'ente arricchito ma verso un diverso soggetto, qual è, appunto, l'amministratore la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito vantato dal privato fornitore (in tal senso, tra le numerosissime, si vedano Cass. Civ. n. 5665/2021;
S. U. n. 29178/2020; Cass. Civ. n. 30109/2018; 11036/2018; 80/2017, 25860/2015; 18567/2015;
11067/2003; 15162/2002; 4820/1997).
Nel caso in esame, non può che farsi applicazione, ratione temporis, dell'insegnamento del Giudice nomofilattico che ha chiarito come al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre,
eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale) si sia sostituita, relativamente agli Enti
Locali, la disciplina del D. L. n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del D. Lgs. n. 77 del 1995), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato la relazione tra questi ultimi ed i privati contraenti,
facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità
dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria (tra le tante v. in tal senso Cass. Civ. nn. 12880/2010; 11854/2007 17257/2003; 5284/2000; 9373/1997).
In tale ipotesi, dunque, l'introduzione di un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comporta,
relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione "ope legis" del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica (Cass
sez. I 22.05.2007 n.11854).
Inammissibile è, infine, la domanda formulata ex art. 2900 c.c., poiché nuova.
§
Ne discende il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
Segue, per la regola della soccombenza, la condanna delle appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado in favore di controparte.
Esse vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (€ 1.000.001 a € 2.000.000) e tenuto conto degli importi tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate - di bassa difficoltà
- liquidandole perciò in complessivi € 17.002,00 a titolo di onorario - di cui € 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria e € 6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta)
e di cui va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario del Comune appellato.
Va precisato che, ai fini della quantificazione dei compensi, deve includersi la voce “istruttoria e/o
… trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto degli appelli, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di ciascuna appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 198/2023 R.G. cui è stata riunita la n. 199/2023 R.G. sugli appelli proposti da in persona del legale rappresentante pro tempore e E_
n persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 618/22, Controparte_2
emessa dal Tribunale di Patti e pubblicata in data 06.09.22 ,così provvede:
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e E_ [...]
n persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro al pagamento CP_2
delle spese di questo di giudizio, che liquida, in relazione a questo grado di giudizio in complessivi € € 17.002,00 oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) , disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario del Comune appellato;
3) dà atto della ricorrenza de presupposti per porre a carico di ciascuna appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gulino
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 198/2023 R. G. cui è riunita la causa iscritta al n.
199/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025
vertente tra
con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, P.IVA , in E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato Ing. Parte_2
munito di potere rappresentativo della Società giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto introduttivo, dall'Avv.
Claudio Coggiatti (C.F. , indirizzo di posta elettronica certificata, C.F._1
, da valere anche quale domicilio digitale - fax n. Email_1
Appellante ( giudizio n. 198/2023 R.G.) -appellata (giudizio 199/2023 R.G.)
e
, (P.IVA ), in persona del Sindaco – legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante “pro tempore”, Dott. autorizzato a stare in giudizio giusta Persona_1
deliberazione di G.M. n. 3 del 14.1.2025, elettivamente domiciliato in Patti, via Due Giugno n. 2,
nello studio dell'avv. Giuseppe Mauro Aquino, C.F. , pec CodiceFiscale_2
che lo rappresentato e difende giusta procura in calce alla comparsa Email_2
di costituzione con nuovo procuratore, rilasciata su separato foglio;
Appellato (giudizi nn. 198/23 e 199/23 R.G.
e
(Cod. Fisc. e P. IVA ), nuova denominazione assunta da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(Cod. Fisc. e P. IVA ), con sede legale in Milano, Via Parte_3 P.IVA_3
Domenichino n. 5, all'esito di atto di fusione autenticato nella firma con atto Notaio Persona_2
di Milano in data 1° marzo 2021, rep. 11345, racc. 6043, per mezzo del quale ha incorporato, previa redazione e stipulazione di un progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 ter cod. civ.,
(Cod. Fisc. e P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
con sede legale in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n. 1.1 (doc. n. 1), in persona del procuratore
Dott. , munito di potere rappresentativo della Società giusta procura conferitagli Controparte_4
dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, Dott. Controparte_5
con scrittura privata autenticata nella firma con atto Notaio di Persona_3
Milano, in data in data 23.3.2022, rep. 26.916, racc., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Claudio Coggiatti con studio in Roma, Via Antonio Stoppani, 1 (Cod. Fisc.
, fax n. 06.48880821, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1
, da valere anche come domicilio digitale); Email_1
Appellante (giudizio n. 199/2023 R.G.)-appellata (giudizio n. 198/2023 R.G.)
Oggetto: appello avverso la sentenza n.618/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 6/9/2022, depositata in pari data, non notificata, a definizione del giudizio recante il n. 100255/2013 R.G. in materia di somministrazione
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per e per : E_ CP_2
“Voglia la Corte Ill.ma, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del
Tribunale Civile di Patti, G.U. Dott.ssa La Porta, n. 618/2022, emessa a definizione del giudizio
rubricato con numero di R.G. 100255/2013, pubblicata in data 6.9.2022, non notificata:
In via preliminare e di rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Patti e, conseguentemente,
dell'adita Corte d'Appello di Messina, a decidere il presente giudizio, promosso dal Controparte_1
con atto di citazione notificato ad in data 29 aprile 2013,
[...] E_
dichiarando la competenza, ratione loci, a decidere lo stesso del Tribunale di Milano.
Nel merito, o rigettare le domande proposte dal perché inammissibili, Controparte_1
infondate in punto di fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
o condannare, in accoglimento
della domanda proposta in via riconvenzionale, il , in persona del Controparte_1
sindaco pro tempore, al pagamento in favore di (già , Controparte_2 Parte_3
succeduta, a titolo particolare, a 2 nella titolarità del credito azionato dalla E_
cedente, odierna appellante, con la spiegata riconvenzionale, della somma di Euro 1.493.955,42, o
della diversa somma che risulterà di giustizia anche all'esito di eventuale consulenza tecnica della
quale è stata fatta, e si reitera in questa sede, istanza subordinata di ammissione, oltre interessi di
mora da quantificarsi, trattandosi di credito originato da transazione commerciale a far data dal
termine di scadenza di ciascuna fattura insoluta sino al saldo, fatta eccezione per la fattura n. n.
230200002032 del 17.6.2010 di Euro 25.483,14 già emessa a titolo di interessi di mora e sulla quale
non vanno calcolati ulteriori interessi.
In via istruttoria, per l'increduta ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello non dovesse ritenere la documentazione depositata agli atti di causa idonea a consentire una corretta, puntuale e
complessiva valutazione della proposta domanda riconvenzionale, ribadisce la richiesta, formulata
nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, cod. proc. civ. in data 7 giugno 2018, di ammissione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare i prelievi di energia elettrica operati dal
[...]
a far data dal 1° aprile 2010 e la rispondenza tra consumi rilevati dal Distributore Controparte_1
Locale e consumi trasfusi nelle fatture, azionate in via riconvenzionale, emesse, per somministrazione
di energia elettrica, da a carico del e, successivamente, E_ Controparte_1
cedute a (oggi . Parte_3 Controparte_2
In via subordinata, o accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., il
diritto di o di già , succeduta, E_ Controparte_2 Parte_3
a titolo particolare, a 3 nella titolarità del credito azionato dalla cedente, E_
odierna appellante, con la spiegata riconvenzionale, ad ottenere il pagamento da parte dell'
[...]
e, per l'effetto, o condannare il , in persona del Parte_4 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di o di (già E_ Controparte_2
, cessionaria del credito azionato con la proposta domanda Parte_3
riconvenzionale, dell'importo di Euro 1.493.955,42, o della diversa somma che risulterà di giustizia,
oltre interessi di mora da quantificarsi, trattandosi di credito originato da transazione commerciale,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Decr. Legsl. n. 231/2002, come modificato dal Decr. Legsl.
n. 192/2012, a far data dal termine di scadenza di ciascuna fattura insoluta sino al saldo, fatta
eccezione per la fattura n. n. 230200002032 del 17.6.2010 di Euro 25.483,14 già emessa a titolo di
interessi di mora e sulla quale non vanno calcolati ulteriori interessi, a titolo di indennizzo per
ingiustificato arricchimento, o di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Controparte_2
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ..
In via ulteriormente subordinata, o accertare e dichiarare il diritto di o di E_ (già , cessionaria del credito azionato dalla Controparte_2 Parte_3
convenuta in primo grado, odierna appellante, con la spiegata domanda riconvenzionale, a vedersi
corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 cod. civ., utendo iuribus dei diritti del
funzionario/amministratore dell' che ha consentito la fornitura in difetto di impegno di spesa, Pt_4
l'utiliter versum ottenuto dall'Amministrazione con l'operato prelievo di energia e, per l'effetto, o
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore al pagamento Controparte_1
in favore di o di (già , E_ Controparte_2 Parte_3
dell'importo dell'utilità ricevuta con la fruizione della somministrazione di energia elettrica operata
in favore del da importo da quantificarsi in Euro Controparte_1 E_
1.493.955,42, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da quantificarsi a mezzo di
Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede, fin d'ora l'ammissione, o, eventualmente, in via
equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.. Con vittoria di spese e compenso
professionale del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”
Per il : Controparte_1
“Si chiede che l'adita Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e
difesa, previa riunione dell'appello iscritto al N. 199/2023 R.G. al presente appello poiché interposto
avverso la sentenza , voglia respingere l'appello come inammissibile e, comunque, come infondato,
e, in ogni caso, confermare la sentenza appellata, e, quindi: I. Ritenere e dichiarare l'insussistenza
del credito esposto e non provato da nei confronti del E_ Controparte_1
con la nota in data 30 ottobre 2012, introitata dal attore in data 2 novembre
[...] CP_1
2012 e meglio specificata nella narrativa dell'atto di citazione, il cui. contenuto quivi si reitera, con
la conseguenza che il nulla deve a e, ora, all'asserita cessionaria, CP_1 Pt_1 [...]
anche previa declaratoria di inesistenza e/o nullità del/i preteso/i contratto/i Parte_3
asseritamente stipulato/i tra ed il , sia per la E_ Controparte_1
mancanza di contratto in forma scritta, mancanza di determina a contrarre, impegno di spesa e copertura finanziaria, sia, in via subordinata, per la nullità della proposta contrattuale
dell'incompetente Vice Sindaco del e, quindi, per la nullità del contratto, Controparte_1
ovviamente, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto perfezionato. II. In via del tutto
subordinata, respingere la domanda riconvenzionale di e, ora, all'asserita E_
cessionaria, quindi, ritenere e dichiarare l'infondatezza della pretesa Parte_3
creditoria, sia in virtù dell'accoglimento delle domande formulate dal Controparte_1
con il sopra esposto punto 1, anche previa declaratoria di inesistenza e/o nullità del/i preteso/i
contratto/i asseritamente stipulato/i tra ed il , sia E_ Controparte_1
per la mancanza di contratto in forma scritta, sia, in via subordinata, per la nullità della proposta
contrattuale dell'incompetente Vice Sindaco del e, quindi, per la nullità Controparte_1
del contratto, ovviamente, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto perfezionato, e sia
per la nullità dell'atto di cessione;
sia, in via subordinata, perché non sono stati provati i consumi e
nemmeno la pattuizione delle tariffe esposti nelle fatture. III. Per effetto dell'accoglimento delle
domande sub 1 e sub 2, respingere le domande formulate dall'interveniente Parte_3
IV. Condannare e in persona dei rispettivi
[...] E_ Parte_3
legali rappresentanti p.t. a rifondere al le spese, competenze ed onorari Controparte_1
di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore distrattario, il quale dichiara di avere
anticipato le prime e non riscosso i secondi”
SVOLGIMENTO DERL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.04.2013 il , Controparte_1
premettendo di aver ricevuto in data 30.10.2012 da parte di n'istanza di E_
certificazione ex art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.06.2012 in relazione a delle fatture (analiticamente indicate in detta istanza) emesse per la fornitura di energia elettrica negli anni 2009-2012, aventi un importo complessivo di 1.321.088,12 euro, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti quest'ultima società al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza del credito di cui alla predetta istanza, stante l'inesistenza di un contratto in forma scritta tra le parti e la prova in ordine all'effettiva esecuzione della prestazione.
Con comparsa del 04.11.2013 si costituiva in giudizio eccependo, in via E_
preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito (in favore del Tribunale di Milano),
contestando, nel merito, le domande di parte attrice, e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento delle somme portate dalle fatture indicate nella citata istanza di CP_1
certificazione del 30.10.2012, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, nonché al risarcimento dei danni.
Con successiva comparsa del 13.04.2016, si costituiva in giudizio Parte_3
oggi , quale cessionario del credito oggetto del presente giudizio, facendo
[...] Controparte_2
proprie tutte le eccezioni e le domande spiegate dalla cedente nei confronti del convenuto. CP_1
Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale di Patti, con sentenza n. 618/2022 emessa in data 6
settembre 2022 e depositata in pari data, in accoglimento della domanda di parte attrice , dichiarava non sussistente il credito indicato dalla convenuta e condannava la predetta, in solido con la cessionaria, al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione E_
regolarmente notificato.
Instaurato il contraddittorio, in data si costituiva il , in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., che, in via preliminare, chiedeva la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 199/2023 R.G., avente ad oggetto appello interposto avverso la stessa sentenza dalla CP_2
[...]
Detta società, costituendosi in giudizio, formulava identica istanza di riunione, rappresentando di aver proposto appello avverso la medesima sentenza, con autonomo atto di citazione..
Il eccepiva, altresì, sempre in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. CP_1 p. c.; nel merito, contestava specificamente la fondatezza dei motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lvo
149/2022, alla scadenza dei temini assegnati, la Corte, con ordinanza del 6.10.2023, disposta la riunione dei giudizi, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza del 21-22.01.2025, assumeva, infine,
la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va, in via preliminare, osservato che sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con Controparte_1
l'ordinanza sopra citata del 6.10.2023, rigettandola.
Sempre in via preliminare, va, altresì, evidenziato che gli appelli di e di E_ [...]
benchè proposti con due distinti atti di citazione, risultano del tutto sovrapponibili, in CP_2
quanto affidati ad identici motivi di gravame, di guisa che essi vanno esaminati congiuntamente.
§
Tanto premesso e venendo al merito, con il primo motivo di gravame entrambe le società appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto “… nullo il contratto
asseritamente stipulato tra l'Ente locale ed il fornitore di energia elettrica” per difetto di forma scritta richiesta “ad substantiam” , anche nell'ipotesi in cui la P.A. agisca “ iure privatorum “.
Nel censurare tale valutazione, a loro dire disancorata dalle risultanze processuali oltre che supportata da motivi privi di fondamento in fatto ed in diritto, deducono che il contratto doveva ritenersi validamente perfezionato e, per l'effetto, efficace ed idoneo ad impegnare il appellato, posto CP_1
che : - trattandosi di contratto a trattativa privata tra una Pubblica amministrazione ed una ditta commerciale, l'accordo si perfeziona tramite scambio di proposta ed accettazione (art. 1326 cod.
civ.) “… per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio”, e diviene efficace ed obbligatorio nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ed ha dato corso alla prestazione concordata;
- doveva ritenersi irrilevante la circostanza che il modulo contrattuale predisposto e trasmesso da al costituente la proposta contrattuale del fornitore, recasse solo la E_ CP_1
firma dell'ente somministrando /somministrato, dato che, secondo la prassi del commercio e come pure affermato dalla giurisprudenza di merito , pur essendo necessaria la formulazione per iscritto della richiesta di somministrazione da parte dell'Ente Pubblico, l'adesione del fornitore/proponente ben può essere espressa tramite l'esecuzione del contratto.
Rappresentano che, nella specie, la proposta formulata da tramite invio del E_
modulo denominato “Proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti
finali non domestici” e contenente tutte le condizioni disciplinanti la somministrazione, era stata accettata, senza alcuna modifica, dal Comune con la sottoscrizione apposta dal Vice Sindaco ed il timbro dell'ente e che, pertanto, il contratto di somministrazione si era perfezionato nel momento in cui la proponente era venuto a conoscenza dell'accettazione.
Pertanto, contrariamente a quanto argomentato dal primo decidente, esso doveva ritenersi valido ed efficace, poiché stipulato nel rispetto degli oneri di forma imposti dall'art. 17 del Regio Decreto 18
novembre 1923 n. 244.
Invero, a detta delle appellanti, la formazione della volontà contrattuale e la forma adottata per la definitiva conclusione del contratto risultano perfettamente in linea con i principi affermati dalla
Suprema Corte in merito alla necessità della forma scritta al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Nel richiamare, a conforto delle loro argomentazioni, alcune pronunce della giurisprudenza di merito,
rilevano che la contestazione dell'esistenza di un'obbligazione di pagamento , originata dalla somministrazione effettuata in forza di un contratto asseritamente invalido , deve essere corredata da elementi atti a comprovare che la fornitura non era stata eseguita.
Nel caso di specie, invece, tali elementi mancavano, essendo state depositate non solo la proposta di contratto di somministrazione per clienti finali non domestici, proveniente dal fornitore e sottoscritta dal somministrando e somministrato, ma , altresì, le fatture del Distributore Locale attestanti CP_1
i quantitativi di energia prelevati dal nel periodo di somministrazione da parte di CP_1 Pt_1
Controparte_6
Sotto altro profilo, entrambe le appellanti ribadiscono la legittimazione del Vice Sindaco a
[...]
sottoscrivere il contratto e ad impegnare l'ente al pagamento della fornitura .
Richiamano, a sostegno della dedotta legittimazione, l'art. 53, comma 2, del TUEL ( a mente del quale il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché
nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59), che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, prevede una supplenza generale che si estende a tutti gli atti sindacali, senza bisogno di delega specifica .
Muovendo da tale premessa, evidenziano che, nella specie, , al momento della Parte_5
sottoscrizione, ricopriva -come espressamente attestato nel modulo contrattuale- la carica di Vice
Sindaco del Comune di , che lo legittimava a rappresentare ed impegnare il Comune. CP_1
Rilevano, ancora, che tale posizione apicale era, comunque, tale da ingenerare nel fornitore il legittimo affidamento in punto di attribuzione, allo stesso, del potere di rappresentare il
[...]
. CP_1
1.3- Sotto ulteriore profilo, le appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il Tribunale,
basando la propria decisione su una giurisprudenza risalente, aveva ritenuto che la manifestazione di volontà non potesse essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi ,
conseguentemente escludendo che il contratto tra la P.A. e una ditta commerciale potesse legittimamente essere concluso per “facta concludentia”.
Evidenziano che, nella specie, il : Controparte_1
- non aveva mai, in alcun modo, contestato il prelievo dell'energia fornitagli da E_
né lamentato disservizi nella somministrazione della stessa;
- dopo anni di somministrazione, si era limitato ad eccepire, con la domanda introduttiva del giudizio,
un asserito vizio del contratto , poiché sottoscritto dal proprio Vice Sindaco, e la mancata ricezione di non meglio precisate fatture, oggetto della richiesta di certificazione;
-in corso di rapporto aveva inoltrato ad ripetute richieste relative alla fornitura E_
( spostamento gruppo misura;
modifica di potenza o tensione;
nuova attivazione ), comprovanti la piena conoscenza dell'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica e le condizioni economiche applicabili ed applicate, sulla base dell'offerta acquistata .
§
2.-Con il secondo motivo di gravame, entrambe le appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto la competenza del Tribunale adito per effetto della nullità del contratto e della previsione pattizia in punto di foro esclusivo con conseguente applicazione della disciplina codicistica.
Rilevano, in contrario, che alla validità del contratto seguiva l'applicazione dell'art. 21 delle
“Condizioni Generali di Contratto Business”, a mente del quale “ … per qualsiasi controversia
dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione
del Contratto e dei relativi allegati è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano”.
Deducono che la pattuizione di un foro convenzionale derogatorio della competenza territoriale rendeva inapplicabili, nel caso di specie, gli altri criteri di collegamento previsti dal codice civile,
compreso quello del forum destinatae solutionis relativo alle cause in cui è parte una Pubblica Amministrazione.
Aggiungono che, essendo stata l'incompetenza territoriale tempestivamente eccepita in conseguenza della detta previsione contrattuale, non era necessaria la contestazione di tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali.
In via gradata, entrambe le appellanti deducono che il primo decidente, nel fare applicazione del criterio del “forum destinatae solutionis” e nel richiamare , a sostegno delle proprie argomentazioni
, l'orientamento della Corte di Cassazione ( sentenza n.3505/2020) aveva erroneamente individuato la causa petendi ed il petitum.
Ciò in quanto, nella specie, non si trattava di domanda di pagamento di somma non dovuta, quanto,
piuttosto, di accertamento negativo del credito
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva affermato che aveva prodotto soltanto un modulo E_
prestampato contenente una “proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici” firmato in data 27.11.2008 dall'allora vice-sindaco , Parte_5
e le successive fatture commerciali e ritenuto che detta documentazione fosse insufficiente ad integrare il necessario requisito della forma scritta.
Nel lamentare la parziale disamina della documentazione prodotta , richiamano le fatture “di
trasporto”, emesse dal Distributore Locale Enel Energia S.p.A., che dimostravano, “in maniera
inequivocabile … e non contestata da controparte”, i quantitativi di energia prelevati dal Comune
di ed allo stesso addebitati, in ossequio a quanto previsto dalle Condizioni Generali CP_1
di Contratto dell'offerta “doppia tutela”, per ciascun periodo di riferimento.
§
4.Con il quarto motivo di appello, entrambe le appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la nullità del contratto in difetto della prova della sussistenza di un impegno di spesa formalmente assunto dal CP_1
Nel contestare il convincimento espresso dal decidente, osservano che la fornitura eseguita in favore dell'ente concerneva un bene essenziale per il corretto svolgimento, da parte del medesimo, dei propri compiti istituzionali e , pertanto, trattandosi di spesa obbligatoria ed indispensabile , essa non sarebbe soggetta alla preventiva approvazione ed appostazione, da parte dell'Ente somministrato, in uno specifico impegno di spesa.
Richiamano, a sostegno dell'assunto, il disposto dell'art. 183 T.U.E.L., a mente del quale “Con
l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito
impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute (omissis) … c) per contratti di somministrazione
riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita
contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione
del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo
esercizio per il quale l'informazione è disponibile”.
Deducono, infine, che, in forza del principio della naturale ineguaglianza delle parti che connota abitualmente il rapporto tra la parte privata e la Pubblica Amministrazione , onerare la prima della produzione di documentazione detenuta dalla seconda equivarrebbe ad imporre una inammissibile
“probatio diabolica”.
§
5.-Con il quinto motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto che la nullità del contratto trovasse temperamento nella responsabilità del funzionario o dipendente dell' , che aveva incautamente Parte_4
assunto o consentito la fornitura rimasta insoluta.
Osservano che il D. Lgs. 267/2000, nel riformulare la normativa sulla responsabilità civile diretta del funzionario o amministratore locale per debiti fuori bilancio, ha dettato una disciplina analoga a quella contenuta nell'art. 23 del D. Lgs. n. 66/1989, convertito dalla L. 144/1989 e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 77/1995, introducendo, però, una significativa modifica.
Richiamano, a tal proposito, l'art. 194 , secondo cui il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura, “per la parte
non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e)”
Nella specie, essendo il debito originato dalla somministrazione fruita dal “riconoscibile”, CP_1
lo stesso era destinato a gravare non sull'amministratore/funzionario, che aveva consentito la fornitura, ma, piuttosto ed a prescindere dall'esistenza o meno di un preventivo impegno di spesa,
sull'ente locale somministrato.
Aggiungono che la responsabilità funzionario mal si concilia con i principi di corretta amministrazione, di immedesimazione organica e con il nesso di imputazione della condotta dell'organo dell'ente.
Richiamano, infine, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento non esclude l'imputabilità dell'obbligazione direttamente all'ente, qualora si sia verificato un arricchimento, percepibile come tale e suscettibile di riconoscimento, onde evitare di riversare indebitamente sui dipendenti che agiscono in nome e per conto dell'ente anche il costo di prestazioni dalle quali quest'ultimo abbia tratto un obiettivo beneficio e di arricchirsi ingiustamente a scapito di terzi.
§
6.- Con il sesto motivo di gravame, entrambe le appellanti formulano domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., da liquidare nell'importo di euro 1.493.955,42 (o diversa somma che dovesse risultare dovuta), oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 a far data dal termine di scadenza di ciascuna fattura insoluta sino al saldo, fatta eccezione per la fattura n. n.
230200002032 del 17.6.2010 di euro 25.483,14, già emessa a titolo di interessi di mora e sulla quale non andranno, per l'effetto, calcolati ulteriori interessi.
Assumono che la domanda, basata- come nella specie - sulle medesime circostanze fatte valere in primo grado , è proponibile per la prima volta anche in grado di appello.
Evidenziano, sul punto, che il petitum e la causa petendi della domanda proposta ex art. 2041 cod.
civ., sono quelli sulla base dei quali in primo grado era stata formulata , in via riconvenzionale, la domanda di pagamento. formulata, in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio di primo grado.
§
7.-Con il settimo motivo di gravame, le appellanti formulano, in via gradata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 cod. civ., domanda di indebito arricchimento contro il Controparte_1
anche utendo iuribus dell'amministratore/funzionario/dipendente ( Vice Sindaco , Parte_5
nel caso di specie) dello stesso, proprio debitore, agendo in via surrogatoria del diritto di quest'ultimo.
§
Tali argomentazioni sono state specificamente contestate, punto per punto, dal Controparte_1
, che ha pure richiamato, a sostegno delle proprie deduzioni, altra sentenza di questa Corte
[...]
concernente il medesimo contratto, oggetto di causa, sia pure in relazione a fatture diverse.
§
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Ritiene la Corte che il primo giudice, correttamente inquadrata la fattispecie sussumendola nella categoria delle domande di accertamento negativo del credito , abbia fatto una corretta applicazione dei principi invalsi e consolidatisi nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia afferente i contratti di somministrazione di energia elettrica tra la pubblica amministrazione e le ditte commerciali.
Vale rammentare , in punto di diritto, con riferimento al requisito formale, che i contratti con la pubblica amministrazione, anche quelli conclusi iure privatorum, devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e inoltre - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n.
2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione – con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un documento in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del
05.07.2024, n. 18369).
La ratio di tale principio – che esclude qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., posto che la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa,
permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto,
così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria.(cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016;
n. 6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007;
Cass. 22537/2007).
Il requisito della forma (scritta) dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione (tra cui anche gli enti locali) è necessario anche per quelli “a trattativa privata”, quale potrebbe essere il presente –
come pure correttamente rilevato dal primo Giudice -, avendo da ultimo le Sezioni Unite della
Suprema Corte ribadito che gli artt. 16 e 17 del r. d. 18 aprile 1923, n. 2440, i quali, ai fini della valida conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione, impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni (integrando l'ipotesi di cui al n. 13 dell'art. 1350
c.c.), continuano ad applicarsi, nonostante l'abrogazione del R. D. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000, anche agli enti locali.
Il Supremo Consesso ha, peraltro, chiarito, a composizione di un annoso contrasto interpretativo sul punto tra le sezioni semplici, che l'art. 17 del R. D. n. 2440 del 1923 non postula in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, potendo il vincolo contrattuale in tali ipotesi validamente sorgere anche senza che la manifestazione delle due volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale (Cass.
SS UU 20684/2018), posto che l'art. 17 cit. contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente ( Cass. SS.UU.
9775/2022).
Il citato art. 17 dispone, infatti, che i contratti a trattativa privata con la P.A. possono stipularsi non solo "per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione", cioè mediante un unico documento, ma anche "con atto separato di obbligazione
sottoscritto da chi presenta l'offerta", "per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato" e "per
mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali"
e non vi è ragione giuridica, di ordine testuale o sistematica, per confinare tale ultima modalità a fattispecie negoziali marginali o di modesto importo (Cass.n. 25631/2017).
Nondimeno, pur essendo consentito siffatto modello di formazione del vincolo contrattuale, è
necessario che la proposta e accettazione siano entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate,
in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (Cass. n. 25631/2017)
In altri termini, nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, il requisito della forma scritta, pur non richiedendo necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923.
In particolare – come già osservato dal primo decidente – “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa
privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma
scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati
secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi
sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che
la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della
prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello
dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass.n. 12316/2015).
Ebbene, nella specie, come bene osservato dal appellato, il Vice Sindaco in data 27.11.2008 CP_1
ha sottoscritto una “Proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici “(v. doc. 3 in fascicolo appellante), che, però, non risulta sottoscritta da E_
[...]
Peraltro, le stesse condizioni generali di contratto – cui la detta proposta rinviava – prevedevano all'
art. 3, denominato ” Conclusione del contratto” (v. doc. 2 in fascicolo appellante ) , che
[...]
riservava il diritto di aderire o rifiutare la proposta di contratto avanzata dal cliente. Controparte_7
Ne discende che, in difetto della necessaria sottoscrizione da parte di non vi è E_
prova della formazione dell'accordo, mancando l'incontro di dichiarazioni scritte anche
separatamente “(Cass. n. 3543/2023; Cass.n. 9775/2022), dalle quali potersi desumere la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire e al compenso da corrispondere e dovendosi ritenere irrilevante – per quanto già esposto - quella manifestazione di volontà desumibile da comportamenti meramente attuativi (facta concludentia) ,
quale l'avvenuta esecuzione della fornitura in favore dell'ente somministrato.
Risulta, pertanto, immune da censure la decisione del primo Giudice, secondo cui il modulo prestampato prodotto da recanti in calce il timbro del Comune di E_ [...]
con una sigla su di esso vergata del vice Sindaco ma privo della sottoscrizione detta società, CP_1
non è sufficiente a integrare ed a soddisfare appieno il predetto requisito della forma scritta ad
substantiam dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.
Vi è poi da rilevare che, anche a voler attribuire a (seguendo la prospettazione Parte_5 dell'appellante e trascurando le obiezioni dell'appellato), la paternità della sigla apposta in calce alle proposte contrattuali ed agli altri documenti sopra riportati, in assenza della prova della ricorrenza dei presupposti del legittimo esercizio di dette funzioni vicarie (assenza, impedimento o la sospensione del sindaco ) e della presenza di una delega, non potrebbe comunque giuridicamente ricondursi al l'asserita accettazione delle proposte anzidette. CP_1
Non vi è, infatti, prova che il predetto , n.q. di vice sindaco, fosse legittimato ad esprimere Pt_5
all'esterno la volontà dell'ente medesimo, non potendo, ovviamente, ritenersi sufficiente a tal uopo la mera apposizione del timbro del in calce ai predetti documenti (come sembrerebbe voler CP_1
sostenere l'appellante).
Nemmeno, sarebbe ammissibile la ratifica degli atti in questione per facta concludentia, essendo assolutamente pacifico e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (da ultimo v. Cass. Civ. n. 25918/2024).
Peraltro, la ratifica di un contratto (pur se non richiede l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere) deve , in ogni caso, rivestire la stessa forma scritta richiesta per il contratto ai sensi dell'art. 1399, co.1, c. c.), per cui, qualora si tratti di contratti della p. a. assoggettati all'obbligo di forma scritta, anche la ratifica richiede ad substantiam la medesima forma scritta.
A nulla valgono, poi, le circostanze di fatto valorizzate dalle appellanti a sostegno della mancata contestazione dell'esistenza del contratto da parte del che, anzi, avrebbe riconosciuto CP_1
l'esistenza del rapporto contrattuale, come desumibile dalle varie richieste inoltrate in pendenza dello stesso.
Va, in proposito, richiamato il granitico insegnamento giurisprudenziale, cui si è già fatto riferimento, secondo cui gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.
A nulla vale, pertanto, il riferimento all'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica, che non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a fondare l' impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1,
09/05/2007, n. 10640).
Ma anche a voler tralasciare tali importanti aspetti e ritenere che il documento sottoscritto dal Vice
Sindaco ma privo della sottoscrizione della costituisca un idoneo contratto, non E_
può, però, trascurarsi il difetto dell' ulteriore requisito imprescindibile dell'impegno contrattuale della p. a.
Giova, in proposito, richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui il Collegio
intende assicurare continuità, secondo cui l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000; diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente, responsabile della violazione (così
Cass. Civ. nn. 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
Ed invero, l' art. 191 cit. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Questa previsione, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte,
a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutela, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio fondante della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass.,
sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1,
18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
Nel caso in esame, come anche evidenziato dall'appellato, non sussistono i menzionati presupposti, condizionanti per legge la validità dell'atto negoziale dell'ente pubblico, e questo è di per sé, al di là
della presenza di un atto sottoscritto dal vice-Sindaco, causa di nullità del contratto.
L'accertamento della nullità del contratto stipulato tra il e la (cedente) CP_1 Controparte_8
[.. ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dall'appellante, quali, in particolare,
quelle concernenti la competenza territoriale del Tribunale di Patti e l'asserita parziale valutazione della documentazione prodotta ( di cui ai motivi secondo e terzo).
E', infatti, appena il caso di affermare che, come correttamente affermato dal primo decidente, la nullità del contratto travolge la clausola contenuta nell'art. 21 delle condizioni generali secondo cui
“per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione,
validità, efficacia e risoluzione del contratto e dei relativi allegati, è competente in via esclusiva il
Tribunale di Milano”.
Quanto alla seconda doglianza, è evidente come il difetto di forma scritta renda del tutto irrilevante la produzione delle fatture comprovanti i prelievi di energia elettrica e di cui le appellanti lamentano la mancata considerazione da parte del primo decidente.
§
Resta, a questo, punto da esaminare la questione della responsabilità del funzionario / amministratore.
Del tutto corretta è la valutazione del primo decidente in punto di responsabilità del funzionario,
poiché in linea con i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez.
1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 21/06/2024), n.17197).
La violazione dell'obbligo correlato alla sussistenza della deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dell'impegno contabile registrato dal ragioniere sul competente capitolo del bilancio di previsione, fa sì che il rapporto obbligatorio intercorra tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente dell'Ente che ha consentito la fornitura, senza alcuna responsabilità o vincolo debitorio.
Nè è condivisibile l'assunto delle appellanti, secondo cui ,nella specie, essendo il debito originato dalla somministrazione fruita dal “riconoscibile”, lo stesso dovrebbe gravare non CP_1
sull'amministratore/funzionario, che aveva consentito la fornitura, ma, piuttosto ed a prescindere dall'esistenza o meno di un preventivo impegno di spesa, sull'ente locale somministrato.
Tale tesi mal si concilia con il principio giurisprudenziale secondo cui la delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi 1, 2 e 3, TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia di tale riconoscimento e per l'operatività della delibera stessa (Cass.n. 12164/2024).
E' stato, infatti, precisato che la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del CP_1
corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né
introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass. n.15303/2022; Cass. n. 510/2021).
Ne discende che in difetto di un valido titolo negoziale, derivante, nel caso di specie, dalla mancanza di atto scritto, il meccanismo del riconoscimento non potrebbe operare, con conseguente infondatezza della domanda proposta nei confronti del . Controparte_1 Mette conto, altresì, evidenziare, a confutazione delle pretese delle odierne appellanti, che nessun diritto le predette possono vantare in merito a tale riconoscimento, che farebbe gravare il debito sull'ente somministrato.
Detto meccanismo consegue, infatti, all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è
riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile (Cass. n.
29178/2020).
§
La domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., anche a volerla ritenere ammissibile nonostante la sua formulazione solo in questo grado di giudizio ( Cass.n. 26694/2020), è, comunque,
inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
Rileva la Corte che, per pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto, in tema di fornitura e servizi prestati in favore degli Enti Locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art. 23, comma 4,
del d. l. n. 66 del 1989 (conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e infine trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000), al contraente privato fornitore è preclusa (oltre all'azione contrattuale)
anche l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente locale per carenza del requisito di sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
Ciò in quanto esiste altra azione esperibile, sebbene non verso l'ente arricchito ma verso un diverso soggetto, qual è, appunto, l'amministratore la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito vantato dal privato fornitore (in tal senso, tra le numerosissime, si vedano Cass. Civ. n. 5665/2021;
S. U. n. 29178/2020; Cass. Civ. n. 30109/2018; 11036/2018; 80/2017, 25860/2015; 18567/2015;
11067/2003; 15162/2002; 4820/1997).
Nel caso in esame, non può che farsi applicazione, ratione temporis, dell'insegnamento del Giudice nomofilattico che ha chiarito come al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre,
eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale) si sia sostituita, relativamente agli Enti
Locali, la disciplina del D. L. n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del D. Lgs. n. 77 del 1995), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato la relazione tra questi ultimi ed i privati contraenti,
facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità
dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria (tra le tante v. in tal senso Cass. Civ. nn. 12880/2010; 11854/2007 17257/2003; 5284/2000; 9373/1997).
In tale ipotesi, dunque, l'introduzione di un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comporta,
relativamente ai beni o servizi acquisiti, una frattura o scissione "ope legis" del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la P.A., escludente la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica (Cass
sez. I 22.05.2007 n.11854).
Inammissibile è, infine, la domanda formulata ex art. 2900 c.c., poiché nuova.
§
Ne discende il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.
Segue, per la regola della soccombenza, la condanna delle appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado in favore di controparte.
Esse vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda monitoria (€ 1.000.001 a € 2.000.000) e tenuto conto degli importi tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate - di bassa difficoltà
- liquidandole perciò in complessivi € 17.002,00 a titolo di onorario - di cui € 3.709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria e € 6.167,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta)
e di cui va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario del Comune appellato.
Va precisato che, ai fini della quantificazione dei compensi, deve includersi la voce “istruttoria e/o
… trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto degli appelli, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico di ciascuna appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 198/2023 R.G. cui è stata riunita la n. 199/2023 R.G. sugli appelli proposti da in persona del legale rappresentante pro tempore e E_
n persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 618/22, Controparte_2
emessa dal Tribunale di Patti e pubblicata in data 06.09.22 ,così provvede:
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e E_ [...]
n persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro al pagamento CP_2
delle spese di questo di giudizio, che liquida, in relazione a questo grado di giudizio in complessivi € € 17.002,00 oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) , disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario del Comune appellato;
3) dà atto della ricorrenza de presupposti per porre a carico di ciascuna appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gulino