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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10651/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10651/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBINO Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA UMBERTO I, 54 70121 BARI presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. , Controparte_2 C.F._2 CP_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA PEGNA ALESSIO,
[...] C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA GIUSEPPE MANGILI 29 ROMA presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto di citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. (l'attore), come da atti telematicamente depositati (i convenuti).
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 7.3.2022 conviene in giudizio la Parte_1 Controparte_4
, chiedendo la condanna degli stessi al
[...] Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni derivati dalla diffusione della trasmissione dal titolo “Il minimo sindacale”, andata in onda il 7.6.2021 e in replica il 9.8.2021 e ancora presente on line sulle piattaforme digitali
RayPlay e YouTube. Lamenta la lesione della propria reputazione e immagine in conseguenza della diffusione del servizio realizzato dalla giornalista nell'ambito del programma Controparte_3 televisivo “Report”, condotto e diretto da Controparte_2
La , si costituiscono in Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
giudizio, evidenziando le caratteristiche del giornalismo d'inchiesta e sottolineando l'accuratezza con cui sono state ricostruite le fasi della cessione delle quote societarie di Il Sole s.r.l., i fatti successivi e le vicende relative all'immobile in Milano, via Benedetto Marcello, oggetto della trasmissione.
Contestano la configurabilità di un danno all'immagine, nonché la sussistenza dei danni lamentati dall'attore. Concludono chiedendo il rigetto delle domande formulate da quest'ultimo.
***
La discussione verte in ordine alla configurabilità o meno di aspetti diffamatori e lesivi dell'immagine di con riferimento al servizio dal titolo “Il minimo sindacale” della giornalista Parte_1 [...]
trasmesso il 7.6.2021 su Rai 3 nell'ambito del programma Report, diretto e condotto da CP_3
Controparte_2
L'attore ha prodotto sub doc. 1 la trascrizione del contenuto del servizio televisivo, nonché su supporto informatico il video della trasmissione televisiva.
Si analizzano i singoli profili oggetto di discussione tra le parti.
***
Dopo le premesse sia della giornalista, sia del conduttore, il primo argomento oggetto di discussione è quello relativo alla cessione delle quote dell'immobiliare Il Sole s.r.l.. In proposto si rileva che:
- tale cessione avviene in favore di due società: Elissa 2002 s.r.l. e Immobiliare Luna s.r.l.; solo la prima viene menzionata nel servizio;
la circostanza costituisce motivo di doglianza da parte dell'attore; in sede di comparsa di costituzione, i convenuti allegano di non avere rinvenuto, con riferimento alla
Immobiliare Luna s.r.l., elementi tali da determinare un interesse pubblico all'analisi di tale società; sul pagina 2 di 9 punto, l'attore non spiega, pur ritenendo capziosa tale omissione, quale sia il pregiudizio derivante dal mancato approfondimento da parte della giornalista in merito alla posizione di tale società; ciò anche con riferimento all'intervista – effettuata nell'ambito del servizio - al Tenente Colonnello della Guardia di Finanza di Varese, ; Testimone_1
- nel servizio si dà atto che nel 2015 la di Milano cede le quote di Il Sole s.r.l. insieme con CP_5
i suoi beni, tra i quali il complesso immobiliare di Milano, via Benedetto Marcello, di circa 700 metri quadri divisi su tre piani;
- l'atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata del 14.10.2015 (doc. 4 attore) è stipulato da Fisascat Cisl Milano Metropoli, Immobiliare Luna s.r.l., Elissa s.r.l.; in esso si dà atto che il valore del patrimonio sociale viene definito nella misura di € 1.994.000,00 e che da detto valore “dovranno essere decurtate le passività relative ai mutui ed ai contratti di leasing relativi agli automezzi della società”; viene indicato il valore nominale delle quote;
il prezzo di ciascuna cessione è convenuto in €
997.000,00 “salvo quanto infra specificato relativamente alle passività in premessa indicate”; si aggiunge in proposito che “Entro e non oltre il 30 dicembre 2015 le parti cedente e cessionarie, effettueranno il controllo della consistenza delle passività relative ai mutui ed ai leasing di cui in premessa, e tale importo sarà decurtato dal valore complessivo attribuito al patrimonio sociale. La differenza attiva fra il valore attribuito al patrimonio, quanto già versato da ciascuna delle società acquirenti e quanto emergente dal controllo delle passività suddette, sarà corrisposto …”; dunque,
l'effettivo e definitivo prezzo di cessione non è indicato, essendo la sua quantificazione rinviata all'espletamento di ulteriori passaggi e verifiche;
- il medesimo atto prevede che il pagamento avvenga in 36 rate, senza corresponsione di interessi;
si prevede inoltre che “Gli effetti delle cessioni decorrono da oggi”; l'attore allega che il pagamento è stato previsto in forma rateale perché la si era riservata la facoltà di riacquistare in CP_5
qualsiasi momento le quote cedute, nel caso avesse ricevuto una offerta più vantaggiosa;
tale previsione non è però documentalmente dimostrata;
di ciò si deve tenere conto al fine di valutare entro quali limiti la giornalista potesse effettuare il proprio lavoro di verifica;
- nell'intervista a effettuata dalla giornalista nell'ambito del servizio, si pone Testimone_2
l'accento sulle modalità con cui viene pattuito il pagamento nell'atto di cessione delle quote societarie;
dal doc. 1 prodotto dall'attore risulta che dichiara che “L'operazione è curiosa nel senso che Tes_2
pagina 3 di 9 non è che l'acquirente paga;
paga pochissimo e poi paga dilazionato in 36 rate, il che è una modalità assolutamente anomala”; non è in proposito condivisibile quanto allegato dall'attore in sede di atto di citazione (pag. 4): non vi è una contraddizione in quanto affermato dall'intervistato, che non dice – contrariamente a quanto riportato nell'atto – che “l'acquirente non paga”; afferma invece “non è che l'acquirente paga”; paga invece poco e in forma dilazionata;
non vi è dunque la negazione del pagamento, ma solo l'evidenziazione di modalità di pagamento particolari;
come già indicato, non risulta documentalmente che tali modalità si spieghino in ragione della riserva di riacquisto in favore della né sul punto sono state fornite dall'interessato spiegazioni nel corso degli CP_5
accertamenti effettuati dalla giornalista.
Se da un lato è condivisibile l'osservazione dell'attore in merito alla legittimità della scelta di stipulare un contratto di cessione di quote societarie in luogo di uno di cessione della proprietà dell'immobile, dall'altro è legittimo che la giornalista, anche in considerazione dell'assenza di una precisa indicazione del prezzo di cessione nel predetto contratto, assuma informazioni in merito al valore dell'immobile di via Benedetto Marcello. A tale proposito la stessa chiede a una società immobiliare, che ha messo in vendita una unità immobiliare al civico 18 della stessa via, quale sia la richiesta;
ne deriva una valutazione di “circa 8.400 euro al metro quadro”; nell'ambito del servizio si mette in evidenza che “In pratica nel 2018 la società Il Sole di cui è socio lo studio di rivende tutti e mille i metri quadri Pt_1
di via Benedetto Marcello a tre milioni e 283 mila euro. Neanche un mese dopo vende anche Pt_1
la società Il Sole, senza locali ma con in pancia i ricavi della vendita immobiliare e un patrimonio netto di circa 2 milioni e 300 mila euro” (doc. 1 attore); nell'intervista effettuata la giornalista chiede infatti a Tes_
la sua opinione in merito alla valutazione dell'immobile. Testimone_2
L'attore lamenta l'assenza di motivi che giustificassero l'attenzione che il servizio pone sulla sua figura. Si rileva in proposito che è pacifico che il predetto fosse il commercialista di CP_5
CP_ (come confermato anche da funzionario intervistato nel servizio) e Il Sole s.r.l., Testimone_3
nonché socio della medesima;
dalla visura camerale di Elissa 2002 s.r.l. risultano la sua partecipazione azionaria e il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. È pertanto giustificato l'interesse della giornalista, in sede di approfondimento del tema trattato, a conoscere il suo eventuale ruolo nella vicenda oggetto di attenzione. Non trova riscontro la doglianza relativa al fatto che le operazioni concernenti l'immobile di via Benedetto Marcello costituissero solo il pretesto per ledere la reputazione pagina 4 di 9 dell'attore; si rileva in proposito da un lato che egli non spiega per quale motivo il servizio giornalistico avrebbe dovuto porsi come obiettivo quello di ledere la sua reputazione, tanto più che – come egli stesso sottolinea – si tratta di soggetto che non è noto alla pubblica opinione;
dall'altro, i ruoli dallo stesso svolti, come sopra indicati, giustificano l'interesse della giornalista alla ricostruzione complessiva della vicenda;
al riguardo non è irrilevante la circostanza che risulta documentato (doc. 6 convenuti) come nel marzo, maggio e nei primi giorni del giugno 2021 la Redazione di Report avesse contattato l'attore al fine di “raccogliere il suo punto di vista in modo da poter ricostruire in modo preciso, puntuale e completo la compravendita immobiliare di via Benedetto Marcello 18 nelle sue varie fasi”, senza però ottenere risposta. Analogo rifiuto di rispondere alle domande si è riscontrato nel corso del servizio giornalistico, nel momento in cui è stato personalmente contattato. In questo quadro si inseriscono anche le notizie riportate in merito alle vicende giudiziarie che hanno interessato l'attore, in relazione alle quali egli non lamenta, in questa sede, l'erroneità dell'esposizione, ma solo l'inconferenza rispetto al tema trattato nel servizio;
non si rinviene però un collegamento funzionale operato dalla giornalista tra tali vicende (specificamente riportate relativamente alle fasi processuali pendenti all'epoca del servizio) e i fatti narrati nel servizio, ma solo un approfondimento su un soggetto che appare, sulla base delle ricerche svolte, avere avuto un ruolo nelle operazioni analizzate.
Il servizio mette in evidenza come il soggetto che ha tratto vantaggio dall'insieme delle operazioni analizzate sia presumibilmente AV AN;
nel corso dell'intervista a , alla Testimone_2 domanda “Chi è che ci ha veramente guadagnato in questa operazione?”, egli risponde “Ci han guadagnato questi della AV Petrol, AV AN, che non sappiamo chi sono”; dunque la giornalista si limita a porsi legittimamente il problema di chi sia il soggetto reale beneficiario dell'operazione complessiva.
***
La giurisprudenza di legittimità ha osservato: “La giurisprudenza di questa Corte riconosce ampia tutela ordinamentale al giornalismo d'inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buona fede unitamente alla maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti (Cass., 3, n. 16236 del
9/7/2010). Secondo questa Corte il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l'interesse pubblico all'oggetto pagina 5 di 9 dell'indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti (Cass. Pen., 5, n.
9337 del 12/12/2012)” (Cass. ordinanza 4036/2021).
I passaggi precedentemente menzionati del servizio televisivo rientrano appieno nei limiti entro i quali la giurisprudenza citata riconosce tutela al giornalismo d'inchiesta, quale deve considerarsi quello svolto nella fattispecie in esame, nel quale sono stati svolti i necessari accertamenti documentali, è stato chiesto all'odierno attore in più occasioni di intervenire e fornire i chiarimenti ritenuti opportuni, è stata ripercorsa in termini problematici e senza fornire risposte certe, ma legittimi spunti di riflessione la vicenda relativa alla gestione del patrimonio immobiliare originariamente della e CP_5 all'individuazione di quale soggetto potesse essere il beneficiario dei singoli e articolati passaggi ripercorsi nel servizio.
***
Nessuna violazione del principio di pertinenza è ravvisabile, essendo pienamente configurabile l'interesse dell'opinione pubblica a valutare i criteri di gestione del proprio patrimonio immobiliare da parte di una delle maggiori organizzazioni sindacali operanti sul territorio nazionale.
***
È rispettato anche il criterio della continenza. In proposito l'attore lamenta l'uso da parte della giornalista di alcune espressioni ritenute lesive della propria reputazione. Si osserva in proposito che:
- non viene attribuita all'attore la qualifica di “benefattore dei petrolieri”; l'intervistato Testimone_2
si interroga sulla sorte dell'importo di € 1.600.000,00 “che arrivavano dagli immobili del
[...]
sindacato alla fine, no? Che glieli ha regalati questo non sappiamo perché, non credo che sia Pt_1
un benefattore dei petrolieri, no? Diciamo che i plusvalori dei beni del sindacato alla fine non vanno a finire a favore del sindacato”; si tratta pertanto di un'argomentazione più articolata (peraltro non proveniente dalla giornalista, ma resa nel corso dell'intervista), all'interno della quale il riferimento all'attore non è utilizzato per rappresentarlo nei termini dallo stesso lamentati, ma per esplicitare pagina 6 di 9 ulteriormente l'aspetto relativo al prezzo di cessione delle quote societarie in relazione alla valutazione dell'immobile;
- le espressioni “commercialista un po' controverso, perché è entrato in varie vicende giudiziarie”,
“regista di questa operazione” si inseriscono nel più complessivo resoconto dei dati che la giornalista ha potuto recuperare in relazione al tenore complessivo dell'operazione, caratterizzato da alcuni aspetti non del tutto chiariti (“alone di mistero”) e sottoposti all'attenzione della pubblica opinione, come già osservato;
non è irrilevante in proposito che, nella medesima parte della trasmissione in cui queste espressioni vengono utilizzate, il conduttore aggiunge che si tratta di una operazione immobiliare di cui CP_ nemmeno i dirigenti della hanno voluto parlare;
in questo ambito aggiunge – chiarendo il significato ultimo del servizio e la sua finalità - che “alla fine la domanda che ci siamo posti è: la plusvalenza, il valore di questi immobili alla fine è andato a beneficiare le tasche degli iscritti al sindacato o quelle di un buttafuori?”.
Non è pertanto configurabile la lesione della reputazione personale dell'attore nei termini dallo stesso descritti.
***
L'attore chiede la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dalla lesione della propria immagine, diffusa senza il proprio consenso. Allega in proposito di avere evidenziato, con lettera del
21.6.2021, di non avere consentito l'utilizzo della propria immagine in televisione;
evidenzia inoltre la comparsa della medesima sullo sfondo dello studio televisivo ingrandita e a tinte fosche.
Si rileva in proposito che la giurisprudenza ha osservato che “in tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97, secondo comma, della legge
22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima” (Cass.
2304/23). Nella fattispecie in esame si è precedentemente esclusa la configurabilità di un pregiudizio all'onore e al decoro dell'attore. Gli stessi argomenti sviluppati da quest'ultimo in sede di atto di citazione sono finalizzati ad evidenziare “il preconfezionamento del servizio in termini dispregiativi e denigratori”, collegando la riproduzione dell'immagine con il contenuto del servizio;
esso però non ha alcuna valenza diffamatoria e, di conseguenza, nessun risarcimento è dovuto in relazione all'uso pagina 7 di 9 dell'immagine. Non sono inoltre stati tempestivamente individuati dall'attore danni che siano specificamente legati alla diffusione della medesima;
i commenti riportati non fanno infatti ad essa riferimento. Si tratta di alcune immagini, ognuna delle quali rimane visibile solo per alcuni secondi nel corso del servizio. La consulenza di parte depositata in atti (fermi restando i limiti probatori di tale produzione) fa riferimento in via principale alla percezione dell'ingiustizia subita e derivante dalla messa in onda del servizio, con riferimento ai suoi contenuti, percepiti con effetto diffamatorio;
l'attore si è sentito rappresentato in modo viziato e non rispecchiante la realtà dei fatti, manifestando una forte preoccupazione per quello che si sarebbe potuto pensare di lui. Si tratta pertanto di aspetti che trovano la loro origine nel racconto e nei contenuti del servizio, rispetto ai quali si è già esclusa la natura diffamatoria (pag. 6 consulenza Dott.ssa . Inoltre, “La comparsa dei sintomi è riferita come Per_1 successiva ai primi eventi che hanno visto coinvolto il dott. e l'avvicinamento da parte dei Pt_1 giornalisti del programma Report in data anteriore alla messa in onda del servizio” (pag. 13); si tratta dunque di una reazione all'avvicinamento da parte dei giornalisti, dunque a fatti anteriori alla diffusione dell'intero servizio. Anche la parte della consulenza in cui, nella stessa pag. 13, si richiama la comparsa non autorizzata della sua immagine, è collegata ai contenuti del servizio, in ordine ai quali si richiamano le osservazioni già svolte.
***
L'art. 137 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 prevede una disciplina peculiare con riguardo ai rapporti tra privacy ed esercizio dell'attività giornalistica, stabilendo che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche è effettuato anche senza il consenso dell'interessato e che, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, par. 2 del Regolamento e dell'art. 1 del Codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Dunque, è lo stesso Codice della Privacy ad escludere una indebita lesione dell'altrui riservatezza a fronte del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e critica e della perdurante attualità delle notizie propalate. Analogo principio deve essere affermato con riferimento all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, del giornalismo d'inchiesta.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attore.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di . Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_4
, , liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre al
[...] Controparte_2 Controparte_3
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10651/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOBINO Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA UMBERTO I, 54 70121 BARI presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (C.F. , Controparte_2 C.F._2 CP_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA PEGNA ALESSIO,
[...] C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA GIUSEPPE MANGILI 29 ROMA presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto di citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. (l'attore), come da atti telematicamente depositati (i convenuti).
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 7.3.2022 conviene in giudizio la Parte_1 Controparte_4
, chiedendo la condanna degli stessi al
[...] Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni derivati dalla diffusione della trasmissione dal titolo “Il minimo sindacale”, andata in onda il 7.6.2021 e in replica il 9.8.2021 e ancora presente on line sulle piattaforme digitali
RayPlay e YouTube. Lamenta la lesione della propria reputazione e immagine in conseguenza della diffusione del servizio realizzato dalla giornalista nell'ambito del programma Controparte_3 televisivo “Report”, condotto e diretto da Controparte_2
La , si costituiscono in Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
giudizio, evidenziando le caratteristiche del giornalismo d'inchiesta e sottolineando l'accuratezza con cui sono state ricostruite le fasi della cessione delle quote societarie di Il Sole s.r.l., i fatti successivi e le vicende relative all'immobile in Milano, via Benedetto Marcello, oggetto della trasmissione.
Contestano la configurabilità di un danno all'immagine, nonché la sussistenza dei danni lamentati dall'attore. Concludono chiedendo il rigetto delle domande formulate da quest'ultimo.
***
La discussione verte in ordine alla configurabilità o meno di aspetti diffamatori e lesivi dell'immagine di con riferimento al servizio dal titolo “Il minimo sindacale” della giornalista Parte_1 [...]
trasmesso il 7.6.2021 su Rai 3 nell'ambito del programma Report, diretto e condotto da CP_3
Controparte_2
L'attore ha prodotto sub doc. 1 la trascrizione del contenuto del servizio televisivo, nonché su supporto informatico il video della trasmissione televisiva.
Si analizzano i singoli profili oggetto di discussione tra le parti.
***
Dopo le premesse sia della giornalista, sia del conduttore, il primo argomento oggetto di discussione è quello relativo alla cessione delle quote dell'immobiliare Il Sole s.r.l.. In proposto si rileva che:
- tale cessione avviene in favore di due società: Elissa 2002 s.r.l. e Immobiliare Luna s.r.l.; solo la prima viene menzionata nel servizio;
la circostanza costituisce motivo di doglianza da parte dell'attore; in sede di comparsa di costituzione, i convenuti allegano di non avere rinvenuto, con riferimento alla
Immobiliare Luna s.r.l., elementi tali da determinare un interesse pubblico all'analisi di tale società; sul pagina 2 di 9 punto, l'attore non spiega, pur ritenendo capziosa tale omissione, quale sia il pregiudizio derivante dal mancato approfondimento da parte della giornalista in merito alla posizione di tale società; ciò anche con riferimento all'intervista – effettuata nell'ambito del servizio - al Tenente Colonnello della Guardia di Finanza di Varese, ; Testimone_1
- nel servizio si dà atto che nel 2015 la di Milano cede le quote di Il Sole s.r.l. insieme con CP_5
i suoi beni, tra i quali il complesso immobiliare di Milano, via Benedetto Marcello, di circa 700 metri quadri divisi su tre piani;
- l'atto di cessione di quote di società a responsabilità limitata del 14.10.2015 (doc. 4 attore) è stipulato da Fisascat Cisl Milano Metropoli, Immobiliare Luna s.r.l., Elissa s.r.l.; in esso si dà atto che il valore del patrimonio sociale viene definito nella misura di € 1.994.000,00 e che da detto valore “dovranno essere decurtate le passività relative ai mutui ed ai contratti di leasing relativi agli automezzi della società”; viene indicato il valore nominale delle quote;
il prezzo di ciascuna cessione è convenuto in €
997.000,00 “salvo quanto infra specificato relativamente alle passività in premessa indicate”; si aggiunge in proposito che “Entro e non oltre il 30 dicembre 2015 le parti cedente e cessionarie, effettueranno il controllo della consistenza delle passività relative ai mutui ed ai leasing di cui in premessa, e tale importo sarà decurtato dal valore complessivo attribuito al patrimonio sociale. La differenza attiva fra il valore attribuito al patrimonio, quanto già versato da ciascuna delle società acquirenti e quanto emergente dal controllo delle passività suddette, sarà corrisposto …”; dunque,
l'effettivo e definitivo prezzo di cessione non è indicato, essendo la sua quantificazione rinviata all'espletamento di ulteriori passaggi e verifiche;
- il medesimo atto prevede che il pagamento avvenga in 36 rate, senza corresponsione di interessi;
si prevede inoltre che “Gli effetti delle cessioni decorrono da oggi”; l'attore allega che il pagamento è stato previsto in forma rateale perché la si era riservata la facoltà di riacquistare in CP_5
qualsiasi momento le quote cedute, nel caso avesse ricevuto una offerta più vantaggiosa;
tale previsione non è però documentalmente dimostrata;
di ciò si deve tenere conto al fine di valutare entro quali limiti la giornalista potesse effettuare il proprio lavoro di verifica;
- nell'intervista a effettuata dalla giornalista nell'ambito del servizio, si pone Testimone_2
l'accento sulle modalità con cui viene pattuito il pagamento nell'atto di cessione delle quote societarie;
dal doc. 1 prodotto dall'attore risulta che dichiara che “L'operazione è curiosa nel senso che Tes_2
pagina 3 di 9 non è che l'acquirente paga;
paga pochissimo e poi paga dilazionato in 36 rate, il che è una modalità assolutamente anomala”; non è in proposito condivisibile quanto allegato dall'attore in sede di atto di citazione (pag. 4): non vi è una contraddizione in quanto affermato dall'intervistato, che non dice – contrariamente a quanto riportato nell'atto – che “l'acquirente non paga”; afferma invece “non è che l'acquirente paga”; paga invece poco e in forma dilazionata;
non vi è dunque la negazione del pagamento, ma solo l'evidenziazione di modalità di pagamento particolari;
come già indicato, non risulta documentalmente che tali modalità si spieghino in ragione della riserva di riacquisto in favore della né sul punto sono state fornite dall'interessato spiegazioni nel corso degli CP_5
accertamenti effettuati dalla giornalista.
Se da un lato è condivisibile l'osservazione dell'attore in merito alla legittimità della scelta di stipulare un contratto di cessione di quote societarie in luogo di uno di cessione della proprietà dell'immobile, dall'altro è legittimo che la giornalista, anche in considerazione dell'assenza di una precisa indicazione del prezzo di cessione nel predetto contratto, assuma informazioni in merito al valore dell'immobile di via Benedetto Marcello. A tale proposito la stessa chiede a una società immobiliare, che ha messo in vendita una unità immobiliare al civico 18 della stessa via, quale sia la richiesta;
ne deriva una valutazione di “circa 8.400 euro al metro quadro”; nell'ambito del servizio si mette in evidenza che “In pratica nel 2018 la società Il Sole di cui è socio lo studio di rivende tutti e mille i metri quadri Pt_1
di via Benedetto Marcello a tre milioni e 283 mila euro. Neanche un mese dopo vende anche Pt_1
la società Il Sole, senza locali ma con in pancia i ricavi della vendita immobiliare e un patrimonio netto di circa 2 milioni e 300 mila euro” (doc. 1 attore); nell'intervista effettuata la giornalista chiede infatti a Tes_
la sua opinione in merito alla valutazione dell'immobile. Testimone_2
L'attore lamenta l'assenza di motivi che giustificassero l'attenzione che il servizio pone sulla sua figura. Si rileva in proposito che è pacifico che il predetto fosse il commercialista di CP_5
CP_ (come confermato anche da funzionario intervistato nel servizio) e Il Sole s.r.l., Testimone_3
nonché socio della medesima;
dalla visura camerale di Elissa 2002 s.r.l. risultano la sua partecipazione azionaria e il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. È pertanto giustificato l'interesse della giornalista, in sede di approfondimento del tema trattato, a conoscere il suo eventuale ruolo nella vicenda oggetto di attenzione. Non trova riscontro la doglianza relativa al fatto che le operazioni concernenti l'immobile di via Benedetto Marcello costituissero solo il pretesto per ledere la reputazione pagina 4 di 9 dell'attore; si rileva in proposito da un lato che egli non spiega per quale motivo il servizio giornalistico avrebbe dovuto porsi come obiettivo quello di ledere la sua reputazione, tanto più che – come egli stesso sottolinea – si tratta di soggetto che non è noto alla pubblica opinione;
dall'altro, i ruoli dallo stesso svolti, come sopra indicati, giustificano l'interesse della giornalista alla ricostruzione complessiva della vicenda;
al riguardo non è irrilevante la circostanza che risulta documentato (doc. 6 convenuti) come nel marzo, maggio e nei primi giorni del giugno 2021 la Redazione di Report avesse contattato l'attore al fine di “raccogliere il suo punto di vista in modo da poter ricostruire in modo preciso, puntuale e completo la compravendita immobiliare di via Benedetto Marcello 18 nelle sue varie fasi”, senza però ottenere risposta. Analogo rifiuto di rispondere alle domande si è riscontrato nel corso del servizio giornalistico, nel momento in cui è stato personalmente contattato. In questo quadro si inseriscono anche le notizie riportate in merito alle vicende giudiziarie che hanno interessato l'attore, in relazione alle quali egli non lamenta, in questa sede, l'erroneità dell'esposizione, ma solo l'inconferenza rispetto al tema trattato nel servizio;
non si rinviene però un collegamento funzionale operato dalla giornalista tra tali vicende (specificamente riportate relativamente alle fasi processuali pendenti all'epoca del servizio) e i fatti narrati nel servizio, ma solo un approfondimento su un soggetto che appare, sulla base delle ricerche svolte, avere avuto un ruolo nelle operazioni analizzate.
Il servizio mette in evidenza come il soggetto che ha tratto vantaggio dall'insieme delle operazioni analizzate sia presumibilmente AV AN;
nel corso dell'intervista a , alla Testimone_2 domanda “Chi è che ci ha veramente guadagnato in questa operazione?”, egli risponde “Ci han guadagnato questi della AV Petrol, AV AN, che non sappiamo chi sono”; dunque la giornalista si limita a porsi legittimamente il problema di chi sia il soggetto reale beneficiario dell'operazione complessiva.
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La giurisprudenza di legittimità ha osservato: “La giurisprudenza di questa Corte riconosce ampia tutela ordinamentale al giornalismo d'inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buona fede unitamente alla maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti (Cass., 3, n. 16236 del
9/7/2010). Secondo questa Corte il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l'interesse pubblico all'oggetto pagina 5 di 9 dell'indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti (Cass. Pen., 5, n.
9337 del 12/12/2012)” (Cass. ordinanza 4036/2021).
I passaggi precedentemente menzionati del servizio televisivo rientrano appieno nei limiti entro i quali la giurisprudenza citata riconosce tutela al giornalismo d'inchiesta, quale deve considerarsi quello svolto nella fattispecie in esame, nel quale sono stati svolti i necessari accertamenti documentali, è stato chiesto all'odierno attore in più occasioni di intervenire e fornire i chiarimenti ritenuti opportuni, è stata ripercorsa in termini problematici e senza fornire risposte certe, ma legittimi spunti di riflessione la vicenda relativa alla gestione del patrimonio immobiliare originariamente della e CP_5 all'individuazione di quale soggetto potesse essere il beneficiario dei singoli e articolati passaggi ripercorsi nel servizio.
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Nessuna violazione del principio di pertinenza è ravvisabile, essendo pienamente configurabile l'interesse dell'opinione pubblica a valutare i criteri di gestione del proprio patrimonio immobiliare da parte di una delle maggiori organizzazioni sindacali operanti sul territorio nazionale.
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È rispettato anche il criterio della continenza. In proposito l'attore lamenta l'uso da parte della giornalista di alcune espressioni ritenute lesive della propria reputazione. Si osserva in proposito che:
- non viene attribuita all'attore la qualifica di “benefattore dei petrolieri”; l'intervistato Testimone_2
si interroga sulla sorte dell'importo di € 1.600.000,00 “che arrivavano dagli immobili del
[...]
sindacato alla fine, no? Che glieli ha regalati questo non sappiamo perché, non credo che sia Pt_1
un benefattore dei petrolieri, no? Diciamo che i plusvalori dei beni del sindacato alla fine non vanno a finire a favore del sindacato”; si tratta pertanto di un'argomentazione più articolata (peraltro non proveniente dalla giornalista, ma resa nel corso dell'intervista), all'interno della quale il riferimento all'attore non è utilizzato per rappresentarlo nei termini dallo stesso lamentati, ma per esplicitare pagina 6 di 9 ulteriormente l'aspetto relativo al prezzo di cessione delle quote societarie in relazione alla valutazione dell'immobile;
- le espressioni “commercialista un po' controverso, perché è entrato in varie vicende giudiziarie”,
“regista di questa operazione” si inseriscono nel più complessivo resoconto dei dati che la giornalista ha potuto recuperare in relazione al tenore complessivo dell'operazione, caratterizzato da alcuni aspetti non del tutto chiariti (“alone di mistero”) e sottoposti all'attenzione della pubblica opinione, come già osservato;
non è irrilevante in proposito che, nella medesima parte della trasmissione in cui queste espressioni vengono utilizzate, il conduttore aggiunge che si tratta di una operazione immobiliare di cui CP_ nemmeno i dirigenti della hanno voluto parlare;
in questo ambito aggiunge – chiarendo il significato ultimo del servizio e la sua finalità - che “alla fine la domanda che ci siamo posti è: la plusvalenza, il valore di questi immobili alla fine è andato a beneficiare le tasche degli iscritti al sindacato o quelle di un buttafuori?”.
Non è pertanto configurabile la lesione della reputazione personale dell'attore nei termini dallo stesso descritti.
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L'attore chiede la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dalla lesione della propria immagine, diffusa senza il proprio consenso. Allega in proposito di avere evidenziato, con lettera del
21.6.2021, di non avere consentito l'utilizzo della propria immagine in televisione;
evidenzia inoltre la comparsa della medesima sullo sfondo dello studio televisivo ingrandita e a tinte fosche.
Si rileva in proposito che la giurisprudenza ha osservato che “in tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97, secondo comma, della legge
22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima” (Cass.
2304/23). Nella fattispecie in esame si è precedentemente esclusa la configurabilità di un pregiudizio all'onore e al decoro dell'attore. Gli stessi argomenti sviluppati da quest'ultimo in sede di atto di citazione sono finalizzati ad evidenziare “il preconfezionamento del servizio in termini dispregiativi e denigratori”, collegando la riproduzione dell'immagine con il contenuto del servizio;
esso però non ha alcuna valenza diffamatoria e, di conseguenza, nessun risarcimento è dovuto in relazione all'uso pagina 7 di 9 dell'immagine. Non sono inoltre stati tempestivamente individuati dall'attore danni che siano specificamente legati alla diffusione della medesima;
i commenti riportati non fanno infatti ad essa riferimento. Si tratta di alcune immagini, ognuna delle quali rimane visibile solo per alcuni secondi nel corso del servizio. La consulenza di parte depositata in atti (fermi restando i limiti probatori di tale produzione) fa riferimento in via principale alla percezione dell'ingiustizia subita e derivante dalla messa in onda del servizio, con riferimento ai suoi contenuti, percepiti con effetto diffamatorio;
l'attore si è sentito rappresentato in modo viziato e non rispecchiante la realtà dei fatti, manifestando una forte preoccupazione per quello che si sarebbe potuto pensare di lui. Si tratta pertanto di aspetti che trovano la loro origine nel racconto e nei contenuti del servizio, rispetto ai quali si è già esclusa la natura diffamatoria (pag. 6 consulenza Dott.ssa . Inoltre, “La comparsa dei sintomi è riferita come Per_1 successiva ai primi eventi che hanno visto coinvolto il dott. e l'avvicinamento da parte dei Pt_1 giornalisti del programma Report in data anteriore alla messa in onda del servizio” (pag. 13); si tratta dunque di una reazione all'avvicinamento da parte dei giornalisti, dunque a fatti anteriori alla diffusione dell'intero servizio. Anche la parte della consulenza in cui, nella stessa pag. 13, si richiama la comparsa non autorizzata della sua immagine, è collegata ai contenuti del servizio, in ordine ai quali si richiamano le osservazioni già svolte.
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L'art. 137 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 prevede una disciplina peculiare con riguardo ai rapporti tra privacy ed esercizio dell'attività giornalistica, stabilendo che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche è effettuato anche senza il consenso dell'interessato e che, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, par. 2 del Regolamento e dell'art. 1 del Codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Dunque, è lo stesso Codice della Privacy ad escludere una indebita lesione dell'altrui riservatezza a fronte del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e critica e della perdurante attualità delle notizie propalate. Analogo principio deve essere affermato con riferimento all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, del giornalismo d'inchiesta.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attore.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di . Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_4
, , liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre al
[...] Controparte_2 Controparte_3
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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