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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2739/2024 R.G. promosso con ricorso in data 16 dicembre 2024 da parte di:
( ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...] lettera A
e
), nato a [...] il [...], residente a [...]di CP_2 C.F._2
Cento (BO) in Via Circonvallazione Ponente n. 41 lettera A
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Balboni Claudio – indirizzo Pec: C.F._3
) del Foro di Ferrara, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi, con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con il solo obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in 40066 Pieve di Cento (BO) Via Circonvallazione Ponente, 41 lettera
A con le relative pertinenze e gli arredi resterà alla moglie.
1 3) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma mensile di €
150,00 per ognuna. Tale importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. contribuirà inoltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie necessarie ai CP_2
bisogni delle figlie.
4) Le parti dichiarano di essere entrambe indipendenti ed economicamente autosufficienti e che pertanto non necessitano di alcun contributo al loro mantenimento.
5) Le parti, infine, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale e che pertanto con l'esatto adempimento di quanto sopra espressamente concordato nient'latro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 febbraio 2025.
In data 31 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi, con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1
(BO) il 03/10/1970, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_2
a Pieve di Cento (BO) il 3 luglio 1993 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Pieve di Cento: Atto n. 12 Parte II Serie A - Anno 1993).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve di Cento, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 4 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2739/2024 R.G. promosso con ricorso in data 16 dicembre 2024 da parte di:
( ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...] lettera A
e
), nato a [...] il [...], residente a [...]di CP_2 C.F._2
Cento (BO) in Via Circonvallazione Ponente n. 41 lettera A
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Balboni Claudio – indirizzo Pec: C.F._3
) del Foro di Ferrara, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi, con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con il solo obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in 40066 Pieve di Cento (BO) Via Circonvallazione Ponente, 41 lettera
A con le relative pertinenze e gli arredi resterà alla moglie.
1 3) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma mensile di €
150,00 per ognuna. Tale importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. contribuirà inoltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie necessarie ai CP_2
bisogni delle figlie.
4) Le parti dichiarano di essere entrambe indipendenti ed economicamente autosufficienti e che pertanto non necessitano di alcun contributo al loro mantenimento.
5) Le parti, infine, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale e che pertanto con l'esatto adempimento di quanto sopra espressamente concordato nient'latro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 febbraio 2025.
In data 31 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi, con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1
(BO) il 03/10/1970, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_2
a Pieve di Cento (BO) il 3 luglio 1993 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Pieve di Cento: Atto n. 12 Parte II Serie A - Anno 1993).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve di Cento, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 4 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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