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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5964/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5964/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], c.f. CP_4 C.F._5
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_5 C.F._6
, nato a [...] il [...], c.f. ; CP_6 C.F._7
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_7 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MARLETTA CRISTINA MARTA, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_8 C.F._9
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
1 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.01.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 09.05.2023 , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
rispettivamente, figli, coniuge, nuora e generi di , hanno adito
[...] Controparte_8 questo Tribunale e chiesto la pronunzia di interdizione di , esponendo che Controparte_8 il loro familiare, da diverso tempo, si trova in uno stato di infermità di mente abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetto da demenza degenerativa di grado severo con gravi disturbi del comportamento nonché da gravi problemi motori. I ricorrenti hanno dedotto che in data 21.04.2022 è stato Controparte_8 riconosciuto dalla Commissione medica dell'ASL di Gravina di Catania (CT) invalido al
100% con totale e permanente incapacità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della legge n. 18/1980
e n. 508/1980 senza revisione (cfr. documentazione medica in atti), ragion per cui necessita di costante ed adeguata protezione ed assistenza per ogni sua esigenza.
All'udienza del 17.06.2024 il Giudice istruttore ha proceduto all'esame dell'interdicendo.
All'udienza del 16.01.2025 i ricorrenti hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento domanda di interdizione ed il Giudice istruttore ha rimesso al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_8 giudizio, benché ritualmente chiamatovi.
Nel merito, all'esame tenutosi all'udienza del 17.06.2024, l'interdicendo non ha risposto alla domanda con cui il Giudice ha chiesto come si chiamasse né è riuscito ad indicare l'identità della persona accanto a lui (una delle figlie). Nella stessa sede, le figlie hanno dichiarato che il padre è titolare di pensione sociale e di invalidità pari a circa euro 1.200,00 e che non possiede beni immobili o altri beni di rilevante valore.
All'esito dell'esame dell'interdicendo e sulla scorta della documentazione sanitaria allegata in atti deve, pertanto, ritenersi che versi, a cagione delle condizioni Controparte_8
2 psicofisiche determinate dalle patologie che l'affliggono, in uno stato tale da non consentirgli di gestirsi autonomamente e tale da renderlo bisognosa di assistenza continua, come in effetti avviene.
In punto di diritto va rilevato che, per effetto della legge n. 6 del 2004, è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno determinando alcune difficoltà interpretative in merito al discrimine tra la nuova figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti più risalenti della interdizione ed inabilitazione.
A mente del disposto di cui all'art. 414 c.c., il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del Giudice dell'interdizione, tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile, con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte Costituzionale n. 440/2005).
L'amministrazione di sostegno -introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n.
6- ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge. Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha precisato che “per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno”
(Cass. n. 22332/2011).
3 Per converso, si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione di per la cui protezione appare più confacente il ricorso Controparte_8 all'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Per quanto concerne la condizione reddituale e patrimoniale dell'interdicendo, dagli atti di causa risulta che percepisce unicamente l'indennità mensile di Controparte_8 accompagnamento di euro 1.200,00, e che non è proprietario di beni immobili o altri beni.
A tal riguardo si osserva che l'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicendo non giustifica, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione, tenuto conto che l'attività di gestione di detto patrimonio non si caratterizza per la difficoltà
e/o complessità, così come non è verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli, tenuto conto della limitata vita di relazione del soggetto.
Ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (Cass. n. 13929/2014), si rimette il fascicolo al Giudice tutelare per le determinazioni di sua competenza.
Atteso l'esito e l'oggetto giudizio e avuto riguardo alla mancata costituzione dell'interdicendo le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5964/2023 R.G.: rigetta la domanda di interdizione di , nato a [...] il [...]; Controparte_8 dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare ai fini dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Sonia Di Gesu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5964/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], c.f. CP_4 C.F._5
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_5 C.F._6
, nato a [...] il [...], c.f. ; CP_6 C.F._7
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_7 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MARLETTA CRISTINA MARTA, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_8 C.F._9
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
1 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.01.2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 09.05.2023 , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
rispettivamente, figli, coniuge, nuora e generi di , hanno adito
[...] Controparte_8 questo Tribunale e chiesto la pronunzia di interdizione di , esponendo che Controparte_8 il loro familiare, da diverso tempo, si trova in uno stato di infermità di mente abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetto da demenza degenerativa di grado severo con gravi disturbi del comportamento nonché da gravi problemi motori. I ricorrenti hanno dedotto che in data 21.04.2022 è stato Controparte_8 riconosciuto dalla Commissione medica dell'ASL di Gravina di Catania (CT) invalido al
100% con totale e permanente incapacità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della legge n. 18/1980
e n. 508/1980 senza revisione (cfr. documentazione medica in atti), ragion per cui necessita di costante ed adeguata protezione ed assistenza per ogni sua esigenza.
All'udienza del 17.06.2024 il Giudice istruttore ha proceduto all'esame dell'interdicendo.
All'udienza del 16.01.2025 i ricorrenti hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento domanda di interdizione ed il Giudice istruttore ha rimesso al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituito in Controparte_8 giudizio, benché ritualmente chiamatovi.
Nel merito, all'esame tenutosi all'udienza del 17.06.2024, l'interdicendo non ha risposto alla domanda con cui il Giudice ha chiesto come si chiamasse né è riuscito ad indicare l'identità della persona accanto a lui (una delle figlie). Nella stessa sede, le figlie hanno dichiarato che il padre è titolare di pensione sociale e di invalidità pari a circa euro 1.200,00 e che non possiede beni immobili o altri beni di rilevante valore.
All'esito dell'esame dell'interdicendo e sulla scorta della documentazione sanitaria allegata in atti deve, pertanto, ritenersi che versi, a cagione delle condizioni Controparte_8
2 psicofisiche determinate dalle patologie che l'affliggono, in uno stato tale da non consentirgli di gestirsi autonomamente e tale da renderlo bisognosa di assistenza continua, come in effetti avviene.
In punto di diritto va rilevato che, per effetto della legge n. 6 del 2004, è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno determinando alcune difficoltà interpretative in merito al discrimine tra la nuova figura dell'amministratore di sostegno e gli istituti più risalenti della interdizione ed inabilitazione.
A mente del disposto di cui all'art. 414 c.c., il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Dalla lettera della norma si evince che si tratta di una valutazione discrezionale del Giudice dell'interdizione, tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile, con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (vedasi Corte Costituzionale n. 440/2005).
L'amministrazione di sostegno -introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n.
6- ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge. Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
La Suprema Corte ha precisato che “per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno”
(Cass. n. 22332/2011).
3 Per converso, si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Premesso quanto sopra, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per pronunciare l'interdizione di per la cui protezione appare più confacente il ricorso Controparte_8 all'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Per quanto concerne la condizione reddituale e patrimoniale dell'interdicendo, dagli atti di causa risulta che percepisce unicamente l'indennità mensile di Controparte_8 accompagnamento di euro 1.200,00, e che non è proprietario di beni immobili o altri beni.
A tal riguardo si osserva che l'entità e consistenza del patrimonio dell'interdicendo non giustifica, ad avviso del Collegio, il ricorso alla misura di protezione dell'interdizione, tenuto conto che l'attività di gestione di detto patrimonio non si caratterizza per la difficoltà
e/o complessità, così come non è verosimile ipotizzare il compimento di atti pregiudizievoli, tenuto conto della limitata vita di relazione del soggetto.
Ai fini della valutazione in ordine all'opportunità della nomina di amministratore di sostegno, trattandosi nella specie di persona priva di autonomia (Cass. n. 13929/2014), si rimette il fascicolo al Giudice tutelare per le determinazioni di sua competenza.
Atteso l'esito e l'oggetto giudizio e avuto riguardo alla mancata costituzione dell'interdicendo le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5964/2023 R.G.: rigetta la domanda di interdizione di , nato a [...] il [...]; Controparte_8 dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare ai fini dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Sonia Di Gesu
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