TRIB
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2024, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
RG. N. 1858 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1
ZANARDINI MASSIMO ( ) VIA SAFFI 5 BRESCIA C.F._1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con CP_1 P.IVA_1
l'Avv. SICA ELENA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA CEFALONIA 50 25125 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza ed assistenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio l proponendo opposizione alla cartella esattoriale CP_1 notificatagli con la quale gli è stato richiesto il pagamento di complessive € 816,65 per premi e sanzioni, derivanti dall'asserito rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso fra la sua impresa e la sig.ra nel Parte_2 periodo dal 10.12.2013 all'11.10.2016 illustrando in fatto ed in diritto le ragioni delle sue doglianze.
L' si è tempestivamente costituito in giudizio evidenziando la correttezza CP_1 del proprio operato in quanto la iscrizione a ruolo derivava da un verbale di accertamento redatto nel regime post-unificazione ex D.Lgs.124/2004 che dichiarando espressamente che sulle retribuzioni evase sono dovuti i contributi e i premi (doc.1pagg.4,15-17) è anche atto interruttivo della dedotta CP_2 CP_1 prescrizione.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 68\24 del Tribunale di Brescia
-sez Lavoro che si è pronunciata in merito alle risultanze del medesimo verbale unico di accertamento in senso favorevole al ricorrente.
Esaminata la sentenza l' ha comunicato di farvi acquiescenza ed ha CP_1 formulato rinuncia al credito iscritto a ruolo ed in questa sede impugnato chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente presente personalmente, all'odierna udienza, ha accettato la rinuncia a spese compensate.
Alla luce di quanto sopra esposto può essere quindi accolta la richiesta, formulata da entrambe le parti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 10/10/2024 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1
ZANARDINI MASSIMO ( ) VIA SAFFI 5 BRESCIA C.F._1 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con CP_1 P.IVA_1
l'Avv. SICA ELENA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA CEFALONIA 50 25125 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza ed assistenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio l proponendo opposizione alla cartella esattoriale CP_1 notificatagli con la quale gli è stato richiesto il pagamento di complessive € 816,65 per premi e sanzioni, derivanti dall'asserito rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso fra la sua impresa e la sig.ra nel Parte_2 periodo dal 10.12.2013 all'11.10.2016 illustrando in fatto ed in diritto le ragioni delle sue doglianze.
L' si è tempestivamente costituito in giudizio evidenziando la correttezza CP_1 del proprio operato in quanto la iscrizione a ruolo derivava da un verbale di accertamento redatto nel regime post-unificazione ex D.Lgs.124/2004 che dichiarando espressamente che sulle retribuzioni evase sono dovuti i contributi e i premi (doc.1pagg.4,15-17) è anche atto interruttivo della dedotta CP_2 CP_1 prescrizione.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 68\24 del Tribunale di Brescia
-sez Lavoro che si è pronunciata in merito alle risultanze del medesimo verbale unico di accertamento in senso favorevole al ricorrente.
Esaminata la sentenza l' ha comunicato di farvi acquiescenza ed ha CP_1 formulato rinuncia al credito iscritto a ruolo ed in questa sede impugnato chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente presente personalmente, all'odierna udienza, ha accettato la rinuncia a spese compensate.
Alla luce di quanto sopra esposto può essere quindi accolta la richiesta, formulata da entrambe le parti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 10/10/2024 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
2