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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12139/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cerretese n.23/B ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca CodiceFiscale_1
Palatresi (cf ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
RR GU (FI), Via della Libertà n. 59
ADOTTANTE contro
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Provinciale Cerretese n. 104 A, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Palatresi (cf
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in RR GU C.F._2
(FI), Via della Libertà n. 59
ADOTTANDA
pagina 1 di 4 SENTENZA
Con l'intervento necessario del PM (visti dell'8/07/2024 e 18/07/2024)
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione di nel ricorso la ha evidenziato di voler adottare la Controparte_1 Pt_1
figlia del proprio marito, deceduto, per formalizzare la situazione di fatto che si è formata nel corso degli anni, avendo cresciuto come propria figlia l'adottanda, all'epoca già orfana di madre, stante la presenza della differenza di età (18 anni) richiesta dalla legge.
2. All'udienza del 3/10/24 il Giudice relatore ha proceduto a raccogliere i consensi dell'adottante e dell'adottanda, le quali hanno confermato la propria volontà di procedere all'adozione; la causa è stata rinviata all'udienza del 21/11/2024 per acquisire l'assenso del figlio maggiorenne dell'adottanda e per consentire all'adottante di depositare la dichiarazione notarile di assenza di figli propri;
a detta udienza, è comparso il figlio maggiorenne dell'adottanda il quale ha CP_2
prestato anche il proprio consenso all'adozione; all'esito, il giudice relatore riservava la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette
“l'adozione ...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che la ricorrente è nata nel 1956
pagina 2 di 4 e l'adottanda nel 1994, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
4. Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione: e difatti,
l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che le lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un sessantennale percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà; si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per odi cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); in tal senso, le dichiarazioni rese sia dalle dirette interessate che dal figlio dell'adottanda, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottata dalla ricorrente ne Controparte_1 Parte_1
consegue che il cognome dell'adottante viene anteposto al cognome dell'adottata.
In conclusione sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312,
n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
5. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di nata a [...] il Parte_1
16/01/1934, residente in [...], nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
pagina 3 di 4 GU in via Provinciale Cerretese n. 104 A, che antepone il cognome dell'adottante al proprio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
CERRETO GUIDI dove l'atto di nascita è stato formato.
Nulla sulle spese.
Cos' deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Presidente rel. dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12139/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cerretese n.23/B ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca CodiceFiscale_1
Palatresi (cf ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
RR GU (FI), Via della Libertà n. 59
ADOTTANTE contro
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Provinciale Cerretese n. 104 A, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Palatresi (cf
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in RR GU C.F._2
(FI), Via della Libertà n. 59
ADOTTANDA
pagina 1 di 4 SENTENZA
Con l'intervento necessario del PM (visti dell'8/07/2024 e 18/07/2024)
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione di nel ricorso la ha evidenziato di voler adottare la Controparte_1 Pt_1
figlia del proprio marito, deceduto, per formalizzare la situazione di fatto che si è formata nel corso degli anni, avendo cresciuto come propria figlia l'adottanda, all'epoca già orfana di madre, stante la presenza della differenza di età (18 anni) richiesta dalla legge.
2. All'udienza del 3/10/24 il Giudice relatore ha proceduto a raccogliere i consensi dell'adottante e dell'adottanda, le quali hanno confermato la propria volontà di procedere all'adozione; la causa è stata rinviata all'udienza del 21/11/2024 per acquisire l'assenso del figlio maggiorenne dell'adottanda e per consentire all'adottante di depositare la dichiarazione notarile di assenza di figli propri;
a detta udienza, è comparso il figlio maggiorenne dell'adottanda il quale ha CP_2
prestato anche il proprio consenso all'adozione; all'esito, il giudice relatore riservava la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette
“l'adozione ...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che la ricorrente è nata nel 1956
pagina 2 di 4 e l'adottanda nel 1994, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
4. Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione: e difatti,
l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che le lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un sessantennale percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà; si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per odi cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); in tal senso, le dichiarazioni rese sia dalle dirette interessate che dal figlio dell'adottanda, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottata dalla ricorrente ne Controparte_1 Parte_1
consegue che il cognome dell'adottante viene anteposto al cognome dell'adottata.
In conclusione sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312,
n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M., può farsi luogo all'adozione.
5. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di nata a [...] il Parte_1
16/01/1934, residente in [...], nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
pagina 3 di 4 GU in via Provinciale Cerretese n. 104 A, che antepone il cognome dell'adottante al proprio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
CERRETO GUIDI dove l'atto di nascita è stato formato.
Nulla sulle spese.
Cos' deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Presidente rel. dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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