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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1565/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANTA Parte_1 C.F._1
SOFIA N. 21, MILANO, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI ALBERTINI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( , in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 PartitaIVA_1
e , elettivamente domiciliata in VIA BORGOGNA N. CP_2 Controparte_3
8, MILANO, presso lo studio dell'avv. ROBERTO MUNHOZ DE MELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente agli avv. LUIGI CASCONE e FLAVIO RODI;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: assicurazione sulla vita. sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. pagina 1 di 10 In via principale.
Riformare la Sentenza n. 9137/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16 novembre
2023 e, sulla base del già accertato e dichiarato inadempimento di , condannare quest'ultima _1
al pagamento in favore del Dott. di un importo non inferiore ad Euro 99.293,00, oltre Parte_1
ad interessi e rivalutazioni monetaria dal 3 giugno 2020 al saldo, ovvero al diverso importo che dovesse risultare dovuto all'esito del giudizio, eventualmente anche in via equitativa, con ogni conseguente provvedimento.
In via istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei termini previsti del Codice di Rito, chiedendo comunque fin d'ora l'ammissione – ove ritenuto necessario – di una Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta a determinare l'entità della svalutazione dei titoli collegati alla Polizza per cui è causa intervenuta in conseguenza del ritardo nella liquidazione.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi professionali, di ogni fase e grado del giudizio”.
Per l'appellata
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria domanda, istanza respinta, e previo ogni più utile accertamento del caso:
- in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal signor in quanto Parte_1
inammissibile e infondato per tutte le ragioni illustrate nella presente comparsa;
- in via incidentale, accogliere l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_1
riformare la sentenza n. 9137/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16 novembre 2023 ed emessa a definizione del procedimento di R.G. n. 2349/2023, nelle parti e nei capi che sono stati puntualmente impugnati e per i motivi esposti nella presente comparsa, e dunque riformare l'accertamento relativo all'asserito inadempimento della Compagnia ed accogliere le conclusioni rassegnate da nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano ed iscritto al R.G. n. 2349/2023, così come precisate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data e qui integralmente riportate:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria domanda respinta, previo ogni più utile accertamento del caso, rigettare le domande ex adverso svolte in quanto infondate per tutte le ragioni esposte.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge.
Con riserva di precisare, dedurre, allegare e presentare istanze istruttorie nei modi e termini di cui al
Codice di rito”
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, ivi incluso il rimborso per spese generali, contributo cassa avvocati e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con sentenza n. 9137/2023 pubblicata il 16 novembre 2023 il Tribunale di Milano ha respinto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 RT
, erede di e beneficiario di una polizza vita dalla medesima stipulata con
[...] Persona_1 _1
, aveva adito il Tribunale di Milano esponendo:
[...]
-che la polizza prevedeva, in caso di decesso dell'assicurata, l'obbligo, per la compagnia, di versare al beneficiario un importo corrispondente al valore ricavato dalla vendita degli attivi in cui il premio era stato investito e che la compagnia assicuratrice, ricevuta la richiesta di riscatto, avrebbe dovuto senza indugio impartire alla banca depositaria l'ordine di disinvestimento degli attivi collegati alla polizza;
-che dopo il decesso della , avvenuto il 24.11.2019, il 21.1.2020 egli aveva trasmesso alla Per_1
compagnia assicuratrice la richiesta di riscatto della polizza;
-che la compagnia aveva provveduto alla liquidazione solo il 3.6.2020 e che in questo lasso di tempo, il valore del portafoglio sottostante era significativamente diminuito. Infatti, alla data del 21.1.2020, il controvalore ammontava ad €1.629.565,00; il 3.6.2020, dopo diverse oscillazioni, ad €1.530.272.
, pertanto, chiedeva la condanna di al pagamento di €99.293, pari alla differenza tra Pt_1 CP_5
la somma liquidatagli ed il valore del portafoglio al momento del riscatto.
Il primo giudice, pur ritenendo provata la responsabilità della compagnia, che non aveva dimostrato di essersi attivata “senza indugio” come previsto dalle condizioni generali di contratto, riteneva non dimostrato il danno lamentato dall'attore.
Osservava che “nella polizza si precisi che i tempi di effettiva liquidazione non siano preventivabili, dipendendo dal regolamento degli asset costituenti l'attivo, oltre che dalla intrinseca natura più o meno liquida degli stessi, tanto che, qualora non fosse possibile eseguire l'ordine di disinvestimento entro tre mesi, la compagnia assicuratrice avrebbe avuto la facoltà di trasferire al beneficiario direttamente gli attivi di polizza, anziché il loro controvalore”. Conseguentemente, secondo il tribunale,
pagina 3 di 10 per poter procedere all'accertamento di un danno era necessario in primo luogo definire il concetto di
“senza indugio” (inteso come spazio temporale decorrente dalla richiesta di riscatto entro cui la convenuta avrebbe potuto adempiere, richiedendo alla banca depositaria la liquidazione degli asset) e, in secondo luogo, occorreva stimare i tempi tecnici necessari per il disinvestimento, dipendenti dalla composizione stessa dell'attivo di polizza. Osservava inoltre il tribunale che non era possibile prendere in considerazione la data in cui l'attore aveva esercitato il riscatto , “considerato come per definizione a tale data non solo difficilmente potrebbe considerarsi esaurito il concetto di “senza indugio”, presupposto per l'inadempimento attribuito alla compagnia assicuratrice, ma certamente non potrebbe essere collocata la liquidazione degli attivi da parte della banca depositaria, prospettandosi tempistiche differenti a seconda delle caratteristiche degli asset (aspetto, quest'ultimo, non analizzato dalla difesa attorea)” e che le quotazione degli attivi di polizza nel lasso temporale considerato dall'attore non aveva avuto “un andamento costante e unidirezionale, ossia in termini di decremento;
al contrario, per come documentato dallo stesso attore, le quotazioni in tale periodo hanno registrato oscillazioni tanto al ribasso che al rialzo, rendendo con ciò impossibile, in difetto di una più completa documentazione dell'andamento del portafoglio giorno per giorno, immaginare una liquidazione anche in via equitativa di un ipotetico danno patrimoniale, che nel caso di specie potrebbe anche completamente mancare”.
L'appello
Ha proposto appello il , contestando le conclusioni del Tribunale di Milano e deducendo che gli Pt_1
elementi offerti in ordine al valore del portafoglio alla data del riscatto ed al 29 febbraio 2020
(€1.629.565), al 31 marzo 2020 (€1.488.317), al 24 maggio 2020 (€1.554.322) ed alla data della liquidazione (€1.530.272) erano sufficienti a dimostrare la svalutazione dei titoli negli oltre quattro mesi trascorsi tra la richiesta di liquidazione ed il pagamento;
in ogni caso, ad avviso dell'appellante, ogni dubbio avrebbe potuto essere superato mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che egli aveva richiesto nel giudizio di primo grado già con l'atto di citazione;
il Tribunale, infine, avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri di liquidazione equitativa. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda risarcitoria, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e _1 la sua infondatezza nel merito, tra l'altro evidenziando che, nel giudizio di primo grado, il si Pt_1 era solo riservato, in atto di citazione, di chiedere una consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 4 di 10 Proponeva appello incidentale, rimproverando al primo giudice di non aver valutato con la dovuta attenzione i documenti prodotti che dimostravano, in uno con la condotta processuale dell'attore, il quale non aveva tempestivamente contestato le circostanze esposte nella comparsa di risposta, come essa si fosse immediatamente attivata con la banca depositaria per disinvestire gli attivi collegati alla polizza (doc. 8) e che gli asseriti ritardi erano dipesi dalla natura stessa degli attivi. Evidenziava, inoltre, che il , considerati anche i 46.000 euro che gli erano stati versati all'esito del Pt_1 procedimento di mediazione, aveva tratto dall'investimento un guadagno complessivo di 580.000 euro.
Eccepiva il concorso di colpa dell'appellante, il quale aveva chiesto la liquidazione dopo circa due mesi dal decesso della contraente.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno discusso la causa all'udienza del 23 gennaio 2025.
La sentenza è stata deliberata il 29 gennaio 2025.
In rito, è infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., poiché le ragioni sulle quali poggia l'impugnazione sono spiegate in modo sufficientemente specifico e chiaro.
Nel merito, per motivi di ordine logico, deve essere esaminato per primo l'appello incidentale, poiché
è evidente che se davvero il Tribunale di Milano avesse errato nel ritenere l'inadempimento di _1
, non vi sarebbero neppure i presupposti per interrogarsi sull'esistenza del danno e sul suo
[...]
ammontare.
ha opposto al di essersi subito -e quindi senza indugio- attivata per ottenere dalla _1 Pt_1
banca depositaria il disinvestimento degli attivi collegati alla polizza, trasmettendo Parte_2
l'ordine relativo il 22 gennaio 2020 e cioè il giorno stesso in cui le è pervenuta la richiesta di liquidazione;
la circostanza sarebbe dimostrata dal documento prodotto sub 8), nel quale “è stata riempita la casella nella quale è stato dato atto dell'invio” (così nella comparsa di risposta in questo grado, pag. 33).
Il Tribunale ha escluso la sufficienza di tale produzione, in quanto atto interno, formato unilateralmente dalla compagnia.
Secondo al contrario, il documento prodotto certifica “pienamente come l'ordine di _1 disinvestimento sia stato inoltrato senza indugio”: “il fatto che si tratti di un documento interno non assume alcuna rilevanza, giacché la avrebbe potuto provare solo con documenti “interni” Parte_3
(cioè predisposti da propri dipendenti) l'invio senza indugio degli ordini di smobilizzo titoli che possono avvenire con comunicazioni informatiche secondo quanto previsto dalla banca. Inoltre, non può negarsi che tale documento, che si sostanzia in una dichiarazione scritta di un soggetto terzo (cioè
pagina 5 di 10 il dipendente della costituisce quantomeno un principio di prova e come tale avrebbe Parte_3 dovuto quanto meno essere tenuto in considerazione alla luce anche degli altri elementi in atti”. Tali una lettera del 2 marzo 2020 della compagnia alla banca con al quale la prima rammentava alla seconda la richiesta di disinvestimento inoltrata (doc. 10) e la corrispondenza intercorsa con la banca tra aprile e maggio 2020, avente ad oggetto le problematiche insorte nella liquidazione di alcuni attivi. Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che tali circostanze, puntualmente illustrate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, non erano state specificamente e tempestivamente contestate dal . Pt_1
L'appello è infondato.
Il documento n. 8, come ha giustamente evidenziato il primo giudice, è un modulo interno, in cui sono state “fleggate” alcune voci, compresa quella corrispondente all'avvenuta trasmissione alla banca depositaria della richiesta di disinvestimento. Dunque, trattandosi di documento formato dalla medesima parte, non può essergli riconosciuta in sé e per sé alcuna efficacia probatoria. Esso reca, indubbiamente, la sottoscrizione di alcuni funzionari, che tuttavia non sono stati chiamati a deporre per confermare, sotto il vincolo del giuramento, di avere effettivamente svolto l'attività indicata il 22 gennaio 2020; , infatti, non ha svolto istanze istruttorie. Quanto alla data di compilazione del _1
modulo, la mancanza -palese- di data certa è stata espressamente eccepita dal nella memoria Pt_1
ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.; si tratta, comunque, di fatto impeditivo che integra eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. ord. n. 28144/2023). Infine, non vi è alcuna prova dell'effettiva trasmissione, nella data indicata, di una qualche richiesta a via posta Parte_2
ordinaria o via e-mail -come la compagnia sostiene avvenga di consueto- o in altro modo. Il documento n. 10, datato 2 marzo 2020, che dovrebbe corroborare l'assunto della compagnia, contiene unicamente la richiesta di a certo di conoscere “il residuo delle sue spettanze per _1 Pt_4
l'amministrazione patrimoniale” al fine di poter procedere alla liquidazione, ma non vi è alcuna indicazione della data in cui tale liquidazione è stata chiesta alla banca depositaria: dunque, lo scritto dimostra soltanto che la richiesta, il 2 marzo, quando è stato pagato il c.d. death cover (cfr. doc.9 _1
), era in lavorazione, ma non che fosse stata trasmessa a il 22 gennaio. Così pure la
[...] Parte_2
corrispondenza intercorsa tra compagnia di assicurazioni ed istituto di credito tra aprile e a maggio
2020 (cfr. doc. 11 e 12 . Nella e-mail del 20 maggio 2020 da di a _1 Persona_2 _1
di si fa riferimento ad una richiesta di liquidazione allegata alla Parte_5 Parte_2
comunicazione del 2 marzo, ma neppure tale allegato è stato prodotto in giudizio.
pagina 6 di 10 L'appellante incidentale, infine, non può invocare il principio di non contestazione, poiché “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte” (cfr. Cass. ord. n. 4681/2023, secondo la quale “spetta
a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era
a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione”); nel caso in esame, non si vede in che modo il avrebbe potuto essere a conoscenza delle fasi della lavorazione della richiesta da parte Pt_1
degli impiegati della compagnia, atteso che non è stato allegato che egli sia stato in qualche modo tenuto al corrente dello stato di avanzamento della stessa.
In conclusione, non può che convenirsi con il Tribunale di Milano nel ritenere non provata la trasmissione della richiesta di disinvestimento il 22 gennaio 2020, con conseguente affermazione dell'inadempimento di . _1
Va detto, infatti, che -diversamente da quanto ha affermato, ad altri fini, il primo giudice- è la stessa compagnia, con le proprie difese, nell'allegare di aver domandato la liquidazione il giorno stesso in cui le è pervenuta la richiesta e nel rivendicare, di conseguenza, la correttezza del suo agire, ad aver riempito di contenuto la locuzione “senza indugio” che si legge nelle clausole negoziali.
Ciò, del resto, è coerente con le caratteristiche del settore finanziario, connotato da volatilità delle quotazioni, ma nel quale all'investitore deve essere pur sempre consentita una qualche prevedibilità degli esiti della richiesta di disinvestimento, incompatibile con un lasso di tempo -oltre quattro mesi- quale quello in questo caso impiegato da per soddisfare la richiesta del . _1 Pt_1
Lo conferma anche la clausola 5.5 che fissa in tre mesi il tempo limite dell'operazione di disinvestimento per gli attivi che non siano facilmente liquidabili, stabilendo che solo qualora non sia possibile dar seguito nel termine indicato alla liquidazione, la Compagnia può chiedere al beneficiario di acconsentire al trasferimento degli attivi stessi, in luogo del loro controvalore.
La responsabilità della compagnia non è in alcun modo attenuata dall'asserito ritardo del nel Pt_1
richiedere il riscatto (dal 24.11.19 al 21.01.20), poiché la polizza non prevede (salvo nel caso in cui il ritardo nella comunicazione dell'evento morte renda impossibile stabilirne le cause – cfr. clausola G) alcun particolare obbligo a carico del beneficiario, se non di inviare una richiesta completa di tutta la documentazione;
né, d'altra parte, è spiegato quale rilevanza, sul piano causale, avrebbe avuto il preteso ritardo da parte del , il quale ha chiesto il pagamento della differenza tra valore Pt_1
liquidato e valore del portafogli alla data del riscatto.
pagina 7 di 10 Neppure può giovarsi, ai fini della prova liberatoria a suo carico, della dedotta difficoltà _1
nella liquidazione di alcuni investimenti. Tale eventualità risulta espressamente disciplinata dalla menzionata clausola 5.5, ma, poiché è certo che la problematica si è posta in concreto solo con riferimento a due fondi di private equity (cfr. e-mail 2 aprile 2020, doc. 11 e-mail 26 _1
maggio 2020, doc. 12, e-mail 24 giugno 2020, doc. 13, sempre di , quanto meno la _1
liquidazione degli altri asset (il cui valore, a giugno 2020 e cioè alla data della liquidazione, ammontava ad €1.513.000, contro i soli 17.232 euro dei fondi di private equity – cfr. atto di citazione, pag. 4) avrebbe dovuto essere eseguita tempestivamente. Per i fondi di private equity, la compagnia, contrattualmente, avrebbe dovuto proporre al beneficiario un'alternativa nel termine massimo del 21 aprile;
in realtà, anche per tali fondi, essa avrebbe dovuto attivarsi senza indugio -e non attendere il 24 giugno 2020 per valutare con la banca depositaria soluzioni alternative (cfr. doc. 15 - _1
considerato che non pare esservi mai stata alcuna incertezza in ordine all'impossibilità di procedere alla liquidazione di due fondi in ragione della loro natura e non di eventi contingenti (cfr. e-mail 2 aprile
2020, doc. 11 ). Controparte_6 _1
non può poi pretendere di far ricadere sul beneficiario ritardi e negligenze della banca _1
depositaria, che comunque risulta sollecitata dalla compagnia solo il 2 aprile 2020 (cfr. doc. 11 _1
), trattandosi di rapporto al quale il è estraneo;
quanto alla concreta incidenza della
[...] Pt_1
pandemia da Covid-19, la stessa non è provata e non è credibile, considerato che nel settore finanziario le transazioni avvengono attraverso sistemi informatici, sulla cui funzionalità le misure di contenimento adottate dai singoli governi non possono aver avuto alcun peso.
Le stesse ragioni che giustificano il rigetto dell'appello incidentale, impongono l'accoglimento dell'appello principale.
Infatti, come si è detto, è proprio la compagnia di assicurazioni che, nel sostenere di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi trasmettendo alla banca l'ordine di disinvestimento il 22 gennaio
2020, cioè lo stesso giorno in cui ha avuto conoscenza della richiesta di riscatto, ammette che, attesa la natura del rapporto ed il settore di riferimento, “senza indugio” vuol dire in pochi giorni, cioè nel tempo tecnico strettamente necessario alla lavorazione della richiesta.
Ciò vale per la trasmissione della richiesta alla banca depositaria e vale per la liquidazione degli attivi, poiché non è ragionevole ipotizzare che la stessa espressione, nel medesimo testo negoziale, abbia significati diversi nelle diverse clausole in cui è utilizzata.
pagina 8 di 10 Nella giurisprudenza di merito, del resto, si è considerato un tempo congruo ad ottenere la liquidazione quello compreso di due giorni (senza considerare la data della ricezione della richiesta) e si è ritenuta abnorme un'attesa di quaranta giorni (cfr. Trib. Milano, n. 3925/2021; Trib. Genova, n. 3012/2023, in
Banca dati di merito del Ministero della giustizia).
Orbene, non è stato tempestivamente contestato da che, come riferito da fin _1 Pt_1
dall'atto introduttivo del giudizio (pagina 4) alla data del 29 febbraio 2020, e cioè dopo 37 giorni dalla richiesta di liquidazione da parte del (senza considerare il 21 gennaio, data di trasmissione Pt_1
della documentazione da parte del beneficiario), il controvalore dei titoli fosse il medesimo del 21 gennaio e cioè che ammontava ad €1.629.565. Quello dei fondi di private equity (di 25.000 euro, in luogo dei poco più di 17.000 di giugno) era invariato anche il 31 marzo 2020.
Ad avviso della Corte, pertanto, il danno subito dall'appellante principale può essere agevolmente quantificato, senza necessità di indagini tecniche, nell'importo richiesto da di €99.293, pari Pt_1
alla differenza tra il controvalore degli asset alla data della liquidazione -3 giugno 2020- e quello rilevato alla data del 29 febbraio 2020. Se infatti può convenirsi con il primo giudice nel ritenere irragionevole assumere come data esigibile per la liquidazione la stessa data di esercizio del diritto di riscatto, non lo è ritenere 37 giorni un tempo più che sufficiente al disinvestimento ed alla formulazione di proposte alternative per le poche e residuali posizioni non liquidabili. Divengono quindi irrilevanti le oscillazioni successive, che dimostrano soltanto, ancora una volta, l'esigenza di provvedere al disinvestimento con tempestività.
Non rileva, in contrario, il fatto che la somma liquidata al sia superiore al capitale Pt_1
originariamente investito, giacché altrimenti si andrebbero a vanificare proprio i vantaggi dell'investimento e le ragioni per le quali il contratto è stato stipulato.
La somma pagata all'esito della procedura di mediazione corrisponde, invece, alla ulteriore, residua liquidità esistente sul conto associato alla polizza dopo il disinvestimento (cfr. doc. 20 ) e _1
dunque non vi è ragione per detrarla dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
Anche , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, sul punto scriveva che “La mediazione si _1
concludeva con esito negativo con riferimento alla questione relativa all'asserito ritardo nell'invio dell'ordine di disinvestimento/liquidazione degli attivi sottostanti” e riferiva l'accordo transattivo a questione estranea a quella di cui si dibatte in questa sede (cfr. comparsa di risposta, pag. 12).
In conclusione, la compagnia deve essere condannata al pagamento di €99.293.
pagina 9 di 10 Trattandosi di obbligazione di valore, detto importo, così come richiesto dal , deve essere Pt_1
rivalutato secondo gli indici ISTAT dal 3 giugno 2020 alla data della presente sentenza e maggiorato degli interessi compensativi al tasso di legge, con le medesime decorrenze, da calcolare sul capitale originario rivalutato anno per anno.
Su detto complessivo importo, decorreranno, dalla data della sentenza al saldo effettivo, gli interessi corrispettivi al tasso di legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e della relativa semplicità delle questioni trattate.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n. 9137/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 16 novembre 2023, condanna a pagare ad Controparte_1 Pt_1
€99.293 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 3 giugno 2020 alla data della
[...]
presente sentenza ed oltre gli interessi compensativi al tasso di legge, con le medesime decorrenze, da calcolare sul capitale originario rivalutato anno per anno, nonché a pagare, su detto complessivo importo, gli interessi corrispettivi al tasso di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2. rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
3. condanna a rifondere ad le spese del doppio grado che Controparte_1 Parte_1
determina, per il giudizio di primo grado, in €759 per spese ed in €12.000 per compensi e, per il giudizio di appello, in €1.138,50 per spese ed in €10.000 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Vigorelli Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1565/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANTA Parte_1 C.F._1
SOFIA N. 21, MILANO, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI ALBERTINI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( , in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 PartitaIVA_1
e , elettivamente domiciliata in VIA BORGOGNA N. CP_2 Controparte_3
8, MILANO, presso lo studio dell'avv. ROBERTO MUNHOZ DE MELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente agli avv. LUIGI CASCONE e FLAVIO RODI;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: assicurazione sulla vita. sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. pagina 1 di 10 In via principale.
Riformare la Sentenza n. 9137/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16 novembre
2023 e, sulla base del già accertato e dichiarato inadempimento di , condannare quest'ultima _1
al pagamento in favore del Dott. di un importo non inferiore ad Euro 99.293,00, oltre Parte_1
ad interessi e rivalutazioni monetaria dal 3 giugno 2020 al saldo, ovvero al diverso importo che dovesse risultare dovuto all'esito del giudizio, eventualmente anche in via equitativa, con ogni conseguente provvedimento.
In via istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei termini previsti del Codice di Rito, chiedendo comunque fin d'ora l'ammissione – ove ritenuto necessario – di una Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta a determinare l'entità della svalutazione dei titoli collegati alla Polizza per cui è causa intervenuta in conseguenza del ritardo nella liquidazione.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi professionali, di ogni fase e grado del giudizio”.
Per l'appellata
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria domanda, istanza respinta, e previo ogni più utile accertamento del caso:
- in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal signor in quanto Parte_1
inammissibile e infondato per tutte le ragioni illustrate nella presente comparsa;
- in via incidentale, accogliere l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_1
riformare la sentenza n. 9137/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 16 novembre 2023 ed emessa a definizione del procedimento di R.G. n. 2349/2023, nelle parti e nei capi che sono stati puntualmente impugnati e per i motivi esposti nella presente comparsa, e dunque riformare l'accertamento relativo all'asserito inadempimento della Compagnia ed accogliere le conclusioni rassegnate da nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano ed iscritto al R.G. n. 2349/2023, così come precisate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data e qui integralmente riportate:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni diversa e contraria domanda respinta, previo ogni più utile accertamento del caso, rigettare le domande ex adverso svolte in quanto infondate per tutte le ragioni esposte.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge.
Con riserva di precisare, dedurre, allegare e presentare istanze istruttorie nei modi e termini di cui al
Codice di rito”
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, ivi incluso il rimborso per spese generali, contributo cassa avvocati e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con sentenza n. 9137/2023 pubblicata il 16 novembre 2023 il Tribunale di Milano ha respinto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 RT
, erede di e beneficiario di una polizza vita dalla medesima stipulata con
[...] Persona_1 _1
, aveva adito il Tribunale di Milano esponendo:
[...]
-che la polizza prevedeva, in caso di decesso dell'assicurata, l'obbligo, per la compagnia, di versare al beneficiario un importo corrispondente al valore ricavato dalla vendita degli attivi in cui il premio era stato investito e che la compagnia assicuratrice, ricevuta la richiesta di riscatto, avrebbe dovuto senza indugio impartire alla banca depositaria l'ordine di disinvestimento degli attivi collegati alla polizza;
-che dopo il decesso della , avvenuto il 24.11.2019, il 21.1.2020 egli aveva trasmesso alla Per_1
compagnia assicuratrice la richiesta di riscatto della polizza;
-che la compagnia aveva provveduto alla liquidazione solo il 3.6.2020 e che in questo lasso di tempo, il valore del portafoglio sottostante era significativamente diminuito. Infatti, alla data del 21.1.2020, il controvalore ammontava ad €1.629.565,00; il 3.6.2020, dopo diverse oscillazioni, ad €1.530.272.
, pertanto, chiedeva la condanna di al pagamento di €99.293, pari alla differenza tra Pt_1 CP_5
la somma liquidatagli ed il valore del portafoglio al momento del riscatto.
Il primo giudice, pur ritenendo provata la responsabilità della compagnia, che non aveva dimostrato di essersi attivata “senza indugio” come previsto dalle condizioni generali di contratto, riteneva non dimostrato il danno lamentato dall'attore.
Osservava che “nella polizza si precisi che i tempi di effettiva liquidazione non siano preventivabili, dipendendo dal regolamento degli asset costituenti l'attivo, oltre che dalla intrinseca natura più o meno liquida degli stessi, tanto che, qualora non fosse possibile eseguire l'ordine di disinvestimento entro tre mesi, la compagnia assicuratrice avrebbe avuto la facoltà di trasferire al beneficiario direttamente gli attivi di polizza, anziché il loro controvalore”. Conseguentemente, secondo il tribunale,
pagina 3 di 10 per poter procedere all'accertamento di un danno era necessario in primo luogo definire il concetto di
“senza indugio” (inteso come spazio temporale decorrente dalla richiesta di riscatto entro cui la convenuta avrebbe potuto adempiere, richiedendo alla banca depositaria la liquidazione degli asset) e, in secondo luogo, occorreva stimare i tempi tecnici necessari per il disinvestimento, dipendenti dalla composizione stessa dell'attivo di polizza. Osservava inoltre il tribunale che non era possibile prendere in considerazione la data in cui l'attore aveva esercitato il riscatto , “considerato come per definizione a tale data non solo difficilmente potrebbe considerarsi esaurito il concetto di “senza indugio”, presupposto per l'inadempimento attribuito alla compagnia assicuratrice, ma certamente non potrebbe essere collocata la liquidazione degli attivi da parte della banca depositaria, prospettandosi tempistiche differenti a seconda delle caratteristiche degli asset (aspetto, quest'ultimo, non analizzato dalla difesa attorea)” e che le quotazione degli attivi di polizza nel lasso temporale considerato dall'attore non aveva avuto “un andamento costante e unidirezionale, ossia in termini di decremento;
al contrario, per come documentato dallo stesso attore, le quotazioni in tale periodo hanno registrato oscillazioni tanto al ribasso che al rialzo, rendendo con ciò impossibile, in difetto di una più completa documentazione dell'andamento del portafoglio giorno per giorno, immaginare una liquidazione anche in via equitativa di un ipotetico danno patrimoniale, che nel caso di specie potrebbe anche completamente mancare”.
L'appello
Ha proposto appello il , contestando le conclusioni del Tribunale di Milano e deducendo che gli Pt_1
elementi offerti in ordine al valore del portafoglio alla data del riscatto ed al 29 febbraio 2020
(€1.629.565), al 31 marzo 2020 (€1.488.317), al 24 maggio 2020 (€1.554.322) ed alla data della liquidazione (€1.530.272) erano sufficienti a dimostrare la svalutazione dei titoli negli oltre quattro mesi trascorsi tra la richiesta di liquidazione ed il pagamento;
in ogni caso, ad avviso dell'appellante, ogni dubbio avrebbe potuto essere superato mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che egli aveva richiesto nel giudizio di primo grado già con l'atto di citazione;
il Tribunale, infine, avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri di liquidazione equitativa. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda risarcitoria, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. e _1 la sua infondatezza nel merito, tra l'altro evidenziando che, nel giudizio di primo grado, il si Pt_1 era solo riservato, in atto di citazione, di chiedere una consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 4 di 10 Proponeva appello incidentale, rimproverando al primo giudice di non aver valutato con la dovuta attenzione i documenti prodotti che dimostravano, in uno con la condotta processuale dell'attore, il quale non aveva tempestivamente contestato le circostanze esposte nella comparsa di risposta, come essa si fosse immediatamente attivata con la banca depositaria per disinvestire gli attivi collegati alla polizza (doc. 8) e che gli asseriti ritardi erano dipesi dalla natura stessa degli attivi. Evidenziava, inoltre, che il , considerati anche i 46.000 euro che gli erano stati versati all'esito del Pt_1 procedimento di mediazione, aveva tratto dall'investimento un guadagno complessivo di 580.000 euro.
Eccepiva il concorso di colpa dell'appellante, il quale aveva chiesto la liquidazione dopo circa due mesi dal decesso della contraente.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno discusso la causa all'udienza del 23 gennaio 2025.
La sentenza è stata deliberata il 29 gennaio 2025.
In rito, è infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., poiché le ragioni sulle quali poggia l'impugnazione sono spiegate in modo sufficientemente specifico e chiaro.
Nel merito, per motivi di ordine logico, deve essere esaminato per primo l'appello incidentale, poiché
è evidente che se davvero il Tribunale di Milano avesse errato nel ritenere l'inadempimento di _1
, non vi sarebbero neppure i presupposti per interrogarsi sull'esistenza del danno e sul suo
[...]
ammontare.
ha opposto al di essersi subito -e quindi senza indugio- attivata per ottenere dalla _1 Pt_1
banca depositaria il disinvestimento degli attivi collegati alla polizza, trasmettendo Parte_2
l'ordine relativo il 22 gennaio 2020 e cioè il giorno stesso in cui le è pervenuta la richiesta di liquidazione;
la circostanza sarebbe dimostrata dal documento prodotto sub 8), nel quale “è stata riempita la casella nella quale è stato dato atto dell'invio” (così nella comparsa di risposta in questo grado, pag. 33).
Il Tribunale ha escluso la sufficienza di tale produzione, in quanto atto interno, formato unilateralmente dalla compagnia.
Secondo al contrario, il documento prodotto certifica “pienamente come l'ordine di _1 disinvestimento sia stato inoltrato senza indugio”: “il fatto che si tratti di un documento interno non assume alcuna rilevanza, giacché la avrebbe potuto provare solo con documenti “interni” Parte_3
(cioè predisposti da propri dipendenti) l'invio senza indugio degli ordini di smobilizzo titoli che possono avvenire con comunicazioni informatiche secondo quanto previsto dalla banca. Inoltre, non può negarsi che tale documento, che si sostanzia in una dichiarazione scritta di un soggetto terzo (cioè
pagina 5 di 10 il dipendente della costituisce quantomeno un principio di prova e come tale avrebbe Parte_3 dovuto quanto meno essere tenuto in considerazione alla luce anche degli altri elementi in atti”. Tali una lettera del 2 marzo 2020 della compagnia alla banca con al quale la prima rammentava alla seconda la richiesta di disinvestimento inoltrata (doc. 10) e la corrispondenza intercorsa con la banca tra aprile e maggio 2020, avente ad oggetto le problematiche insorte nella liquidazione di alcuni attivi. Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che tali circostanze, puntualmente illustrate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, non erano state specificamente e tempestivamente contestate dal . Pt_1
L'appello è infondato.
Il documento n. 8, come ha giustamente evidenziato il primo giudice, è un modulo interno, in cui sono state “fleggate” alcune voci, compresa quella corrispondente all'avvenuta trasmissione alla banca depositaria della richiesta di disinvestimento. Dunque, trattandosi di documento formato dalla medesima parte, non può essergli riconosciuta in sé e per sé alcuna efficacia probatoria. Esso reca, indubbiamente, la sottoscrizione di alcuni funzionari, che tuttavia non sono stati chiamati a deporre per confermare, sotto il vincolo del giuramento, di avere effettivamente svolto l'attività indicata il 22 gennaio 2020; , infatti, non ha svolto istanze istruttorie. Quanto alla data di compilazione del _1
modulo, la mancanza -palese- di data certa è stata espressamente eccepita dal nella memoria Pt_1
ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.; si tratta, comunque, di fatto impeditivo che integra eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. ord. n. 28144/2023). Infine, non vi è alcuna prova dell'effettiva trasmissione, nella data indicata, di una qualche richiesta a via posta Parte_2
ordinaria o via e-mail -come la compagnia sostiene avvenga di consueto- o in altro modo. Il documento n. 10, datato 2 marzo 2020, che dovrebbe corroborare l'assunto della compagnia, contiene unicamente la richiesta di a certo di conoscere “il residuo delle sue spettanze per _1 Pt_4
l'amministrazione patrimoniale” al fine di poter procedere alla liquidazione, ma non vi è alcuna indicazione della data in cui tale liquidazione è stata chiesta alla banca depositaria: dunque, lo scritto dimostra soltanto che la richiesta, il 2 marzo, quando è stato pagato il c.d. death cover (cfr. doc.9 _1
), era in lavorazione, ma non che fosse stata trasmessa a il 22 gennaio. Così pure la
[...] Parte_2
corrispondenza intercorsa tra compagnia di assicurazioni ed istituto di credito tra aprile e a maggio
2020 (cfr. doc. 11 e 12 . Nella e-mail del 20 maggio 2020 da di a _1 Persona_2 _1
di si fa riferimento ad una richiesta di liquidazione allegata alla Parte_5 Parte_2
comunicazione del 2 marzo, ma neppure tale allegato è stato prodotto in giudizio.
pagina 6 di 10 L'appellante incidentale, infine, non può invocare il principio di non contestazione, poiché “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte” (cfr. Cass. ord. n. 4681/2023, secondo la quale “spetta
a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era
a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione”); nel caso in esame, non si vede in che modo il avrebbe potuto essere a conoscenza delle fasi della lavorazione della richiesta da parte Pt_1
degli impiegati della compagnia, atteso che non è stato allegato che egli sia stato in qualche modo tenuto al corrente dello stato di avanzamento della stessa.
In conclusione, non può che convenirsi con il Tribunale di Milano nel ritenere non provata la trasmissione della richiesta di disinvestimento il 22 gennaio 2020, con conseguente affermazione dell'inadempimento di . _1
Va detto, infatti, che -diversamente da quanto ha affermato, ad altri fini, il primo giudice- è la stessa compagnia, con le proprie difese, nell'allegare di aver domandato la liquidazione il giorno stesso in cui le è pervenuta la richiesta e nel rivendicare, di conseguenza, la correttezza del suo agire, ad aver riempito di contenuto la locuzione “senza indugio” che si legge nelle clausole negoziali.
Ciò, del resto, è coerente con le caratteristiche del settore finanziario, connotato da volatilità delle quotazioni, ma nel quale all'investitore deve essere pur sempre consentita una qualche prevedibilità degli esiti della richiesta di disinvestimento, incompatibile con un lasso di tempo -oltre quattro mesi- quale quello in questo caso impiegato da per soddisfare la richiesta del . _1 Pt_1
Lo conferma anche la clausola 5.5 che fissa in tre mesi il tempo limite dell'operazione di disinvestimento per gli attivi che non siano facilmente liquidabili, stabilendo che solo qualora non sia possibile dar seguito nel termine indicato alla liquidazione, la Compagnia può chiedere al beneficiario di acconsentire al trasferimento degli attivi stessi, in luogo del loro controvalore.
La responsabilità della compagnia non è in alcun modo attenuata dall'asserito ritardo del nel Pt_1
richiedere il riscatto (dal 24.11.19 al 21.01.20), poiché la polizza non prevede (salvo nel caso in cui il ritardo nella comunicazione dell'evento morte renda impossibile stabilirne le cause – cfr. clausola G) alcun particolare obbligo a carico del beneficiario, se non di inviare una richiesta completa di tutta la documentazione;
né, d'altra parte, è spiegato quale rilevanza, sul piano causale, avrebbe avuto il preteso ritardo da parte del , il quale ha chiesto il pagamento della differenza tra valore Pt_1
liquidato e valore del portafogli alla data del riscatto.
pagina 7 di 10 Neppure può giovarsi, ai fini della prova liberatoria a suo carico, della dedotta difficoltà _1
nella liquidazione di alcuni investimenti. Tale eventualità risulta espressamente disciplinata dalla menzionata clausola 5.5, ma, poiché è certo che la problematica si è posta in concreto solo con riferimento a due fondi di private equity (cfr. e-mail 2 aprile 2020, doc. 11 e-mail 26 _1
maggio 2020, doc. 12, e-mail 24 giugno 2020, doc. 13, sempre di , quanto meno la _1
liquidazione degli altri asset (il cui valore, a giugno 2020 e cioè alla data della liquidazione, ammontava ad €1.513.000, contro i soli 17.232 euro dei fondi di private equity – cfr. atto di citazione, pag. 4) avrebbe dovuto essere eseguita tempestivamente. Per i fondi di private equity, la compagnia, contrattualmente, avrebbe dovuto proporre al beneficiario un'alternativa nel termine massimo del 21 aprile;
in realtà, anche per tali fondi, essa avrebbe dovuto attivarsi senza indugio -e non attendere il 24 giugno 2020 per valutare con la banca depositaria soluzioni alternative (cfr. doc. 15 - _1
considerato che non pare esservi mai stata alcuna incertezza in ordine all'impossibilità di procedere alla liquidazione di due fondi in ragione della loro natura e non di eventi contingenti (cfr. e-mail 2 aprile
2020, doc. 11 ). Controparte_6 _1
non può poi pretendere di far ricadere sul beneficiario ritardi e negligenze della banca _1
depositaria, che comunque risulta sollecitata dalla compagnia solo il 2 aprile 2020 (cfr. doc. 11 _1
), trattandosi di rapporto al quale il è estraneo;
quanto alla concreta incidenza della
[...] Pt_1
pandemia da Covid-19, la stessa non è provata e non è credibile, considerato che nel settore finanziario le transazioni avvengono attraverso sistemi informatici, sulla cui funzionalità le misure di contenimento adottate dai singoli governi non possono aver avuto alcun peso.
Le stesse ragioni che giustificano il rigetto dell'appello incidentale, impongono l'accoglimento dell'appello principale.
Infatti, come si è detto, è proprio la compagnia di assicurazioni che, nel sostenere di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi trasmettendo alla banca l'ordine di disinvestimento il 22 gennaio
2020, cioè lo stesso giorno in cui ha avuto conoscenza della richiesta di riscatto, ammette che, attesa la natura del rapporto ed il settore di riferimento, “senza indugio” vuol dire in pochi giorni, cioè nel tempo tecnico strettamente necessario alla lavorazione della richiesta.
Ciò vale per la trasmissione della richiesta alla banca depositaria e vale per la liquidazione degli attivi, poiché non è ragionevole ipotizzare che la stessa espressione, nel medesimo testo negoziale, abbia significati diversi nelle diverse clausole in cui è utilizzata.
pagina 8 di 10 Nella giurisprudenza di merito, del resto, si è considerato un tempo congruo ad ottenere la liquidazione quello compreso di due giorni (senza considerare la data della ricezione della richiesta) e si è ritenuta abnorme un'attesa di quaranta giorni (cfr. Trib. Milano, n. 3925/2021; Trib. Genova, n. 3012/2023, in
Banca dati di merito del Ministero della giustizia).
Orbene, non è stato tempestivamente contestato da che, come riferito da fin _1 Pt_1
dall'atto introduttivo del giudizio (pagina 4) alla data del 29 febbraio 2020, e cioè dopo 37 giorni dalla richiesta di liquidazione da parte del (senza considerare il 21 gennaio, data di trasmissione Pt_1
della documentazione da parte del beneficiario), il controvalore dei titoli fosse il medesimo del 21 gennaio e cioè che ammontava ad €1.629.565. Quello dei fondi di private equity (di 25.000 euro, in luogo dei poco più di 17.000 di giugno) era invariato anche il 31 marzo 2020.
Ad avviso della Corte, pertanto, il danno subito dall'appellante principale può essere agevolmente quantificato, senza necessità di indagini tecniche, nell'importo richiesto da di €99.293, pari Pt_1
alla differenza tra il controvalore degli asset alla data della liquidazione -3 giugno 2020- e quello rilevato alla data del 29 febbraio 2020. Se infatti può convenirsi con il primo giudice nel ritenere irragionevole assumere come data esigibile per la liquidazione la stessa data di esercizio del diritto di riscatto, non lo è ritenere 37 giorni un tempo più che sufficiente al disinvestimento ed alla formulazione di proposte alternative per le poche e residuali posizioni non liquidabili. Divengono quindi irrilevanti le oscillazioni successive, che dimostrano soltanto, ancora una volta, l'esigenza di provvedere al disinvestimento con tempestività.
Non rileva, in contrario, il fatto che la somma liquidata al sia superiore al capitale Pt_1
originariamente investito, giacché altrimenti si andrebbero a vanificare proprio i vantaggi dell'investimento e le ragioni per le quali il contratto è stato stipulato.
La somma pagata all'esito della procedura di mediazione corrisponde, invece, alla ulteriore, residua liquidità esistente sul conto associato alla polizza dopo il disinvestimento (cfr. doc. 20 ) e _1
dunque non vi è ragione per detrarla dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
Anche , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, sul punto scriveva che “La mediazione si _1
concludeva con esito negativo con riferimento alla questione relativa all'asserito ritardo nell'invio dell'ordine di disinvestimento/liquidazione degli attivi sottostanti” e riferiva l'accordo transattivo a questione estranea a quella di cui si dibatte in questa sede (cfr. comparsa di risposta, pag. 12).
In conclusione, la compagnia deve essere condannata al pagamento di €99.293.
pagina 9 di 10 Trattandosi di obbligazione di valore, detto importo, così come richiesto dal , deve essere Pt_1
rivalutato secondo gli indici ISTAT dal 3 giugno 2020 alla data della presente sentenza e maggiorato degli interessi compensativi al tasso di legge, con le medesime decorrenze, da calcolare sul capitale originario rivalutato anno per anno.
Su detto complessivo importo, decorreranno, dalla data della sentenza al saldo effettivo, gli interessi corrispettivi al tasso di legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e della relativa semplicità delle questioni trattate.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n. 9137/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 16 novembre 2023, condanna a pagare ad Controparte_1 Pt_1
€99.293 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 3 giugno 2020 alla data della
[...]
presente sentenza ed oltre gli interessi compensativi al tasso di legge, con le medesime decorrenze, da calcolare sul capitale originario rivalutato anno per anno, nonché a pagare, su detto complessivo importo, gli interessi corrispettivi al tasso di legge dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2. rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
3. condanna a rifondere ad le spese del doppio grado che Controparte_1 Parte_1
determina, per il giudizio di primo grado, in €759 per spese ed in €12.000 per compensi e, per il giudizio di appello, in €1.138,50 per spese ed in €10.000 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 29 gennaio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Alberto Massimo Vigorelli
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