Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 65 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 ata e difes seppe Grasso con domicilio eletto presso il suo studio in Castiglione delle Stiviere (MN) Via Cesare Battisti n. 84 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
difesa d npiero Belligoli e MA CO con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Mestre, Via Cappuccina 40 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
difesa tro AN con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Vicolo Croce Verde n. 3 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1
Zannoni con domicilio eletto presso il suo studio in Livorno, Via De Larderel n. 93 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2015/2022 pubblicata in data 10 novembre 2022 del Tribunale Ordinario di Verona.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, In via preliminare
- dichiarato rituale e tempestivo l'appello proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. avverso la sentenza n. 2015/2022 del 09.11.2022, Parte_3 pubblicata in data 10.11.2022, ata 7.12.2002, emessa dal Tribunale di Verona in persona della Dott.ssa Cristiana Bottazzi in funzione di Giudice Unico;
Nel merito
- in accoglimento dei motivi di gravame articolati con l'atto di appello, procedere alla riforma della suddetta sentenza, in quanto errata ed ingiusta e pertanto:
- accertata e dichiarata la responsabilità della nella Controparte_3 determinazione dei danni lamentati da mento Parte_1 Controparte_4 della domanda risarcitoria spiegata dalla odierna appellante
- Condannare la appellata al risarcimento dei danni subiti da e pertanto al Parte_1 pagamento, in favore dell'appellante, della somma pari ad € 17 vuta), a titolo di risarcimento danni c.d. macro per € 86.409,96 e di danni c.d. micro per € 92.480,03, ovvero di quelle diverse maggiori o minori somme che risulteranno accertate in corso di causa o saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria
- ove ritenuto necessario, ammettere i mezzi di prova dedotti nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 C.p.c. del 02.03.2020 e n. 3 C.p.c. del 26.05.2020 del fascicolo relativo al giudizio di primo grado ed in particolare
- disporre CTU estimativa finalizzata alla quantificazione di tutti i danni lamentati da parte appellante disponendo se del caso anche l'accesso alla documentazione peritale e/o acquisizione di informazioni dai soggetti terzi che hanno accertato i danni di cui l'appellante richiede il risarcimento. Infine
- porre a carico degli appellati la rifusione degli oneri relativi al doppio grado di giudizio.
2 Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive repliche”.
Per la parte appellata Controparte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2015/2022, per Parte_1 le ragioni esposte in atti;
In via principale: rigettare l'appello formulato da , in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, Parte_1 per le motivazioni esposte in at In via di appello incidentale condizionato: in denegata e subordinata ipotesi in cui fosse accolta in tutto o in parte la domanda di parte appellante nei confronti della convenuta , accertarsi e dichiararsi tenuta la , in persona del Controparte_5 CP_2 suo legale rappresentante llevare e tenere indenne la medesi venuta ai sensi della polizza assicurativa n. 731380353 in atti, condannandosi la stessa al pagamento di quanto fosse stabilito in favore dell'appellante in luogo del garantito. In via di appello incidentale condizionato e comunque in via subordinata: in denegata e subordinata ipotesi in cui fosse accolta in tutto o in parte la domanda di parte appellante nei confronti della convenuta , dichiarare e condannare la sig.ra , tenuta a Controparte_5 Parte_2 garantire e tenere indenne, per quanto di propria responsabilità e spettanza, l'odierna convenuta contro gli effetti dell'eventuale soccombenza giudiziale, condannandola al pagamento di €. 88.439,78, quale posta risarcitoria di propria esclusiva responsabilità e spettanza, nonché di qualsiasi altra posta a qualunque titolo accertata e/o liquidata in corso di causa, in favore di;
Parte_1
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimb. forf. 15,00%, iva e c.p.a. di entrambi i gradi di giudizio;
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive repliche”.
Per la parte appellata Controparte_2
"In via principale: confermare in toto la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona, con ogni conseguente effetto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale proposto da Parte_1
già limitarsi l'obbligazione di nei confr
[...] Controparte_6 CP_2 ata a quanto contrattualme partes con riferimento alle Controparte_5 polizze assicurative in essere. In ogni caso: spese, competenze professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, interamente rifusi, oltre 15% rimb. forf. C.P.A. ed I.V.A. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
3 Per la parte appellata : Parte_2
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia rigettare l'appello proposto da in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 2015/2022 resa dal Tribunale di Verona;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ora società di autotrasporto Parte_4 Parte_1 ture Tribunale Ordinario di Verona la Controparte_1
Premesso di aver affidato in appalto a quest'ultima l'attività di ricevimento e movimentazione di veicoli via terra nel proprio piazzale/deposito presso il porto di Livorno, in Via Firenze, ne chiedeva la condanna al risarcimento di danni che assumeva di aver subito ai veicoli movimentati nel periodo tra agosto e dicembre 2018, quantificati in € 97.730,97 quanto ai c.d. “macro danni” ed in € 66.691,95 per i c.d. “danni seriali”, pertanto per complessivi € 164.422,92 poi incrementati in corso di giudizio, tenuto conto di ulteriori asseriti nocumenti, in definitivi € 178.889,99.
L'attrice in particolare deduceva che la società convenuta ebbe a riconoscere la responsabilità in merito a tutti i sinistri da lei subiti, fatta eccezione per quello risalente al 26.9.2018 divergendo sostanzialmente in relazione alla quantificazione dei danni dalla stessa stimata.
Ritualmente costituitasi in giudizio la ontestava ogni avverso Controparte_1 assunto chiedendo il rigetto della do ente, previa estensione del contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicuratrice
[...]
e della società subappaltatrice Controparte_2 Controparte_7 ndo per la condanna delle stesse
[...] responsabilità ad essa ascrivibile, in denegata ipotesi di soccombenza.
La stessa convenuta, in via di riconvenzione, chiedeva inoltre la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 131.195,75 a titolo di preteso corrispettivo per le lavorazioni extra-capitolato relative a fermi attività, attesa viaggi, consegna kit e libretti autovetture.
A sostegno dei propri assunti la convenuta declinava le responsabilità dei CP_1 propri dipendenti tenuto peraltr diniego che l'attrice avrebbe frapposto all'affidamento ad essa dell'intero ciclo produttivo, così conseguentemente coinvolgendo ditte terze alle quali andrebbero imputate eventuali responsabilità.
La per altro verso, contestava la mancata disponibilità della Controparte_1 stessa attrice alla sottoscrizione di un atto scritto che contemplasse criteri oggettivi di riparto delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di movimentazione, ribadendo come gran parte della sua attività sarebbe stata in effetti demandata alla suddetta 4 subappaltatrice , da ritenere quindi unica Controparte_7 Parte_2 chiamata a rispondere in ipotesi di effettivo accertamento di danni.
La stessa aggiungeva, in ogni caso, di aver comunicato il proprio recesso dal contratto di appalto in data 17 dicembre 2018.
Si sono altresì ritualmente costituite in giudizio entrambe le terze chiamate. in particolare, aderendo nel merito alle difese della Controparte_2 minare la nullità dell'atto di citazione introduttivo in quanto ritenuto deficitario nella descrizione dei sinistri che l'attrice assumeva generatori di danno, comunque contestando l'operatività della garanzia assicurativa della polizza n. 731380353 in quanto da ritenersi sussistere a copertura di eventuali eccedenze rimaste insoddisfatte da ulteriori polizze stipulate dai subappaltatori, ferma altresì l'applicazione dei massimali, delle limitazioni e delle franchigie previste nel contratto.
, titolare della impresa individuale cancellata Parte_2 Controparte_7 rese, ha invece eccepito la propri i “macro danni” riportati dai veicoli aventi telaio n. VNKKD3D3XOA535227 e n. WPMAJR74505, non disconoscendo, dunque, la propria responsabilità quanto ai sinistri relativi agli ulteriori cinque veicoli incidentati movimentati per conto della convenuta, limitandosi in definitiva a contestare il quantum dei danni ad essi relativi, da quantificarsi nel minor importo dalla stessa stimato in € 19.651,49.
In via di riconvenzione trasversale, inoltre, detta terza chiamata chiedeva la condanna della propria chiamante al pagamento dell'importo di € 109.921,54 che rivendicava quale importo pari al residuo corrispettivo dovutole per le prestazioni oggetto del subappalto al netto dei predetti danni riconosciuti.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di prove orali.
Con sentenza n. 2015/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa: 1) in accoglimento parziale della domanda dell'attrice, accertata la responsabilità contrattuale della società convenuta per i danni riportati dai veicoli con telaio n. 2FMTK4V38JBC24095, n. VNKKD3D3X0A501174, n. n. n. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 nei si e 21 CodiceFiscale_4 CP_5
a titolo di risarcimento dei danni, l
[...] Parte_4
20.002,53, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
5 2) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si Controparte_5 Parte_4 liquidano nell'importo di € 786,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge;
3) in accoglimento della domanda di regresso formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
(quale titolare dell'impresa , accertata la responsabilità di quest'ultima Parte_2 Controparte_7 in relazione ai sinistri di cui al punto 1), accerta il diritto di a rivalersi nei confronti Controparte_5 della subappaltatrice per l'importo di € 20.002,53, maggior li dalla data odierna a quella del pagamento eseguito in favore dell'attrice; 4) dispone la compensazione tra il credito da regresso in capo a indicato sub 3) e Controparte_5
l'accertato credito di pari ad € 129.573,03 e quindi, per l'effetto, condanna Parte_2 CP_5
a pagare in f (quale titolare dell'impresa Servizi Logistici) l'
[...] Parte_2
0,50, oltre interessi a domanda al saldo effettivo, a titolo di residuo corrispettivo dovuto in relazione alle prestazioni rese dalla subappaltatrice nel mese di dicembre 2018; 5) condanna alla rifusione in favore di (quale titolare dell'impresa Controparte_5 Parte_2
Servizi Logis relative alla chiamata in idano in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge;
6) in accoglimento della domanda di manleva, condanna a rimborsare a Controparte_2 la somma che questa verserà all'attrice in esecuzione delle statuizioni di cui ai n. 1) Controparte_5 sitivo, dedotta la franchigia contrattuale di € 10.000,00;
7) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Controparte_5 lite relative a quidano in € 4.835,00 mborso spese generali in misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge”.
Il Giudice di prime cure ha in sostanza parzialmente accolto la domanda attorea negando tutela risarcitoria per i c.d. “macro danni” e limitando quella invece riconosciuta per i c.d.
“micro danni”.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione Parte_1
(già , affidato ai seguenti moti
[...] Parte_4
• Erronea valutazione del compendio probatorio in ordine ai c.d. “macro danni”, rimasti esclusi dall'invocato loro risarcimento (primo motivo);
• Incoerente diniego al sollecitato espletamento di una CTU relativamente ai suddetti
“macro danni”(secondo motivo);
• Erronea valutazione delle acquisite prove documentali e testimoniali quanto ai c.d.
“micro danni” (terzo ed ultimo motivo):
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio per Controparte_5 resistere all'avverso appello, previa eccezione di sua inammissib via di appello incidentale condizionato le domande di manleva nei confronti delle terze chiamate di Controparte_2 Controparte_7 Parte_2
.
[...]
6 Queste ultime, altresì ritualmente costituitesi nel giudizio di gravame hanno resistito all'appello concludendo per il rigetto.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 16 maggio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa dell'appellata ai sensi dell''art. 348 bis Controparte_1
c.p.c. restando, la stessa, ito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Nondimeno privo di pregio si manifesta l'ulteriore rilievo di ritenuto difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
A tale ultimo riguardo si osserva, in particolare, come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità previsto dalla suddetta disposizione normativa, esplicitando, quantunque mediante riproduzione delle tesi argomentative già oggetto di dibattito in prime cure, i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Più specificatamente, con il primo motivo di impugnazione, Parte_1 censura la statuizione di prime cure per aver incoerente
[...] rie così pervenendo ad escludere tutela risarcitoria in relazione ai pretesi c.d.
“macro danni” che l'odierna appellata assume avrebbe arrecato ai propri mezzi nell'espletamento del servizio oggetto di appalto inter partes.
Gli stessi sarebbero stati a suo dire subiti da dodici mezzi nell'ambito dell'attività di movimentazione svolta nel periodo tra settembre e novembre 2018 come meglio
7 individuabile nell'elenco, lettere da a) ad n), rinvenibile alle pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Sullo specifico punto si osserva come l'adottata argomentazione decisoria risulti allo scrutinio di questa Corte coerente e logica, così da poter essere pienamente condivisa.
A tale convincimento, premessa l'incombenza dell'onere probatorio sull'attore-appellante, il quale nella fattispecie ha agito in ambito di responsabilità contrattuale, circa la sussistenza degli inadempimenti contestati, del danno subito e del nesso di causa, è dato pervenire dopo aver analiticamente sottoposto a vaglio critico la documentazione offerta in comunicazione dalla citata committente, rapportata alle acquisite prove narrative.
Ed invero, non appare condivisibile l'assunto secondo il quale la prova della sussistenza dei sinistri sarebbe stata fornita con la produzione del doc. 42 contenuto nel fascicolo di primo grado di parte appellante, contenente un prospetto dei suddetti “macro danni” ovvero un'elencazione di veicoli asseritamente coinvolti nei sinistri predisposto unilateralmente dal responsabile dell'ufficio danni della stessa impresa appellante, tal
Persona_1
Trattasi, a ben considerare, di un documento non redatto nel contraddittorio delle parti, non sottoscritto e, soprattutto, non indicativo, in assenza di rigorosi riscontri probatori che sarebbe stato specifico onere dell'attrice proporre, circa la riferibilità dei singoli sinistri a quanto oggetto di domanda giudiziale.
Significativa, del resto, come opportunamente valorizzato nella sentenza impugnata, si pone la deposizione resa dal teste , teste addotto dalla stessa appellante e suo Tes_1 dipendente, il quale ha avuto modo isare di non essere in grado di riferire come il suddetto teste abbia elaborato questo documento, sulla base di quali dati. Per_1
Nondimeno, a parte attrice, la quale in questa sede si duole dei chiarimenti che il Giudice di prime cure avrebbe potuto porre al teste al fine di meglio comprendere le modalità di compilazione del suddetto prospetto, ben può obiettarsi che tale facoltà avrebbe potuto porsi in contrasto con il principio dispositivo laddove, la stessa, ben poteva comunque porre o sollecitare il giudice affinché ponesse tutte le domande ritenute utili a chiarire i fatti medesimi ovvero formulare capitolazione più idonea.
Il sollecito proposto da parte appellante ad una combinata lettura delle ulteriori deposizioni rese dai testi , e , del resto, nulla apporta al fine di poter Tes_2 Tes_3 Tes_1 sovvertire il convincime i ll nza appellata emergendo, al contrario, come in effetti vi fosse tra le parti evidente contrasto circa la sussistenza dei sinistri, la collocazione dei danni e la loro riferibilità alla Controparte_1 posto, peraltro, che all'interno dell'area portuale risultavano incontestatamente operare molteplici altri soggetti.
8 La documentazione altresì riproposta anche in questa sede a sostegno della domanda (docc. da 27 a 43 del fascicolo di primo grado di parte attrice), meglio consistente in missive a firma della stessa , contrariamente a Controparte_1 quanto agitato dall'appellante ca la responsabilità per i danni lamentati nell'ambito delle attività di “boxatura”e movimentazione ad essa appaltate essendo piuttosto protesa, come si rileva ad una sua attenta rilettura da parte del Collegio, a contrastare i dati forniti dalla attrice qui appellante o comunque mostrandosi idonea ad integrare mere comunicazioni funzionali per l'ottenimento di elementi utili all'attivazione della garanzia presso la propria compagnia assicuratrice, senza che ciò costituisca riconoscimento della imputabilità del sinistro bensì al fine di poter eventualmente proprio escludere la stessa.
In tale contesto si pone senza dubbio la missiva del 30 gennaio 2019 richiamata e trascritta dall'appellante anche nelle proprie memorie di replica alla quale, disponendo essa, letteralmente, che i sinistri di nostra competenza denunciati riscontrano notevoli discordanze tra i valori di perizia e quelli da Voi stimati, non può certamente attribuirsi valore ricognitivo di responsabilità alcuna ovvero di accettazione di una unilaterale quantificazione di danni nel senso preteso;
la stessa, risulta piuttosto indicativa, valutata nel suo complesso ed atteso che viene riferita la presenza di molte incongruenze rispetto a quanto rilevato nel corso dell'incontro avuto il precedente 22 gennaio, proprio di una ferma contestazione dei sinistri.
Inconferente si rivela anche il riferimento ad una comparativa valutazione degli ulteriori documenti acquisiti al processo che sarebbe stata omessa dal Giudice di primo grado (cfr. doc. 16 fascicolo di parte appellante) posto che questi ultimi, consistenti in missive inviate dalla appaltatrice a per imputarle a sua volta l'addebito di danni Parte_2 rivoltole dalla com drano in mere e cautelative denunce verso il subappaltatore.
Si manifesta comunque dirimente ed ostativo a ulteriori riconoscimenti risarcitori il difetto di prova dei danni concretamente causati dai supposti sinistri e di una loro specifica quantificazione.
Infondato si rivela anche il secondo motivo di appello, mediante il quale
[...] si duole circa il mancato ingresso in giudizio della soll Parte_1 danni.
In proposito il Collegio rileva come il Decidente di prime cure abbia in effetti adeguatamente motivato le ragioni, qui condivise, del proprio diniego alla richiesta indagine tecnica, in effetti da espletarsi sulla base di riproduzioni fotografiche per le quali manca del tutto la prova (né risulta essere stata richiesta) circa la loro riferibilità ai sinistri oggetto di richiesta risarcitoria, in disparte il fatto che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio. 9 Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nella fattispecie) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Non è infine meritevole di accoglimento il terzo ed ultimo motivo di appello, relativo alla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui avrebbe disconosciuto la sussistenza di ulteriori c.d. “micro danni”, atteso che correttamente il Giudice di primo grado ha circoscritto il riconoscimento risarcitorio ai danni che, unitamente alla loro quantificazione, sono risultati incontestati laddove, anche ad una rinnovata disamina del compendio probatorio attuata dalla Corte, emerge l'impossibilità di un accertamento sulla effettiva loro entità.
Al riguardo si richiamano le deposizioni testimoniali rese dai testi , Tes_4 Tes_5 Tes_6
e che non consentono di riscontrare gli as n Tes_7 Tes_8 inidoneità probatoria, risulta superabile dai documenti sub doc. 63.1 e 63.48 allegati al fascicolo di primo grado di parte attrice, trattandosi anch'essi di documenti privi di ricevuta apposta dalla convenuta e difettando dunque un Controparte_1 loro accertamento in co
Né, sott'altra angolazione giuridica, appare giudizialmente accertabile, per difetto di prova, che i danni “seriali” lamentati dalla clientela della attrice siano effettivamente corrispondenti a quelli oggetto di richiesta risarcitoria da parte della stessa, manifestandosi del tutto apodittico il collegamento tra i documenti 63 e 22 e la documentazione fotografica dimessa in atti per come invocato dall'appellante ovvero la parametrazione dei documenti da 87 a 98 con i danni che si assumono accertati in contraddittorio con gli operatori della , mancando un utile tessuto Controparte_1 istruttorio di congiunzione.
Non soccorre a tale difetto probatorio la reiterazione delle istanze istruttorie del tutto genericamente proposta in questa sede atteso che nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal Giudice di primo grado (nella fattispecie non specificamente richiamate) senza espressamente censurare, con idoneo motivo di gravame (come quindi non ricorre in questa sede), le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta ovvero dolersi della omessa pronuncia a riguardo.
Nel caso che occupa non risultano in effetti sufficientemente specificati i motivi che in concreto potrebbero indurre ad una diversa valutazione della questione ove le prove venissero ammesse ed espletate.
10 La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 178.889,99), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.701,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 65/2023 di Ruolo Generale promossa da Parte_1 contro , Controparte_1 Controparte_2
1 Parte_2 rdinario di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p di lite del grado in favore di
, Controparte_1 Controparte_2
a Parte_2 professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Pt_1 Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro te ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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