Sentenza breve 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 30/09/2025, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04492/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4492 del 2025, proposto da
Sea Club s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Capuano, Michele Cascone, Fabiana Raiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
- dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Massa Lubrense n. 33 del 20/05/2025 nella parte in cui autorizza parzialmente l'intervento domandato dal ricorrente con istanza prot. n. 16178/2024 del 12/06/2024 per l'esecuzione di “Opere stagionali consistenti in una pedana in legno con strutture sovrastanti in legno” ascrivibili al punto B.26 dell'allegato B del DPR 31/2017;
- della proposta di accoglimento n. 30 del 18/04/2025 redatta dall'Istruttore al Paesaggio, trasmessa alla Soprintendenza e mai notificata alla ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il gravame all’esame è controversa la legittimità dell’epigrafato provvedimento, con il quale è stata in parte accolta e in parte respinta l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata dalla ricorrente, per la realizzazione di opere temporanee consistenti nell’installazione di n. 3 manufatti amovibili, al fine dell’allestimento stagionale dell’area denominata “Le Conchette”, già compresa nell’ambito della concessione demaniale marittima rilasciata in suo favore;
- a sostegno dell’esperito gravame la ricorrente società ha dedotto due articolati motivi, con cui lamenta l’obliterazione delle regole di partecipazione procedimentale, stante l’omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento integrale dell’istanza ex art. 10 bis l. n. 241/1990, la violazione della normativa di settore (artt. 146 D.lgs. 42/2004 e 11 DEL D.P.R. 31/2017) oltre alla violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto ed incongruità della motivazione;
- si sono costituiti in giudizio la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e il Comune di Massa Lubrense, quest’ultimo anche controdeducendo nel merito alle spiegate censure di illegittimità, e instando entrambi per il rigetto di tutte le domande proposte;
Rilevato che alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e mancando osservazioni oppositive delle parti;
Ritenuto che il ricorso è fondato, avuto riguardo al primo motivo, di carattere assorbente, con cui la ricorrente si duole della omissione della garanzia procedimentale dettagliata dall’art. 10 bis l. n. 241/1990, e valorizzata, in parte qua, anche dall’art. 11, comma 6, del D.P.R. n. 31/2017, dovendosi al riguardo precisare, nella peculiarità della fattispecie concreta all’esame, che:
- il provvedimento impugnato, come sottolineato dalla difesa ricorrente, si caratterizza per un contenuto composito, atteso che, pur muovendo da una valutazione d’insieme dell’impatto paesaggistico connesso alla integrale realizzazione del progetto, in sostanza, reca un contenuto solo in parte favorevole all’istanza della società istante, autorizzando, con prescrizioni, uno solo dei tre manufatti di progetto;
- a ben vedere, l’autorizzazione contiene in sé anche la valutazione di non compatibilità paesaggistica dei restanti due manufatti, costituenti una sezione importante del progetto, di modo che, in parte qua, detto provvedimento finisce per avere un contenuto certamente non favorevole alla società istante, nella misura in cui viene anche parzialmente respinta la relativa istanza di autorizzazione paesaggistica, per come in concreto articolata da essa ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento integrale del progetto, stante il contenuto discrezionale della valutazione, ha finito per ledere le prerogative di partecipazione attiva al procedimento della società interessata, non consentendole di fornire chiarimenti tecnici in ordine alle porzioni di intervento che l’amministrazione, in maniera unilaterale, ha ritenuto non assentibili, prescindendo in tal modo dalla introduzione nel procedimento di eventuali diverse soluzioni progettuali, anche contenenti eventuali misure mitigative;
- per quanto esposto, non può escludersi che – in ragione dell’omessa interlocuzione nell’ambito del procedimento - il contenuto dell’atto finale sia risultato diverso da quello che avrebbe potuto essere adottato sulla base della valutazione degli elementi forniti dall’interessato al fine di eventualmente superare i rilievi ostativi formulati ( cfr . Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 2809 del 2021);
Richiamata sul punto la condivisa giurisprudenza per cui, nel caso di procedimento iniziato a seguito di istanza di parte, la partecipazione riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, poiché mira a dar luogo ad un contraddittorio endoprocedimentale a carattere necessario, anticipando nella fase del “giusto procedimento” le garanzie del “giusto processo” in un’ottica difensiva oltre che partecipativa;
Ritenuto, conclusivamente, che l’accoglimento dello scrutinato motivo di gravame conduce all’accoglimento del ricorso nei limiti precisati, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere, all’esito del confronto infraprocedimentale, al motivato riesame della posizione della ricorrente;
Ritenuto, infine, che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO