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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2024
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Valentina Paletto Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel. ha emesso il seguente:
DECRETO
Nella causa civile iscritta al R.G 913/2024 tra:
AR IM (C.F: [...]), nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo
Collivignarelli del Foro di Pavia presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Vigevano, via Felice Cavallotti n. 8.
RECLAMANTE
Contro
:
AN UI IC (C.F.: [...]), nata a [...]ù), il 29.09.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Roberta
Giacometti presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Vigevano, via Boldrini n. 21.
RECLAMATA
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. 10666/2024 emesso il 07.10.2024 dal Tribunale di Pavia relativo al procedimento R.G. 4646/2022.
Il Collegio osservato che
1. Con il decreto reclamato il Tribunale di Pavia ha così statuito: “…1) Conferma l'affido in via super esclusiva IA SA CO alla madre, che potrà assumere ogni decisione,
1 anche concernente la salute, l'istruzione la residenza del figlio con collocamento presso la stessa, presso l'attuale abitazione in Vigevano (PV) in via Dante n. 17;
2) Dispone che IM AR versi alla ricorrente in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio minore IA SA
CO l'importo mensile di € 300,00 oltre al 70% delle spese extra come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
3) La madre potrà beneficiare integralmente dell'assegno unico e della pensione di invalidità versata per il figlio IA SA CO;
4) Conferma l'incarico conferito ai servizi sociali competenti per il Comune di Vigevano di proseguire con i percorsi di supporto in essere e organizzare gli incontri padre-figlio, provvedendo a segnalare alla competente procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
5) condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, liquidate in € 3.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario ed accessori di legge, da versare in favore dell'Erario, qualora venga confermata l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato…”
2. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo in data 07.11.2024 IA ON, chiedendo:
“Voglia il Giudice istruttore accogliere le seguenti conclusioni:
1) Disporre la nomina di uno psicologo e/o psicoterapeuta, perché valuti, secondo scienza, le capacità genitoriali di ON IA;
2) Disporre la diminuzione nella ragione del 50% delle spese extra, a carico del padre e per le ragioni indicate in narrativa;
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, almeno una volta alla settimana, per 3 ore consecutive;
4) Provvedere a sottoporre il minore a visita internistica e dietologica e conseguentemente ordini alla madre di attenersi alle direttive mediche;
5) Tenuto conto che il padre ha in corso diversi finanziamenti, disponga la diminuzione dell'assegno di mantenimento, nella ragione di 250,00 euro e per la durata di un anno.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno del reclamo IA ON ha dedotto che a) la decisione di primo grado ha erroneamente affidato in via super esclusiva il minore alla madre che potrà assumere così ogni decisione relativa alla salute, all'istruzione e alla residenza dello stesso ed ha rappresentato che tale disposizione lo estranierebbe totalmente dall'iter medico relativo al figlio minore che, essendo affetto da autismo, è sopposto continuamente a visite mediche specialistiche e analisi di
2 laboratorio;
il reclamante ha, pertanto, ribadito l'importanza di disporre la nomina di uno psicologo che possa valutare quali siano le proprie capacità genitoriali, dal momento che nella relazione dei servizi sociali la figura paterna veniva descritta come estremamente povera di strumenti educativi;
il reclamante ha precisato, inoltre, di aver chiesto di poter usufruire dei permessi della legge 104/1992 od eventualmente un cambio turno per riuscire a vedere con regolarità il figlio;
b) quanto alla questione economica, ha rappresentato che, essendosi sposato con una donna affetta da malattia tumorale e priva di lavoro e che conseguentemente, nell'attualità, ha la famiglia completamente a suo carico. A ciò si aggiungono le numerose obbligazioni a cui egli deve fare fronte, tra le quali la richiesta di € 2500,00 da parte di un ente esattore per le spese dell'immondizia che AN
PE IC non si sarebbe preoccupata di regolarizzare;
il reclamante ha precisato, inoltre, che il giudice di prime cure non ha considerato che la reclamata vive attualmente in una casa popolare il cui canone di locazione mensile è pari a € 80,00, a fronte dei € 400,00 della precedente abitazione, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi ritenuto eccessivamente oneroso il contributo al mantenimento quantificato nella somma di € 300,00, oltre il 70% delle spese extra.
Conclusivamente, la difesa reclamante ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato nei seguenti termini: disporre la nomina di uno psicologo e/o psicoterapeuta affinché valuti le capacità genitoriali del padre;
disporre la diminuzione del 50% delle spese extra a carico del IA;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, almeno una volta alla settimana per tre ore consecutive;
provvedere a sottoporre il minore a visita internistica e dietologica;
disporre la diminuzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 per la durata di un anno.
3. Con provvedimento depositato in data 13.11.2024 il Presidente della sezione minori e famiglia ha disposto la trattazione dell'udienza in assenza delle parti.
4. In data 30.01.2025 si è costituita AN PE IC deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie e chiedendo la integrale conferma del provvedimento impugnato.
Parte reclamata, dopo avere preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo per decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione, ha evidenziato che:
a) il Giudice di primo grado ha basato la motivazione della decisione sulle relazioni dei Servizi sociali che hanno riportato l' impegno del IA a collaborare alla gestione e cura del figlio SA, sottolineando però che tale circostanza si è manifestata solo ultimamente;
pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto altrimenti decidere;
b) quanto alle questioni di natura economica, parte reclamata ha evidenziato che la circostanza che il
IA sia gravato da obbligazioni e abbia a suo carico una nuova famiglia non possano inficiare il diritto del figlio minore al mantenimento;
ha ritenuto, inoltre, che il contributo di € 300,00 stabilito a titolo di mantenimento del minore dal Tribunale risulta congruo e proporzionato alle possibilità
3 economiche del IA, anche alla luce del fatto che AN PE IC deve provvedere in via esclusiva al mantenimento anche di un altro figlio, non economicamente sufficiente.
5. In data 25.02.2025 parte reclamante ha depositato note scritte, con le quali si riportava integralmente al contenuto del proprio atto introduttivo, giustificando il ritardo nella proposizione del reclamo con un guasto tecnico al computer del proprio studio.
6. In data 25.02.2025 parte reclamata ha depositato note scritte, con le quali insisteva sulle richieste già formulate nella propria comparsa di costituzione.
7. In data 04.03.2025 il Servizio Sociale del Comune di Vigevano (PV) ha depositato relazione di aggiornamento, nella quale ha dato atto dell'esito positivo degli incontri tra il minore e il padre: il Servizio Sociale ha rappresentato di avere ritenuto opportuno iniziare un percorso graduale di autonomia da parte del padre nella gestione degli incontri con il figlio e che, visto l'esito positivo del primo incontro padre-figlio senza la presenza dell'educatore, i genitori hanno concordato un ulteriore ampliamento dell'orario di visite rispetto al tempo precedentemente stabilito. Infine, dalla relazione
è emersa la difficoltà di comunicazione tra i genitori rispetto alle informazioni relative alla vita del minore.
8. Con parere depositato in data 05.03.2025, il PG preso atto dei motivi addotti e considerato che il gravame è da respingere in quanto la decisione del Giudice a quo risulta assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto, ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
9. All'esito della Camera di Consiglio tenutasi in data odierna, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
La Corte osserva quanto segue sul reclamo proposto.
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla reclamata, osservandosi che non essendo stato notificato il provvedimento impugnato, il reclamo è stato tempestivamente depositato nel termine normativamente previsto di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento. È, infatti, noto che il termine perentorio di 10 giorni per il reclamo ex art. 739 c.p.c.
decorre dalla notifica del provvedimento;
qualora non vi sia stata notifica, come nel caso di specie, si applica il termine di sei mesi dalla pubblicazione (ex plurimis Cass. civ. sez. VI, 25.09.2017 n. 22314).
Nel merito, ritiene la Corte che il decreto impugnato debba essere confermato per le ragioni di seguito esposte.
L'affido del minore IA SA CO in via super esclusiva alla madre, con conseguente facoltà per la stessa di assumere ogni decisione, anche concernente la salute, l'istruzione e la residenza del figlio, disposto con il decreto impugnato è, allo stato, l'unico regime di affidamento idoneo a tutelare l'interesse del minore, non essendovi i presupposti per accogliere la richiesta di affido esclusivo avanzata dal padre.
4 In particolare, si osserva che il presente procedimento trae origine da una lunga vicenda iniziata nel
2022, che ha visto l'intervento dei servizi sociali, a causa della conflittualità esistente tra i genitori.
Dalla lettura degli atti emerge, infatti, che dalla relazione more uxorio tra le parti nasceva, in data
28.10.2015, il figlio IA SA CO;
in data 12.10.2022 IC AN PE adiva il Tribunale di Pavia rappresentando la fine della relazione con IA ON a causa delle condotte violente di quest'ultimo e chiedendo la regolamentazione dell'affidamento del minore SA
CO (chiedendo in particolare l'affido super esclusivo) e la quantificazione del contributo al mantenimento paterno. Con memoria depositata in data 15.12.2022, si costituiva in giudizio ON
IA contestando le domande della ricorrente e chiedendone il rigetto.
Il Giudice delegato incaricava, in data 01.06.2022, i Servizi Sociali presso il Comune di Vigevano
affinchè relazionassero in merito al nucleo familiare, indicando le migliori soluzioni in ordine all'affido e al collocamento del minore.
In data 11.01.2023, i Servizi Sociali del Comune di Vigevano depositavano la relazione di indagine
psicosociale, con la quale, dopo aver dato atto di presunti episodi di maltrattamento da parte del
IA, proponevano di affidare in via esclusiva il minore alla madre, di regolamentare le visite padre figlio attraverso l'attivazione di un servizio di educativa familiare e di proseguire il sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori.
Con decreto non definitivo del 01.02.2023, il Tribunale di Pavia affidava il minore in via super esclusiva alla madre, quantificava in € 300,00 il contributo paterno al mantenimento del minore, oltre il 70% delle spese extra, disponeva che la madre potesse beneficiare integralmente dell'assegno unico e della pensione di invalidità versata per il figlio, confermava l'incarico conferito precedentemente ai servizi sociali di continuare a monitorare il nucleo familiare e di stabilire un calendario di incontri tra padre- figlio.
Con la relazione depositata in data 21.06.2023, i Servizi Sociali, visti gli impegni lavorativi del
IA, proponevano di effettuare il servizio di educativa domiciliare nella giornata del sabato per la durata di due ore. Evidenziavano, inoltre che il minore, nei mesi di osservazione, non aveva mai chiesto informazioni del padre, che la madre appariva molto attenta rispetto alle necessità di SA, mentre il padre si presentava sotto questo profilo “ povero di strumenti educativi, come già evidenziato nel corso dell'indagine psico-sociale”. Proponevano, quindi, di affidare il minore in via super esclusiva alla madre, monitorando i rapporti con il padre attraverso l'intervento di educativa domiciliare, ritenendo importante che il IA effettuasse un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con successivo decreto non definitivo del 29.06.2023, il Tribunale di Pavia confermava quanto disposto nel precedente decreto del 01.02.2023.
Con la relazione del 27.12.2023, i Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare, davano atto che i genitori apparivano entrambi collaboranti con i Servizi, che il rapporto padre – figlio appariva
“affettivo e sincero”, ma che in un'occasione il IA, avendo incontrato per caso al supermercato il
5 figlio e la ex compagna, non si era fermato a salutare il bambino, che aveva vissuto negativamente tale episodio.
I Servizi territoriali ritenevano, pertanto, che il IA necessitasse di ulteriore supporto nello svolgimento del suo ruolo genitoriale con un percorso di sostegno alla genitorialità; ribadivano, pertanto,
la proposta di affidamento super esclusivo del minore alla madre ed un monitoraggio degli incontri padre- figlio attraverso l'educativa domiciliare.
Con la relazione di aggiornamento depositata in data 19.07.2024 i Servizi sociali, alla luce dell'esito positivo dell'incontro avvenuto in autonomia tra il IA e il figlio minore, pur dando atto di un progressivo miglioramento negli incontri, proponevano di confermare il collocamento del minore presso il domicilio materno e l'affido super esclusivo alla madre, mantenendo l'incarico ai servizi territoriali di regolamentare le visite paterne, prevedendo la possibilità di una progressiva liberalizzazione e di un graduale ampliamento delle stesse.
Vista l'ultima relazione dei Servizi Sociali che confermava quanto già osservato nelle precedenti relazioni, insistendo particolarmente sulla proposta di affido super esclusivo del minore, il Tribunale di Pavia, con il decreto n. 10666/2024 del 7.10.2024, così disponeva: “1) Conferma l'affido in via super esclusiva
IA SA CO alla madre, che potrà assumere ogni decisione, anche concernente la salute, l'istruzione la residenza del figlio con collocamento presso la stessa, presso l'attuale abitazione in Vigevano (PV) in via Dante n. 17…”.
Sul punto, il Tribunale di Pavia ha evidenziato che “tale soluzione sia condivisibile – nonostante si guardi
positivamente alla disponibilità e collaborazione da ultimo mostrata dal padre nei confronti dei Servizi e del minore - tenuto conto delle criticità più volte evidenziate dai Servizi stessi rispetto alla figura paterna.
Il padre è stato descritto estremamente povero di strumenti educativi, negante rispetto alle riferite violenze familiari ed incentrato sul conflitto con la ex compagna, faticando ad individuare i bisogni del figlio con cui, comunque, appare motivato a mantenere una relazione, pertanto, nonostante l'esito positivo degli incontri alla presenza dell'educatore, si ritiene di mantenere l'affido esclusivo alla madre e l'incarico ai
Servizi di proseguire con il supporto alla genitorialità (del padre) e alla calendarizzazione e organizzazione degli incontri padre-figlio”.
Quanto alla madre, i Servizi Sociali davano atto che la signora AN PE era apparsa collaborante e aperta al dialogo, che aveva ben compreso l'importanza che il figlio riprendesse i rapporti col padre,
che seguiva il minore nel suo percorso di sostegno neuropsichiatrico, che era apparsa molto attenta rispetto alle necessità di SA, confrontandosi costantemente con i servizi specialistici, ponendosi come risorsa fondamentale per il minore, facendo fronte alle fragilità e alle difficoltà che la patologia del figlio,
affetto da disturbo lieve dello spettro autistico, comporta.
Ritiene la Corte che il decreto impugnato ha congruamente motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto di recepire le conclusioni a cui sono pervenuti i Servizi Sociali a seguito di un'approfondita
6 indagine psicosociale del nucleo familiare, durata diversi anni, aspetti rispetto ai quali parte reclamante non si è specificamente confrontata, limitandosi a contestare genericamente la valutazione di criticità espressa dai Servizi in ordine alla figura paterna e a chiedere una CTU psicologica sul padre.
Ritiene, pertanto, la Corte che il Tribunale di Pavia ha correttamente disposto l'affido super esclusivo alla madre, rappresentando tale regime la soluzione maggiormente tutelante ed adeguata per il minore in quanto idonea a garantirgli un clima familiare tutelante.
Le relazioni del Servizio territoriale hanno, infatti, dato atto di una iniziale conflittualità della coppia, dell'esistenza di condotte maltrattanti del reclamante e di aspetti di inadeguatezza educativa paterni, a fronte dell' idoneità della madre ad assicurare un adeguato percorso di crescita al figlio minore.
Ciò posto, osserva la Corte che con relazione di aggiornamento del 4.03.2025 diretta a questa
Corte, il Servizio sociale del Comune di Vigevano ha dato atto di un progressivo miglioramento degli incontri tra il minore e il padre, che ha portato i Servizi territoriali a ritenere opportuno l'avvio a favore del padre di un percorso graduale di autonomia nella gestione degli incontri con il figlio, mentre i genitori hanno concordato un ulteriore ampliamento dell'orario di visite rispetto al tempo precedentemente stabilito.
La statuizione adottata dal giudice di prime cure in punto regime dell'affido, appare, pertanto, anche nell'attualità quella più adeguata all'interesse del minore, il quale risulta avere instaurato - solo nell'ultimo anno e grazie all'attività progettuale sviluppata dai Servizi Sociali- un rapporto con la figura paterna che necessita di essere ancora consolidato e monitorato, anche con riferimento alla tenuta e all'impegno del IA. A tale riguardo, non sono emerse controindicazioni ad un aumento dei tempi di frequentazione tra padre-figlio che, anzi, appare auspicabile per consolidare il loro rapporto nell'ottica di garantire una crescita equilibrata e serena al minore.
Tuttavia, ritiene questa Corte che tale percorso debba continuare con gradualità ed essere modulato sulle effettive necessità di SA CO. Al riguardo, pur rilevandosi che il reclamante sta acquisendo maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, impegnandosi a costruire un rapporto con il figlio, va, tuttavia, osservato, che, come emerso anche dagli approfondimenti dei servizi sociali, il IA appare ancora oggi carente di strumenti educativi adeguati e che, a fronte di un' inadeguatezza educativa e carenza di capacità di relazione affettiva perpetratesi per anni, avendo egli abdicato, di fatto, alla propria responsabilità genitoriale, necessita oggi di un costante e continuo supporto nella genitorialità e di doverose cautele che richiedono inevitabilmente ulteriori tempi di verifica.
7 D'altra parte, la scelta del regime di affidamento è determinata dal miglior interesse del minore, che tenga conto e bilanci tutti gli aspetti concreti della situazione, individuando gli strumenti più utili ad assicurare il suo benessere.
Nel caso in esame, la realizzazione del progetto di superamento delle criticità del IA ha necessariamente dei tempi che non coincidono con quelli del giudizio.
Pur auspicandosi un completo recupero delle competenze genitoriali paterne, con superamento degli aspetti di criticità rilevati dal Servizio sociale, non sussistono, allo stato, i presupposti per modulare diversamente il regime di affido, apparendo conforme all'interesse del minore il suo affido super esclusivo alla madre, alla quale correttamente il Tribunale ha conferito ogni potere di rappresentanza sul figlio minore, senza necessità di preventiva consultazione del padre.
Alla luce di quanto sopra argomentato e tenuto conto degli approfondimenti espletati dal Servizio sociale territoriale, che hanno messo in luce le competenze educative, accuditive ed affettive di entrambi i genitori, la richiesta di CTU psicologica sulle capacità genitoriali di ON IA appare superflua, strumentale ed esplorativa.
Va, pertanto, confermata la decisione del Tribunale di Pavia in ordine all'affido super esclusivo del minore alla madre.
Deve essere, comunque, garantita al minore la continuità della relazione con entrambi i genitori, assicurando il mantenimento degli incontri con il padre, secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune dal Servizio sociale incaricato, nella prospettiva di una progressiva normalizzazione.
La richiesta avanzata dalla difesa appellante di prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio almeno una volta alla settimana per 3 ore consecutive, non può, pertanto, essere allo stato accolta, dovendosi dare continuità al percorso di graduale avvicinamento tra padre e figlio e di accompagnamento della diade già avviato dal Servizio territoriale, nella prospettiva di sostenere il padre nella comprensione delle proprie difficoltà e nell'individuazione delle proprie risorse.
Del pari, la richiesta generica e non motivata, avanzata in sede di reclamo di provvedere a sottoporre il minore a visita internistica e dietologica e conseguentemente di ordinare alla madre di attenersi alle relative prescrizioni mediche, deve essere rigettata in considerazione del fatto che vi è un monitoraggio costante da parte del Servizio territoriale sul minore, in collaborazione con i servizi sanitari, che rende del tutto superflua la visita specialistica richiesta.
Per quanto attiene al contributo dovuto da IA ON per il mantenimento indiretto del minore, stabilito dal Tribunale in 300,00 euro mensili, ritiene la Corte che lo stesso debba essere confermato alla luce della documentazione in atti, dalla quale risultano i seguenti redditi del
IA:
8 Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU-2024 € 26.723,07 € 4.288,91 € 369,72 € 154,13 € 21.910,31 € 1.825,86
CU-2023 € 24.853,46 € 3.715,39 € 340,18 € 140,41 € 20.657,48 € 1.721,46
CU-2021 € 23.730,59 € 4.636,77 € 322,44 € 131,09 € 18.640,29 € 1.553,36
Quanto a IC AN PE risultano i seguenti redditi
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730-2024 € 7.133,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.133,00 € 594,42
CU 2023 € 2.479,00 € 570,29 € 0,00 € 0,00 € 1.908,71 € 159,06
CU-2022 € 3.715,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.715,24 € 309,60
Va, inoltre, rilevato che il IA paga un canone di locazione pari ad € 450,00 (documentato in atti).
Dalle dichiarazioni del IA risulta che IC AN PE abbia un canone di locazione pari ad € 80,00.
IC AN PE percepisce inoltre integralmente l'assegno unico universale la cui somma non
è indicata negli atti depositati.
Il reclamante ha, inoltre, allegato che la madre è destinataria di assegno d'invalidità, di assegno unico e di ogni altro beneficio che ottiene dallo Stato, ma nessun dato informativo specifico sul punto
è stato introdotto nel giudizio.
Avuto riguardo al fatto che i redditi del reclamante evidenziano un aumento progressivo ed un netto divario rispetto ai redditi della reclamata, richiamato il principio di proporzionalità e tenuto conto del collocamento prevalente di SA CO presso la madre, dei ridotti tempi di permanenza con il padre e delle sue esigenze di cura, vitto ed abbigliamento, necessariamente in aumento per ragioni legate alla sua crescita, è del tutto equo mantenere l'importo stabilito dal
Tribunale, che si ritiene congruo.
Né può incidere, ai fini di operare la riduzione richiesta dal reclamante, il fatto che egli sia gravato da più obbligazioni, non in ultimo, dalla richiesta di 2.500,00 euro da parte di un ente esattore e per
9 le spese dell'immondizia della AN PE, o che abbia formato una nuova famiglia, allo stato, completamente a suo carico, essendo la moglie affetta da una grave malattia tumorale e pure priva di lavoro.
Deve, infine, essere confermata anche la statuizione relativa alla percentuale delle spese straordinarie posta a carico del padre e ciò in ragione dell'evidente divario delle disponibilità reddituali delle parti.
Considerata la prevalente soccombenza del reclamante devono essere poste a suo carico le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da IA ON
contro
AN
PE IC, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
- conferma il decreto n. 10666/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il 7.10.2024 nel procedimento avente R.G. n. 4646/2022;
- condanna IA ON a rifondere all'Erario le spese sostenute nel presente grado di giudizio da AN QU IC, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in complessivi euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario, IA e CPA.
Si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Botta Valentina Paletto
10
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Valentina Paletto Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel. ha emesso il seguente:
DECRETO
Nella causa civile iscritta al R.G 913/2024 tra:
AR IM (C.F: [...]), nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo
Collivignarelli del Foro di Pavia presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Vigevano, via Felice Cavallotti n. 8.
RECLAMANTE
Contro
:
AN UI IC (C.F.: [...]), nata a [...]ù), il 29.09.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Roberta
Giacometti presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Vigevano, via Boldrini n. 21.
RECLAMATA
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. 10666/2024 emesso il 07.10.2024 dal Tribunale di Pavia relativo al procedimento R.G. 4646/2022.
Il Collegio osservato che
1. Con il decreto reclamato il Tribunale di Pavia ha così statuito: “…1) Conferma l'affido in via super esclusiva IA SA CO alla madre, che potrà assumere ogni decisione,
1 anche concernente la salute, l'istruzione la residenza del figlio con collocamento presso la stessa, presso l'attuale abitazione in Vigevano (PV) in via Dante n. 17;
2) Dispone che IM AR versi alla ricorrente in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto del figlio minore IA SA
CO l'importo mensile di € 300,00 oltre al 70% delle spese extra come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
3) La madre potrà beneficiare integralmente dell'assegno unico e della pensione di invalidità versata per il figlio IA SA CO;
4) Conferma l'incarico conferito ai servizi sociali competenti per il Comune di Vigevano di proseguire con i percorsi di supporto in essere e organizzare gli incontri padre-figlio, provvedendo a segnalare alla competente procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
5) condanna il resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, liquidate in € 3.700,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario ed accessori di legge, da versare in favore dell'Erario, qualora venga confermata l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato…”
2. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo in data 07.11.2024 IA ON, chiedendo:
“Voglia il Giudice istruttore accogliere le seguenti conclusioni:
1) Disporre la nomina di uno psicologo e/o psicoterapeuta, perché valuti, secondo scienza, le capacità genitoriali di ON IA;
2) Disporre la diminuzione nella ragione del 50% delle spese extra, a carico del padre e per le ragioni indicate in narrativa;
3) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, almeno una volta alla settimana, per 3 ore consecutive;
4) Provvedere a sottoporre il minore a visita internistica e dietologica e conseguentemente ordini alla madre di attenersi alle direttive mediche;
5) Tenuto conto che il padre ha in corso diversi finanziamenti, disponga la diminuzione dell'assegno di mantenimento, nella ragione di 250,00 euro e per la durata di un anno.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno del reclamo IA ON ha dedotto che a) la decisione di primo grado ha erroneamente affidato in via super esclusiva il minore alla madre che potrà assumere così ogni decisione relativa alla salute, all'istruzione e alla residenza dello stesso ed ha rappresentato che tale disposizione lo estranierebbe totalmente dall'iter medico relativo al figlio minore che, essendo affetto da autismo, è sopposto continuamente a visite mediche specialistiche e analisi di
2 laboratorio;
il reclamante ha, pertanto, ribadito l'importanza di disporre la nomina di uno psicologo che possa valutare quali siano le proprie capacità genitoriali, dal momento che nella relazione dei servizi sociali la figura paterna veniva descritta come estremamente povera di strumenti educativi;
il reclamante ha precisato, inoltre, di aver chiesto di poter usufruire dei permessi della legge 104/1992 od eventualmente un cambio turno per riuscire a vedere con regolarità il figlio;
b) quanto alla questione economica, ha rappresentato che, essendosi sposato con una donna affetta da malattia tumorale e priva di lavoro e che conseguentemente, nell'attualità, ha la famiglia completamente a suo carico. A ciò si aggiungono le numerose obbligazioni a cui egli deve fare fronte, tra le quali la richiesta di € 2500,00 da parte di un ente esattore per le spese dell'immondizia che AN
PE IC non si sarebbe preoccupata di regolarizzare;
il reclamante ha precisato, inoltre, che il giudice di prime cure non ha considerato che la reclamata vive attualmente in una casa popolare il cui canone di locazione mensile è pari a € 80,00, a fronte dei € 400,00 della precedente abitazione, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi ritenuto eccessivamente oneroso il contributo al mantenimento quantificato nella somma di € 300,00, oltre il 70% delle spese extra.
Conclusivamente, la difesa reclamante ha chiesto la riforma del provvedimento impugnato nei seguenti termini: disporre la nomina di uno psicologo e/o psicoterapeuta affinché valuti le capacità genitoriali del padre;
disporre la diminuzione del 50% delle spese extra a carico del IA;
disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, almeno una volta alla settimana per tre ore consecutive;
provvedere a sottoporre il minore a visita internistica e dietologica;
disporre la diminuzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 250,00 per la durata di un anno.
3. Con provvedimento depositato in data 13.11.2024 il Presidente della sezione minori e famiglia ha disposto la trattazione dell'udienza in assenza delle parti.
4. In data 30.01.2025 si è costituita AN PE IC deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie e chiedendo la integrale conferma del provvedimento impugnato.
Parte reclamata, dopo avere preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo per decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione, ha evidenziato che:
a) il Giudice di primo grado ha basato la motivazione della decisione sulle relazioni dei Servizi sociali che hanno riportato l' impegno del IA a collaborare alla gestione e cura del figlio SA, sottolineando però che tale circostanza si è manifestata solo ultimamente;
pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto altrimenti decidere;
b) quanto alle questioni di natura economica, parte reclamata ha evidenziato che la circostanza che il
IA sia gravato da obbligazioni e abbia a suo carico una nuova famiglia non possano inficiare il diritto del figlio minore al mantenimento;
ha ritenuto, inoltre, che il contributo di € 300,00 stabilito a titolo di mantenimento del minore dal Tribunale risulta congruo e proporzionato alle possibilità
3 economiche del IA, anche alla luce del fatto che AN PE IC deve provvedere in via esclusiva al mantenimento anche di un altro figlio, non economicamente sufficiente.
5. In data 25.02.2025 parte reclamante ha depositato note scritte, con le quali si riportava integralmente al contenuto del proprio atto introduttivo, giustificando il ritardo nella proposizione del reclamo con un guasto tecnico al computer del proprio studio.
6. In data 25.02.2025 parte reclamata ha depositato note scritte, con le quali insisteva sulle richieste già formulate nella propria comparsa di costituzione.
7. In data 04.03.2025 il Servizio Sociale del Comune di Vigevano (PV) ha depositato relazione di aggiornamento, nella quale ha dato atto dell'esito positivo degli incontri tra il minore e il padre: il Servizio Sociale ha rappresentato di avere ritenuto opportuno iniziare un percorso graduale di autonomia da parte del padre nella gestione degli incontri con il figlio e che, visto l'esito positivo del primo incontro padre-figlio senza la presenza dell'educatore, i genitori hanno concordato un ulteriore ampliamento dell'orario di visite rispetto al tempo precedentemente stabilito. Infine, dalla relazione
è emersa la difficoltà di comunicazione tra i genitori rispetto alle informazioni relative alla vita del minore.
8. Con parere depositato in data 05.03.2025, il PG preso atto dei motivi addotti e considerato che il gravame è da respingere in quanto la decisione del Giudice a quo risulta assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto, ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
9. All'esito della Camera di Consiglio tenutasi in data odierna, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
***
La Corte osserva quanto segue sul reclamo proposto.
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla reclamata, osservandosi che non essendo stato notificato il provvedimento impugnato, il reclamo è stato tempestivamente depositato nel termine normativamente previsto di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento. È, infatti, noto che il termine perentorio di 10 giorni per il reclamo ex art. 739 c.p.c.
decorre dalla notifica del provvedimento;
qualora non vi sia stata notifica, come nel caso di specie, si applica il termine di sei mesi dalla pubblicazione (ex plurimis Cass. civ. sez. VI, 25.09.2017 n. 22314).
Nel merito, ritiene la Corte che il decreto impugnato debba essere confermato per le ragioni di seguito esposte.
L'affido del minore IA SA CO in via super esclusiva alla madre, con conseguente facoltà per la stessa di assumere ogni decisione, anche concernente la salute, l'istruzione e la residenza del figlio, disposto con il decreto impugnato è, allo stato, l'unico regime di affidamento idoneo a tutelare l'interesse del minore, non essendovi i presupposti per accogliere la richiesta di affido esclusivo avanzata dal padre.
4 In particolare, si osserva che il presente procedimento trae origine da una lunga vicenda iniziata nel
2022, che ha visto l'intervento dei servizi sociali, a causa della conflittualità esistente tra i genitori.
Dalla lettura degli atti emerge, infatti, che dalla relazione more uxorio tra le parti nasceva, in data
28.10.2015, il figlio IA SA CO;
in data 12.10.2022 IC AN PE adiva il Tribunale di Pavia rappresentando la fine della relazione con IA ON a causa delle condotte violente di quest'ultimo e chiedendo la regolamentazione dell'affidamento del minore SA
CO (chiedendo in particolare l'affido super esclusivo) e la quantificazione del contributo al mantenimento paterno. Con memoria depositata in data 15.12.2022, si costituiva in giudizio ON
IA contestando le domande della ricorrente e chiedendone il rigetto.
Il Giudice delegato incaricava, in data 01.06.2022, i Servizi Sociali presso il Comune di Vigevano
affinchè relazionassero in merito al nucleo familiare, indicando le migliori soluzioni in ordine all'affido e al collocamento del minore.
In data 11.01.2023, i Servizi Sociali del Comune di Vigevano depositavano la relazione di indagine
psicosociale, con la quale, dopo aver dato atto di presunti episodi di maltrattamento da parte del
IA, proponevano di affidare in via esclusiva il minore alla madre, di regolamentare le visite padre figlio attraverso l'attivazione di un servizio di educativa familiare e di proseguire il sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori.
Con decreto non definitivo del 01.02.2023, il Tribunale di Pavia affidava il minore in via super esclusiva alla madre, quantificava in € 300,00 il contributo paterno al mantenimento del minore, oltre il 70% delle spese extra, disponeva che la madre potesse beneficiare integralmente dell'assegno unico e della pensione di invalidità versata per il figlio, confermava l'incarico conferito precedentemente ai servizi sociali di continuare a monitorare il nucleo familiare e di stabilire un calendario di incontri tra padre- figlio.
Con la relazione depositata in data 21.06.2023, i Servizi Sociali, visti gli impegni lavorativi del
IA, proponevano di effettuare il servizio di educativa domiciliare nella giornata del sabato per la durata di due ore. Evidenziavano, inoltre che il minore, nei mesi di osservazione, non aveva mai chiesto informazioni del padre, che la madre appariva molto attenta rispetto alle necessità di SA, mentre il padre si presentava sotto questo profilo “ povero di strumenti educativi, come già evidenziato nel corso dell'indagine psico-sociale”. Proponevano, quindi, di affidare il minore in via super esclusiva alla madre, monitorando i rapporti con il padre attraverso l'intervento di educativa domiciliare, ritenendo importante che il IA effettuasse un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con successivo decreto non definitivo del 29.06.2023, il Tribunale di Pavia confermava quanto disposto nel precedente decreto del 01.02.2023.
Con la relazione del 27.12.2023, i Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare, davano atto che i genitori apparivano entrambi collaboranti con i Servizi, che il rapporto padre – figlio appariva
“affettivo e sincero”, ma che in un'occasione il IA, avendo incontrato per caso al supermercato il
5 figlio e la ex compagna, non si era fermato a salutare il bambino, che aveva vissuto negativamente tale episodio.
I Servizi territoriali ritenevano, pertanto, che il IA necessitasse di ulteriore supporto nello svolgimento del suo ruolo genitoriale con un percorso di sostegno alla genitorialità; ribadivano, pertanto,
la proposta di affidamento super esclusivo del minore alla madre ed un monitoraggio degli incontri padre- figlio attraverso l'educativa domiciliare.
Con la relazione di aggiornamento depositata in data 19.07.2024 i Servizi sociali, alla luce dell'esito positivo dell'incontro avvenuto in autonomia tra il IA e il figlio minore, pur dando atto di un progressivo miglioramento negli incontri, proponevano di confermare il collocamento del minore presso il domicilio materno e l'affido super esclusivo alla madre, mantenendo l'incarico ai servizi territoriali di regolamentare le visite paterne, prevedendo la possibilità di una progressiva liberalizzazione e di un graduale ampliamento delle stesse.
Vista l'ultima relazione dei Servizi Sociali che confermava quanto già osservato nelle precedenti relazioni, insistendo particolarmente sulla proposta di affido super esclusivo del minore, il Tribunale di Pavia, con il decreto n. 10666/2024 del 7.10.2024, così disponeva: “1) Conferma l'affido in via super esclusiva
IA SA CO alla madre, che potrà assumere ogni decisione, anche concernente la salute, l'istruzione la residenza del figlio con collocamento presso la stessa, presso l'attuale abitazione in Vigevano (PV) in via Dante n. 17…”.
Sul punto, il Tribunale di Pavia ha evidenziato che “tale soluzione sia condivisibile – nonostante si guardi
positivamente alla disponibilità e collaborazione da ultimo mostrata dal padre nei confronti dei Servizi e del minore - tenuto conto delle criticità più volte evidenziate dai Servizi stessi rispetto alla figura paterna.
Il padre è stato descritto estremamente povero di strumenti educativi, negante rispetto alle riferite violenze familiari ed incentrato sul conflitto con la ex compagna, faticando ad individuare i bisogni del figlio con cui, comunque, appare motivato a mantenere una relazione, pertanto, nonostante l'esito positivo degli incontri alla presenza dell'educatore, si ritiene di mantenere l'affido esclusivo alla madre e l'incarico ai
Servizi di proseguire con il supporto alla genitorialità (del padre) e alla calendarizzazione e organizzazione degli incontri padre-figlio”.
Quanto alla madre, i Servizi Sociali davano atto che la signora AN PE era apparsa collaborante e aperta al dialogo, che aveva ben compreso l'importanza che il figlio riprendesse i rapporti col padre,
che seguiva il minore nel suo percorso di sostegno neuropsichiatrico, che era apparsa molto attenta rispetto alle necessità di SA, confrontandosi costantemente con i servizi specialistici, ponendosi come risorsa fondamentale per il minore, facendo fronte alle fragilità e alle difficoltà che la patologia del figlio,
affetto da disturbo lieve dello spettro autistico, comporta.
Ritiene la Corte che il decreto impugnato ha congruamente motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto di recepire le conclusioni a cui sono pervenuti i Servizi Sociali a seguito di un'approfondita
6 indagine psicosociale del nucleo familiare, durata diversi anni, aspetti rispetto ai quali parte reclamante non si è specificamente confrontata, limitandosi a contestare genericamente la valutazione di criticità espressa dai Servizi in ordine alla figura paterna e a chiedere una CTU psicologica sul padre.
Ritiene, pertanto, la Corte che il Tribunale di Pavia ha correttamente disposto l'affido super esclusivo alla madre, rappresentando tale regime la soluzione maggiormente tutelante ed adeguata per il minore in quanto idonea a garantirgli un clima familiare tutelante.
Le relazioni del Servizio territoriale hanno, infatti, dato atto di una iniziale conflittualità della coppia, dell'esistenza di condotte maltrattanti del reclamante e di aspetti di inadeguatezza educativa paterni, a fronte dell' idoneità della madre ad assicurare un adeguato percorso di crescita al figlio minore.
Ciò posto, osserva la Corte che con relazione di aggiornamento del 4.03.2025 diretta a questa
Corte, il Servizio sociale del Comune di Vigevano ha dato atto di un progressivo miglioramento degli incontri tra il minore e il padre, che ha portato i Servizi territoriali a ritenere opportuno l'avvio a favore del padre di un percorso graduale di autonomia nella gestione degli incontri con il figlio, mentre i genitori hanno concordato un ulteriore ampliamento dell'orario di visite rispetto al tempo precedentemente stabilito.
La statuizione adottata dal giudice di prime cure in punto regime dell'affido, appare, pertanto, anche nell'attualità quella più adeguata all'interesse del minore, il quale risulta avere instaurato - solo nell'ultimo anno e grazie all'attività progettuale sviluppata dai Servizi Sociali- un rapporto con la figura paterna che necessita di essere ancora consolidato e monitorato, anche con riferimento alla tenuta e all'impegno del IA. A tale riguardo, non sono emerse controindicazioni ad un aumento dei tempi di frequentazione tra padre-figlio che, anzi, appare auspicabile per consolidare il loro rapporto nell'ottica di garantire una crescita equilibrata e serena al minore.
Tuttavia, ritiene questa Corte che tale percorso debba continuare con gradualità ed essere modulato sulle effettive necessità di SA CO. Al riguardo, pur rilevandosi che il reclamante sta acquisendo maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, impegnandosi a costruire un rapporto con il figlio, va, tuttavia, osservato, che, come emerso anche dagli approfondimenti dei servizi sociali, il IA appare ancora oggi carente di strumenti educativi adeguati e che, a fronte di un' inadeguatezza educativa e carenza di capacità di relazione affettiva perpetratesi per anni, avendo egli abdicato, di fatto, alla propria responsabilità genitoriale, necessita oggi di un costante e continuo supporto nella genitorialità e di doverose cautele che richiedono inevitabilmente ulteriori tempi di verifica.
7 D'altra parte, la scelta del regime di affidamento è determinata dal miglior interesse del minore, che tenga conto e bilanci tutti gli aspetti concreti della situazione, individuando gli strumenti più utili ad assicurare il suo benessere.
Nel caso in esame, la realizzazione del progetto di superamento delle criticità del IA ha necessariamente dei tempi che non coincidono con quelli del giudizio.
Pur auspicandosi un completo recupero delle competenze genitoriali paterne, con superamento degli aspetti di criticità rilevati dal Servizio sociale, non sussistono, allo stato, i presupposti per modulare diversamente il regime di affido, apparendo conforme all'interesse del minore il suo affido super esclusivo alla madre, alla quale correttamente il Tribunale ha conferito ogni potere di rappresentanza sul figlio minore, senza necessità di preventiva consultazione del padre.
Alla luce di quanto sopra argomentato e tenuto conto degli approfondimenti espletati dal Servizio sociale territoriale, che hanno messo in luce le competenze educative, accuditive ed affettive di entrambi i genitori, la richiesta di CTU psicologica sulle capacità genitoriali di ON IA appare superflua, strumentale ed esplorativa.
Va, pertanto, confermata la decisione del Tribunale di Pavia in ordine all'affido super esclusivo del minore alla madre.
Deve essere, comunque, garantita al minore la continuità della relazione con entrambi i genitori, assicurando il mantenimento degli incontri con il padre, secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune dal Servizio sociale incaricato, nella prospettiva di una progressiva normalizzazione.
La richiesta avanzata dalla difesa appellante di prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio almeno una volta alla settimana per 3 ore consecutive, non può, pertanto, essere allo stato accolta, dovendosi dare continuità al percorso di graduale avvicinamento tra padre e figlio e di accompagnamento della diade già avviato dal Servizio territoriale, nella prospettiva di sostenere il padre nella comprensione delle proprie difficoltà e nell'individuazione delle proprie risorse.
Del pari, la richiesta generica e non motivata, avanzata in sede di reclamo di provvedere a sottoporre il minore a visita internistica e dietologica e conseguentemente di ordinare alla madre di attenersi alle relative prescrizioni mediche, deve essere rigettata in considerazione del fatto che vi è un monitoraggio costante da parte del Servizio territoriale sul minore, in collaborazione con i servizi sanitari, che rende del tutto superflua la visita specialistica richiesta.
Per quanto attiene al contributo dovuto da IA ON per il mantenimento indiretto del minore, stabilito dal Tribunale in 300,00 euro mensili, ritiene la Corte che lo stesso debba essere confermato alla luce della documentazione in atti, dalla quale risultano i seguenti redditi del
IA:
8 Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU-2024 € 26.723,07 € 4.288,91 € 369,72 € 154,13 € 21.910,31 € 1.825,86
CU-2023 € 24.853,46 € 3.715,39 € 340,18 € 140,41 € 20.657,48 € 1.721,46
CU-2021 € 23.730,59 € 4.636,77 € 322,44 € 131,09 € 18.640,29 € 1.553,36
Quanto a IC AN PE risultano i seguenti redditi
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto
d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730-2024 € 7.133,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.133,00 € 594,42
CU 2023 € 2.479,00 € 570,29 € 0,00 € 0,00 € 1.908,71 € 159,06
CU-2022 € 3.715,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.715,24 € 309,60
Va, inoltre, rilevato che il IA paga un canone di locazione pari ad € 450,00 (documentato in atti).
Dalle dichiarazioni del IA risulta che IC AN PE abbia un canone di locazione pari ad € 80,00.
IC AN PE percepisce inoltre integralmente l'assegno unico universale la cui somma non
è indicata negli atti depositati.
Il reclamante ha, inoltre, allegato che la madre è destinataria di assegno d'invalidità, di assegno unico e di ogni altro beneficio che ottiene dallo Stato, ma nessun dato informativo specifico sul punto
è stato introdotto nel giudizio.
Avuto riguardo al fatto che i redditi del reclamante evidenziano un aumento progressivo ed un netto divario rispetto ai redditi della reclamata, richiamato il principio di proporzionalità e tenuto conto del collocamento prevalente di SA CO presso la madre, dei ridotti tempi di permanenza con il padre e delle sue esigenze di cura, vitto ed abbigliamento, necessariamente in aumento per ragioni legate alla sua crescita, è del tutto equo mantenere l'importo stabilito dal
Tribunale, che si ritiene congruo.
Né può incidere, ai fini di operare la riduzione richiesta dal reclamante, il fatto che egli sia gravato da più obbligazioni, non in ultimo, dalla richiesta di 2.500,00 euro da parte di un ente esattore e per
9 le spese dell'immondizia della AN PE, o che abbia formato una nuova famiglia, allo stato, completamente a suo carico, essendo la moglie affetta da una grave malattia tumorale e pure priva di lavoro.
Deve, infine, essere confermata anche la statuizione relativa alla percentuale delle spese straordinarie posta a carico del padre e ciò in ragione dell'evidente divario delle disponibilità reddituali delle parti.
Considerata la prevalente soccombenza del reclamante devono essere poste a suo carico le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da IA ON
contro
AN
PE IC, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
- conferma il decreto n. 10666/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il 7.10.2024 nel procedimento avente R.G. n. 4646/2022;
- condanna IA ON a rifondere all'Erario le spese sostenute nel presente grado di giudizio da AN QU IC, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in complessivi euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario, IA e CPA.
Si comunichi alle parti costituite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Botta Valentina Paletto
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