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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1387 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cefalù, via Prestisimone, n. 21/b, presso lo studio dell'avv. Francesco
Costantino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE
contro
(C.F.: ), nata Pescara il 9.09.1937, elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Cefalù, via G. Prestisimone n. 4, presso lo studio degli avv.ti Avv. Rosario Culotta e
Mariaclaudia Culotta, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 21.11.2024 al contenuto delle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 27.03.2018, regolarmente notificato, premetteva che, con Parte_1
scrittura privata del 26.01.2017, la IG.ra aveva promesso di vendere all'attrice l'unità Controparte_1 immobiliare urbana facente parte dell'edificio in condominio, sito in Cefalù in via Prestisimone, n.
21/b, posta al primo piano, e lo spazio esterno, contrassegnato dal n. 17, destinato al parcheggio auto, per il corrispettivo di € 210.000,00.
Nei fatti, l'attrice esponeva di aver versato la somma di euro 100.000,00, mediante assegno bancario prodotto in atti, a titolo di anticipo di pagamento e caparra confirmatoria, come da accordo sottoscritto, e che le parti avevano concordato che il saldo sarebbe stato essere pagato alla stipula del rogito notarile “da farsi entro e non oltre il 30 dicembre 2017”. La scrittura privata, inoltre, aveva previsto che la parte promittente acquirente sarebbe stata immessa nel possesso giuridico e nel godimento dell'immobile alla data dell'atto notarile di trasferimento della proprietà.
La promittente acquirente riferiva di aver comunicato, con lettera raccomandata del 4.12.2017, alla IG.ra le generalità del notaio, presso cui sarebbe stato stipulato il rogito, chiedendole, CP_1
inoltre, di produrre la documentazione necessaria e propedeutica alla vendita.
Affermava, che, successivamente, la promittente venditrice si era sottratta alle succitate richieste, adducendo che l'immobile promesso in vendita era gravato da iscrizione ipotecaria, circostanza, a suo avviso, facilmente intuibile dalla IG.ra , stante la dicitura inserita nel preliminare, in Parte_1 base alla quale “l'immobile sarebbe stato venduto libero alla data di stipula dell'atto notarile”.
A sostegno della propria tesi difensiva, infine, precisava che l'odierna convenuta non solo non aveva provveduto alla eliminazione del pregiudizio ma non aveva neanche contattato il notaio deIGnato per l'atto pubblico, davanti al quale non si era presentata, come le era stato intimato a mezzo atto stragiudiziale, notificato in data 16.01.2018.
Ciò premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:
“- ritenere e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni assunte, con il contratto del 26.01.2017per le clausole indicate in premessa;
- dichiarare, pertanto, legittimo ed efficace, il recesso dal predetto contratto, ai sensi dell'art.1385
c.c. 2 co., spiegato dalla IG.ra ; Parte_1
- condannare al pagamento dell'importo di 200.000,00 pari al doppio della caparra Controparte_1
confirmatoria a suo tempo versata;
- con il favore delle spese da liquidarsi nei valori massimi di quanto previsto dal D.M. 55/2014 per il corrispondente scaglione di valore. Con comparsa di costituzione e riposta del 22.06.2018, si costituiva in giudizio , Controparte_1
contestando in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
Nei fatti, la convenuta riferiva di aver informato, prima della sottoscrizione del preliminare, la IG.ra in merito alla stipula di un contratto di mutuo fondiario con Credito Siciliano, a garanzia Parte_1
del quale aveva ipotecato l'appartamento, oggetto della vendita, e che lo stesso sarebbe stato venduto, alla data dell'atto pubblico, ossia entro il 30.12.2017, libero da ogni vincolo. Deduceva, altresì, che, stante l'impossibilità di estinguere il predetto mutuo nel termine previsto, era stata chiesta alla banca una restrizione di ipoteca al fine di liberare l'immobile de quo per consentirne la vendita.
Affermava di aver manifestato all'avv. Costantino, al quale la IG.ra si era rivolta, in Parte_1 seguito alla notifica, in data 10.01.2018, di un atto extragiudiziale da parte dell'odierna attrice,
l'intenzione di procedere comunque alla stipula del contratto definitivo, chiedendo tuttavia una proroga del termine precedentemente previsto. Riferiva, ancora che, dopo diversi incontri, in data
16.3.2018, presso lo studio del Sig. , titolare della Agenzia "Attiva Immobiliare”, la Persona_1
convenuta aveva riconfermato alla IG.ra gli obblighi sottoscritti con la scrittura privata Parte_1
del 26.01.2017, proponendole altresì un accordo, successivamente rifiutato da controparte, tramite il suo avvocato.
A sostegno delle proprie ragioni, contestava, dunque, il comportamento negoziale assunto dalla promittente acquirente, in quanto non improntato al principio di buona fede, e caratterizzato “da culpa in contrahendo ex artt. 1337 e 1338 c.c..”.
Pertanto, concludeva chiedendo “- rigettare, per i motivi spiegati in narrativa, le domande avanzate dalla IG.ra e per ogni altra idonea ragione di fatto e/o di diritto;
- Parte_1 riconvenzionalmente: ritenere e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del recesso esercitato dalla IG.ra a cagione del suo comportamento contrattuale che non è stato improntato Parte_1
ai principi di buona fede e del suo inadempimento;
ritenere e dichiarare che per tale comportamento
e inadempimento, la convenuta ha diritto di esercitare, come esercita, il diritto di recesso dal contratto con contestuale ritenzione della caparra;
salve le spese.”
All'udienza del 12.09.2018, parte convenuta chiedeva concedersi i termini di cui all'art. 183 VI comma, c.p.c.; il G.I., allora assegnatario del fascicolo, concessi i detti termini, rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 31.01.2019.
Con la memoria ex art.183, VI comma n.1, c.p.c. parte convenuta, in aggiunta alle richieste già formulate con comparsa di costituzione, chiedeva “ - in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande di parte attrice, determinare in via equitativa la somma da restituire alla promissaria acquirente e/o quella che la convenuta ha il diritto di trattenere, con riguardo alla natura dell'affare, al comportamento delle parti, alle prassi commerciali, alla non essenzialità del termine del preliminare e al successivo comportamento della promissaria acquirente, così operando un equo bilanciamento dei contrapposti interessi e ripristinando l'equilibrio del rapporto sinallagmatico e/o del contratto”;
Infine, con la memoria ex art.183, VI comma n. 2, parte convenuta chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attrice, nonché di prova testimoniale con IGg.ri e Persona_1
. Testimone_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attrice ed assunzione di prove testimoniali. Infine, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art.127- ter c.p.c. e, con provvedimento del 22.11.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa conclusione del 7.01.2024, parte attrice, in aggiunta alle richieste già formulate con l'atto introduttivo del giudizio, chiedeva altresì il pagamento degli “interessi legali e la svalutazione monetaria a far data dal 12/12/2017” e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
La domanda principale proposta da parte attrice è fondata per i motivi di seguito esplicati.
Per una migliore intelligenza della causa, appare opportuno osservare che il contratto preliminare è un contratto che obbliga le parti, venditore e compratore, a stipulare un altro distinto contratto definitivo predeterminandone il contenuto: con esso il compratore e il venditore si impegnano al trasferimento successivo della proprietà, o di altro diritto reale, in relazione ad un determinato bene, con ogni conseguenza giuridica, compresa la corresponsione del prezzo convenuto nel termine di solito stabilito coincidente con il momento della stipulazione dell'atto definitivo di compravendita
È prassi diffusa che, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, la parte che si obbliga all'acquisto corrisponda un “acconto” sul prezzo convenuto qualificandolo come “caparra confirmatoria”, importo che, se il contratto troverà regolare adempimento, verrà imputato al prezzo dovuto ma che, in caso contrario, assumerà un ruolo diverso.
La caparra confirmatoria, infatti, ha la funzione di liquidare in via anticipata i danni derivanti dall'inadempimento di una delle parti. Opera come una sanzione contrattuale a carico della parte inadempiente e costituisce, nel contempo, una forma di risarcimento a favore della parte adempiente, che preferisce avvalersi della facoltà accordata dalla legge di recedere dal contratto, invece di esercitare l'azione generale di inadempimento.
La caparra costituisce, cioè, una sorta di liquidazione anticipata per l'inadempimento di una delle parti e, con detto rimedio, la parte manifesta la volontà di recedere dal contratto e di ottenere il risarcimento predeterminato allo scopo. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 16221 del 18/11/2002: “La parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita, che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere (art. 1454, cod. civ.), può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (art. 1385, secondo comma, cod. civ.) e, in quest'ultimo caso, ha diritto di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria”).
In tema di inadempimento contrattuale ed esercizio della facoltà di recesso prevista dall'art. 1385 c.c., spetta a chi formula la domanda allegare e fornire prova del titolo e, quindi, della conclusione del contratto preliminare di compravendita e della corresponsione della caparra, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte che, alla stregua dell'inadempimento che giustifica la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., deve essere imputabile al debitore e di non scarsa importanza. Il debitore convenuto, invece, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 15659 del
15/07/2011).
Ciò premesso, deve ora rilevarsi che per valutare se l'attrice invochi legittimamente il diritto di ottenere il doppio della caparra va comunque valutata la sussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronunzia di estinzione ex tunc degli effetti giuridici del contratto, ovvero l'inadempimento della convenuta alla stessa imputabile e di non lieve entità, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Risulta dagli atti e non è oggetto di contestazione che in data 26.01.2017, la IG.ra Controparte_1 ebbe a concludere con l'attrice un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare urbana facente parte dell'edificio in condominio, sito in Cefalù in via Prestisimone, n.
21/b, posta al primo piano, e lo spazio esterno, contrassegnato dal n. 17, destinato al parcheggio auto, per il corrispettivo di € 210.000,00 e che le parti si fossero accordate per la stipula di contratto definitivo entro e non oltre la data del 30.12.2017. È documentalmente provato, e non contestato, che parte attrice abbia corrisposto alla convenuta la somma concordata di euro 100.000,00 a mezzo assegno postale del 26.1.2017. Risulta, infine, per tabulas che parte attrice abbia tempestivamente comunicato alla convenuta le generalità del notaio e la data fissata per la stipula del contratto definitivo, con raccomandata del
4.12.2017, ricevuta in data 12.12.2017, e che abbia successivamente intimato alla parte convenuta, con “atto extragiudiziale” notificato il 10.1.2018, di presentarsi dinnanzi la notaio già individuato, il giorno 5.2.2018. Tali circostanze, oltre che documentalmente provate, non risultano contestate.
Per contro, l'odierna convenuta non ha provato né di aver adempiuto agli obblighi assunti con il contratto, consistenti nel dovere di trasferire l'immobile oggetto di preliminare, libero da pesi ed oneri, entro la data individuata dalle parti, né ha provato che tale omissione sia stata causata da circostanze ad essa non imputabili.
La difesa della Sig.ra si è limitata ad invocare la violazione, da parte dell'attrice, del CP_1
generale obbligo di buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto, per non aver accordato alla promittente venditrice un differimento della data prevista per la stipula del definitivo, al fine di consentire la cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene, ed aver omesso di riscontrare le ulteriori proposte formulate dalla promittente venditrice nelle more della vicenda. A ben vedere, tuttavia, è proprio il comportamento della convenuta, che ha omesso di adempiere ai propri doveri informativi in sede di preliminare, ad integrare un'ipotesi di inadempimento all'obbligo di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Ed infatti, l'esistenza di un vincolo reale, taciuto dalla promissaria venditrice, la quale, al momento della stipula del preliminare, si era impegnata a vendere i beni liberi da pesi ed oneri, come nella specie, si pone, quale circostanza atta a legittimare, tout court, il diritto di recesso dal contratto preliminare per inadempimento, posto che, secondo costante giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1482, 2° comma c.c. , “il promissario acquirente, se la cosa promessa è (o lo diviene) gravata da garanzie reali (o da pignoramento: o sequestro) non dichiarate dal promittente venditore, può sia sospendere il pagamento del prezzo, sia domandare la risoluzione del contratto, avendo egli la facoltà e non già l'obbligo di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la cancellazione dei gravami”.
La mancata comunicazione dell'esistenza di un vincolo sul bene oggetto della futura vendita è suscettibile, alla stregua di condotta lesiva del canone di lealtà, nel quale si declina, peraltro, la richiamata clausola generale di buona fede, di viziare la volontà negoziale del promittente acquirente, legittimandone la conseguente richiesta di risoluzione del preliminare, ex art. 1489 c.c.: norma la cui applicazione analogica al preliminare di vendita è stata riconosciuta già da Cass. n. 11757 del
29.10.92. L'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli, non menzionate nel contratto o, comunque, non apparenti o non conosciute dalla controparte, costituisce causa di risoluzione o riduzione del prezzo a favore del compratore, in quanto configurante un grave inadempimento a carico del promittente venditore. Secondo un orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte, il principio di buona fede, ex art. 1375 c.c., arricchisce il contratto preliminare di obbligazioni ulteriori, rispetto a quella di prestare il consenso, funzionali alla effettiva realizzazione dello scambio (v. tra le altre
Cass. civ. n. 3855/2006). Tra queste vi rientrano l'obbligo di eliminare eventuali vizi materiali e giuridici della cosa. In questo modo, i “rimedi” propri della fase traslativa si anticipano nel momento preliminare, onde consentire una piena tutela del contraente fedele.
Tale soluzione è certamente da condividere, purché, sia comunque temperata dall'eIGenza di guardare alla specificità del caso concreto verificando, sul piano del fatto, la rispondenza a buona fede del rimedio esercitato e, comunque, che il vincolo di indisponibilità, per l'entità o per la fase in cui si trova, costituisca un “inadempimento di non scarsa importanza” a carico del promittente.
L'istruttoria svolta e, in particolare, l'escussione dei testimoni indicati da parte convenuta, non hanno consentito di provare adeguatamente la circostanza secondo la quale la promittente alienante avrebbe reso edotta la controparte, prima della sottoscrizione del contratto preliminare, della sussistenza di ipoteca gravante sull'immobile oggetto dell'accordo.
Ed infatti, la teste di parte convenuta, , escussa all'udienza del 18.2.2021, ha Testimone_1
confermato alcune delle circostanze dedotte da parte convenuta, in particolare in merito alle proposte integrative formulate dalla convenuta nel periodo successivo alla data già prevista per la stipula del definitivo, ma nulla è stato provato circa l'originario contenuto dell'accordo stipulato dalle parti in data 26.1.2017. Né tale prova è stata raggiunta a seguito dell'escussione del teste il Persona_1
quale, sentito all'udienza del 14.7.20921, dopo aver premesso di non essere stato presente alla sottoscrizione del contratto preliminare, in quanto stipulato senza la necessità dell'intermediazione dell'agente, ha poi precisato: “quando si entrò nel merito delle trattative, prima che si stipulasse un preliminare, la Sig.ra aveva detto che avrebbe necessitato di un certo lasso di tempo per CP_1 definire delle pendenze”. Orbene, tale generica dichiarazione, così come le affermazioni rese in merito alla “questione del risarcimento” non appaiono di per sé sufficienti a ritenere che l'attrice fosse stata adeguatamente notiziata sulla sussistenza dell'ipoteca gravante sull'appartamento della IG.ra circostanza che, peraltro, in sede di interrogatorio formale, è stata fermamente CP_1
smentita dall'attrice (cfr. verbale di udienza del 18.2.2021). Né siffatta funzione informativa può dirsi assolta con la dichiarazione contenuta nel preliminare di vendita, secondo la quale “quanto alienato…alla data di stipula dell'atto notatile di compravendita sarà libero da persone, vincoli, pesi, oneri reali, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli”. Infatti, in mancanza di un concreto contenuto volitivo riferibile al negozio posto in essere dalle parti e, quindi, di uno specifico riferimento all'ipoteca gravante sull'immobile oggetto del contratto, la suddetta dichiarazione rappresenta una mera «clausole di stile», da intendersi come una locuzione inserita nel contratto senza che ad essa corrisponda in alcun modo la volontà dei contraente e che, in quanto tale, risulta priva di qualsiasi IGnificato giuridico a causa della propria genericità ed indeterminatezza ( Cfr. Cass., n. 3398/1984- Cass. civ. n. 5203/1983).
Peraltro, anche a voler ritenere che parte attrice avrebbe potuto, tramite un comportamento più accorto e diligente, avere conoscenza dell'esistenza del gravame, in ogni caso parte convenuta non ha provato di aver adempiuto all'obbligo assunto con la scrittura privata, consistente nel trasferire l'immobile libero da vincoli e pesi entro la data ivi indicata.
In un caso analogo, la Suprema Corte ha ritenuto che l'inadempimento del promittente venditore all'obbligo di provvedere alla cancellazione di una ipoteca iscritta sul bene, anche agli effetti dell'art. 1385 c.c., per il caso di caparra confirmatoria, non resti escluso dalla circostanza che sia stato pagato il creditore garantito da detta ipoteca, poiché il permanere dell'iscrizione, non potendo il pagamento essere invocato dal terzo come fatto estintivo della garanzia reale, comporta comunque un pregiudizio per l'acquirente, in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che l'ipoteca di cui si discute non sia stata cancellata e neppure risulta che parte convenuto abbia provveduto all'estinzione del debito ipotecario.
Pertanto, deve ritenersi provato l'inadempimento del promittente venditore, per non avere questi, venendo meno all'impegno assunto con il preliminare, provveduto alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, nonostante il promissario acquirente avesse già da tempo versato una somma pari alla metà del prezzo complessivamente concordato.
Tale inadempimento, inoltre, può essere senz'altro qualificato “di non scarsa importanza”, ai sensi dell'art. 1455 c.c. avendo una “effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale”, in quanto, può ritenersi che, in considerazione dello stesso e tenuto conto dell'economia complessiva dell'accordo contrattuale, sia da escludere l'utilità del contratto e che, quindi, dia accesso ai rimedi contrattuali ricavabili dalla disciplina generale del contratto, tra cui gli artt. 1385 e 1453c.c., (Cfr. Cass. civ. n.
409/2012 e Cass. civ. n. 19294/2020).
Tale conclusione prende le mosse proprio dalle allegazioni di parte convenuta e dalle risultanze dell'istruttoria orale, dalle quali è emerso come le ulteriori offerte economiche formulate dalla promittente venditrice, quali riduzione del prezzo, accollo delle spese di trasferimento, donazione del mobilio etc, si siano scontrate con uno strenuo rifiuto da parte dell'attrice, a conferma della non scarsa importanza della cancellazione dell'ipoteca nella complessiva valutazione del sinallagma contrattuale.
Per i motivi suesposti, va dichiarata la legittimità del recesso ex art. 1385, comma II, c.c. di Parte_1
dal contratto preliminare di compravendita immobiliare del 26.1.20217, per
[...]
il grave inadempimento imputabile ad , e riconosciuto il diritto di eIGere dalla Controparte_1 promittente venditrice il doppio della caparra confirmatoria versata (€ 100.000,00), per un ammontare complessivo di € 200.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In merito richiesta di “interessi legali e la svalutazione monetaria a far data dal 12/12/2017” formulata dall'attrice, sì osserva che l'obbligazione di restituzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria costituisce un debito di valuta (Cfr. Cass. civ. N. 9650/2016 e 12124/1992): ne consegue che, esulando dall'ambito applicativo individuato dall'art. 1284 comma IV, c.c. e dal D.Lgs.
n. 231/2000 (Corte App. Milano n. 128/21), la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sé alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'onere di provare il danno ulteriore in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali (v. Cass. civ. n. 2690/1987).
In difetto di domanda, come di prova, del maggior danno subìto, il ricevente è tenuto a restituire il doppio della caparra maggiorata degli interessi legali, calcolati dal giorno della domanda (cfr. Cass. civ. n. 6911/2018).
L'accoglimento della domanda principale e l'accertamento del grave inadempimento posto in essere da parte convenuta, comporta il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa.
Deve essere, infine, respinta la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., avanzata genericamente e, per la prima volta, solo in sede di comparsa conclusionale, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale, sia nell'ipotesi di cui al primo comma, che richiede la domanda di parte e la prova del danno, sia nell'ipotesi di cui al terzo comma, eIGe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. Detta condanna, infatti, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Nel caso in esame non sussistono elementi univoci dai quali sia dato ricavare che la parte soccombente abbia agito nel presente giudizio con dolo o con colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi prospettate (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 52.001.00 a 260.000,00) e dell'attività defensionale effettuata.
Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi, data la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione, così provvede:
- ai sensi dell'art. 1385 comma II c.c. accerta e dichiara la legittimità del recesso esercitato da
, dal contratto preliminare di compravendita immobiliare del 26.1.2017, per Parte_1
il grave inadempimento imputabile ad , e riconosce come dovuta alla parte che l'ha Controparte_1
versata una somma pari al doppio della caparra confirmatoria;
- per l'effetto, condanna a restituire all'attrice la somma di € 200.000,00, oltre Controparte_1
interessi al saggio legale dal giorno della domanda sino al soddisfo;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano, in
€ 7.052,00 per compenso professionale, euro 786,00 per spese non imponibili, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Termini Imerese, 6/03/2025
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola