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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del giorno 8 aprile 2025
Causa n. 1788 2022
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Sabrina Pangrazio, per l l'avv. e per la parte chiamata in causa l'avv. Daniela CP_1 CP_2
Guarino.
Ai fini della pratica sono presenti i dott. ri e . Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 8.4.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1788 / 2022 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PANGRAZIO SABRINA e dell'avv. BARDINI ALBERTO
( ) C.F._2
Contro
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. Controparte_4
[.
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA
[...] P.IVA_2
Motivi della decisione
Il signor conviene in giudizio per sentire Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare, nel merito, in via principale: “la nullità e/o
l'illegittimità del preavviso di fermo de quo per violazione degli artt. 50, I
comma, dpr 602/73 e 86 dpr 602/73, nonché nel merito, in via principale concorrente, accertare l'irregolarità e/o la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n. 42220210001282255000 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo l'illegittimità del relativo ruolo e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del preavviso di
1 fermo amministrativo de quo”, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il preavviso di fermo impugnato discende dal mancato pagamento delle somme richieste mediante i seguenti titoli esecutivi (aventi ad oggetto crediti IRPEF, contributi IVS, interessi e spese, come meglio specificati nell'estratto di ruolo (doc. 1 fasc. ) per un importo totale pari a euro CP_1
11.069,97.
1. Avviso di addebito n. 42220180001644206000
2. Avviso di addebito n. 42220180003620250000
3. Avviso di addebito n. 42220190000953355000
4. Avviso di addebito n. 42220190002703674000
5. Avviso di addebito n. 42220210001282255000
In sintesi, parte ricorrente sostiene l'illegittimità del preavviso di fermo impugnato poiché lo stesso gli sarebbe stato notificato dopo la presentazione e l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione ed il puntuale pagamento delle prime due rate del piano di rientro ed inoltre, per non aver non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n.
42220210001282255000 (il quarto), eccependo anche per tale via l'invalidità del titolo esecutivo.
Ritualmente costituita, eccepisce il Controparte_3
difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione con specifico riferimento agli Avvisi di addebito impugnati di esclusiva competenza dell' anche nella relativa attività di notifica, dichiarando CP_4
di non accettare il contraddittorio in merito ad atti e fatti antecedenti alla consegna del ruolo da parte dell'Ente impositore,.
L , costituitasi tardivamente, sostiene che tutti gli avvisi di addebito CP_4
compreso quello suindicato furono notificati tempestivamente e produce
2 sub doc.
1-3 l'avviso di addebito e la notifica all'indirizzo pec
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La documentazione, tardivamente prodotta è stata acquisita al processo,
senza che vi sia stata contestazione sul punto delle parti, trattandosi di documentazione necessaria per verificare la corretta notifica dell'avviso di addebito suindicato.
Le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza odierna.
***
Dai documenti acquisiti al processo risulta che la notifica dell'avviso di addebito in parola avvenne in data 7.12.2021 presso l'indirizzo pec dell'avv. Sabrina Pangrazio. Non risulta documentato che alla data indicata il legale avesse ricevuto un incarico formale, come difensore del ricorrente, o come persona autorizzata a riceverne gli atti;
la stessa ricevette l'incarico in data successiva;
ed infatti dalla documentazione di parte ricorrente, acquisita all'udienza dell'8.6.2023, risulta che accanto all'indirizzo era stata inserita la notazione “?in Email_2
attesa di verifica”.
Pertanto, dagli elementi acquisiti al processo, ovvero dalla procura alle liti avente data posteriore, dalla notifica a mezzo pec, e dalla documentazione acquisita all'udienza in data 8.6.2023, risulta che l'avviso di addebito è stato consegnato presso un indirizzo diverso da quello del ricorrente e rispetto al quale non è dato argomentare alcuna presunzione, neppure semplice, di conoscenza. L'avviso di addebito non è, dunque,
irritualmente notificato.
L'avviso di addebito non ritualmente notificato risulta non compreso nell'elenco degli avvisi di addebito, rispetto ai quali nel settembre 2022 il
3 ricorrente formulò istanza di rateizzazione, verosimilmente in ragione dell'irritualità della sua comunicazione.
Pur a fronte di un'istanza di rateizzazione e dei pagamenti delle rate, che iniziarono in data 2 novembre 2022, l'ente di riscossione in data successiva notificò il preavviso di fermo amministrativo, allegando all'atto prodromico all'esecuzione anche gli avvisi di addebito oggetto di rateizzazione.
Deve essere quindi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione dell , in quanto il ricorrente agisce Controparte_5
anche nei confronti dell'ente di Riscossione, in ragione di una condotta allo stesso imputata, consistita nell'aver da un lato accettato l'istanza di rateizzazione avente ad oggetto una pluralità di avvisi di addebito (cui hanno fatto seguito dapprima i pagamenti delle rate ed in seguito la procedura di rottamazione), dall'altro nell'aver dato corso all'azione esecutiva sulla base, oltre che dell'avviso di addebito non ritualmente comunicato al ricorrente, anche degli avvisi di addebito oggetto di rateizzazione.
Pertanto, accertata l'irritualità della notifica dell'avviso di addebito posto
(insieme ad altri) a fondamento del preavviso di fermo ed accertata altresì
l'irritualità dell'atto prodromico dell'esecuzione, essendo illo tempore in corso la procedura di rateizzazione, deve esserne dichiarata l'illegittimità.
Le spese seguono la soccombenza di entrambe le convenute per le ragioni anzidette e sono liquidate ex d.m. 55/2014 e s.m.i. sulla base del valore della causa (scaglione 5.201-26.000), delle fasi espletate (tutte) e dei valori minimi ivi previsti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo;
2) Condanna le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario del ricorrente e le liquida in €
2.697,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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