CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1164 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
; Parte_1 Parte_2
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Salimbene in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
TR
rappresentato e difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'art. 9, co.4, Dlgs n. 149/2015 APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Gop del Tribunale di Salerno n.
2206/2024 pubblicata all'udienza del 19/04/2024 (Opposizione a ordinanza ingiunzione n.
3531/2948B emessa dall' e notificata il 09/12/2021 per il CP_1 CP_1 CP_1
pagamento di € 13.464,00 )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 17 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/02/2022 e la Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 3531/2948B del 09/12/2021
notificata in data 11-13/01/2022 con la quale il Direttore dell' CP_1 TR
, all'esito del procedimento iniziato con il primo accesso ispettivo presso i
[...]
locali della società, alla località Linora di Capaccio-Paestum, in data 23/09/2019, e a seguito dell'accertamento di cui al verbale unico di Accertamento e Notificazione n.
SA00000/2019-604-01 del 06/03/2019, aveva loro ingiunto il pagamento della somma di €
13.464,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver impiegato tre lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, così
incorrendo nella violazione delle norme di cui all'art. 3 DL 22/02/2002 convertito nella
Legge 23/04/2002 n. 73 come modificato e integrato dall'art. 4 Legge 04/11/2010 n. 183.
A motivi dell'opposizione gli opponenti facevano rilevare in fatto che, in applicazione dell'art. 5 della Legge n. 689/1981, per il medesimo illecito amministrativo era stata irrogata identica sanzione anche all'altro amministratore, in solido con la Persona_1
società; che l aveva tempestivamente provveduto al relativo pagamento;
che il Per_1
predetto era l'unico responsabile dell'illecito, mentre il era del tutto estraneo Parte_1
alla contestata violazione;
che nell'Assemblea dell'11/01/2018 i due erano stati nominati coamministratori “con i più ampi poteri, a firma disgiunta, di ordinaria e straordinaria
amministrazione a norma di Statuto e di legge”; che, in virtù della previsione di amministrazione disgiuntiva, la selezione del personale, la firma dei contratti, la comunicazione delle assunzioni al consulente del lavoro erano di esclusiva competenza dell' , essendo invece il già impegnato nella gestione di altra impresa e Per_1 Parte_1
titolare di una gioielleria;
che pertanto in virtù dell'autonomia dei poteri dei due amministratori, non v'era alcuna condivisione e nemmeno conoscenza, da parte dell'opponente, delle scelte e delle determinazioni dell' in ordine alla gestione del Per_1
personale, di cui era completamente all'oscuro; che infatti all'accesso ispettivo in azienda era presente il solo che aveva dichiarato di interessarsi della gestione del Persona_1
personale;
in diritto gli opponenti, richiamato il principio della natura personale della responsabilità
contenuto nell'art. 3 della L.n. 689/1981 e la giurisprudenza di legittimità che escludeva l'automatica attribuzione di responsabilità a tutti gli amministratori in difetto di accertamento di una condotta commissiva od omissiva, eccepivano che l'Amministrazione,
sulla quale ricadeva lo specifico onere probatorio, non aveva dimostrato il concorso del nella commissione dell'illecito, sicché la pretesa sanzionatoria nei suoi Parte_1
confronti era infondata.
Chiedevano pertanto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. In via istruttoria articolavano prova per testi per dimostrare le eccepite circostanze di fatto.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che l TR
producesse la documentazione relativa all'accertamento.
Si costituiva a mezzo di funzionario delegato l' TR
, che resisteva ai motivi dell'opposizione richiamando in particolare la visura del
[...]
Registro delle Imprese dalla quale risultava che l e il erano co- Per_1 Parte_1
amministratori e legali rappresentati della società con pari poteri, senza ulteriore specificazione o limitazione, sicché, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 5 L.n.
689/1981, concludeva per il rigetto dell'opposizione col favore delle spese processuali.
Il Gop, assegnatario della causa, rinviava all'udienza del 19/04/2024, ove, all'esito della discussione, riservava la decisione e successivamente dava lettura della sentenza n.
2206/2024 con cui, dato preliminarmente atto che non aveva costituito oggetto di contestazione l'accertamento della violazione amministrativa e l'importo della sanzione applicata, nel merito riteneva infondata l'opposizione e per l'effetto la rigettava,
condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato l'11/11/2024 e la hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello al fine di ottenerne la integrale riforma e per l'effetto per sentir così provvedere: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, in
accoglimento del proposto atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata, così
dichiarare: 1) accertare e/o dichiarare la nullità e/o infondatezza nel merito dell'impugnata
ed opposta ordinanza ingiunzione 3531/2948bB emessa dall' per tutti i CP_2 CP_1
motivi esposti essendo del tutto estraneo il sig. e/o dichiarare Parte_1
l'avvenuta estinzione della relativa obbligazione sanzione amministrativa anche perché già
pagata da parte del sig. ; 2) Condannare l' al pagamento Persona_1 Controparte_3
delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore
antistatario unitamente alla restituzione delle spese del contributo unificato dovuto per
legge per i due gradi di giudizio”.
In via istruttoria gli appellanti hanno reiterato la richiesta di prova per testi articolata in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' TR
, che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
[...]
All'udienza del 17/04/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione dando poi lettura del dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e la società hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2
articolando due motivi di gravame:
- con il primo motivo – “Errata applicazione dell'art. 5 legge n.689/1981 nel fare riferimento
all'art.6 legge n.689/1981 al principio di solidarietà nel momento in cui il tribunale sostiene
che “non può sottrarre il ricorrente al rispetto dei doveri connessi alla funzione, tra cui
rientra certamente anche quello di vigilanza e di controllo sulle attività societarie, anche
poste in essere dagli altri amministratori” nonché: “errata valutazione della
documentazione in atti ed errata interpretazione in ordine al regime e regole del concorso
di persone nella realizzazione del fatto illecito di cui all'art. 5 legge n.689 1981“ -- gli appellanti contestano la decisione per avere il primo Giudice “confuso il regime di
responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge n.689/1981 rispetto al diverso caso del
concorso di più persone nella commissione dell'illecito ex art. 5 legge n.689/1981”, e assumono che “la colpa in vigilando da parte del sig. , invocata dal Tribunale, Parte_1
può rilevare per il regime della responsabilità solidale ex art. 6 e non di certo nel diverso
caso in esame di cui all'art. 5 legge n.689/1981”. Richiamano il principio della responsabilità personale contenuto nell'art. 3 e tutte le difese espresse nell'atto di opposizione. Lamentano l'erronea valutazione delle risultanze documentali che,
contrariamrente a quanto ritenuto dal primo Giudice, deponevano tutte per l'attribuzione della responsabilità per l'illecito amministrativo al solo co-amministratore Persona_1
- con il secondo motivo -- “Violazione dell'art. 2967 c.c. in tema di onere della prova della
sussistenza del concorso materiale nella commissione dell'illecito; violazione del diritto di
difesa mancata ammissione prova per testimoni” – gli appellanti contestano la sentenza per non avere il Gop considerato che, gravando sull'Amministrazione irrogatrice della sanzione l'onere della prova della sussistenza del concorso nella commissione dell'illecito ex art. 5 Legge n.689/1981, dall'accertamento compiuto dagli Ispettori del lavoro non emergeva alcuna prova del concorso nella commissione dell'illecito da parte del
. Lamentano pertanto che il primo Giudice aveva applicato la sanzione sulla Parte_1
base del solo dato formale della co-amministrazione e in assenza di alcuna verifica in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'appellante, e non aveva accolto l'istanza di prova orale che avrebbe consentito all'opponente di dimostrare la sua estraneità all'illecito amministrativo. Contestano infine che, per escludere la responsabilità dell'opponente,
fosse necessaria una specifica delega scritta di funzioni.
2. L'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Si legge nella sentenza impugnata:
“Le dedotte circostanze della disgiunzione dei poteri tra gli amministratori della s.r.l. e della
mancata partecipazione del ricorrente alla gestione del PaestumInn, per la Parte_1
concomitanza di ulteriori ed assorbenti impegni con società terze da lui gestite, non
possono in alcun modo esimere lo stesso dall'adempiere agli obblighi di controllo e
gestione della società, imprescindibilmente connessi alla sua figura.
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c. d. colpa in vigilando per il fatto illecito
altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di
causalità psichica dell'evento (formale o materiale) dal momento che l'amministratore che
deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra
anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata)
concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione
dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne
risponde. A ciò si aggiunga che “l'obbligo solidale per il pagamento della sanzione
amministrativa a carico del singolo componente del consiglio di amministrazione, che non
ha adempiuto il dovere di vigilanza, deriva non tanto (rectius: non esclusivamente) dalla norma contenuta nel suddetto secondo comma dell'art. 2392 c.c., quanto dal combinato
disposto di tale norma e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 689 del 1981” (cfr.
Cass. Civ. sentenza n. 11751 del 2004).
Nella fattispecie, inoltre, dall'esame della documentazione allegata agli atti, nulla emerge
circa una concreta delimitazione delle attività in concreto gestite dai singoli amministratori.
Nonostante parte ricorrente deduca che la scelta del sistema di amministrazione
disgiuntiva – effettuata dall'assemblea contestualmente alla delibera di nomina del
secondo amministratore – sia da sé sufficiente a giustificare l'esclusione Persona_1
della responsabilità del , ignaro e disinteressato alla gestione societaria Parte_1
devoluta fattualmente all'amministratore , dall'illecito contestato, in realtà la Persona_1
delibera assembleare ha stabilito di “ attribuire agli amministratorisig.ri Parte_1
e i più ampi poteri, a firma disgiunta, di ordinaria e straordinaria
[...] Persona_1
amministrazione a norma di Statuto e di legge “, senza operare alcuna distinzione in
ordine alle attività da svolgersi disgiuntamente e pertanto attribuendo agli amministratori
ogni potere ed ogni attività necessari alla realizzazione dell'oggetto sociale, tra cui anche
la selezione del personale. A supporto, alcuna specifica delimitazione di facoltà
amministrative emerge dalla visura camerale depositata dall'Ispettorato del Lavoro
resistente da cui emerge unicamente che ognuno degli amministratori ha 'poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione a firma disgiunta' ”.
2.2. La motivazione con la quale il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione,
corretta in diritto ed esaustiva in fatto, non è stata adeguatamente contrastata con l'impugnazione qui proposta.
Ed infatti, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, il Tribunale non ha disatteso il principio generale della responsabilità personale espresso dall'art. 3 della Legge n.
689/1981, dal quale si ricava che, analogamente a quanto previsto nel diritto penale, nel caso di violazione riferibile a persona giuridica il soggetto responsabile, tenuto a sopportare la sanzione in via diretta, non è l'ente ma esclusivamente l'autore della violazione, che ne è il legale rappresentante e che è obbligato, in tale veste,
all'osservanza di tutte le disposizioni di legge relative all'attività della persona giuridica,
con riferimento alla quale il legislatore, al fine di offrire ulteriore garanzia per il pagamento della somma, ha comunque previsto l'obbligazione in solido con l'autore della violazione (
art. 6).
Il richiamo al principio della responsabilità solidale fatto a pag. 5 della sentenza si riferisce infatti proprio alla relazione tra la società e i suoi rappresentanti ovvero tra i membri del
CdA, attraverso il richiamo al principio di responsabilità personale enunciato dalla citata pronuncia Cass.n. 11751 del 2004 per cui “ Poiché l'obbligo di vigilanza sul generale
andamento della gestione di una società di capitali, previsto dall'art. 2392 cod. civ., non
viene meno neppure nell'ipotesi di attribuzioni assegnate espressamente al comitato
esecutivo o ad uno (o ad alcuni soltanto) dei componenti del consiglio di amministrazione
e poiché l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede la responsabilità solidale di
chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto, il
componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a
rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla
responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere,
con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società”, già
autorevolmente espresso da Cass. SU n. 661/1999.
2.3. Con riferimento alla posizione del , il Tribunale ne ha invece affermata la Parte_1
corresponsabilità ai sensi dell'art. 5 della L. n. 689/1981 con riferimento all'obbligo di vigilanza sull'operato del coamministratore, ritenendo irrilevante il riparto interno delle competenze tra i coamministratori.
Siffatta valutazione può qui condividersi. Ed infatti, sul punto la Suprema Corte ha statuito che “La responsabilità solidale degli
amministratori a norma dell'art. 2392 cod. civ. può essere in parte attenuata soltanto nelle
ipotesi in cui la complessità della gestione sociale renda necessaria la ripartizione di
competenze ed attività mediante ricorso ad istituti specifici, quali le deleghe di funzioni al
comitato esecutivo o ad uno o più amministratori, attraverso una procedura formalizzata
secondo la previsione dell'art. 2381 cod. civ.; è pertanto da escludere che, al di fuori delle
ipotesi riconducibili al citato art. 2381, una divisione di fatto delle competenze tra gli
amministratori, l'adozione, di fatto, del metodo disgiuntivo nell'amministrazione, o,
semplicemente, l'affidamento all'attività di altri componenti il collegio di amministrazione,
possano valere ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni
commesse dagli altri, posto che la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal
comportare esclusione di responsabilità, può costituire invece ammissione
dell'inadempimento dell'obbligo di diligenza e vigilanza” ( cfr. Cass. 2003 n. 12696; conf.
Cass. 1998 n. 3483).
Analogamente, si legge in Cass. 2011 n. 9384 “ Non ha alcun rilievo il difetto di delega,
permanendo il dovere di vigilare sul generale andamento della società, posto a carico
degli amministratori dal secondo comma dell'art. 2392 cod. civ., anche in caso di
attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la
prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in
concreto esercitare detta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri
componenti del consiglio”.
2.4. Alla luce di siffatti consolidati principi, priva di rilievo giuridico ai fini che ci occupano è
la circostanza, sulla quale insiste l'appellante, che, come risultante dalla documentazione prodotta e dalla visura del Registro delle Imprese, l'Assemblea della società aveva deliberato che l'amministrazione fosse disgiuntiva e che i due co-amministratori avessero “
i più ampi poteri, a firma disgiunta, di ordinaria e straordinaria amministrazione”. La natura disgiuntiva dell'amministrazione costituisce infatti soltanto una modalità
operativa dell'attività degli amministratori, che, di per sé sola, non è sufficiente ad escludere la previsione di corresponsabilità codificata dall'art. 2392 cc, giacché i co-
amministratori, anche laddove “non siano addetti ad una specifica attività o settore, hanno
il diritto di avere dall'amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi
affari, di consultarne i documenti di gestione e, all'esito, di ottenere il rendiconto, che non
coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale
sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui
amministrazione” ( cfr. principio enunciato da Cass. 2017 n. 2962 a proposito di società di persone ma da ritenersi di carattere generale).
2.5. Alla luce di siffatti rilievi, del tutto superflua appare la prova per testi, che il primo
Giudice ha implicitamente disatteso e sulla quale il insiste in questa sede Parte_1
assumendo la lesione dei suoi diritti di difesa.
Ed infatti, anche se fosse dimostrato che, effettivamente, l'appellante era all'oscuro della gestione del personale dipendente giacché di essa si curava il solo co-amministratore siffatta circostanza non sarebbe sufficiente ad esonerarlo dalla Persona_1
concorrente responsabilità per le violazioni delle norme amministrative da quello poste in essere.
3. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
4. Non può infine dichiararsi l'estinzione della sanzione, che in via subordinata l'appellante ha chiesto per effetto del pagamento effettuato da giacché ciascun Persona_1
rapporto punitivo, espresso da autonome ordinanze-ingiunzioni, è singolare ed autonomo.
Ed invero, in disparte il rilievo che il pagamento non è stato documentato, per quanto già
in precedenza osservato deve affermarsi che un illecito realizzato col concorso di più
persone ( art. 5 L. n. 689/1981: più sanzioni -più soggetti obbligati ) è differente da un illecito realizzato con il vincolo di solidarietà disciplinato dall'art. 6 ( una sanzione - più
coobbligati) giacché nel concorso di più persone ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione ed il pagamento effettuato da uno dei concorrenti non estingue l'obbligazione dei coautori ( cfr. ex pl. Cass. 2004 n. 21000; 2020 n. 26345).
5. Le spese del presente grado di giudizio gravano su parte appellante e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM.
n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00 -, nei valori medi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione, quest'ultima ridotta della metà.
Poiché la difesa dell' è affidata a funzionari, in virtù della previsione di cui all'art. CP_1
9, co. 2, del dLgs n. 149/2015 i compensi vanno ulteriormente ridotti del 20%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato l'11/11/2024 da e nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Gop del Tribunale TR
di Salerno n. 2206/2024, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in favore dell' , a titolo di compenso, TR
definitivamente in € 2.408,4 oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n.
228/2012 per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Salerno il 17 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1164 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
; Parte_1 Parte_2
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Salimbene in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
TR
rappresentato e difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'art. 9, co.4, Dlgs n. 149/2015 APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Gop del Tribunale di Salerno n.
2206/2024 pubblicata all'udienza del 19/04/2024 (Opposizione a ordinanza ingiunzione n.
3531/2948B emessa dall' e notificata il 09/12/2021 per il CP_1 CP_1 CP_1
pagamento di € 13.464,00 )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 17 aprile 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/02/2022 e la Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 3531/2948B del 09/12/2021
notificata in data 11-13/01/2022 con la quale il Direttore dell' CP_1 TR
, all'esito del procedimento iniziato con il primo accesso ispettivo presso i
[...]
locali della società, alla località Linora di Capaccio-Paestum, in data 23/09/2019, e a seguito dell'accertamento di cui al verbale unico di Accertamento e Notificazione n.
SA00000/2019-604-01 del 06/03/2019, aveva loro ingiunto il pagamento della somma di €
13.464,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver impiegato tre lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, così
incorrendo nella violazione delle norme di cui all'art. 3 DL 22/02/2002 convertito nella
Legge 23/04/2002 n. 73 come modificato e integrato dall'art. 4 Legge 04/11/2010 n. 183.
A motivi dell'opposizione gli opponenti facevano rilevare in fatto che, in applicazione dell'art. 5 della Legge n. 689/1981, per il medesimo illecito amministrativo era stata irrogata identica sanzione anche all'altro amministratore, in solido con la Persona_1
società; che l aveva tempestivamente provveduto al relativo pagamento;
che il Per_1
predetto era l'unico responsabile dell'illecito, mentre il era del tutto estraneo Parte_1
alla contestata violazione;
che nell'Assemblea dell'11/01/2018 i due erano stati nominati coamministratori “con i più ampi poteri, a firma disgiunta, di ordinaria e straordinaria
amministrazione a norma di Statuto e di legge”; che, in virtù della previsione di amministrazione disgiuntiva, la selezione del personale, la firma dei contratti, la comunicazione delle assunzioni al consulente del lavoro erano di esclusiva competenza dell' , essendo invece il già impegnato nella gestione di altra impresa e Per_1 Parte_1
titolare di una gioielleria;
che pertanto in virtù dell'autonomia dei poteri dei due amministratori, non v'era alcuna condivisione e nemmeno conoscenza, da parte dell'opponente, delle scelte e delle determinazioni dell' in ordine alla gestione del Per_1
personale, di cui era completamente all'oscuro; che infatti all'accesso ispettivo in azienda era presente il solo che aveva dichiarato di interessarsi della gestione del Persona_1
personale;
in diritto gli opponenti, richiamato il principio della natura personale della responsabilità
contenuto nell'art. 3 della L.n. 689/1981 e la giurisprudenza di legittimità che escludeva l'automatica attribuzione di responsabilità a tutti gli amministratori in difetto di accertamento di una condotta commissiva od omissiva, eccepivano che l'Amministrazione,
sulla quale ricadeva lo specifico onere probatorio, non aveva dimostrato il concorso del nella commissione dell'illecito, sicché la pretesa sanzionatoria nei suoi Parte_1
confronti era infondata.
Chiedevano pertanto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. In via istruttoria articolavano prova per testi per dimostrare le eccepite circostanze di fatto.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che l TR
producesse la documentazione relativa all'accertamento.
Si costituiva a mezzo di funzionario delegato l' TR
, che resisteva ai motivi dell'opposizione richiamando in particolare la visura del
[...]
Registro delle Imprese dalla quale risultava che l e il erano co- Per_1 Parte_1
amministratori e legali rappresentati della società con pari poteri, senza ulteriore specificazione o limitazione, sicché, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 5 L.n.
689/1981, concludeva per il rigetto dell'opposizione col favore delle spese processuali.
Il Gop, assegnatario della causa, rinviava all'udienza del 19/04/2024, ove, all'esito della discussione, riservava la decisione e successivamente dava lettura della sentenza n.
2206/2024 con cui, dato preliminarmente atto che non aveva costituito oggetto di contestazione l'accertamento della violazione amministrativa e l'importo della sanzione applicata, nel merito riteneva infondata l'opposizione e per l'effetto la rigettava,
condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato l'11/11/2024 e la hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello al fine di ottenerne la integrale riforma e per l'effetto per sentir così provvedere: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, in
accoglimento del proposto atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata, così
dichiarare: 1) accertare e/o dichiarare la nullità e/o infondatezza nel merito dell'impugnata
ed opposta ordinanza ingiunzione 3531/2948bB emessa dall' per tutti i CP_2 CP_1
motivi esposti essendo del tutto estraneo il sig. e/o dichiarare Parte_1
l'avvenuta estinzione della relativa obbligazione sanzione amministrativa anche perché già
pagata da parte del sig. ; 2) Condannare l' al pagamento Persona_1 Controparte_3
delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore
antistatario unitamente alla restituzione delle spese del contributo unificato dovuto per
legge per i due gradi di giudizio”.
In via istruttoria gli appellanti hanno reiterato la richiesta di prova per testi articolata in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' TR
, che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
[...]
All'udienza del 17/04/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione dando poi lettura del dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e la società hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2
articolando due motivi di gravame:
- con il primo motivo – “Errata applicazione dell'art. 5 legge n.689/1981 nel fare riferimento
all'art.6 legge n.689/1981 al principio di solidarietà nel momento in cui il tribunale sostiene
che “non può sottrarre il ricorrente al rispetto dei doveri connessi alla funzione, tra cui
rientra certamente anche quello di vigilanza e di controllo sulle attività societarie, anche
poste in essere dagli altri amministratori” nonché: “errata valutazione della
documentazione in atti ed errata interpretazione in ordine al regime e regole del concorso
di persone nella realizzazione del fatto illecito di cui all'art. 5 legge n.689 1981“ -- gli appellanti contestano la decisione per avere il primo Giudice “confuso il regime di
responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge n.689/1981 rispetto al diverso caso del
concorso di più persone nella commissione dell'illecito ex art. 5 legge n.689/1981”, e assumono che “la colpa in vigilando da parte del sig. , invocata dal Tribunale, Parte_1
può rilevare per il regime della responsabilità solidale ex art. 6 e non di certo nel diverso
caso in esame di cui all'art. 5 legge n.689/1981”. Richiamano il principio della responsabilità personale contenuto nell'art. 3 e tutte le difese espresse nell'atto di opposizione. Lamentano l'erronea valutazione delle risultanze documentali che,
contrariamrente a quanto ritenuto dal primo Giudice, deponevano tutte per l'attribuzione della responsabilità per l'illecito amministrativo al solo co-amministratore Persona_1
- con il secondo motivo -- “Violazione dell'art. 2967 c.c. in tema di onere della prova della
sussistenza del concorso materiale nella commissione dell'illecito; violazione del diritto di
difesa mancata ammissione prova per testimoni” – gli appellanti contestano la sentenza per non avere il Gop considerato che, gravando sull'Amministrazione irrogatrice della sanzione l'onere della prova della sussistenza del concorso nella commissione dell'illecito ex art. 5 Legge n.689/1981, dall'accertamento compiuto dagli Ispettori del lavoro non emergeva alcuna prova del concorso nella commissione dell'illecito da parte del
. Lamentano pertanto che il primo Giudice aveva applicato la sanzione sulla Parte_1
base del solo dato formale della co-amministrazione e in assenza di alcuna verifica in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'appellante, e non aveva accolto l'istanza di prova orale che avrebbe consentito all'opponente di dimostrare la sua estraneità all'illecito amministrativo. Contestano infine che, per escludere la responsabilità dell'opponente,
fosse necessaria una specifica delega scritta di funzioni.
2. L'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Si legge nella sentenza impugnata:
“Le dedotte circostanze della disgiunzione dei poteri tra gli amministratori della s.r.l. e della
mancata partecipazione del ricorrente alla gestione del PaestumInn, per la Parte_1
concomitanza di ulteriori ed assorbenti impegni con società terze da lui gestite, non
possono in alcun modo esimere lo stesso dall'adempiere agli obblighi di controllo e
gestione della società, imprescindibilmente connessi alla sua figura.
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c. d. colpa in vigilando per il fatto illecito
altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di
causalità psichica dell'evento (formale o materiale) dal momento che l'amministratore che
deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra
anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata)
concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione
dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi, quindi, ne
risponde. A ciò si aggiunga che “l'obbligo solidale per il pagamento della sanzione
amministrativa a carico del singolo componente del consiglio di amministrazione, che non
ha adempiuto il dovere di vigilanza, deriva non tanto (rectius: non esclusivamente) dalla norma contenuta nel suddetto secondo comma dell'art. 2392 c.c., quanto dal combinato
disposto di tale norma e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 689 del 1981” (cfr.
Cass. Civ. sentenza n. 11751 del 2004).
Nella fattispecie, inoltre, dall'esame della documentazione allegata agli atti, nulla emerge
circa una concreta delimitazione delle attività in concreto gestite dai singoli amministratori.
Nonostante parte ricorrente deduca che la scelta del sistema di amministrazione
disgiuntiva – effettuata dall'assemblea contestualmente alla delibera di nomina del
secondo amministratore – sia da sé sufficiente a giustificare l'esclusione Persona_1
della responsabilità del , ignaro e disinteressato alla gestione societaria Parte_1
devoluta fattualmente all'amministratore , dall'illecito contestato, in realtà la Persona_1
delibera assembleare ha stabilito di “ attribuire agli amministratorisig.ri Parte_1
e i più ampi poteri, a firma disgiunta, di ordinaria e straordinaria
[...] Persona_1
amministrazione a norma di Statuto e di legge “, senza operare alcuna distinzione in
ordine alle attività da svolgersi disgiuntamente e pertanto attribuendo agli amministratori
ogni potere ed ogni attività necessari alla realizzazione dell'oggetto sociale, tra cui anche
la selezione del personale. A supporto, alcuna specifica delimitazione di facoltà
amministrative emerge dalla visura camerale depositata dall'Ispettorato del Lavoro
resistente da cui emerge unicamente che ognuno degli amministratori ha 'poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione a firma disgiunta' ”.
2.2. La motivazione con la quale il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione,
corretta in diritto ed esaustiva in fatto, non è stata adeguatamente contrastata con l'impugnazione qui proposta.
Ed infatti, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, il Tribunale non ha disatteso il principio generale della responsabilità personale espresso dall'art. 3 della Legge n.
689/1981, dal quale si ricava che, analogamente a quanto previsto nel diritto penale, nel caso di violazione riferibile a persona giuridica il soggetto responsabile, tenuto a sopportare la sanzione in via diretta, non è l'ente ma esclusivamente l'autore della violazione, che ne è il legale rappresentante e che è obbligato, in tale veste,
all'osservanza di tutte le disposizioni di legge relative all'attività della persona giuridica,
con riferimento alla quale il legislatore, al fine di offrire ulteriore garanzia per il pagamento della somma, ha comunque previsto l'obbligazione in solido con l'autore della violazione (
art. 6).
Il richiamo al principio della responsabilità solidale fatto a pag. 5 della sentenza si riferisce infatti proprio alla relazione tra la società e i suoi rappresentanti ovvero tra i membri del
CdA, attraverso il richiamo al principio di responsabilità personale enunciato dalla citata pronuncia Cass.n. 11751 del 2004 per cui “ Poiché l'obbligo di vigilanza sul generale
andamento della gestione di una società di capitali, previsto dall'art. 2392 cod. civ., non
viene meno neppure nell'ipotesi di attribuzioni assegnate espressamente al comitato
esecutivo o ad uno (o ad alcuni soltanto) dei componenti del consiglio di amministrazione
e poiché l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede la responsabilità solidale di
chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto, il
componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a
rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla
responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere,
con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società”, già
autorevolmente espresso da Cass. SU n. 661/1999.
2.3. Con riferimento alla posizione del , il Tribunale ne ha invece affermata la Parte_1
corresponsabilità ai sensi dell'art. 5 della L. n. 689/1981 con riferimento all'obbligo di vigilanza sull'operato del coamministratore, ritenendo irrilevante il riparto interno delle competenze tra i coamministratori.
Siffatta valutazione può qui condividersi. Ed infatti, sul punto la Suprema Corte ha statuito che “La responsabilità solidale degli
amministratori a norma dell'art. 2392 cod. civ. può essere in parte attenuata soltanto nelle
ipotesi in cui la complessità della gestione sociale renda necessaria la ripartizione di
competenze ed attività mediante ricorso ad istituti specifici, quali le deleghe di funzioni al
comitato esecutivo o ad uno o più amministratori, attraverso una procedura formalizzata
secondo la previsione dell'art. 2381 cod. civ.; è pertanto da escludere che, al di fuori delle
ipotesi riconducibili al citato art. 2381, una divisione di fatto delle competenze tra gli
amministratori, l'adozione, di fatto, del metodo disgiuntivo nell'amministrazione, o,
semplicemente, l'affidamento all'attività di altri componenti il collegio di amministrazione,
possano valere ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni
commesse dagli altri, posto che la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal
comportare esclusione di responsabilità, può costituire invece ammissione
dell'inadempimento dell'obbligo di diligenza e vigilanza” ( cfr. Cass. 2003 n. 12696; conf.
Cass. 1998 n. 3483).
Analogamente, si legge in Cass. 2011 n. 9384 “ Non ha alcun rilievo il difetto di delega,
permanendo il dovere di vigilare sul generale andamento della società, posto a carico
degli amministratori dal secondo comma dell'art. 2392 cod. civ., anche in caso di
attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la
prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in
concreto esercitare detta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri
componenti del consiglio”.
2.4. Alla luce di siffatti consolidati principi, priva di rilievo giuridico ai fini che ci occupano è
la circostanza, sulla quale insiste l'appellante, che, come risultante dalla documentazione prodotta e dalla visura del Registro delle Imprese, l'Assemblea della società aveva deliberato che l'amministrazione fosse disgiuntiva e che i due co-amministratori avessero “
i più ampi poteri, a firma disgiunta, di ordinaria e straordinaria amministrazione”. La natura disgiuntiva dell'amministrazione costituisce infatti soltanto una modalità
operativa dell'attività degli amministratori, che, di per sé sola, non è sufficiente ad escludere la previsione di corresponsabilità codificata dall'art. 2392 cc, giacché i co-
amministratori, anche laddove “non siano addetti ad una specifica attività o settore, hanno
il diritto di avere dall'amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi
affari, di consultarne i documenti di gestione e, all'esito, di ottenere il rendiconto, che non
coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale
sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui
amministrazione” ( cfr. principio enunciato da Cass. 2017 n. 2962 a proposito di società di persone ma da ritenersi di carattere generale).
2.5. Alla luce di siffatti rilievi, del tutto superflua appare la prova per testi, che il primo
Giudice ha implicitamente disatteso e sulla quale il insiste in questa sede Parte_1
assumendo la lesione dei suoi diritti di difesa.
Ed infatti, anche se fosse dimostrato che, effettivamente, l'appellante era all'oscuro della gestione del personale dipendente giacché di essa si curava il solo co-amministratore siffatta circostanza non sarebbe sufficiente ad esonerarlo dalla Persona_1
concorrente responsabilità per le violazioni delle norme amministrative da quello poste in essere.
3. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
4. Non può infine dichiararsi l'estinzione della sanzione, che in via subordinata l'appellante ha chiesto per effetto del pagamento effettuato da giacché ciascun Persona_1
rapporto punitivo, espresso da autonome ordinanze-ingiunzioni, è singolare ed autonomo.
Ed invero, in disparte il rilievo che il pagamento non è stato documentato, per quanto già
in precedenza osservato deve affermarsi che un illecito realizzato col concorso di più
persone ( art. 5 L. n. 689/1981: più sanzioni -più soggetti obbligati ) è differente da un illecito realizzato con il vincolo di solidarietà disciplinato dall'art. 6 ( una sanzione - più
coobbligati) giacché nel concorso di più persone ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione ed il pagamento effettuato da uno dei concorrenti non estingue l'obbligazione dei coautori ( cfr. ex pl. Cass. 2004 n. 21000; 2020 n. 26345).
5. Le spese del presente grado di giudizio gravano su parte appellante e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM.
n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00 -, nei valori medi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione, quest'ultima ridotta della metà.
Poiché la difesa dell' è affidata a funzionari, in virtù della previsione di cui all'art. CP_1
9, co. 2, del dLgs n. 149/2015 i compensi vanno ulteriormente ridotti del 20%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato l'11/11/2024 da e nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Gop del Tribunale TR
di Salerno n. 2206/2024, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in favore dell' , a titolo di compenso, TR
definitivamente in € 2.408,4 oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n.
228/2012 per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Salerno il 17 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci