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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1253/2024 R.G.A.C., posta in deli- berazione in data 27.3.2025, vertente
tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, XXV Aprile, n. 55, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Domenico Sirianni (cod. fisc. , C.F._2
pec: , che lo rappresenta e di- Email_1
fende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 [...]
C.F._3
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
intervenu- to
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 26.9.2024, pre- Parte_1
messo: di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Mandatoriccio il giorno 18.4.1982 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Rocca di Mandatoriccio con il n. 6, parte II, serie A, anno 1082 – rec- tius 1982, e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cirò al n. 8 parte II se- rie B, anno 1982); che avevano avuto cinque figli, , nato il [...], , Per_1 Per_2
nato il [...], nata il [...], nato il [...], maggio- Per_3 Per_4
renni, e , nata il [...], tutti maggiorenni ed autonomi;
che il Persona_5
matrimonio si era rivelato infelice per incompatibilità di carattere, sempre più accentuata, per colpa della moglie, che si era allontanata improvvisamente dall'abitazione familiare, portando con sé la figlia;
che con sen- Persona_5
tenza n. 116/2021, depositata il 4.2.2021, il Tribunale di Crotone aveva pronun- ciato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, e aveva di- sposto che il Giardino versasse a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autonoma economicamente, la Persona_5
somma mensile di € 200,00; che la Corte d'Appello di Catanzaro aveva confer- mato, in sede di appello, tale statuizione, riformando solo la parte sulle spese di lite;
che i coniugi non si erano mai riconciliati;
tanto premesso, chiedeva la pro-
2 nuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altra pronuncia ac- cessoria.
2. non si costituiva. Controparte_1
3. All'udienza del 21.1.2025 la causa era trattenuta in decisione e succes- sivamente rimessa, con ordinanza collegiale, sul ruolo istruttorio per acquisire la prova della notifica alla convenuta..
Il P.M. interveniva con proprio “visto” in data 24.10.2024.
4. Depositata la prova della notifica, in data 27.3.2025 la sola parte ricor- rente precisava le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Dev'essere dichiarata la contumacia di , la quale non Controparte_1
si è costituita nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
6. Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussiste- re il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, deve rilevarsi che il ricorrente, dichiarando che tutti i figli sono maggiorenni ed autonomi, chiede la pronuncia della cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio senza altre pronunce accessorie.
Deve rilevarsi tuttavia che in sede di separazione, come da sentenza esi- bita da parte ricorrente e confermata, sul punto, dalla Corte d'Appello di Ca- tanzaro, era stato stabilito un assegno di mantenimento a carico del Pt_1
quale contributo per la figlia , maggiorenne ma non autonoma. Persona_5
In materia di mantenimento in favore dei figli, deve rilevarsi che, secon- do un principio espresso anche recentemente dalla Corte di Cassazione (Cass.,
3 20.9.2023, n. 26875), “i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ri- cercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri ver- so sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conse- guire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel figlio adulto, che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sé stesso, anche in vista della propria vita futura”.
Difatti, per giurisprudenza consolidata, “l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con il carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma si può protrarre oltre, nel caso in cui questi figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori, in particolare nel caso in cui, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, il figlio dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi auto- nomo economicamente” (in tal senso, Cass. ord. n. 38366/2021).
Sulla base di tale condivisibile principio di diritto, deve rilevarsi che l'indagine sulla raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne va fatta in concreto.
Ed invero, sulla questione in esame, occorre precisare che l'onere di pro- vare l'indipendenza economica del figlio incombe sul genitore che chiede la de- claratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economi- ca, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
4 a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il manca- to conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso,
Cass. Civ. n. 26875/2023).
Pertanto, rilevato che parte ricorrente, come risulta dal compendio pro- batorio in atti, non ha assolto l'onere della prova in ordine all'indipendenza economica della figlia che giustificherebbe la richiesta di revo- Persona_5
ca dell'assegno di mantenimento deve considerarsi onerato ancora il padre (ri- corrente) di contributire al suo mantenimento.
Devono essere pertanto confermate le previsioni della sentenza di sepa- razione e deve statuirsi che dovrà contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia mediante versamento di un assegno di € 200,00 men- sili in favore della CP_1
7. Tenuto conto della mancata comparizione della resistente e della pecu- liarità della presente vicenda, sussistono i presupposti per disporre la compen- sazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da nato a Parte_1
Cirò il 15.11.1958, cod. fisc. , nei confronti di C.F._1 CP_1
5 , nata a [...] il [...], cod. fisc. (R.G. n. CP_1 C.F._4
1253/2024) così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , che hanno celebrato matrimonio in Parte_2 Controparte_1
Mandatoriccio il giorno 18.4.1982 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Rocca di Mandatoriccio con il n. 6, parte II, serie A, anno 1082 – rec- tius 1982, e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cirò al n. 8 parte II se- rie B, anno 1982, certificato in atti);
- Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della pre- sente sentenza all'Ufficiale di stato civile dei Comuni di Mandatoriccio e di Cirò per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, al passaggio in giudicato della sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che versi a entro il 5 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_6
, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat,
[...]
oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente nel Tribunale di Crotone, con decorrenza dalla data della presente decisione;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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