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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. ARIU CLAUDIA (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA CAGLIARI 6/A SAN SPERATE
– Parte principale –
c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. COLOMO ORIANA (c.f. , C.F._4 con studio in
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 265/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
Parte_1
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario in Mogoro tra e la signora Parte_1 Parte_2
il cui atto è stato regolarmente trascritto nei registri dello Stato
[...] Civile di detto Comune al n. 00016, parte 2, serie A, dell'anno 1993 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di proce- dere alle dovute annotazioni;
2) revocare l'assegnazione dell'abitazione familiare disposta in favore della signora - poiché il figlio è Parte_2 Per_1 ormai divenuto maggiorenne e non vuole più vivere con la madre – e Part disporla in favore del sig. che ci vivrà unitamente al figlio Per_1
3) per l'effetto, revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio che vivrà con il padre che ne curerà il mantenimento di- Per_1 retto;
4) revocare l'assegno di mantenimento stabilito in favore della signora Pt_2
5) in ogni caso, con vittoria di spese compensi della presente pro- cedura.
LOCCI: Email_1
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mogoro il 05.12.1993 tra Parte_3
e ;
[...] Parte_1 Part b) Assegnare la casa familiare al che vi abiterà unitamente al figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
Per_1
c) Disporre che ciascuno dei genitori provveda in via diretta al mantenimento del figlio quando sarà presso di sé fintanto che Per_1 non verrà regolarizzata la sua posizione lavorativa presso l'azienda del padre, o reperirà altra alternativa occupazione, ponendo le spese sanita- Part rie e straordinarie integralmente a carico del d) Porre a carico del l'obbligo di versare in favore Parte_1 della un assegno divorzile pari ad € 400,00 men- Parte_2 sili, somma da corrispondersi presso il domicilio della medesima entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
— 2 — ISTAT, o quell'altra meglio determinata dal Tribunale all'esito del pro- cedimento;
e) Con vittoria di competenze del giudizio;
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(6 marzo 1957) e (30 dicem- Parte_1 Parte_2 bre 1961) hanno contratto matrimonio il 5 dicembre 1993 in comunione dei beni (Mogoro, atto 16 del 1993, parte 2 serie A). Hanno due figli:
(29 agosto 1994) e (10 maggio 2005). Per_2 Per_1
Si sono separati nel 2016, a condizioni, per quel che ancora qui rileva, stabilite nel 2020 in questi termini:
1) assegnazione della casa familiare alla sig.ra in ragione Pt_2 della convivenza col figlio Per_1 Part
2) obbligo per il sig. di contribuire al mantenimento di
[...]
versando alla sig.ra 250 € al mese, oltre metà spese straordi- Pt_4 Pt_2 narie;
Part 3) obbligo per il sig. di versare un assegno separativo alla sig.ra di 80 € al mese. Pt_2 Part Il 29 marzo 2024 il sig. ha presentato ricorso per divorzio chiedendo:
1) l'assegnazione della casa familiare, in ragione della volontà del figlio di vivere con lui, con revoca delle statuizioni econo- Per_1 miche relative al suo mantenimento;
2) la revoca dell'assegno separativo, senza riconoscimento di al- cun assegno divorzile, a fronte di un peggioramento dei propri redditi dopo la separazione. La sig.ra si è costituita aderendo alla domanda di divorzio Pt_2 Part e di assegnazione della casa familiare al sig. ma chiedendo per sé un assegno divorzile di 400 € al mese sulla base dell'apporto dato alla famiglia in costanza di matrimonio.
— 3 —
2. L'assegnazione della casa familiare.
I coniugi concordano che si è trasferito dal padre, e quindi Per_1 la casa familiare, a suo tempo assegnata alla sig.ra in ragione Pt_2 Part della convivenza col figlio, deve essere assegnata al sig.
3. L'assegno divorzile.
L'unico aspetto controverso tra le parti è la spettanza o meno di un assegno divorzile. Come noto, il giudizio di spettanza e la commisu- razione deve essere effettuato alla luce della doppia funzione dell'asse- gno, assistenziale e perequativa.
* * *
Sotto il profilo assistenziale, questo è il quadro delle condizioni economiche delle parti. Part Il sig. titolare di una ditta di ferramenta, nel triennio consi- derato in sede di separazione dichiarava una media di 11.462,50 € all'anno, nel triennio considerato in questa sede dichiara una media di 4.137 € all'anno; per quanto sia possibile che tali redditi siano il risul- tato di dichiarazioni infedeli, le indagini di polizia tributaria non hanno consentito di accertare redditi non dichiarati;
deve inoltre provvedere al mantenimento del figlio pacificamente non autosufficiente. Per_1
La sig.ra ha perso la casa familiare, ma non ha allegato la Pt_2 necessità di spese abitative. In costanza di matrimonio ha svolto l'atti- Part vità di cassiera nel ferramenta del sig. per poi iniziare a svolgere attività di lavoro domestico, per un reddito accertato al tempo della se- parazione in 2.280,84 € all'anno; in sede di memoria difensiva, ha dato conto che attualmente i suoi redditi sono aumentati a circa 4.800 € all'anno. Non deve più provvedere in alcuna misura al mantenimento del figlio Per_1
* * *
Sotto il profilo compensativo, la sig.ra sostiene di aver ri- Pt_2 nunciato a coltivare attività lavorative stabili e a tempo pieno per dedi- carsi alla famiglia.
— 4 — In diritto si deve ribadire che «La funzione compensativa dell'as- segno di divorzio non è volta a retribuire ex post il coniuge per l'attività endofamiliare svolta durante la vita coniugale, ma a compensarlo in presenza di una significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sa- rebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica» (Cass. n. 9512/2023). Che la sig.ra si sia dedicata prevalentemente all'attività do- Pt_2 mestica e familiare per scelta condivisa è fatto indubitabile, a tenore della deposizione del figlio Si può dire inoltre accertata la spro- Per_1 Part porzione patrimoniale che ciò ha determinato, poiché il sig. ancor- ché dichiari redditi molto bassi, è titolare di una ditta con un avvia- mento, e questo ha un valore economico. Le indagini di polizia tributa- ria hanno fatto emergere la titolarità in capo a entrambi di fabbricati e terreni, ma, in mancanza di ulteriori informazioni, non si può affermare quale dei due patrimoni abbia maggior valore e a cosa sia dipesa tale sproporzione (poiché, in ipotesi, i due patrimoni potrebbero essere in tutto o in parte frutto di successioni ereditarie, e non delle scelte di vita fatte dalla coppia).
* * *
In definitiva, alla sig.ra certamente spetta l'assegno divor- Pt_2 zile, ma non nella misura di 400 € al mese, che richiederebbe modifica- zioni più radicali nelle condizioni economiche e una maggior spropor- zione nelle condizioni patrimoniali dei coniugi a causa delle scelte di vita fatte dalla coppia.
Si ritiene quindi equo aumentare la somma a 100 € al mese, che tenga conto almeno in parte della rivalutazione maturata fino a oggi.
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione, dell'accoglimento di conclusioni in parte con- formi e della soccombenza reciproca.
— 5 — Dispositivo
Il Tribunale: 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e a Mogoro, atto 16 del Parte_1 Parte_2 1993, parte 2 serie A, incaricando l'ufficiale dello stato civile delle an- notazioni di sua competenza. 2. Revoca l'assegnazione dell'abitazione familiare disposta in fa- Part vore della sig.ra e la dispone in favore del sig. Pt_2
3. Revoca l'assegno per il mantenimento di stabilito in Per_1 Part favore della sig.ra stabilendo che il sig. provveda diretta- Pt_2 mente al suo mantenimento. Part
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di- vorzile di 100 € al mese alla sig.ra oltre rivalutazione Istat an- Pt_2 nuale.
5. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —