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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 2581/2022 di R.G. avente ad oggetto: morte
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
avv. Luigi Labonia, in forza di procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio e Natascia Passero, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21.01.2025 e da scritti conclusionali depositati in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. nella qualità di Parte_1
erede del sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
NO (NA) in seguito ad un sinistro stradale avvenuto lungo l'autostrada A30, direzione Salerno, carreggiata Sud, altezza Km 13+835, ha convenuto in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Nola, la soc. e la società Controparte_2 Controparte_1
, per così provvedere: “-accertare e dichiarare che la piena ed esclusiva responsabilità del
[...]
Sig. del sinistro avvenuto in data 12 dicembre 2016 alle ore 10.30 circa, in località CP_3
A/30 Km 13+ 835, Carreggiata Sud nel Comune di NO – direzione Salerno tra
l'autoarticolato, Trattore Volvo con targa BL 361D0 (con semirimorchio Lamberet con targa
AH30222) di proprietà della e l'autovettura modello Fiat Panda con targa Controparte_4
FD 657 WP di proprietà della condotta nella circostanza dal Sig. in CP_5 Parte_2
conseguenza del quale lo stesso decedeva;
_conseguentemente condannare ex art. 61 ultima parte della
citata legge 218 del 1995 ed ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, Corso Sempione n. 39 c.f. e p.iva
al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Sig. P.IVA_1 Parte_1 derivante dalla perdita del nonno (danno da perdita del rapporto parentale) Persona_1
conseguente al sinistro, quantificato nella misura di € 147.100,50, applicando le Tabelle del
Tribunale di Roma, in considerazione dell'età della vittima (70 anni), dell'età del congiunto
[...]
(21 anni), del grado di parentela (nipote), da liquidarsi in favore del nipote e/o della Per_2
maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione
monetaria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” (cfr. conclusioni atto di citazione).
In particolare, l'attore deduceva che il giorno 12 dicembre 2016 il sig. Persona_1
si trovava alla guida del veicolo Fiat Panda tg. FD657WP di proprietà della CP_6
e percorreva l'autostrada A30, direzione Salerno, nel Comune di NO (NA)
[...]
allorquando, giunto all'altezza del Km 13+835, veniva tamponato dal complesso veicolare composto dal trattore stradale Volvo FH 500 tg. BL361DO e semirimorchio
Lambert tg, AH30222 di proprietà della Controparte_2
In particolare, nella narrativa attorea viene dedotto che a seguito dell'impatto l'auto Fiat
Panda tg.FD657WP scarrocciava in prevalenza in corsia di emergenza e, a seguito del forte impatto, il sig. perdeva la vita. Persona_1
Specificava, altresì, che l'incidente era stato rilevato dagli agenti di Polizia Stradale
Caserta Nord i quali, a seguito dei relativi accertamenti, trasmettevano gli atti alla
Procura della Repubblica di Nola per accertare eventuali responsabilità di natura penale. Si costituiva in giudizio l' , il quale, in via principale chiedeva Controparte_1
dichiararsi la cessata materia del contendere per aver parte attrice inoltrato, in fase stragiudiziale e per il tramite dell'avv. Luigi Ladiania, rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria. Insisteva per il rigetto della domanda o, in subordine, per sentire dichiarare la concorrente responsabilità nella verificazione dell'evento per cui è causa, per non aver il sig. , indossato la cintura di sicurezza. Persona_1
A fronte della notifica dell'atto di appello, non si costituiva la e Controparte_2
pertanto se ne dichiara la contumacia.
Nel merito, la domanda di è parzialmente fondata e va accolta nei Parte_1
limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, quanto alla presunta dichiarazione di rinuncia allegata dalla compagnia assicuratrice, questo Tribunale fa rilevare che la stessa non ha alcuna rilevanza giuridica in quanto proveniente da soggetto che non era patrocinante del all'epoca già Parte_1
maggiorenne, e pertanto unico legittimato a formulare eventuale rinuncia al risarcimento.
Ai fini di una corretta disamina della domanda proposta dall'erede del sig. si Per_1
rende necessario l'accertamento delle responsabilità nel sinistro per cui vi è causa. Nel presente giudizio si è reso necessario riportarsi al rapporto di intervento degli agenti della Polstrada Caserta Nord nonché alle risultanze degli atti di indagine del procedimento penale.
Nel corso del procedimento penale veniva nominato il perito Ing. il quale, Per_3
ricostruita la dinamica dell'evento, evidenziava (cfr. pag. 37 della relazione allegata) che la “vettura del sig. si trovava in quei momenti all'interno della corsia di emergenza, a Per_1
ridosso della striscia continua di separazione con la carreggiata, presumibilmente in lento movimento”.
Ancora, l'Ing. (cfr. pagg. 33 e 34 della relazione allegata) ha testualmente Per_3
affermato che: “…Altro elemento che questo consulente ritiene opportuno evidenziare è relativo al
fatto che il conducente della vettura, sig. al momento dell'impatto, non stesse indossando la Per_1
cintura di sicurezza, come testimoniato non solo dal fatto dalla posizione di quiete del corpo all'interno
dell'abitacolo della sua automobile (così come rinvenuto dalla P.G. intervenuta) ma soprattutto da quanto emerso in sede di accertamento peritale, allorquando chi scrive aveva modo di rilevare, oltre alla
cintura di sicurezza bloccata dal pretensionatore al montante centrale, una lesione a ragnatela sul parabrezza anteriore, all'altezza della posizione del conducente, compatibile con un impatto con il capo
dello stesso A tal proposito occorre rilevare che tale circostanza potrebbe essere stata decisiva Per_1
in ordine alle lesioni (rivelatesi poi fatali) subite dal sig. in ragione del fatto che questo Per_1
consulente, sempre nel corso dell'esame tecnico condotto sull'autovettura coinvolta nel fatto, abbia rilevato una sostanziale integrità volumetrica relativa alla cellula di sicurezza disponibile allo stesso conducente, e che la vettura abbia subito la devastazione del terzo posteriore, con l'abitacolo rimasto,
nella zona relativa ai sedili anteriori, praticamente intatta…”
A conferma di tale circostanza va poi pur detto che il dott. , nella Persona_4
consulenza necroscopica disposta dalla Procura, ha chiaramente accertato (cfr. pag. 7 della relazione allegata) che “le lesioni sono state determinate dall'impatto del cranio contro la
capotta e/o il parabrezza e del torace-addome contro il piantone dello sterzo”.
Orbene, riguardo tale aspetto la giurisprudenza, più volte intervenuta, ha avuto modo di sottolineare che “la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza configura un concorso di colpa del danneggiato in un sinistro stradale in quanto contribuisce alla causazione delle lesioni personali
riportate nell'incidente…….” (Trib. Como, 9/1/95, in Riv. Giur. Circ. trasp., 1995, 536; cfr. pure
Pret. Milano, 23/1/91, in Giur. Merito, 1992, 469; Trib. Roma, 18/3/97, in Riv. Giur. Circol.
Trasp. 1997, 338) ed, ancora, che “l'omesso uso delle cinture di sicurezza costituisce un contributo causale del danneggiato alla produzione dell'evento dannoso, in relazione a quei danni normalmente
prevenibili attraverso l'uso delle cinture di sicurezza” (Cass. Pen. Sez. IV, 27/9/96, n. 9904, in
Cass. Pen. 1997, 3429), prescrivendo, inoltre, “la osservanza da parte del danneggiato delle
norme che prescrivono cautele intese a prevenire o a ridurre in ogni caso le possibili conseguenze di un sinistro, essendo tale obbligo niente altro che espressione del generale principio che impone al creditore di
cooperare onde evitare che dal concorso del proprio fatto colposo possa derivare al debitore un aggravamento del danno”. Difatti, sulla scorta di tali evidenti ed incontestati rilievi, gli eredi del de cuius -la moglie i figli e , e la sorella hanno accettato in Persona_5 CP_7 CP_8 Parte_3
via concorsuale gli importi loro offerti dalla S.p.A. Unipolsai - mandataria dell'
[...]
sottoscrivendo rituale quietanza in tal senso (si veda atto di Controparte_1
transazione in atti).
Ne deriva l'evidente negligenza del comportamento del sig. derivante dal Per_1
mancato adempimento ai doveri previsti dall'art. 172 Cds, poiché l'uso della cintura di sicurezza avrebbe potuto limitare le conseguenze dell'evento.
Va, dunque, dichiarata la responsabilità concorsuale pari al 50% al conducente del veicolo Fiat Panda nella causazione dell'evento per cui è causa.
Quanto alla domanda proposta dall'attore, risulta pacifico in giurisprudenza che il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.(così da ultimo Tribunale Roma, sez. XIII, 18/01/2017, n. 794).
Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (vedi in tal senso Cass. 2557 del 03/02/2011).
La morte di una persona cara costituisce, peraltro, di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi.
Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede dunque una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo di particolare intensità (vedi in tal senso Cass., 10527 del 13/05/2011 e Cass., 16018 del 7/07/2010).
Ciò non vuol dire che la risarcibilità consegue automaticamente al verificarsi della lesione, essendo posto a carico dei familiari fornire la prova, anche per via presuntiva, del pregiudizio concretamente sofferto (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972).
In particolare, nella sentenza del 2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
È ben possibile dunque ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età
della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi, e ciò indipendentemente dalla denominazione che i richiedenti abbiano dato alle singole voci di danno (cfr. testualmente Cass. 15 luglio 2005, n. 15022).
In quest'ottica, adottata da una giurisprudenza ormai consolidata, il requisito della convivenza, che né si sovrappone né presuppone necessariamente quello della coabitazione, non è dunque elemento costitutivo della lesione lamentata, ma rappresenta soltanto l'elemento idoneo a selezionare nel prisma delle possibili lesioni derivanti da un evento necessariamente plurioffensivo quelle che, secondo un criterio di regolarità causale (causalità in senso giuridico), superano la soglia della gravità rispetto all'interesse in concreto coinvolto, vale a dire la conservazione di uno stabile contributo morale ed affettivo, sicché occorre vi sia prova da parte dell'interessato dell'esistenza di una duratura e significativa comunanza di vita ed affetti con la vittima (così Cass.,
20/10/2016, n. 21230; Cass., 21 marzo 2013, n. 7128; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21230).
Venendo al quantum debeatur, pacifica la necessità per l'interessato di fornire prova giudiziale, anche in via presuntiva, di ogni singolo danno-conseguenza, occorre tener conto della duplice necessità di assicurare alle vittime c.d. secondarie un ristoro integrale ed evitare al contempo la duplicazione di voci risarcitorie che possono fra loro coincidere nel caso concreto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26972/2008), attribuendo al danno non patrimoniale consistente nella sofferenza per la perdita del familiare il rango di categoria unitaria, rispetto alla quale assumono valore descrittivo e non già tipologico varie figure variamente ricondotte alla lesione della affectio familiae (es. danno morale soggettivo per il lutto subito, perdita della serenità familiare, perdita del rapporto parentale ecc.).
Ciò non esclude che le singole voci sopra considerate possano trovare adeguata valorizzazione in considerazione delle conseguenze in concreto verificatesi nella vita dei congiunti, ragion per cui se normalmente devono essere intese unitariamente le sofferenze per il lutto e quelle per la perdita del contributo affettivo e morale del congiunto, non altrettanto può dirsi dello sconvolgimento del c.d. fare reddituale del soggetto, ovvero nel peggioramento duraturo delle sue abitudini di vita nella sua espressione dinamico-relazionale (danno parentale esistenziale).
Tutte le suindicate conseguenze si distinguono poi tutte dal danno biologico che il congiunto superstite potrà subire a causa dello stravolgimento del proprio equilibrio psico-fisico, il quale presuppone la dimostrazione di una situazione patologica clinicamente accertabile (c.d. danno psichico).
Va, infine, chiarito che, in applicazione dei principi enunciati dalla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite con sentenza n. 26972/2008, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato.
In definitiva, deve ritenersi che le compromissioni della sfera affettivo-familiare
(vecchio danno da perdita del rapporto parentale), suscettibili di integrare la dimensione oggettiva del nuovo ed unitario danno da perdita del congiunto, dovranno oggi essere valutate dal giudice a fianco ed in aggiunta rispetto alla dimensione soggettiva del relativo pregiudizio (sofferenza) soltanto quando esse (compromissioni) presentino una rilevanza ed un disvalore autonomo che prescinda dalla sofferenza subiettiva del soggetto. Quando di contro tali compromissioni abbiano a riferimento aspetti già presi in considerazione nella loro proiezione (negativa), in quanto causa di una sofferenza già
valutata, non andranno nuovamente apprezzate, dandosi altrimenti luogo ad una duplicazione risarcitoria di un identico ed unico pregiudizio Va altresì precisato che compete al familiare sopravvissuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito sia nel momento in cui la perdita stessa è percepita (danno da lutto) sia con riguardo al tempo di sofferenza che accompagna la vittima secondaria
(elaborazione del lutto), posto che tali sofferenze sono componenti del complesso pregiudizio integralmente ed unitariamente considerato (cfr. Cass., sez. III, 12 febbraio
2010, n. 3357; Cass., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357).
Le ragioni dinanzi esposte, pertanto, rendono di particolare attualità il profilo dell'allegazione e della prova delle ripercussioni, oggettive e soggettive, che la perdita del congiunto ha causato sulla sfera individuale e familiare dell'attore.
Individuati i criteri che devono presiedere all'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato dall' odierno attore, deve rilevarsi che lo stesso non era convivente con il defunto e che il rapporto familiare sussistente era quello di nonno materno - nipote.
Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la strettezza dei legami familiari all'interno della famiglia “nucleare” consente senz'altro di ritenere che il danno allegato possa ritenersi provato quanto all'an, in quanto le ricadute della perdita di un congiunto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una natura di immediata evidenza e che non si può pretendere una prova diretta del dolore dei superstiti che essendo sostanzialmente un sentimento e comunque un danno di portata spirituale,
sicché lo stesso può essere rilevato prevalentemente in maniera indiretta, attraverso delle presunzioni (vedi su tale ultimo punto in particolare Cass., 2005, n. 15019; vedi anche Cass., 2005, n. 15022).
D'altro canto, anche la più recente giurisprudenza di merito ha evidenziato che “la
necessità della convivenza quale ulteriore requisito di risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale oltre a mostrarsi riduttiva sotto il piano della fenomenologia della
famiglia a fronte del multiforme atteggiarsi delle dinamiche delle relazioni interpersonali nella società moderna, favorito dalle molteplici possibilità di interazione che i mezzi di comunicazione di massa
offrono - non trova alcun fondamento normativo e finisce per introdurre preater legem una condizione limitativa di risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da lesione di interessi
costituzionalmente protetti, quando il prudente e rigoroso apprezzamento del giudice fondato su elementi presuntivi certi ed incontrovertibili è in grado di realizzare l'equo contemperamento tra le opposte
esigenze di assicurare la tutela minima risarcitoria per la lesione di diritti costituzionalmente inviolabili
e di non ampliare ingiustificatamente a dismisura la platea delle vittime secondarie dell'illecito” (così,
Tribunale Lucca, 03/05/2017, n.950).
Nel caso in esame, si ritiene che per l'attore, pur in assenza di convivenza con la vittima, sia stato appagato l'onere probatorio che incombeva sul danneggiato, in quanto le ricadute della perdita di un congiunto così stretto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una natura di immediata evidenza e che non si può pretendere una prova diretta del dolore dei superstiti che essendo sostanzialmente un sentimento e comunque un danno di portata spirituale, può essere rilevato prevalentemente in maniera indiretta, attraverso delle presunzioni (vedi su tale ultimo punto in particolare Cass., 2005, n. 15019; vedi anche Cass., 2005, n. 15022).
Pertanto, tali conseguenze, nei limiti della loro ordinarietà, vanno ritenute sempre
(seppur implicitamente) addotte con la semplice allegazione della morte, non potendosi dare rilievo ad un diverso ed eccessivo formalismo espositivo.
Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale – non altrimenti specificato -, del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è
percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (Corte di Cassazione, sentenza n. 25351 del 17/12/2015).
È dunque da ritenere che vada ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (v. sent. Cass. n.ri 8827 e 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).
Sul punto si condivide la recente soluzione affermata da Cassazione civile sez. III,
21.04.2021, n.10579 per cui "Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del
punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga,
fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In senso conforme anche Cass., ord. 26300 del 29.09.2021 la quale ha affermato “in
tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il
danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema
a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone
adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma”.
Orbene, dette tabelle integrano i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.; esse, cioè, forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma citata.
Tenuto conto, dell'età del de cuius al momento del sinistro (anni 70), nonché, del conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita del familiare superstite, appare congruo ed equo liquidare, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, gli importi di seguito indicati, come da relativo prospetto di calcolo:
nipote di Parte_1 Persona_1
Età della vittima (che aveva 70 anni al momento del decesso);
Età del congiunto (21 anni, è nipote della vittima non convivente);
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età del nipote 4 Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 15
Importo del risarcimento € 170.342,25.
Il danno complessivo subito da è pari, dunque, ad € 170.342,25, Parte_1
che, tuttavia, va decurtato del 50% in considerazione dell'accertato concorso di colpa,
pari ad € 85.171,125.
Le spese di lite seguono invece la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n.
147/2022, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
2581/2022 di R.G., così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
condanna l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., a Controparte_1
pagare a la somma di € 85.171,125, somma che si liquida già Parte_1
rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto (12.12.2016) fino alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo. - condanna l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., a Controparte_1
pagare a delle spese di lite, le quali vengono liquidate in € 786,00 Parte_1
per spese e € 7052,00 per compenso professionale, oltre IVA e Cassa se dovute.
Così deciso in Nola, lì 22.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura