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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2247/2024 tra
Parte_1
[...] [...]
Pt_2 Pt_3
Pt_4 Parte_5 [...]
Pt_6 Pt_7
Parte_8
[...] Pt_9
Pt_10 Pt_11
[...] Pt_12
Pt_13 Pt_14
Parte_15 RICORRENTI e
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE CP_1 Controparte_2 RESISTENTE
Oggi 1 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per + 10 l'avv. VENTURA SILVIA Parte_1 Per DELLA l'avv. Controparte_3 Controparte_4 MANNUCCI LUIGI e l'avv. ABATI MANLIO, oggi sostituiti dall'avv. Filippo Andreoli È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1 L'avv. Ventura dichiara che nei confronti della società resistente è stata aperta la procedura del concordato preventivo liquidatorio.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Andreoli chiede di potere produrre l'estratto dell'atto di obbligo con il quale le società acquirenti hanno posto l'immobile a garanzia del concordato preventivo e, quindi, anche delle pretese creditorie dei ricorrenti. L'avv. Ventura ritiene irrilevante la produzione documentale richiesta da controparte.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
1 Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2247/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_16
), (C.F. ), C.F._2 Parte_17 C.F._3 [...] (C.F. , (C.F. Parte_18 C.F._4 Parte_19
), (C.F. , (C.F. C.F._5 Parte_8 C.F._6 Parte_20
), (C.F. , C.F._7 Parte_21 C.F._8 Pt_22
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_23 C.F._10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA SILVIA, Parte_15 C.F._11 dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR N. 104, , presso il difensore avv. VENTURA SILVIA CP_4 PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 00195 ROMA, presso il difensore avv. ABATI MANLIO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.06.2024, , Parte_1 Parte_16 Parte_17 [...]
, Parte_18 Parte_19 Parte_8 Parte_20 Parte_21 Parte_22
e dipendenti di Parte_23 Parte_15 Controparte_5
, con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel
[...] livello C2 CCNL Metalmeccanici, hanno dedotto l'inadempimento della società datrice di lavoro dell'obbligazione di pagamento della retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2024, e hanno, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di gennaio 2024 ad oggi, tenuto conto del loro inquadramento contrattuale al livello C2 del CCNL Metalmeccanici. 2) Accertare e dichiarare: - il
3 diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo Parte_1 retributivo lordo mensile di € 2.085,61 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti;
- il diritto dei GG.ri , e a percepire, a decorrere dal mese di Parte_8 Parte_21 Parte_15 gennaio 2024, ciascuno un importo retributivo lordo mensile di € 2.060,56 o, in subordine, di €
1.860,97 o altro importo che si accerti;
- il diritto dei GG.ri , , Parte_16 Parte_17 [...]
, , e a Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_22 Parte_23 percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, ciascuno un importo retributivo lordo mensile di €
2.035,51 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti. 3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere: - al Sig. un importo retributivo Parte_1 lordo mensile di € 2.085,61 o, in subordine di € 1.860,97 o altro importo che si accerti da gennaio
2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.428,05 o, in subordine, di € 9.304,85 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di giugno 2024 in poi;
- ai GG.ri
, e un importo retributivo lordo mensile ciascuno di € Parte_8 Parte_21 Parte_15
2.060,56 o in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondere a ciascuno di loro quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo ciascuno di € 10.302,80 o, in subordine, di € 9.304,85 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di giugno 2024 in poi;
- ai GG.ri
[...]
, , , , Pt_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
e , un importo retributivo lordo mensile ciascuno di € 2.035,51 o in subordine, Pt_22 Parte_23 di € 1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondere a ciascuno di loro quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo ciascuno di € 10.177,55
o, in subordine, di € 9.304,85 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di giugno 2024 in poi. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge. In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.”.
Si è costituita in giudizio Controparte_5 contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, atteso che lo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro a partire dal 2.11.2022, le impediva di potere proficuamente impiegare i lavoratori in attività produttive, per un fatto non imputabile alla parte datoriale, con conseguente insussistenza dell'obbligo retributivo, attesa la natura sinallagmatica del rapporto negoziale;
con vittoria di spese.
4 La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nel caso in esame, i ricorrenti, dipendenti, al momento del deposito del ricorso, di
[...]
con contratti di lavoro subordinato a tempo Controparte_5 indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello C2 CCNL Metalmeccanici (v. doc. n. 1, 2, 9 del fascicolo di parte ricorrente), hanno allegato l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligazione di pagamento della retribuzione dei mesi da gennaio a maggio 2024.
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i lavoratori non abbiano prestato, nel periodo de quo, alcuna attività lavorativa, nemmeno di guardiania e manutenzione.
A fronte dell'allegato inadempimento dell'obbligazione retributiva, parte resistente ha eccepito la non debenza della retribuzione, per i mesi da gennaio a maggio 2024, attesa la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, da parte dei lavoratori, per un fatto non imputabile al datore di lavoro, costituito dal perdurante stato di occupazione del sito produttivo, quantomeno dal novembre 2022, circostanza che avrebbe impedito al datore di lavoro di utilizzare proficuamente qualsiasi prestazione lavorativa, con conseguente suo esonero dall'obbligo di corrispondere la retribuzione.
La circostanza relativa allo stato di occupazione del sito produttivo è stata oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti in ricorso.
Ciò posto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale,
l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022 (Rv. 666384 - 01), secondo la quale: “secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare
5 all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n.
7300 del 2004”).
Pertanto, essendo pacifica, nel caso in esame, la vigenza dei rapporti di lavoro nel periodo oggetto di causa, è onere del datore di lavoro provare l'esistenza di una causa, a lui non imputabile, di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, onere che si ritiene che, nella fattispecie, parte resistente non abbia sufficientemente assolto, per le ragioni che seguono.
In particolare, non è contestato che l'attività produttiva non venga effettuata, all'interno dello stabilimento di Campi Bisenzio, per decisione datoriale, dal luglio 2021 (v. ord. Trib. Firenze del
20.06.2024, resa in una fattispecie analoga alla presente), ovvero da una data antecedente a quella della dedotta occupazione del sito produttivo (che, in base a quanto sostenuto in memoria di costituzione, sarebbe iniziata quantomeno il 2 novembre 2022; v. pag. n. 36 della suddetta memoria); parimenti, non
è contestato e, comunque, è documentale (v. doc. n.
4 - istanza CIGS del 5.01.2023 - e n. 10 – diffide accertative - del fascicolo di parte ricorrente) che, nel corso degli anni 2022 e per l'intero anno 2023
(ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania (che la Con società datrice di lavoro ha retribuito, a seguito dell'emissione, da parte dell' , di diffide accertative); peraltro, dal doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente (comunicazione del liquidatore del
31.05.2023, relativa ai turni del personale dal 2 all'11.06.2023) emerge che le attività di manutenzione e guardiania sono state organizzate e disposte dal datore di lavoro (in particolare, nella predetta comunicazione si fa riferimento al personale comandato al lavoro), con la conseguenza che risultano documentalmente smentite le allegazioni di parte resistente secondo le quali dette attività sarebbero state autogestite dalla ed il datore di lavoro avrebbe accettato di retribuirle, auspicando che CP_7 ciò conducesse ad un rasserenamento della situazione.
6 Né dal doc. n. 19 del fascicolo di parte ricorrente (verbale di assemblea del 9.02.2023, con il quale è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale) emerge che la prospettata occupazione dello stabilimento da parte di alcuni dipendenti costituisca la ragione esclusiva della messa in liquidazione della società.
Peraltro, i ricorrenti hanno eccepito in ricorso che è dipesa da una scelta datoriale la mancata presentazione del piano previsto dalla L. 234/2021 e la mancata richiesta del connesso ammortizzatore sociale per il periodo successivo al 31.12.2023 (data di scadenza della CIGS).
Ancora, dal doc. n. 43 del fascicolo di parte ricorrente emerge l'intervenuta cessione dell'immobile aziendale, in cui si svolgeva l'attività produttiva, nel marzo 2024.
Conseguentemente, difetta, nella fattispecie, sufficiente allegazione e prova, da parte della resistente, del nesso di causalità tra la dedotta occupazione dello stabilimento (risalente quantomeno al 2.11.2022)
e l'assoluta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa di dipendenti ancora in forze (considerata la cessazione dell'attività produttiva, per decisione datoriale, sin dal luglio 2021, ovvero ben prima della dedotta occupazione, lo svolgimento, da parte dei dipendenti, a rotazione, di attività lavorativa di manutenzione e di guardiania anche nelle more della dedotta occupazione e durante il periodo di CIGS, cessata il 31.12.2023, e l'intervenuta alienazione, da parte della società datrice di lavoro, dell'immobile nel quale si svolgeva l'attività lavorativa, nel marzo 2024).
A tal proposito, si veda quanto condivisibilmente statuito dal Tribunale di Firenze con le sentenze n.
1087, 1088, 1089/2024, rese in fattispecie analoghe alla presente (relative ad altri dipendenti della società resistente), laddove il Tribunale ha evidenziato che l'onere probatorio della resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione, ma deve estendersi al nesso di causalità tra il dedotto stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio della produzione, ovvero il mancato utilizzo della prestazione lavorativa dei lavoratori, considerato che il datore di lavoro ha cessato di utilizzare la prestazione lavorativa dei lavoratori ben prima del dedotto stato di occupazione, non essendo stata indicata in memoria di costituzione la specifica attività nell'ambito della quale la prestazione dei lavoratori avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione guadagni e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito, in difetto di specifica allegazione in ordine all'esistenza di un concreto progetto di riconversione, rimasto inattuato.
Sul punto, si veda, altresì, quanto argomentato dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nell'ordinanza resa nel procedimento di reclamo R.G.N. 2695/2024, alle pagg. 2-3, in una fattispecie analoga alla presente.
Peraltro, le allegazioni contenute in memoria di costituzione (con riferimento all'ipotesi di accordo quadro del 19.01.2022 e all'accordo del 25.01.2022 – il quale contiene l'espresso richiamo
7 all'attuazione della rotazione del personale in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, aggiornamento e formazione;
v. doc. n. 8 e 9 del fascicolo di parte resistente), in ordine alla possibilità di svolgimento, da parte dei dipendenti, di attività di smaltimento dei rifiuti industriali, di distruzione dei prodotti semilavorati ed ultimati degli ex committenti e di smontaggio dei macchinari desueti fanno comunque riferimento ad un periodo antecedente alla dedotta occupazione dello stabilimento produttivo.
Le considerazioni che precedono comportano, pertanto, la condanna di parte resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle somme indicate in dispositivo, dovute a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somme non oggetto di contestazione nel quantum da parte della società resistente.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento: a) a favore del ricorrente della somma di euro Parte_1
10.428,05 lordi, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) a favore dei ricorrenti della Parte_8 Parte_21 Parte_15 somma lorda di euro 10.302,80 ciascuno, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a maggio
2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) a favore dei ricorrenti , Parte_16 Pt_17
,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_22 Pt_23
, della somma lorda di euro 10.177,55 ciascuno, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da
[...] gennaio a maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2247/2024 tra
Parte_1
[...] [...]
Pt_2 Pt_3
Pt_4 Parte_5 [...]
Pt_6 Pt_7
Parte_8
[...] Pt_9
Pt_10 Pt_11
[...] Pt_12
Pt_13 Pt_14
Parte_15 RICORRENTI e
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE CP_1 Controparte_2 RESISTENTE
Oggi 1 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per + 10 l'avv. VENTURA SILVIA Parte_1 Per DELLA l'avv. Controparte_3 Controparte_4 MANNUCCI LUIGI e l'avv. ABATI MANLIO, oggi sostituiti dall'avv. Filippo Andreoli È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1 L'avv. Ventura dichiara che nei confronti della società resistente è stata aperta la procedura del concordato preventivo liquidatorio.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Andreoli chiede di potere produrre l'estratto dell'atto di obbligo con il quale le società acquirenti hanno posto l'immobile a garanzia del concordato preventivo e, quindi, anche delle pretese creditorie dei ricorrenti. L'avv. Ventura ritiene irrilevante la produzione documentale richiesta da controparte.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
1 Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2247/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_16
), (C.F. ), C.F._2 Parte_17 C.F._3 [...] (C.F. , (C.F. Parte_18 C.F._4 Parte_19
), (C.F. , (C.F. C.F._5 Parte_8 C.F._6 Parte_20
), (C.F. , C.F._7 Parte_21 C.F._8 Pt_22
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_23 C.F._10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA SILVIA, Parte_15 C.F._11 dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR N. 104, , presso il difensore avv. VENTURA SILVIA CP_4 PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 00195 ROMA, presso il difensore avv. ABATI MANLIO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.06.2024, , Parte_1 Parte_16 Parte_17 [...]
, Parte_18 Parte_19 Parte_8 Parte_20 Parte_21 Parte_22
e dipendenti di Parte_23 Parte_15 Controparte_5
, con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel
[...] livello C2 CCNL Metalmeccanici, hanno dedotto l'inadempimento della società datrice di lavoro dell'obbligazione di pagamento della retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2024, e hanno, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di gennaio 2024 ad oggi, tenuto conto del loro inquadramento contrattuale al livello C2 del CCNL Metalmeccanici. 2) Accertare e dichiarare: - il
3 diritto del Sig. a percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, un importo Parte_1 retributivo lordo mensile di € 2.085,61 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti;
- il diritto dei GG.ri , e a percepire, a decorrere dal mese di Parte_8 Parte_21 Parte_15 gennaio 2024, ciascuno un importo retributivo lordo mensile di € 2.060,56 o, in subordine, di €
1.860,97 o altro importo che si accerti;
- il diritto dei GG.ri , , Parte_16 Parte_17 [...]
, , e a Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_22 Parte_23 percepire, a decorrere dal mese di gennaio 2024, ciascuno un importo retributivo lordo mensile di €
2.035,51 o, in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti. 3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere: - al Sig. un importo retributivo Parte_1 lordo mensile di € 2.085,61 o, in subordine di € 1.860,97 o altro importo che si accerti da gennaio
2024 ad oggi e dunque a corrispondergli quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo di € 10.428,05 o, in subordine, di € 9.304,85 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di giugno 2024 in poi;
- ai GG.ri
, e un importo retributivo lordo mensile ciascuno di € Parte_8 Parte_21 Parte_15
2.060,56 o in subordine, di € 1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondere a ciascuno di loro quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo ciascuno di € 10.302,80 o, in subordine, di € 9.304,85 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di giugno 2024 in poi;
- ai GG.ri
[...]
, , , , Pt_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
e , un importo retributivo lordo mensile ciascuno di € 2.035,51 o in subordine, Pt_22 Parte_23 di € 1.860,97 o altro importo che si accerti e dunque a corrispondere a ciascuno di loro quanto dovuto per il periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 compresi per un importo lordo ciascuno di € 10.177,55
o, in subordine, di € 9.304,85 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorrere dal mese di giugno 2024 in poi. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge. In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.”.
Si è costituita in giudizio Controparte_5 contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, atteso che lo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro a partire dal 2.11.2022, le impediva di potere proficuamente impiegare i lavoratori in attività produttive, per un fatto non imputabile alla parte datoriale, con conseguente insussistenza dell'obbligo retributivo, attesa la natura sinallagmatica del rapporto negoziale;
con vittoria di spese.
4 La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nel caso in esame, i ricorrenti, dipendenti, al momento del deposito del ricorso, di
[...]
con contratti di lavoro subordinato a tempo Controparte_5 indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello C2 CCNL Metalmeccanici (v. doc. n. 1, 2, 9 del fascicolo di parte ricorrente), hanno allegato l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligazione di pagamento della retribuzione dei mesi da gennaio a maggio 2024.
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i lavoratori non abbiano prestato, nel periodo de quo, alcuna attività lavorativa, nemmeno di guardiania e manutenzione.
A fronte dell'allegato inadempimento dell'obbligazione retributiva, parte resistente ha eccepito la non debenza della retribuzione, per i mesi da gennaio a maggio 2024, attesa la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, da parte dei lavoratori, per un fatto non imputabile al datore di lavoro, costituito dal perdurante stato di occupazione del sito produttivo, quantomeno dal novembre 2022, circostanza che avrebbe impedito al datore di lavoro di utilizzare proficuamente qualsiasi prestazione lavorativa, con conseguente suo esonero dall'obbligo di corrispondere la retribuzione.
La circostanza relativa allo stato di occupazione del sito produttivo è stata oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti in ricorso.
Ciò posto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale,
l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022 (Rv. 666384 - 01), secondo la quale: “secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare
5 all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n.
7300 del 2004”).
Pertanto, essendo pacifica, nel caso in esame, la vigenza dei rapporti di lavoro nel periodo oggetto di causa, è onere del datore di lavoro provare l'esistenza di una causa, a lui non imputabile, di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, onere che si ritiene che, nella fattispecie, parte resistente non abbia sufficientemente assolto, per le ragioni che seguono.
In particolare, non è contestato che l'attività produttiva non venga effettuata, all'interno dello stabilimento di Campi Bisenzio, per decisione datoriale, dal luglio 2021 (v. ord. Trib. Firenze del
20.06.2024, resa in una fattispecie analoga alla presente), ovvero da una data antecedente a quella della dedotta occupazione del sito produttivo (che, in base a quanto sostenuto in memoria di costituzione, sarebbe iniziata quantomeno il 2 novembre 2022; v. pag. n. 36 della suddetta memoria); parimenti, non
è contestato e, comunque, è documentale (v. doc. n.
4 - istanza CIGS del 5.01.2023 - e n. 10 – diffide accertative - del fascicolo di parte ricorrente) che, nel corso degli anni 2022 e per l'intero anno 2023
(ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania (che la Con società datrice di lavoro ha retribuito, a seguito dell'emissione, da parte dell' , di diffide accertative); peraltro, dal doc. n. 16 del fascicolo di parte ricorrente (comunicazione del liquidatore del
31.05.2023, relativa ai turni del personale dal 2 all'11.06.2023) emerge che le attività di manutenzione e guardiania sono state organizzate e disposte dal datore di lavoro (in particolare, nella predetta comunicazione si fa riferimento al personale comandato al lavoro), con la conseguenza che risultano documentalmente smentite le allegazioni di parte resistente secondo le quali dette attività sarebbero state autogestite dalla ed il datore di lavoro avrebbe accettato di retribuirle, auspicando che CP_7 ciò conducesse ad un rasserenamento della situazione.
6 Né dal doc. n. 19 del fascicolo di parte ricorrente (verbale di assemblea del 9.02.2023, con il quale è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale) emerge che la prospettata occupazione dello stabilimento da parte di alcuni dipendenti costituisca la ragione esclusiva della messa in liquidazione della società.
Peraltro, i ricorrenti hanno eccepito in ricorso che è dipesa da una scelta datoriale la mancata presentazione del piano previsto dalla L. 234/2021 e la mancata richiesta del connesso ammortizzatore sociale per il periodo successivo al 31.12.2023 (data di scadenza della CIGS).
Ancora, dal doc. n. 43 del fascicolo di parte ricorrente emerge l'intervenuta cessione dell'immobile aziendale, in cui si svolgeva l'attività produttiva, nel marzo 2024.
Conseguentemente, difetta, nella fattispecie, sufficiente allegazione e prova, da parte della resistente, del nesso di causalità tra la dedotta occupazione dello stabilimento (risalente quantomeno al 2.11.2022)
e l'assoluta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa di dipendenti ancora in forze (considerata la cessazione dell'attività produttiva, per decisione datoriale, sin dal luglio 2021, ovvero ben prima della dedotta occupazione, lo svolgimento, da parte dei dipendenti, a rotazione, di attività lavorativa di manutenzione e di guardiania anche nelle more della dedotta occupazione e durante il periodo di CIGS, cessata il 31.12.2023, e l'intervenuta alienazione, da parte della società datrice di lavoro, dell'immobile nel quale si svolgeva l'attività lavorativa, nel marzo 2024).
A tal proposito, si veda quanto condivisibilmente statuito dal Tribunale di Firenze con le sentenze n.
1087, 1088, 1089/2024, rese in fattispecie analoghe alla presente (relative ad altri dipendenti della società resistente), laddove il Tribunale ha evidenziato che l'onere probatorio della resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione, ma deve estendersi al nesso di causalità tra il dedotto stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio della produzione, ovvero il mancato utilizzo della prestazione lavorativa dei lavoratori, considerato che il datore di lavoro ha cessato di utilizzare la prestazione lavorativa dei lavoratori ben prima del dedotto stato di occupazione, non essendo stata indicata in memoria di costituzione la specifica attività nell'ambito della quale la prestazione dei lavoratori avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione guadagni e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito, in difetto di specifica allegazione in ordine all'esistenza di un concreto progetto di riconversione, rimasto inattuato.
Sul punto, si veda, altresì, quanto argomentato dal Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nell'ordinanza resa nel procedimento di reclamo R.G.N. 2695/2024, alle pagg. 2-3, in una fattispecie analoga alla presente.
Peraltro, le allegazioni contenute in memoria di costituzione (con riferimento all'ipotesi di accordo quadro del 19.01.2022 e all'accordo del 25.01.2022 – il quale contiene l'espresso richiamo
7 all'attuazione della rotazione del personale in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, aggiornamento e formazione;
v. doc. n. 8 e 9 del fascicolo di parte resistente), in ordine alla possibilità di svolgimento, da parte dei dipendenti, di attività di smaltimento dei rifiuti industriali, di distruzione dei prodotti semilavorati ed ultimati degli ex committenti e di smontaggio dei macchinari desueti fanno comunque riferimento ad un periodo antecedente alla dedotta occupazione dello stabilimento produttivo.
Le considerazioni che precedono comportano, pertanto, la condanna di parte resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle somme indicate in dispositivo, dovute a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somme non oggetto di contestazione nel quantum da parte della società resistente.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento: a) a favore del ricorrente della somma di euro Parte_1
10.428,05 lordi, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) a favore dei ricorrenti della Parte_8 Parte_21 Parte_15 somma lorda di euro 10.302,80 ciascuno, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a maggio
2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) a favore dei ricorrenti , Parte_16 Pt_17
,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_22 Pt_23
, della somma lorda di euro 10.177,55 ciascuno, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da
[...] gennaio a maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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