Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA Discussione e contestuale pronuncia della sentenza
Oggi 08/05/2025, alle ore 10:00, davanti al Giudice dott. Matteo NC, assistito, anche per la verbalizzazione, dall'Addetto U.P.P. dott. Marco Estorelli, compaiono nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c. e previ gli avvertimenti di rito connessi allo svolgimento dell'udienza in tale forma:
Per l'avv. Luisa IUZZOLINI, in sostituzione dell'Avv. Marchi;
Parte_1
Per il Procuratore dello Controparte_1
Stato dott. Cesare Carino.
*.*.*.*
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Parte appellante si riporta al proprio atto di cui chiede l'integrale accoglimento;
contesta l'eccezione di inammissibilità dei motivi avanzata dall'appellata ed espone sinteticamente, nel merito, i motivi di appello.
Parte appellata insiste come da comparsa di costituzione, quindi preliminarmente per l'inammissibilità dei motivi d'appello e, in ogni caso, per la conferma della sentenza appellata.
Il Giudice, udita la discussione e le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio alle ore 10.07.
Il Giudice, riaperto il verbale alle 10,25, alla presenza delle medesime difese, decide la causa mediante la pronuncia della seguente sentenza, incorporata al verbale di udienza, dando lettura, secondo le disposizioni del codice di rito, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Il Giudice
(dott. Matteo NC)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del dott. Matteo NC in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di II grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 305 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
(c.f. . P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER L'APPELLANTE:
In riforma dell'impugnata sentenza, in via principale accertare e dichiarare la nullità del verbale n. PTR3094000265 in quanto la sanzione principale non è mai stata emessa, rendendo di conseguenza nulla anche la relativa sanzione accessoria irrogata;
in via subordinata, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare nullo il verbale n.
PTR3094000265 in considerazione del fatto che il signor non era effettivamente Parte_1 sprovvisto di permesso di circolazione avendo tempestivamente avviato tutte le procedure necessarie per la regolarizzazione del proprio veicolo e agito nella ragionevole convinzione di essere in regola con la normativa vigente.
Con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio, e con salvezza di ogni diritto, deduzione e richiesta in esito alle ulteriori difese e istanze avversarie.
PER L'APPELLATO:
2 di 4 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare l'appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Con sentenza n. 296/2024 del 6.8.2024, a definizione del procedimento n. 3108/23, il GDP di Lodi, su ricorso ex art. 22 legge 689/81 di , ha così provveduto: Parte_1
1. “rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il verbale di contestazione n. PTR 3094000265 emesso dalla Polizia Stradale di n data 2.12.2023. 2. Compensa le spese”. CP_1 ha proposto ricorso in appello avanti al Tribunale, formulando due motivi: (1) il Parte_1 verbale n. PTR309400265 sarebbe nullo in quanto sarebbe stata irrogata la sola sanzione accessoria e non quella principale;
(2) il ricorrente/appellante avrebbe agito in buona fede, in quanto avrebbe formulato regolare istanza alla PA competente per regolarizzare l'immatricolazione italiana del veicolo interessato (Audi tg. DO485A) e che detta vettura, in attesa del provvedimento finale, sarebbe stata utilizzata una volta sola, nella convinzione della piena legittimità dell'uso.
2. Si è costituito l'appellato , che, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha lamentato CP_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto si deduce la formulazione di motivi di opposizione aggiunti e ulteriori rispetto a quelli svolti in prima sede, oltre alla violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. In ogni caso, nel merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso
(pag. 4) e, quindi, ha concluso per la conferma della sentenza gravata.
3. L'appello è inammissibile.
Il ricorso avanti al GDP, depositato personalmente da il 12.12.2023, era così Parte_1 motivato: “il sottoscritto chiede il dissequestro dell'automezzo per fare immatricolazione italiana (in corso) riduzione periodo di confisca in quanto strumento per il mio lavoro, annullamento dei verbali in essere, allego documentazione precedentemente presentata alla prefettura di . CP_1
In sintesi, come rettamente ha rilevato il GDP, “non ha formulato nessuna Parte_1 contestazione nel merito della violazione di cui al verbale impugnato limitandosi ad affermare di avere necessità del veicolo per motivi di lavoro”. Inoltre, l'appellante/ricorrente aveva di fatto ammesso la propria responsabilità, così come del resto già aveva fatto con la propria PEC del
7.12.2023 (pag. 41 fascicolo di parte I grado).
Come ha correttamente rilevato l'appellato, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile che il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base
3 di 4 dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti” (Cass.
18158/20, 27909/18, 17625/07, 6013/03).
In piena coerenza con tali argomentazioni, la Suprema Corte ha anche precisato che è vietato al giudice rilevare di ufficio vizi ulteriori o diversi (Cass. 232/16) e parallelamente è vietato all'amministrazione dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l'ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. 17625/07).
Nella fattispecie in esame, entrambi i motivi di appello si risolvono nella prospettazione
(inammissibile) di motivi di impugnativa del provvedimento sanzionatorio mai in precedenza dedotti, né nel ricorso, né – anche a voler ammettere un richiamo per relationem – nell'istanza inviata a mezzo PEC alla il 7.12.2023 (in cui, anzi, vi è il pieno riconoscimento di CP_1 responsabilità), in cui nulla si evoca quanto ai profili oggi dedotti.
Né risultano profili di assoluta inesistenza dei poteri sanzionatori, unica ipotesi in presenza della quale sarebbe ammesso il rilievo di ufficio o la possibilità di sopravvenuta deduzione.
L'inammissibilità di ogni motivo d'appello esonera dall'esame del merito e comporta la conferma l'integrale della pronuncia impugnata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con riferimento alla sanzione pecuniaria, esclusa la fase istruttoria e nel resto attenendosi ai parametri medi.
Deve, infine, dichiararsi che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, sicché l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del dott. Matteo NC, definitivamente pronunciando quale giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA INAMMISSIBILI tutti i motivi d'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza appellata;
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, da liquidarsi in 462,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se e per quanto dovute per legge;
3) DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002.
Sentenza letta in pubblica udienza tenutasi nelle forme dell'art. 127-bis c.p.c. il 9/5/2025
Il Giudice
(dott. Matteo NC)
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