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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4004/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.4004/2019 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato in calce alla comparsa di Parte_1 costituzione di nuovo difenore del 5.2.2020 dall'avv. Vito Perrelli presso il cui studio in Triggiano alla via Pisacane n°11 è elettivamente domiciliato;
- Attore -
contro nata a [...] il [...] ( e Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]S. Spirito alla Zara 9;
-Convenuta contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 14.3.2019 premetteva: Parte_1
- che in data 17 luglio 2007 aveva partecipato alla gara divenendo Controparte_1 aggiudicataria dell' immobile commerciale sito in Bari al Corso Benedetto Croce 53 per la quota del 50%;
-che con contratto di associazione in partecipazione del 10.9.2007 si Parte_1 era obbligato a partecipare all' investimento per un ammontare corrispondente al 100% del capitale investito convenendo che l'immobile sarebbe stato venduto a terzi a cura dell'associante e gli utili sarebbero stati ripartiti tra le parti in relazione all'apporto conferito;
-che conseguentemente eseguiva il pagamento della somma di €.39.104,00= a mezzo dell' assegno circolare n.2652371543 del 10 settembre 2007; - che l'associante non aveva ha mai reso al ricorrente rendiconto annuale della gestione dell'affare ai sensi dell'art. 2552, co. 3, c.c.
Concludeva chiedendo di: “ accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
Sig.ra ai sensi del combinato disposto degli artt.1453, 1455 e 2552, Controparte_1 comma 3, cc e, per l'effetto, condannarla alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di €.39.104,00= (trentanovemilacentoquattro/00)oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La resistente non si è costituita.
Mutato il rito dal precedente giudicante, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si evidenzia che il giudizio era stato trasformato da sommario in ordinario e che con ordinanza del 3.3.2023 erroneamente, letti gli atti del fascicolo telematico, si è trattenuta la causa ritenendo di doverla decidere con il rito introduttivo.
La causa quindi è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osserva che ai sensi dell'art. 2552 c.c. “La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.”
La giurisprudenza unanime ritiene che nel contratto di associazione in partecipazione in cui sia prevista la corresponsione all'associato di una percentuale degli utili dell'impresa, può costituire inadempimento grave dell'associante la mancata tenuta della contabilità prevista dal contratto stesso per consentire all'altra parte il controllo degli introiti, anche se per la natura e le dimensioni dell'impresa, non sussista l'obbligo legale della tenuta di libri e scritture contabili. (Cass. n. 96/1970).
Per quanto concerne gli obblighi è stato ritenuto che seppure la liquidazione delle pendenze fino al momento del rendiconto non è l'unico, né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato, il mancato rendimento del conto non comporta,
pag. 2/4 necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455c.c. (Cass. n. 8027/2000).
La convenuta ha scelto di non costituirsi né di addurre ragioni contrarie a quelle di controparte per cui devono ritenersi per ammessi i fatti di causa secondo il principio di cui all'art.115 c.p.c
A tal proposito soccorre la giurisprudenza del Supremo Collegio che ha formulato il seguente principio di diritto: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”. ( Ord. n. 31837 del 4 novembre 2021)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 3.397,00= per i compensi così determinati stante il valore della causa, l'attività svolta, ai sensi del DM n.55/2014 ( €.
919,00 fase studio;
€. 777,00= fase introduttiva;
€. 1.701,00= fase decisionale); tenuto conto della scarna attività svolta, dell'omesso deposito di memorie istruttorie nonché delle comparse e note di replica e quindi in €.3397,00 oltre le spese borsuali in €.
311,00= oltre oneri accessori.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOP, Avv. Testini
Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda, così provvede:
- dichiara l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, la Controparte_1
condanna al pagamento in restituzione, in favore di , della somma di Parte_1
€.39.104,00= oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
pag. 3/4 -condanna al pagamento delle spese e competenze di causa liquidate Controparte_1 in €.3397,00 ;oltre le spese borsuali in €. 311,00= ed oneri accessori (15% spese forfetarie;
c.a.p. e iva come per legge) da distrarsi in favore dell'Avv.Vito Perrelli.
Bari, 19.3.2025
Il GOP
Avv. Testini Giovanna
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Avv. Testini Giovanna Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr.4004/2019 del Ruolo Generale degli affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato in calce alla comparsa di Parte_1 costituzione di nuovo difenore del 5.2.2020 dall'avv. Vito Perrelli presso il cui studio in Triggiano alla via Pisacane n°11 è elettivamente domiciliato;
- Attore -
contro nata a [...] il [...] ( e Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]S. Spirito alla Zara 9;
-Convenuta contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 14.3.2019 premetteva: Parte_1
- che in data 17 luglio 2007 aveva partecipato alla gara divenendo Controparte_1 aggiudicataria dell' immobile commerciale sito in Bari al Corso Benedetto Croce 53 per la quota del 50%;
-che con contratto di associazione in partecipazione del 10.9.2007 si Parte_1 era obbligato a partecipare all' investimento per un ammontare corrispondente al 100% del capitale investito convenendo che l'immobile sarebbe stato venduto a terzi a cura dell'associante e gli utili sarebbero stati ripartiti tra le parti in relazione all'apporto conferito;
-che conseguentemente eseguiva il pagamento della somma di €.39.104,00= a mezzo dell' assegno circolare n.2652371543 del 10 settembre 2007; - che l'associante non aveva ha mai reso al ricorrente rendiconto annuale della gestione dell'affare ai sensi dell'art. 2552, co. 3, c.c.
Concludeva chiedendo di: “ accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
Sig.ra ai sensi del combinato disposto degli artt.1453, 1455 e 2552, Controparte_1 comma 3, cc e, per l'effetto, condannarla alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di €.39.104,00= (trentanovemilacentoquattro/00)oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La resistente non si è costituita.
Mutato il rito dal precedente giudicante, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si evidenzia che il giudizio era stato trasformato da sommario in ordinario e che con ordinanza del 3.3.2023 erroneamente, letti gli atti del fascicolo telematico, si è trattenuta la causa ritenendo di doverla decidere con il rito introduttivo.
La causa quindi è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osserva che ai sensi dell'art. 2552 c.c. “La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.”
La giurisprudenza unanime ritiene che nel contratto di associazione in partecipazione in cui sia prevista la corresponsione all'associato di una percentuale degli utili dell'impresa, può costituire inadempimento grave dell'associante la mancata tenuta della contabilità prevista dal contratto stesso per consentire all'altra parte il controllo degli introiti, anche se per la natura e le dimensioni dell'impresa, non sussista l'obbligo legale della tenuta di libri e scritture contabili. (Cass. n. 96/1970).
Per quanto concerne gli obblighi è stato ritenuto che seppure la liquidazione delle pendenze fino al momento del rendiconto non è l'unico, né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato, il mancato rendimento del conto non comporta,
pag. 2/4 necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455c.c. (Cass. n. 8027/2000).
La convenuta ha scelto di non costituirsi né di addurre ragioni contrarie a quelle di controparte per cui devono ritenersi per ammessi i fatti di causa secondo il principio di cui all'art.115 c.p.c
A tal proposito soccorre la giurisprudenza del Supremo Collegio che ha formulato il seguente principio di diritto: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”. ( Ord. n. 31837 del 4 novembre 2021)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 3.397,00= per i compensi così determinati stante il valore della causa, l'attività svolta, ai sensi del DM n.55/2014 ( €.
919,00 fase studio;
€. 777,00= fase introduttiva;
€. 1.701,00= fase decisionale); tenuto conto della scarna attività svolta, dell'omesso deposito di memorie istruttorie nonché delle comparse e note di replica e quindi in €.3397,00 oltre le spese borsuali in €.
311,00= oltre oneri accessori.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOP, Avv. Testini
Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda, così provvede:
- dichiara l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, la Controparte_1
condanna al pagamento in restituzione, in favore di , della somma di Parte_1
€.39.104,00= oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
pag. 3/4 -condanna al pagamento delle spese e competenze di causa liquidate Controparte_1 in €.3397,00 ;oltre le spese borsuali in €. 311,00= ed oneri accessori (15% spese forfetarie;
c.a.p. e iva come per legge) da distrarsi in favore dell'Avv.Vito Perrelli.
Bari, 19.3.2025
Il GOP
Avv. Testini Giovanna
pag. 4/4