Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 875/2024 R.G. promossa da: corrente in Milano, ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio Parte_1 dell'avv. prof. A. Saletti, che la rappresenta e difende per procura generale prodottoa in atti
A T T R I C E
C O N T R O
, residente in Pamparato, elettivamente domiciliato in Foggia, presso lo stu- Parte_2 dio dell'avv. A. Ruocco, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decre- to ingiuntivo
C O N V E N U T O
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. A. Saletti per l'attrice così conclude:
“Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, e segnata- mente quella di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto:
- dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di Parte_2 avente ad oggetto la consegna degli estratti conto della carta revolving ***00359 del periodo luglio 2013/ottobre 2022;
- respingere tutte le ulteriori domande proposte da nei confronti della conclu- Parte_2 dente, in quanto infondate per le ragioni esposte in atti;
- in ogni caso, dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto in- giuntivo n. 179/2024 – R.G. 409/2024, pronunciato dal Tribunale di Cuneo in data 1° marzo
2024 e notificato in data 4 marzo 2024;
Con vittoria di spese e compenso di causa oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CNA.”
L'avv. A. Ruocco per il convenuto così conclude:
“Il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvede- re,
a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per
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b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competen- ze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, ha chiesto a questo Tribunale di in- Parte_2 giungere ad di consegnare immediatamente e senza dilazione in favore del ri- Parte_1 corrente copia della documentazione di cui in premessa, oltre spese e competenze di procedu- ra, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nel termine di rito e sotto le comminatorie di legge.
A sostegno di tale richiesta, il ricorrente affermava:
- di aver stipulato con il contratto di credito revolving n. ****00359, rientran- Parte_1 te nel campo di applicazione del credito al consumo;
- di avere richiesto, con PEC 29.8.2023, alla copia del contratto e dell'estratto conto CP_1 storico, senza ricevere riscontro;
- parimenti senza effetto erano rimasti ulteriori inviti alla bonaria consegna della documenta- zione richiesta;
- di avere diritto alla relativa consegna ai sensi degli artt. 117, 119 e 125 bis D.lgs. 385/1993
(TUB), nonché in virtù dei principi di solidarietà ex art. 2 Cost. e buona fede nell'esecuzione dei contratti ex art. 1375 cod. civ.
Con decreto emesso in data 01.03.2024, questo Tribunale ha ingiunto ad di conse- Parte_1 gnare al ricorrente i seguenti documenti: contratto firmato dal cliente di cui in oggetto, estrat- to conto storico (dalla data di apertura del rapporto), relativi alla carta di credito revolving n.
***00359 intestata al ricorrente, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso detto decreto, proponeva opposizione con atto di citazione notificato Parte_1 in data 12.04.2024, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della la materia del con- tendere riguardo alla domanda avente ad oggetto la consegna degli estratti conto della carta revolving del periodo luglio 2013/ottobre 2022, e la reiezione di tutte le ulteriori domande proposte da con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del Parte_2 convenuto al pagamento delle spese processuali.
Il convenuto opposto non si costituiva nei termini fissati, venendo dichiarato contumace, ma si costituiva tardivamente, chiedendo la reiezione dell'opposizione proposta, con il favore del- le spese.
Con provvedimento in data 18.09.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Espletato tale incombente mediante il deposito di note scritte, il Giudice tratteneva quindi la causa a decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare anzitutto che la carta di credito cui si riferisce la documentazione oggetto del presente giudizio, è stata rilasciata al convenuto nel novembre 2002, come risulta Pt_2 dalla scheda rapporto prodotta in atti (v. doc. n. 3 , quindi, oltre un decennio prima Parte_1 della richiesta dell'odierno convenuto ex art. 119 TUB del 29.08.2023 (v. doc. n. 2 allegato al ricorso monitorio).
Il rapporto relativo alla carta de qua è stato chiuso nell'autunno 2022, a seguito del recesso comunicato nel settembre di quell'anno dallo stesso (v. doc. n. 4 . Pt_2 Parte_1
Ciò premesso, si osserva che, con la richiesta ex art. 119 TUB del 29.08.2023 e con il succes- sivo ricorso per ingiunzione ha domandato la consegna del contratto di apertura Parte_2 della carta di credito revolving n. ***00359 e degli estratti conto della stessa carta dall'apertura del rapporto.
Il decreto ingiuntivo opposto ha integralmente accolto tale domanda.
Come noto, però, l'art. 119, comma 4, TUB prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di otte- nere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, TUB, ha quindi provveduto a consegnare al legale dell'odierno convenuto, con PEC del 10.04.2024 (v. doc. n. 5 CP_2
[...
, copia degli estratti conto mensili della carta oggetto di causa relativi ai dieci anni anterio- ri alla richiesta del 29.08.2023 del convenuto, cioé gli estratti conto del periodo compreso tra luglio 2013 ed ottobre 2022, data in cui è stato emesso l'ultimo estratto conto della carta pri- ma della sua chiusura.
Riguardo a questi documenti è, quindi, cessata la materia del contendere, posto che il conve- nuto non ne ha contestato la ricezione.
Quanto invece alla domanda diretta alla consegna degli estratti conto ultradecennali della car- ta de qua, occorre rilevare non vi è alcun dubbio circa l'applicazione agli estratti conto del termine decadenziale previsto dall'art. 119, comma 4, TUB.
La Suprema Corte ha infatti chiarito, con riferimento agli estratti del conto corrente (ma il principio è estensibile, per evidente eadem ratio, anche a quelli di una carta di credito), che
“in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione rela- tiva alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 … ri- guarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, … ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indif- ferenziato su tutte le parti” (Cass. 29.11.2022, n. 35039, in motivazione. Conf. Cass.
13.09.2021, n. 24641; Cass. 22.06.2020, n. 12178).
All'orientamento della Suprema Corte si è uniformata la giurisprudenza di merito che ha, a sua volta, affermato che, “con riguardo agli estratti conto, la norma di cui all'art. 119 TUB che prevede un implicito limite temporale, pari a dieci anni, per la conservazione della docu-
3 mentazione bancaria da parte degli istituti di credito, contiene il riferimento generico alla
«documentazione inerente a singole operazioni» che è senz'altro applicabile anche agli estratti di conto corrente, che per l'appunto recano indicazione di tutte le movimentazioni relative ad un determinato rapporto (Trib. Lagonegro 23 marzo 2021, in expartecreditoris.it. Conf. App.
Bari 28 maggio 2021; Trib. Genova 8 novembre 2022; Trib. Chieti, 28 dicembre 2020, tutte edite sul medesimo sito).
In base a tali principi giurisprudenziali, appare evidente l'infondatezza della domanda dell'odierno convenuto relativa agli estratti conto della carta ***00359 anteriori al
29.08.2013, stante lo spirare per essi del termine decadenziale di cui all'art. 119, c. 4, TUB, decorrente dalla richiesta del 29.08.2023.
Peraltro, ad analoghe conclusioni deve pervenirsi riguardo alla domanda del convenuto di consegna del contratto della carta di credito.
Infatti, anche il contratto in questione è stato stipulato oltre dieci anni prima della richiesta fatta dal convenuto opposto il 29.08.2023, e da ciò consegue che il diritto del predetto di otte- nere copia di tale contratto non esisteva più al momento della richiesta, essendo spirato anche per esso il termine di decadenza decennale dell'obbligo di conservazione della documentazio- ne previsto dall'art. 119, comma 4, TUB.
L'applicabilità di tale norma anche alla documentazione contrattuale è stata affermata dalla
Suprema Corte, la quale, nell'asserire che l'art. 119 TUB “dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119)”, ha osservato che tale norma (e quindi anche le restrizioni da essa previste) riguardano anche
“il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari” (Cass. 11.03.2020, n. 6975).
In senso conforme, la Corte, dopo aver statuito, riguardo agli estratti conto, che “la … CP_1 ottempera… a quanto prescritto dalla richiamata norma (l'art. 119, comma 4, TUB, n.d.r.), che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito che ne sia richiesto alla consegna di «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»”, ha precisato che “tale proposizione vale anche per il contratto di conto corrente” (Cass.
22.06.2020, n. 12178; conf. Cass. 29.11.2022, n. 35039).
La Corte ha confermato così la fondatezza delle decisioni di merito che hanno sempre ritenuto applicabile ai contratti la previsione dell'art. 119, comma 4, TUB.
In particolare, la Corte d'Appello di Torino, dopo avere affermato che la disposizione dell'art. 119 TUB deve “interpretarsi come riferita anche ai contratti” ha, altresì, escluso che possa so- stenersi l'esistenza di un più ampio diritto del cliente alla consegna da parte della banca del contratto fondato sul principio generale di buona fede, osservando che “l'obbligo in questione
è già stato disciplinato in modo specifico dal legislatore con la … norma di cui all'art. 117 c.
1 D.Lvo 385/1993 e con la norma di cui all'art. 119 D.Lvo 385/1993, che hanno regolamenta- to il diritto in questione”, aggiungendo che, “tenuto conto che l'esecuzione secondo buona fe- de si configura come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di te- nere quei comportamenti che a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere ex-
4 tracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo cari- co, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass. n. 12093/2001), deve rite- nersi che non possa farsi carico ad una sola delle parti, ed in particolare solo alla banca,
l'onere di custodire l'esemplare del contratto che risulta essere stato in possesso di ciascuna delle due, le quali quindi, sono entrambe tenute, esercitando il minimo di diligenza richiesta, a conservare il suddetto documento, anche al fine di esercitare i diritti dallo stesso derivanti, senza che ad una sola delle due possa essere consentito qualunque comportamento negligente ritenendo di poter sempre far conto sul comportamento diligente della controparte” (così App.
Torino 24 luglio 2024, n. 715, p. 11).
La difesa del convenuto contesta che il diritto alla consegna di questo documento sia soggetto al termine decennale di cui all'art. 119 TUB, invocando a fondamento della necessità di di- sapplicare quel termine ai contratti, l'art. 117 TUB (che prevede il diritto del cliente di riceve- re copia del contratto al momento della sua conclusione), il principio di buona fede (che im- pone a ciascuna parte di preservare l'interesse dell'altra, ove ciò non gli rechi pregiudizio, e quindi di consegnarle il contratto anche dopo la sua stipulazione, qualora la controparte lo ab- bia smarrito o comunque perso la disponibilità), la circostanza che il contratto è fonte e prova del rapporto (con la conseguenza che, sempre in ossequio al principio di buona fede, lo stesso deve essere conservato e consegnato all'altra parte, anche dopo la cessazione del rapporto e senza limiti di tempo, finché sussista un interesse della controparte ad ottenerlo).
Si tratta peraltro di argomentazioni infondate.
Infatti, non esiste alcuna norma di legge che sancisce il diritto dei clienti delle banche di otte- nere la consegna di copia dei contratti senza limiti di tempo, come afferma il convenuto, posto che le uniche disposizioni (artt. 117 e 119 TUB) che si occupano della consegna della docu- mentazione bancaria, inclusi i contratti, lungi dal prevedere una simile estensione temporale del diritto alla consegna dei clienti nei confronti delle banche, lo circoscrivono invece nel tempo.
Così, l'art. 117 TUB prevede il diritto del cliente ad ottenere copia del contratto, ma solo con riferimento al momento della sua stipulazione.
L'art. 119 TUB prevede poi, come noto, il diritto dei clienti di ottenere copia della documen- tazione bancaria, anche se già in precedenza ricevuta, ma solo nel limite di dieci anni dalla da- ta di formazione della documentazione richiesta. In presenza di questi dati testuali, non si può sostenere che esista un diritto di consegna del contratto “senza alcun limite temporale”.
Né un tale diritto, in deroga alle espresse previsioni di legge sopra citate, può fondarsi sic et simpliciter sui principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti ex artt. 1175, 1374, e 1375 c.c., atteso che quei principi operano quale fonte sussidiaria di ulte- riori obblighi/diritti rispetto a quelli previsti dalla legge e dal contratto, non solo in favore e/o a carico di entrambe le parti a seconda delle peculiari circostanze del caso (e, sotto questo pro- filo, nulla allega il convenuto circa l'eventuale mancata consegna del contratto ultradecennale o circa il suo successivo smarrimento/perimento, che dovrebbe giustificarne una nuova con- segna da parte della secondo buona fede, nonostante si tratti di rapporto chiuso da oltre CP_1
5 un anno), ma anche a condizione che il contratto o la legge non prevedano diversamente.
In altri termini, la buona fede non può essere utilizzata quale fonte di astratti diritti ed obbli- ghi a senso unico, anche qualora ciò si ponga in contrasto con espresse disposizioni di legge.
Ed infatti, la Suprema Corte non si è mai pronunciata a favore della tesi della non applicabili- tà ai contratti dell'art. 119 TUB, ma, anzi, si è espressa in termini esattamente opposti.
In particolare, la Suprema Corte, pur avendo affermato che il diritto di ricevere copia della documentazione bancaria prescinde dall'attualità del rapporto e “produce i suoi effetti fino a quanto permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte ad essere informata”, precisa, però, che questo “interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato” è pur sempre quello previsto dall'art. 119, c. 4, TUB, atteso che “in base alle considerazioni che precedono, non può dubitarsi che il disposto dell'art. 119, comma 4, del Testo unico bancario
… trovi applicazione anche alla fattispecie dedotta nel presente giudizio”, con la conseguenza che, anche “alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c)
… il diritto di ottenere la documentazione” può essere esercitato solo “nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato” (Cass. 12.05.2006, n. 11004).
Quindi, anche la domanda del convenuto di consegna del contratto de quo è infondata, stante l'inesistenza del diritto azionato per decorso del termine decennale previsto dall'art. 119, comma 4, TUB, risalendo tale contratto ad oltre 10 anni prima della richiesta ex art. 119 TUB inviata dal medesimo.
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione proposta dev'essere pertanto accolta, con con- seguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, in ordine alla domanda del convenuto avente ad oggetto la consegna degli estratti conto della carta revolving ***00359 del periodo luglio 2013/ottobre 2022, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre le ulteriori domande proposte dal medesimo devono essere respinte.
Riguardo alle spese, occorre osservare, da un lato, che la banca opponente ha consegnato gli estratti conto della carta revolving del periodo luglio 2013/ottobre 2022 solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ma il convenuto opposto è risultato soccombente in ordine alle altre due domande proposte. Stante le parziale reciproca soccombenza, deve quindi disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo emesso da questo
Tribunale in data 01.03.2024 nei confronti di Parte_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Cuneo 14/02/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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