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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/10/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 771/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 771/2024 V.G. promosso da:
(codice fiscale , nato ad [...] (A) il 24 Parte_1 C.F._1
settembre 1978, residente in [...] interno 01, elettivamente domiciliato in AV (AQ) in Via Giovanni Amendola n. 12 presso lo studio dell'Avv.
RT Fasciani del Foro di AV
E
, (codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.06.1980, residente in [...], elettivamente domiciliata in
AV (AQ) in Via Vincenzo Falcone n.10, presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Angelo
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 17.01.2025, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di AV in Via Roma n.208 interno 01, identificata al C.F. del Comune di AV al Foglio 8 p.lla 1271 Piano T. Zona 1 Cat. A/2 Cl.04 di 5 vani, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse del Controparte_1 figlio minore , ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo Persona_1 stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica ovvero anche non decida di dimorare stabilmente altrove. La sig.ra si impegna a volturare entro 10 giorni dal Controparte_1 deposito del presente ricorso tutte le utenze domestiche ed a comunicare all'amministratore di condominio l'assegnazione della suddetta abitazione in suo favore per ogni incombente ed onere condominiale, di cui si farà comunque carico in via esclusiva a partire dal mese di agosto 2024 mentre rimarranno in parti uguali eventuali somme dovute nei periodi precedenti in cui vi era convivenza.
PIANO GENITORIALE PER I IG IN
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il Persona_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due giorni a settimana con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali e possibilità di pernottare presso la dimora paterna se richiesto dal figlio e libera facoltà da parte degli stessi di concordare giorni ed orari in relazione alle reciproche esigenze lavorative e di studio, essendo ormai il figlio dotato di buona capacità di discernimento;
a week-end Persona_1 alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando farà rientro presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito sulla carta Parte_1 Controparte_1
POSTEPAY Evolution n. 5333171101661136 alla stessa intestata, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed in relazione ad esse le parti stabiliscono di volersi conformare a quanto previsto e stabilito nel Protocollo stilato dal Tribunale di AV;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali i coniugi rinunciano al contributo al loro mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
8. La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio a carico nella Controparte_1 misura del 100% ed al tal fine la stessa provvederà ad ogni necessario incombente;
il sig. presta sin d'ora la propria autorizzazione a che la sig.ra Parte_1 CP_1
percepisca integralmente il detto importo, impegnandosi, laddove necessario, a integrare la
[...] documentazione ovvero a prestare la propria fattiva collaborazione per il buon esito dell'istanza.
9. La sig.ra continuerà a percepire integralmente e fino a che ne abbia diritto Controparte_1
l'indennità di frequenza erogata dall'INPS del figlio , impegnandosi a Persona_1 destinarla ai bisogni dello stesso.
10. Le parti danno espressamente atto che nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, le somme percepite dalla sig.ra di cui ai punti 8 e 9 non venissero più percepite (es. Controparte_1 decadenza, insussistenza delle condizioni, revoca, ecc…) l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio non potrà subire aumenti, in quanto già ritenuto sufficiente e congruamente determinato nella misura attuale.
11. cederà a titolo gratuito alla sig.ra l'autoveicolo Parte_1 Controparte_1
FIAT PUNTO t.g. DG082HX ed a tal riguardo quest'ultima si farà carico delle spese al 50% per il passaggio di proprietà mentre il restante 50% sarà a carico del Sig. e degli oneri Persona_1 assicurativi provvedendo a stipulare polizza alla stessa intestata entro 10 giorni dal deposito del ricorso.
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio e con gli accordi in questa sede assunti dichiarano di aver definito ogni ulteriore ed eventuale pendenza economica e non economica tra essi esistente o potenziale.
Le parti inoltre chiedono:
“P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AV.
2. Confermare tutte le altre condizioni innanzi elencata da intendersi qui per riprodotte”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti e , in data 01.11.2024 Parte_1 Controparte_1 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato in AV (AQ) il giorno
23.08.2013, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (c.f. ), Persona_1 C.F._3
nato in [...] il [...];
All'udienza dell'8 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa. In tal sede, inoltre, la sig.ra ha precisato che CP_1
l'assegno unico universale erogato dall'INPS per il figlio e dalla stessa Persona_1
percepito, a far data dal marzo 2024, ammonta ad € 341,70 mensili.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
17.01.2025, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse del figlio.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, celebrato in AV (AQ) il 23.08.2013 con atto numero 30, parte Controparte_1
I, anno 2013.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore:
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna Persona_1
-al diritto di visita paterno:
“il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due giorni a settimana con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali e possibilità di pernottare presso la dimora paterna se richiesto dal figlio e libera facoltà da parte degli stessi di concordare giorni ed orari in relazione alle reciproche esigenze lavorative e di studio, essendo ormai il figlio dotato di buona capacità di discernimento;
a week-end Persona_1 alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando farà rientro presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; 4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.”
-al mantenimento del figlio minore:
“5. verserà a tramite accredito sulla carta Parte_1 Controparte_1
POSTEPAY Evolution n. 5333171101661136 alla stessa intestata, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed in relazione ad esse le parti stabiliscono di volersi conformare a quanto previsto e stabilito nel Protocollo stilato dal Tribunale di AV;
8. La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio a carico nella Controparte_1 misura del 100% ed al tal fine la stessa provvederà ad ogni necessario incombente;
il sig. presta sin d'ora la propria autorizzazione a che la sig.ra Parte_1 CP_1
percepisca integralmente il detto importo, impegnandosi, laddove necessario, a integrare la
[...] documentazione ovvero a prestare la propria fattiva collaborazione per il buon esito dell'istanza.
9. La sig.ra continuerà a percepire integralmente e fino a che ne abbia diritto Controparte_1
l'indennità di frequenza erogata dall'INPS del figlio , impegnandosi a Persona_1 destinarla ai bisogni dello stesso.
10. Le parti danno espressamente atto che nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, le somme percepite dalla sig.ra di cui ai punti 8 e 9 non venissero più percepite (es. Controparte_1 decadenza, insussistenza delle condizioni, revoca, ecc…) l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio non potrà subire aumenti, in quanto già ritenuto sufficiente e congruamente determinato nella misura attuale.”
-al mantenimento tra i coniugi:
“7. Dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali i coniugi rinunciano al contributo al loro mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
”
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AV l'8 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 771/2024 V.G. promosso da:
(codice fiscale , nato ad [...] (A) il 24 Parte_1 C.F._1
settembre 1978, residente in [...] interno 01, elettivamente domiciliato in AV (AQ) in Via Giovanni Amendola n. 12 presso lo studio dell'Avv.
RT Fasciani del Foro di AV
E
, (codice fiscale ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.06.1980, residente in [...], elettivamente domiciliata in
AV (AQ) in Via Vincenzo Falcone n.10, presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Angelo
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 17.01.2025, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di AV in Via Roma n.208 interno 01, identificata al C.F. del Comune di AV al Foglio 8 p.lla 1271 Piano T. Zona 1 Cat. A/2 Cl.04 di 5 vani, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse del Controparte_1 figlio minore , ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo Persona_1 stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica ovvero anche non decida di dimorare stabilmente altrove. La sig.ra si impegna a volturare entro 10 giorni dal Controparte_1 deposito del presente ricorso tutte le utenze domestiche ed a comunicare all'amministratore di condominio l'assegnazione della suddetta abitazione in suo favore per ogni incombente ed onere condominiale, di cui si farà comunque carico in via esclusiva a partire dal mese di agosto 2024 mentre rimarranno in parti uguali eventuali somme dovute nei periodi precedenti in cui vi era convivenza.
PIANO GENITORIALE PER I IG IN
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il Persona_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due giorni a settimana con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali e possibilità di pernottare presso la dimora paterna se richiesto dal figlio e libera facoltà da parte degli stessi di concordare giorni ed orari in relazione alle reciproche esigenze lavorative e di studio, essendo ormai il figlio dotato di buona capacità di discernimento;
a week-end Persona_1 alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando farà rientro presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito sulla carta Parte_1 Controparte_1
POSTEPAY Evolution n. 5333171101661136 alla stessa intestata, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed in relazione ad esse le parti stabiliscono di volersi conformare a quanto previsto e stabilito nel Protocollo stilato dal Tribunale di AV;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali i coniugi rinunciano al contributo al loro mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
8. La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio a carico nella Controparte_1 misura del 100% ed al tal fine la stessa provvederà ad ogni necessario incombente;
il sig. presta sin d'ora la propria autorizzazione a che la sig.ra Parte_1 CP_1
percepisca integralmente il detto importo, impegnandosi, laddove necessario, a integrare la
[...] documentazione ovvero a prestare la propria fattiva collaborazione per il buon esito dell'istanza.
9. La sig.ra continuerà a percepire integralmente e fino a che ne abbia diritto Controparte_1
l'indennità di frequenza erogata dall'INPS del figlio , impegnandosi a Persona_1 destinarla ai bisogni dello stesso.
10. Le parti danno espressamente atto che nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, le somme percepite dalla sig.ra di cui ai punti 8 e 9 non venissero più percepite (es. Controparte_1 decadenza, insussistenza delle condizioni, revoca, ecc…) l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio non potrà subire aumenti, in quanto già ritenuto sufficiente e congruamente determinato nella misura attuale.
11. cederà a titolo gratuito alla sig.ra l'autoveicolo Parte_1 Controparte_1
FIAT PUNTO t.g. DG082HX ed a tal riguardo quest'ultima si farà carico delle spese al 50% per il passaggio di proprietà mentre il restante 50% sarà a carico del Sig. e degli oneri Persona_1 assicurativi provvedendo a stipulare polizza alla stessa intestata entro 10 giorni dal deposito del ricorso.
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio e con gli accordi in questa sede assunti dichiarano di aver definito ogni ulteriore ed eventuale pendenza economica e non economica tra essi esistente o potenziale.
Le parti inoltre chiedono:
“P R O N U N C I A R E sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AV.
2. Confermare tutte le altre condizioni innanzi elencata da intendersi qui per riprodotte”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti e , in data 01.11.2024 Parte_1 Controparte_1 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato in AV (AQ) il giorno
23.08.2013, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (c.f. ), Persona_1 C.F._3
nato in [...] il [...];
All'udienza dell'8 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendone l'integrale accoglimento ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa. In tal sede, inoltre, la sig.ra ha precisato che CP_1
l'assegno unico universale erogato dall'INPS per il figlio e dalla stessa Persona_1
percepito, a far data dal marzo 2024, ammonta ad € 341,70 mensili.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
17.01.2025, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse del figlio.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, celebrato in AV (AQ) il 23.08.2013 con atto numero 30, parte Controparte_1
I, anno 2013.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore:
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna Persona_1
-al diritto di visita paterno:
“il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due giorni a settimana con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali e possibilità di pernottare presso la dimora paterna se richiesto dal figlio e libera facoltà da parte degli stessi di concordare giorni ed orari in relazione alle reciproche esigenze lavorative e di studio, essendo ormai il figlio dotato di buona capacità di discernimento;
a week-end Persona_1 alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando farà rientro presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; 4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.”
-al mantenimento del figlio minore:
“5. verserà a tramite accredito sulla carta Parte_1 Controparte_1
POSTEPAY Evolution n. 5333171101661136 alla stessa intestata, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed in relazione ad esse le parti stabiliscono di volersi conformare a quanto previsto e stabilito nel Protocollo stilato dal Tribunale di AV;
8. La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio a carico nella Controparte_1 misura del 100% ed al tal fine la stessa provvederà ad ogni necessario incombente;
il sig. presta sin d'ora la propria autorizzazione a che la sig.ra Parte_1 CP_1
percepisca integralmente il detto importo, impegnandosi, laddove necessario, a integrare la
[...] documentazione ovvero a prestare la propria fattiva collaborazione per il buon esito dell'istanza.
9. La sig.ra continuerà a percepire integralmente e fino a che ne abbia diritto Controparte_1
l'indennità di frequenza erogata dall'INPS del figlio , impegnandosi a Persona_1 destinarla ai bisogni dello stesso.
10. Le parti danno espressamente atto che nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, le somme percepite dalla sig.ra di cui ai punti 8 e 9 non venissero più percepite (es. Controparte_1 decadenza, insussistenza delle condizioni, revoca, ecc…) l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio non potrà subire aumenti, in quanto già ritenuto sufficiente e congruamente determinato nella misura attuale.”
-al mantenimento tra i coniugi:
“7. Dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali i coniugi rinunciano al contributo al loro mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
”
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AV l'8 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo