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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 51/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di SI
Sezione Lavoro
Il Tribunale Ordinario di SI, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice nel procedimento per reclamo iscritto al n. 51/2025 R.G. promosso da
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
per mandato allegato al reclamo, dall'Avv. Luca Goracci e dall'Avv. Gianpiero
Belligoli, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in SI, Via
Camollia n. 140
RECLAMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Claudio Scognamiglio e dall'Avv. Alessandro Lepri, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in SI, Piazza del Sale n.
9
RECLAMATA avente ad oggetto: art. 700 per altre ragioni a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine del 19.3.2025, all'esito della camera di consiglio del 28.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 16.5.2024 dinanzi al Tribunale di SI, sezione lavoro, esponeva che suo ex Controparte_1 Parte_1
dipendente, dopo le dimissioni dal rapporto di lavoro, aveva violato il patto di non N. 51/2025 R.G. 2
concorrenza sottoscritto nel corso del rapporto e chiedeva di inibirgli lo svolgimento dell'attività anticoncorrenziale, con vittoria di spese.
Il Giudice, con decreto inaudita altera parte del 17.5.2024, ordinava al Parte_1 di astenersi dall'ulteriore violazione del patto di non concorrenza e fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto.
Il resistente si costituiva eccependo l'incompetenza del Parte_1
Tribunale adito e contestando nel merito il ricorso avversario;
concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Il Giudice del Lavoro, con ordinanza del 3.1.2025, confermava il proprio decreto inaudita altera parte.
Avverso tale ordinanza, comunicata il 7.1.2025, proponeva Parte_1
reclamo con ricorso depositato il 22.1.2025; ribadiva l'eccezione di incompetenza, evidenziando di avere proposto, dopo il deposito del ricorso cautelare ma prima della sua notifica, ricorso di merito dinanzi al Tribunale di UC;
nel merito, ribadiva la correttezza del proprio operato e concludeva per il rigetto dell'originario ricorso, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva la reclamata
[...]
contestando il reclamo avversario;
concludeva Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza reclamata, con vittoria di spese
Alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, il Tribunale, in composizione collegiale, acquisite le note d'udienza delle parti, riservava la decisione.
* * * * *
La ricorrente ed odierna reclamata ha Controparte_1 chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per inibire ad un proprio ex-dipendente il compimento di atti in violazione di un divieto di concorrenza.
I fatti posti alla base della presente controversia sono pacifici o, comunque, documentalmente provati. N. 51/2025 R.G. 3
Il reclamante è stato dipendente della e poi, in Controparte_2
prosecuzione, della con le mansioni di CP_1 Controparte_1
Gestore Private Banking presso il Centro Private di UC, dal 23.1.2006 al
3.5.2024, quando ha rassegnato le dimissioni (doc. 6 fasc.ricorrente; doc. 16 fasc.reclamante).
In data 19.9.2017 (doc. 2 fasc. ricorrente) e in data 17.6.2019 (doc. 3 fasc. ricorrente;
doc. 2 fasc.reclamante), il suddetto ha siglato il patto di non Parte_1
concorrenza in cui, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuale lordo di €
6.500,00, si è impegnato per un periodo di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, “a non svolgere alcuna attività, direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi, a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra
Società”. Con detto patto al reclamante è stato anche inibito, per la durata di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di “svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca …”. L'obbligo era territorialmente limitato alla regione “ , ovvero a quella della diversa CP_2
regione ove risulti ubicata la sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve tenersi comunque estesa a province “fuori regione” se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro”.
A seguito della cessazione del rapporto con Controparte_1
il ha iniziato a collaborare con Banca Generali S.p.A., per la
[...] Parte_1
quale - secondo la prospettazione della - ha svolto attività corrispondente a CP_1
quella inibita dal patto di non concorrenza precedentemente sottoscritto, tanto che vari clienti della già assegnati al Controparte_1 N. 51/2025 R.G. 4
ricorrente, hanno chiuso i loro rapporti con la e fatto accreditare gli importi CP_1
liquidati su conti accesi presso Banca Generali S.p.A..
Per tale ragione con ricorso depositato il Controparte_1
16.5.2024, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di SI, quale Giudice del
Lavoro, il provvedimento cautelare di inibitoria oggetto del presente reclamo.
In precedenza, il con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinanzi al Parte_1
Tribunale di UC in data 4.5.2024 e notificato in data 11.6.2024 (docc. 17, 18 e
19 fasc.reclamante), ha agito in giudizio nei confronti della
[...]
chiedendo - tra l'altro e per quel che interessa in questa Controparte_1
sede - di “accertarsi e dichiararsi, tenuto conto delle deduzioni e delle eccezioni svolte in atti, l'invalidità e/o illegittimità e/o l'annullabilità e/o nullità o comunque la risoluzione del patto di non concorrenza sottoscritto nel giugno
2019 tra il sig. e , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore” e, quindi “in via subordinata: in denegata
e non creduta ipotesi di riconoscimento della legittimità del patto, accertarsi, con riguardo alle richieste meglio esplicitate in narrativa, quale sia il contenuto del patto di non concorrenza al quale la ricorrente deve attenersi, l'insussistenza di qualsivoglia comportamento violatorio dello stesso da parte dell'odierna ricorrente 47 e, se del caso, disporsi la riduzione della penale nei limiti di giustizia per le ragioni sovra svolte.”.
Conseguentemente, in questa sede, il medesimo ha sollevato una Parte_1
eccezione pregiudiziale di rito di incompetenza territoriale del Tribunale adito, stante la contemporanea pendenza presso il Tribunale di UC della causa di accertamento della nullità del patto di non concorrenza, dal medesimo intentata nei confronti della odierna reclamata. CP_1
L'eccezione è ammissibile, in quanto il riferimento alla pendenza di un procedimento di merito dinanzi al Tribunale di Prato - anziché di UC -, contenuta in due punti della comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice della prima fase, è frutto evidentemente di un mero errore materiale, posto che è pacifico e risulta da tutti gli altri riferimenti contenuti nella medesima comparsa di costituzione che, come detto, il giudizio in questione è pendente dinanzi al
Tribunale di UC. N. 51/2025 R.G. 5
La norma di riferimento è l'articolo 669-quater c.p.c., in forza del quale, “quando vi è causa pendente nel merito, la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”; tale norma delinea un sistema di individuazione della competenza cautelare incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito, tale che “quando il legislatore ha inteso prevedere eccezioni alla consonanza tra competenza cautelare competenza di merito, lo ha fatto espressamente” (cfr. Cassazione civile, sez. VI - Lavoro, Ordinanza 24 luglio
2017, n. 18264); in tal senso, secondo la giurisprudenza, “ai fini della competenza all'adozione di un provvedimento di urgenza in presenza di una causa pendente per il merito è necessario che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda di provvedimento di urgenza e la lite in corso” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 1994, n. 9740).
Ebbene, nel caso di specie, da un lato, con il ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di SI quale Giudice del lavoro, la odierna reclamata ha chiesto al CP_1
tribunale stesso, una volta accertata la violazione da parte del resistente/odierno reclamante del suo obbligo di non concorrenza e quindi accertato l'inadempimento dello stesso, di ordinare al di cessare immediatamente Parte_1
ogni attività in violazione del patto di non concorrenza stipulato in data 14.6.2019
e di adempiere all'impegno assunto con il patto stesso: quindi ha posto in esecuzione il patto di non concorrenza facendo valere i diritti dallo stesso scaturenti.
Dall'altro lato, nel giudizio di merito preventivamente instaurato, l'odierno reclamante ha, specularmente, chiesto al Tribunale di UC di accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto fra le parti e, conseguentemente, l'inidoneità dello stesso ad essere posto in esecuzione e, in subordine, nel denegato caso di ritenuta validità del patto, di accertare il contenuto del patto di non concorrenza al quale deve attenersi, l'insussistenza di qualsivoglia comportamento in violazione dello stesso da parte sua e l'eventuale riduzione della penale nei limiti di giustizia.
In questo senso, si deve ritenere che la domanda della finalizzata ad CP_1 ottenere che il Tribunale di SI ordini all'ex dipendente di cessare ogni attività che sia lesiva del patto di non concorrenza, si fondi sulla previa domanda di N. 51/2025 R.G. 6
accertamento della esistenza e validità del patto stesso: fondamento che non solo è logico - non può esservi inadempimento in assenza di un valido accordo che si assume essere stato violato - ma anche effettivo, posto che la Banca ha chiesto di giudicare esistenti la violazione dell'impegno di non concorrenza nonché
l'inadempimento dello stesso, il che significa, a monte e specularmente, di valutare l'effettività e la legittimità dell'accordo, sulla cui validità, del resto, la
Banca ha speso buona parte delle argomentazioni dell'atto introduttivo;
in quest'ottica, infatti, il giudizio sulla validità dell'accordo siglato nel giugno 2019, che è la fonte regolatrice delle obbligazioni debitorie che la Banca assume essere state non adempiute e dei diritti creditori che la stessa fa valere in questa sede è preliminare ed intrinseco all'esame della richiesta di concessione dell'inibitoria: in altre parole, l'accertamento dell'esistenza di condotte lesive delle clausole contrattuali che vincolavano il dipendente a non esercitare attività concorrenziale nei termini sopra riportati presuppone necessariamente che tali clausole contrattuali siano valide, poiché, in caso contrario, nessun inadempimento sarebbe ipotizzabile. Quindi, la delibazione sulla nullità o meno del fatto costituisce un preliminare indispensabile ed assorbente nella presente vertenza, poiché solo dopo tale valutazione - e solo nel caso in cui tale valutazione abbia esito positivo - sarà possibile accertare l'eventuale inadempimento del reclamante, mentre, nell'eventualità che detto esame porti a conclusioni negative, non vi sarebbe spazio per ravvisare gli estremi di un inadempimento.
A ciò deve aggiungersi, peraltro, che nel processo di merito pendente dinanzi al
Tribunale di UC, come accennato supra, l'ex dipendente ha chiesto, seppure in via subordinata, l'accertamento del perimetro del patto di non concorrenza e dell'assenza di comportamenti in violazione del medesimo patto da parte sua, con ciò, evidentemente, richiedendo anche la valutazione in ordine all'inadempimento dedotto dalla Banca, odierna reclamata, quale presupposto per ottenere la tutela inibitoria dal Giudice del lavoro.
In questa stessa prospettiva, pur venendo in considerazione un rapporto intercorrente tra azione cautelare, peraltro a carattere c.d. anticipatorio ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., ed azione di merito, deve riconoscersi l'esistenza di un'identità, almeno parziale, tra le due controversie;
per tale ragione, partendo dal N. 51/2025 R.G. 7
presupposto che per “causa pendente nel merito” deve ritenersi quel giudizio che ha ad oggetto l'accertamento dello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile e considerata la strumentalità della tutela cautelare rispetto alla decisione nel merito, al caso di specie deve trovare applicazione il dictum dell'art. 669-quater c.p.c., per cui il giudizio cautelare avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al giudice della causa già pendente per il merito, ossia dinanzi al Tribunale di UC.
Né tale interpretazione pare costituire un vuoto di tutela ai danni della Banca, la quale può comunque proporre il proprio ricorso d'urgenza dinanzi al Giudice adito per il merito dall'ex dipendente, questione per la quale il Tribunale di SI, quale Giudice del lavoro, ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile da Corte Costituzionale 30 marzo 2023 n.
54.
In conclusione, quindi, come del resto già affermato dal Tribunale anche in altre controversie analoghe alla presente, l'eccezione di incompetenza è fondata e deve essere accolta;
conseguentemente, il reclamo risulta fondato e meritevole di accoglimento;
pertanto, in riforma del provvedimento reclamato, si deve dichiarare l'incompetenza del Tribunale di SI a favore di quello di UC.
Quest'ultima statuizione, a sua volta, risulta ammissibile, in quanto espressamente richiesta dal reclamante e, comunque, dovuta per legge, e ciò a prescindere dalla correttezza dei riferimenti effettuati dal reclamante nell'atto introduttivo del presente procedimento, i quali peraltro riguardano casi analoghi al presente e sono stati richiamati, appunto, solo quali precedenti a conforto della richiesta.
Ogni altra questione, in particolare ogni questione attinente al merito della presente controversia, risulta conseguentemente assorbita.
* * * * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, pur a fronte della dichiarazione di incompetenza, tenuto conto che la al Controparte_1
momento del deposito del ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di SI (in data
16.5.2024) non era a conoscenza della pendenza del giudizio di merito dinanzi al
Tribunale di UC (risalendo la notifica del ricorso al successivo 11.6.2024), sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo N. 51/2025 R.G. 8
risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di SI, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, dichiara la propria incompetenza a favore del Tribunale di UC, quale giudice del lavoro;
spese al merito.
Si comunichi
Così deciso in SI, all'esito della camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini
Tribunale Ordinario di SI
Sezione Lavoro
Il Tribunale Ordinario di SI, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice nel procedimento per reclamo iscritto al n. 51/2025 R.G. promosso da
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
per mandato allegato al reclamo, dall'Avv. Luca Goracci e dall'Avv. Gianpiero
Belligoli, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in SI, Via
Camollia n. 140
RECLAMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Claudio Scognamiglio e dall'Avv. Alessandro Lepri, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in SI, Piazza del Sale n.
9
RECLAMATA avente ad oggetto: art. 700 per altre ragioni a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine del 19.3.2025, all'esito della camera di consiglio del 28.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 16.5.2024 dinanzi al Tribunale di SI, sezione lavoro, esponeva che suo ex Controparte_1 Parte_1
dipendente, dopo le dimissioni dal rapporto di lavoro, aveva violato il patto di non N. 51/2025 R.G. 2
concorrenza sottoscritto nel corso del rapporto e chiedeva di inibirgli lo svolgimento dell'attività anticoncorrenziale, con vittoria di spese.
Il Giudice, con decreto inaudita altera parte del 17.5.2024, ordinava al Parte_1 di astenersi dall'ulteriore violazione del patto di non concorrenza e fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto.
Il resistente si costituiva eccependo l'incompetenza del Parte_1
Tribunale adito e contestando nel merito il ricorso avversario;
concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Il Giudice del Lavoro, con ordinanza del 3.1.2025, confermava il proprio decreto inaudita altera parte.
Avverso tale ordinanza, comunicata il 7.1.2025, proponeva Parte_1
reclamo con ricorso depositato il 22.1.2025; ribadiva l'eccezione di incompetenza, evidenziando di avere proposto, dopo il deposito del ricorso cautelare ma prima della sua notifica, ricorso di merito dinanzi al Tribunale di UC;
nel merito, ribadiva la correttezza del proprio operato e concludeva per il rigetto dell'originario ricorso, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva la reclamata
[...]
contestando il reclamo avversario;
concludeva Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza reclamata, con vittoria di spese
Alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, il Tribunale, in composizione collegiale, acquisite le note d'udienza delle parti, riservava la decisione.
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La ricorrente ed odierna reclamata ha Controparte_1 chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per inibire ad un proprio ex-dipendente il compimento di atti in violazione di un divieto di concorrenza.
I fatti posti alla base della presente controversia sono pacifici o, comunque, documentalmente provati. N. 51/2025 R.G. 3
Il reclamante è stato dipendente della e poi, in Controparte_2
prosecuzione, della con le mansioni di CP_1 Controparte_1
Gestore Private Banking presso il Centro Private di UC, dal 23.1.2006 al
3.5.2024, quando ha rassegnato le dimissioni (doc. 6 fasc.ricorrente; doc. 16 fasc.reclamante).
In data 19.9.2017 (doc. 2 fasc. ricorrente) e in data 17.6.2019 (doc. 3 fasc. ricorrente;
doc. 2 fasc.reclamante), il suddetto ha siglato il patto di non Parte_1
concorrenza in cui, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuale lordo di €
6.500,00, si è impegnato per un periodo di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, “a non svolgere alcuna attività, direttamente o indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per conto proprio e/o di terzi, a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli) e comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra
Società”. Con detto patto al reclamante è stato anche inibito, per la durata di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di “svolgere a favore dei soggetti di cui sopra, né personalmente né per interposta persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la Banca …”. L'obbligo era territorialmente limitato alla regione “ , ovvero a quella della diversa CP_2
regione ove risulti ubicata la sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza deve tenersi comunque estesa a province “fuori regione” se rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro”.
A seguito della cessazione del rapporto con Controparte_1
il ha iniziato a collaborare con Banca Generali S.p.A., per la
[...] Parte_1
quale - secondo la prospettazione della - ha svolto attività corrispondente a CP_1
quella inibita dal patto di non concorrenza precedentemente sottoscritto, tanto che vari clienti della già assegnati al Controparte_1 N. 51/2025 R.G. 4
ricorrente, hanno chiuso i loro rapporti con la e fatto accreditare gli importi CP_1
liquidati su conti accesi presso Banca Generali S.p.A..
Per tale ragione con ricorso depositato il Controparte_1
16.5.2024, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di SI, quale Giudice del
Lavoro, il provvedimento cautelare di inibitoria oggetto del presente reclamo.
In precedenza, il con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinanzi al Parte_1
Tribunale di UC in data 4.5.2024 e notificato in data 11.6.2024 (docc. 17, 18 e
19 fasc.reclamante), ha agito in giudizio nei confronti della
[...]
chiedendo - tra l'altro e per quel che interessa in questa Controparte_1
sede - di “accertarsi e dichiararsi, tenuto conto delle deduzioni e delle eccezioni svolte in atti, l'invalidità e/o illegittimità e/o l'annullabilità e/o nullità o comunque la risoluzione del patto di non concorrenza sottoscritto nel giugno
2019 tra il sig. e , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore” e, quindi “in via subordinata: in denegata
e non creduta ipotesi di riconoscimento della legittimità del patto, accertarsi, con riguardo alle richieste meglio esplicitate in narrativa, quale sia il contenuto del patto di non concorrenza al quale la ricorrente deve attenersi, l'insussistenza di qualsivoglia comportamento violatorio dello stesso da parte dell'odierna ricorrente 47 e, se del caso, disporsi la riduzione della penale nei limiti di giustizia per le ragioni sovra svolte.”.
Conseguentemente, in questa sede, il medesimo ha sollevato una Parte_1
eccezione pregiudiziale di rito di incompetenza territoriale del Tribunale adito, stante la contemporanea pendenza presso il Tribunale di UC della causa di accertamento della nullità del patto di non concorrenza, dal medesimo intentata nei confronti della odierna reclamata. CP_1
L'eccezione è ammissibile, in quanto il riferimento alla pendenza di un procedimento di merito dinanzi al Tribunale di Prato - anziché di UC -, contenuta in due punti della comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Giudice della prima fase, è frutto evidentemente di un mero errore materiale, posto che è pacifico e risulta da tutti gli altri riferimenti contenuti nella medesima comparsa di costituzione che, come detto, il giudizio in questione è pendente dinanzi al
Tribunale di UC. N. 51/2025 R.G. 5
La norma di riferimento è l'articolo 669-quater c.p.c., in forza del quale, “quando vi è causa pendente nel merito, la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”; tale norma delinea un sistema di individuazione della competenza cautelare incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito, tale che “quando il legislatore ha inteso prevedere eccezioni alla consonanza tra competenza cautelare competenza di merito, lo ha fatto espressamente” (cfr. Cassazione civile, sez. VI - Lavoro, Ordinanza 24 luglio
2017, n. 18264); in tal senso, secondo la giurisprudenza, “ai fini della competenza all'adozione di un provvedimento di urgenza in presenza di una causa pendente per il merito è necessario che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda di provvedimento di urgenza e la lite in corso” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 novembre 1994, n. 9740).
Ebbene, nel caso di specie, da un lato, con il ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di SI quale Giudice del lavoro, la odierna reclamata ha chiesto al CP_1
tribunale stesso, una volta accertata la violazione da parte del resistente/odierno reclamante del suo obbligo di non concorrenza e quindi accertato l'inadempimento dello stesso, di ordinare al di cessare immediatamente Parte_1
ogni attività in violazione del patto di non concorrenza stipulato in data 14.6.2019
e di adempiere all'impegno assunto con il patto stesso: quindi ha posto in esecuzione il patto di non concorrenza facendo valere i diritti dallo stesso scaturenti.
Dall'altro lato, nel giudizio di merito preventivamente instaurato, l'odierno reclamante ha, specularmente, chiesto al Tribunale di UC di accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto fra le parti e, conseguentemente, l'inidoneità dello stesso ad essere posto in esecuzione e, in subordine, nel denegato caso di ritenuta validità del patto, di accertare il contenuto del patto di non concorrenza al quale deve attenersi, l'insussistenza di qualsivoglia comportamento in violazione dello stesso da parte sua e l'eventuale riduzione della penale nei limiti di giustizia.
In questo senso, si deve ritenere che la domanda della finalizzata ad CP_1 ottenere che il Tribunale di SI ordini all'ex dipendente di cessare ogni attività che sia lesiva del patto di non concorrenza, si fondi sulla previa domanda di N. 51/2025 R.G. 6
accertamento della esistenza e validità del patto stesso: fondamento che non solo è logico - non può esservi inadempimento in assenza di un valido accordo che si assume essere stato violato - ma anche effettivo, posto che la Banca ha chiesto di giudicare esistenti la violazione dell'impegno di non concorrenza nonché
l'inadempimento dello stesso, il che significa, a monte e specularmente, di valutare l'effettività e la legittimità dell'accordo, sulla cui validità, del resto, la
Banca ha speso buona parte delle argomentazioni dell'atto introduttivo;
in quest'ottica, infatti, il giudizio sulla validità dell'accordo siglato nel giugno 2019, che è la fonte regolatrice delle obbligazioni debitorie che la Banca assume essere state non adempiute e dei diritti creditori che la stessa fa valere in questa sede è preliminare ed intrinseco all'esame della richiesta di concessione dell'inibitoria: in altre parole, l'accertamento dell'esistenza di condotte lesive delle clausole contrattuali che vincolavano il dipendente a non esercitare attività concorrenziale nei termini sopra riportati presuppone necessariamente che tali clausole contrattuali siano valide, poiché, in caso contrario, nessun inadempimento sarebbe ipotizzabile. Quindi, la delibazione sulla nullità o meno del fatto costituisce un preliminare indispensabile ed assorbente nella presente vertenza, poiché solo dopo tale valutazione - e solo nel caso in cui tale valutazione abbia esito positivo - sarà possibile accertare l'eventuale inadempimento del reclamante, mentre, nell'eventualità che detto esame porti a conclusioni negative, non vi sarebbe spazio per ravvisare gli estremi di un inadempimento.
A ciò deve aggiungersi, peraltro, che nel processo di merito pendente dinanzi al
Tribunale di UC, come accennato supra, l'ex dipendente ha chiesto, seppure in via subordinata, l'accertamento del perimetro del patto di non concorrenza e dell'assenza di comportamenti in violazione del medesimo patto da parte sua, con ciò, evidentemente, richiedendo anche la valutazione in ordine all'inadempimento dedotto dalla Banca, odierna reclamata, quale presupposto per ottenere la tutela inibitoria dal Giudice del lavoro.
In questa stessa prospettiva, pur venendo in considerazione un rapporto intercorrente tra azione cautelare, peraltro a carattere c.d. anticipatorio ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., ed azione di merito, deve riconoscersi l'esistenza di un'identità, almeno parziale, tra le due controversie;
per tale ragione, partendo dal N. 51/2025 R.G. 7
presupposto che per “causa pendente nel merito” deve ritenersi quel giudizio che ha ad oggetto l'accertamento dello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile e considerata la strumentalità della tutela cautelare rispetto alla decisione nel merito, al caso di specie deve trovare applicazione il dictum dell'art. 669-quater c.p.c., per cui il giudizio cautelare avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al giudice della causa già pendente per il merito, ossia dinanzi al Tribunale di UC.
Né tale interpretazione pare costituire un vuoto di tutela ai danni della Banca, la quale può comunque proporre il proprio ricorso d'urgenza dinanzi al Giudice adito per il merito dall'ex dipendente, questione per la quale il Tribunale di SI, quale Giudice del lavoro, ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile da Corte Costituzionale 30 marzo 2023 n.
54.
In conclusione, quindi, come del resto già affermato dal Tribunale anche in altre controversie analoghe alla presente, l'eccezione di incompetenza è fondata e deve essere accolta;
conseguentemente, il reclamo risulta fondato e meritevole di accoglimento;
pertanto, in riforma del provvedimento reclamato, si deve dichiarare l'incompetenza del Tribunale di SI a favore di quello di UC.
Quest'ultima statuizione, a sua volta, risulta ammissibile, in quanto espressamente richiesta dal reclamante e, comunque, dovuta per legge, e ciò a prescindere dalla correttezza dei riferimenti effettuati dal reclamante nell'atto introduttivo del presente procedimento, i quali peraltro riguardano casi analoghi al presente e sono stati richiamati, appunto, solo quali precedenti a conforto della richiesta.
Ogni altra questione, in particolare ogni questione attinente al merito della presente controversia, risulta conseguentemente assorbita.
* * * * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, pur a fronte della dichiarazione di incompetenza, tenuto conto che la al Controparte_1
momento del deposito del ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di SI (in data
16.5.2024) non era a conoscenza della pendenza del giudizio di merito dinanzi al
Tribunale di UC (risalendo la notifica del ricorso al successivo 11.6.2024), sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo N. 51/2025 R.G. 8
risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di SI, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, dichiara la propria incompetenza a favore del Tribunale di UC, quale giudice del lavoro;
spese al merito.
Si comunichi
Così deciso in SI, all'esito della camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini