Sentenza 9 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/03/2021, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2021
N. 00309/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2017, proposto da
Agroservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Dal Prà, Maddalena Mazzoleni, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Dal Prà in Padova, via Morgagni n. 44;
contro
Comune di Arquà Polesine, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bicego, con domicilio eletto presso il suo studio in Noventa Padovana, via Pana', 56 B;
nei confronti
I.R.O.P. S.r.l., Gts S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
per l'annullamento
dell'ERIR approvato dal Comune di Arquà Polesine con delibera C.C. n. 26 del 29.11.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arquà Polesine, della I.R.O.P. S.r.l. e della Gts S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Agroservizi ha dedotto di essere proprietaria di un fabbricato ad uso commerciale situato in Arquà Polesine, via Zuccherificio n. 236, confinante con il deposito di gas combustibili gestito dalla IROP S.r.l.
Ha, inoltre, rappresentato che il Comune resistente, con la delibera C.C. n. 19 del 20.05.2016, ha adottato, ai sensi degli artt. 14 del D. Lgs. n. 334/1999 e del DM 9 maggio 2001, l’Elaborato tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti (in seguito: ERIR) in riferimento allo stabilimento della controinteressata.
Tale delibera comunale è stata impugnata dalla ricorrente mediante la proposizione dei motivi di ricorso che si riportano di seguito:
1) in primo luogo, si lamenta che il Comune avrebbe dapprima approvato, nel 2014, il Piano degli Interventi, e solo a distanza di due anni avrebbe elaborato un ERIR, con ciò disattendendo la lettera e la ratio dell’art. 14 D. Lgs. n. 334/99 e del DMA 09/05/2001, nonché le prescrizioni dell’art. 18 del PATI Medio Polesine (risalente al 2010) con riferimento alle “ aree a rischio di incidente rilevante e siti contaminati ”: si osserva, in proposito, che solo il rispetto della sequenza procedimentale stabilita dalle norme sarebbe in grado di assicurare la compiuta valutazione di compatibilità tra gli impianti a rischio e le esigenze di tutela del territorio, e di fornire i corretti orientamenti da osservare in sede di pianificazione;
2) si lamenta, inoltre, che l’ERIR approvato sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria, in ragione della mancata considerazione degli elementi territoriali vulnerabili, degli scenari incidentali del Piano di Emergenza Esterna e della effettiva delimitazione delle aree di danno e di sicuro impatto;
3) si lamenta ancora che il Comune, affidando l’incarico di progettazione dell’ERIR allo Studio ARTES S.r.l. e facendo proprio tale elaborato, avrebbe disatteso le regole di imparzialità, trasparenza, terzietà e neutralità che devono informare la valutazione di compatibilità urbanistica di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 62/2013; lo Studio ARTES S.r.l., infatti, dopo aver predisposto il Rapporto di Sicurezza aziendale su incarico di IROP, avrebbe assunto per l’Amministrazione l’incarico di verificare la compatibilità urbanistica del medesimo stabilimento.
La società ricorrente ha, inoltre, domandato la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno determinato dal deprezzamento degli immobili di cui la deducente è proprietaria in forza dell’illegittima attività provvedimentale in commento.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente, eccependo preliminarmente la carenza di interesse al ricorso giacché con esso si lamenterebbe, in sostanza, l’illegittimità della disciplina urbanistica e non l’esistenza di vizi propri dell’ERIR; ha, inoltre, eccepito l’improcedibilità del ricorso essendo stato approvato un nuovo Elaborato Rischi da Incidente Rilevante con Delibera C.C. n. 32 del 2017, nonché l’inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione per mancata contestazione in giudizio della seconda variante al P.I. approvata con delibera consiliare n. 15 del 10.4.2019 e del Piano di Emergenza esterna approvato nel 2020, atti che avrebbero recepito le previsioni dell’ERIR in commento.
Nel merito, ha chiesto la reiezione del gravame.
Si è, altresì, costituita in giudizio la società GTS spa, subentrata alla IROP nella gestione del deposito commerciale di GPL in Comune di Arquà Polesine a seguito di fusione per incorporazione della seconda società nella prima, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, ovvero rigettarsi l’impugnazione in quanto infondata.
All’udienza in data 11.02.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina la società Agroservizi ha chiesto l’annullamento della delibera con cui il Comune di Arquà Polesine ha adottato l’Elaborato tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti ai sensi degli artt. 14 del D. Lgs. n. 334/1999 e del DM 9 maggio 2001: la società ha dedotto che la predisposizione e l’adozione di tale documento è stata imposta dalla presenza sull’immobile confinante con quello nella titolarità della Agroservizi di un deposito di gas combustibili gestito dalla IROP S.r.l., in seguito incorporatasi per fusione nella GTS spa.
L’attività svolta presso tale immobile consiste, in particolare, nella commercializzazione di gas e di petrolio liquefatto per uso combustibile e per autotrazione, e di gas propellenti e refrigeranti.
Il compendio su cui sorge lo stabilimento è destinato dallo strumento urbanistico comunale a Z.T.O, D3 - “Impianti speciali” , mentre la parte del compendio esterna alla zona operativa dello stabilimento ricade in zona D2.
Avverso la delibera gravata sono stati articolati tre distinti motivi di impugnazione, con cui si lamenta la violazione della sequenza procedimentale imposta dalla legge per l’adozione dell’elaborato, la carenza di istruttoria, e l’esistenza di un conflitto di interessi che avrebbe riguardato il professionista incaricato della predisposizione del documento.
Occorre, in primo luogo, procedere alla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente e dalla società controinteressata.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa disamina alla luce dell’intervenuta approvazione della variante nr. 2 al Piano degli Interventi comunale, in forza di delibera consiliare n. 15 del 10.4.2019 adottata ai sensi dell’art. 18 della L.R.V. 11/2004 ( cfr . doc. 1 della produzione dell’ente resistente).
In forza di tale variante, che non consta essere stata tempestivamente gravata dalla parte ricorrente, i contenuti dell’elaborato oggetto di contestazione risultano ad oggi recepiti nello strumento di pianificazione comunale, divenendone parte integrante.
Rileva, in tal senso, il disposto dell’art. 59 delle N.T.O. al P.I., che prevede che nell’ambito delle aree a rischio incluse nell’elaborato tecnico E.R.I.R gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli individuati da tale documento, e detta poi ulteriori disposizioni di dettaglio relative alle ipotesi di sviluppo del territorio e di localizzazione di nuove infrastrutture ( cfr . doc. 2 della produzione del Comune resistente).
E’ il caso di osservare, al fine di chiarire ulteriormente quanto rilevato, che l’esame della disciplina introduttiva dell’obbligo di predisposizione dell’elaborato di rischio qui in commento, evidenzia trattarsi di un documento tecnico la cui funzione è proprio quella di orientare la successiva pianificazione urbanistica, allo scopo di renderla compatibile con la presenza sul territorio di uno stabilimento ove si svolge un’attività potenzialmente pericolosa: a tal fine, i contenuti dell’elaborato sono destinati a essere recepiti nella strumentazione comunale.
In tal senso rileva l’art. 4 del DM 9 maggio 2001 emanato in attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 334/99, che prevede: “ Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta . A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (RIR) relativo al controllo dell’urbanizzazione di seguito denominato Elaborato Tecnico”.
L’elaborato tecnico, che deve avere i contenuti previsti al punto 3.1. dell’Allegato al DM del 2001, “ costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico” ( cfr . punto 3.1 del citato Allegato).
Nel caso di specie ha dunque avuto luogo, come previsto dalla normativa richiamata, il recepimento dei contenuti dell’elaborato di rischio nello strumento urbanistico: alla luce della mancata impugnazione delle relative previsioni di piano, non si ravvisa alcun concreto interesse alla decisione del ricorso in disamina.
Si osserva in proposito che parte ricorrente non ha offerto utili indicazioni che consentano di giungere a diverse conclusioni: difatti, la società Agroservizi si è limitata a replicare all’eccezione di controparte osservando che le previsioni del Piano degli Interventi non presenterebbero alcun effetto lesivo rispetto agli interessi della ricorrente, che sarebbero invece negativamente incisi dalla graduale espansione dell’impianto di IROP che, di fatto, azzererebbe le potenzialità edificatorie della zona.
In forza di tali deduzioni deve dunque ribadirsi quanto già rilevato in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, giacché l’eventuale accoglimento non sarebbe suscettibile di determinare il risultato voluto dalla società Agroservizi, alla luce del già richiamato recepimento delle relative previsioni negli strumenti di pianificazione in vigore nel territorio comunale ( cfr . per fattispecie assimilabili, Tar Veneto, Sez. I, 6 marzo 2018, nr. 310; Tar Veneto, Sez. I, 16 gennaio 2018, nr. 75; Tar Veneto, Sez. II, 9 luglio 2020, nr. 831).
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, tenuto conto della natura “in rito” della presente decisione, il Collegio ritiene opportuno disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO