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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile
nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 13 febbraio 2025,
promossa da
nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] entrambi residenti in Parte_2 CodiceFiscale_2
Nuoro nella Via Monsignor Cogoni n. 24 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Mascia ) in virtù di delega in calce all'atto di citazione CodiceFiscale_3
Attori
contro
(C.F.: ), con sede in Nuoro al Controparte_1 P.IVA_1
civico 24 della Via Mons. Cogoni, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_2
1
[...] (nato a [...] il [...], C.F.: , rapp.to e difeso, in virtù di C.F._4
autorizzazione assembleare del 2.04.2021 dall'Avv. Salvatore Pinna (C.F.:
; domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Nuoro al C.F._5
civico n° 47 della Via A. Mereu
convenuto
Oggetto: Annullamento delibera condominiale
Con atto di citazione del 6 febbraio 2021 gli attori hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, per ivi sentir accogliere: ““-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE sospendere, ai sensi dell'art 1137 comma 3 del c.c., nelle more del giudizio, per i motivi che precedono, l'esecuzione delle delibere assembleari del 18.12.2018 e del 30.09.2020 del Parte_3
NEL MERITO In via principale 1. accertare e dichiarare per i motivi di cui all'espositiva che precede la nullità della deliberazione condominiale del 18.12.2018 del Condominio Via
Monsignor Cogoni n. 24 2. accertare e dichiarare la nullità della costituzione del
[...]
p.iva con sede in Nuoro via Monsignor Controparte_4 P.IVA_1
Cogoni n. 24 3. Accertare dichiarare per i motivi di cui all'espositiva che precede la nullità
della deliberazione condominiale del 30.09.2020 del Parte_3
[...
. in subordine 4. accertare e dichiarare la mancata regolare convocazione dei sig.ri
[...]
e all'assemblea condominiale del 18.12.2018 del Parte_1 Parte_2
e per l'effetto:
5. annullare la delibera assembleare Parte_3
del 18.12.2018 del 6. annullare la Controparte_4
costituzione del p.iva con Controparte_4 P.IVA_1
sede in Nuoro via Monsignor Cogoni n. 24; 7. annullare la delibera assembleare del
2 30.09.2020 del p.iva 8. In Controparte_4 P.IVA_1
ogni caso con vittoria di spese competenze di lite”.
Hanno assunto gli attori di essere proprietari di una unità immobiliare, facente parte del maggior fabbricato condominiale sito in Nuoro al civico 24 della CP_4
di essersi recati presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro in data 29.09.2020 ; d'esser
[...]
venuti a conoscenza, solo a seguito dell'evasione d'una istanza di accesso agli atti dell'esistenza di un verbale di assemblea condominiale del 18.12.2018 nel quale era stata deliberata la costituzione del e nominato come Controparte_4
amministratore . Hanno rilevato di non aver mai avuto comunicazione Controparte_2
dell'assemblea, di non avervi partecipato e di non aver mai apposto la propria sottoscrizione al detto verbale, di non averlo mai ricevuto in notifica. Deducevano quindi che l'assenza di una valida sottoscrizione determinava la nullità di detta delbera e che non essendo stati convocati e non avendo ricevuto comunicazione la delibera assembleare del 18.12.2018 era affetta da annullabilità. Deducevano inoltre la nullità della delibera del 30.9.2020 in qanto convocata dall'autoproclamatosi amministratore nonché la nullità del relativo deliberato in ordine al conferimento dell'incarico ad un geometra per la redazione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale in uno all'affidamento ad un'impresa di puliza del condominio non avendo correttamente convocato l'assemblea e senza aver effettuato nessuna gara, nonché la nullità delle tabelle per mancato sopralluogo per stabilire i millesimi e l'erroneo riferimento al recupero dei crediti nei confronti dei condomini asseritamente morosi.
Si costituiva il con comparsa del 28.6.2021 il Controparte_4
quale chiedeva che: “l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto della domanda cautelare per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici richiesti dalla legge voglia, omnibus contrariis rejectis, giudicare: in via preliminare e pregiudiziale principale: I. accertando e dichiarando l'inammissibilità di tutte le domande degli attori e Carta Parte_1
3 perché mancanti dell'indefettibile presupposto processuale dell'interesse ad agire;
in Pt_2
via preliminare e pregiudiziale subordinata: II. accertando e dichiarando l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande di cui ai capi 2. e 6. delle avverse conclusioni, perché
integranti l'esercizio d'una azione non contemplata dall'ordinamento; in via d'ulteriore subordine e salvo gravame, nel merito: III. rigettando tutte le avverse domande perché
infondate in fatto ed in diritto;
in via d'ulteriore subordine IV. dichiarando cessata la materia del contendere per l'avvenuta rinnovazione e sostituzione di tutte le delibere impugnate col deliberato assembleare del 29/12/2020, non impugnato;
In ogni caso: V. con vittoria di spese e competenze processuali, oltre accessori nonché VI. con la condanna degli attori al risarcimento dei danni nei confronti del convenuto per responsabilità aggravata ai CP_4
sensi dell'art. 96\1° e 3° c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
Il condominio contestava le domande degli attori e produceva un verbale d'assemblea del 18.12.2018 a cui avrebbero asseritamente partecipato i sig.ri Parte_4
All'udienza del 26.10.2021, fissata per la prima comparizione delle parti, gli attori disconoscevano, ad ogni effetto di legge, le sottoscrizioni presenti nel verbale di assemblea datato 18.12.2018.
La causa veniva istruita con la produzioni di documenti, prova testimoniale, ctu grafologica e all'udienza del 13.02.2025 veniva trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito: le domande degli attori sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Secondo le Sezioni Unite, in tema di condominio negli edifici sono affette da nullità,
deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un
4 oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all'ordine pubblico, o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.
Sulla nullità della delibera del 18.12.2018: nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi sopra menzionate.
La nullità della delibera è stata chiesta per la mancanza di una valida sottoscrizione del verbale essendo state disconosciute le firme e per l'asserita mancata partecipazione all'assemblea.
Dalla ctu grafologica in atti congruamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi è emerso che: “Alla luce delle risultanze grafiche chiaramente emergenti dagli
accertamenti espletati relativi alla sottoscrizione a nome presunto Parte_1
e alla firma dicente , sulla base del materiale grafico ammesso in sede
[...] Parte_2
di udienza ed utilizzato dai consulenti, la sottoscritta CTU può argomentare con le seguenti
conclusioni la propria: RISPOSTA AL QUESITO ❖ “Esaminati gli atti ed i documenti di
causa, il ctu ha accertato, sulla base delle scritture di comparazione, prodotte all'udienza
odierna, che le firme disconosciute apposte nel verbale di assemblea datato 18.12.2018 sono
attribuibili a e ”. Parte_1 Parte_2
Sulla base di quanto appena esposto va rigettata la domanda di nullità della delibera del
18.12.2018 in quanto risulta che gli attori hanno sottoscritto il verbale di assemblea impugnato ne consegue che erano presenti alla stessa.
Sulla nullità della costituzione del condominio di cui alla delibera del 18.12.2018:
5 per quanto riguarda la costituzione del condominio la stessa è facoltativa rilevato il numero di condomini che lo compongono, e per quanto riguarda la nomina dell'amministratore dalla delibera del 18.12.2018 si evince che la maggioranza raggiunta è quella prevista dalla legge ossia la maggioranza più uno degli intervenuti, compresi gli attori, e comunque il raggiungimento dei 500 millesimi. Peraltro la maggioranza raggiunta comprende anche il voto degli attori visto che hanno regolarmente partecipato all'assemblea
Sulla nullità della delibera del 30.9.2020:
Per quanto riguarda la delibera del 30.9.2020 occorre evidenziare che la stessa è stata approvata con la maggioranza dei condomini e con almeno metà del valore dell'edificio, che nella stessa si è dato incarico ad un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali e a una ditta per la pulizia delle parti comuni, per per cui non ricorre nessuna delle ipotesi di nullità
previste dalla legge.
Sull'annullabilità della delibera del 18.12.2018:
tale domanda è inammissibile, essendo la parte attrice incorsa nella decadenza di cui all'art. 1137 ultimo comma c.c., infatti essendo gli attori presenti all'assemblea del 18.12.2018
avrebbero dovuto impugnarla nei 30 giorni.
Sull'annullabilità della delibera del 30.9.2020:
la domanda è ammissibile in quanto sono stati rispettati i termini di cui all'art.1137 ultimo comma c.c. essendo stata presentata domanda di mediazione in datta 26.10.2020.
Nel merito: la domanda di annullabilità non può essere accolta in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di annullabilità sopra menzionate. Infatti la convocazione è stata regolare essendo stata inviata la raccomandata sia a che a in data 16.9.2020 Parte_1 Parte_2
ricevuta dagli stessi in data 18.9.2020 come si evince dalle produzioni in atti di parte convenuta (doc.7 della comparsa di costituzione e risposta). La maggioranza è quella
6 prescritta dalla legge: infatti la delibera è stata approvata con la maggioranza dei condomini e con almeno metà del valore dell'edificio.
Sulla base di quanto appena esposto la delibera non risulta affetta da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, né risulta affettta da irregolarità nel procedimento di convocazione, né viola norme che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto e pertanto non ricorrono ipotesi di annullabilità.
Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal convenuto condominio:
la domanda va rigettata in quanto non provata.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è
concluso
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta la domanda di nullità delle delibere impugnate;
rigetta la domanda di annullabilità delle delibere impugnate e per l'effetto:
condanna nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
entrambi residenti in [...], in CodiceFiscale_2
solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del Controparte_4
, in persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi
[...]
di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a..
7 Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con decreto del 8
luglio 2025
Nuoro 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Nina Pinna
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile
nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 13 febbraio 2025,
promossa da
nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] entrambi residenti in Parte_2 CodiceFiscale_2
Nuoro nella Via Monsignor Cogoni n. 24 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Mascia ) in virtù di delega in calce all'atto di citazione CodiceFiscale_3
Attori
contro
(C.F.: ), con sede in Nuoro al Controparte_1 P.IVA_1
civico 24 della Via Mons. Cogoni, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_2
1
[...] (nato a [...] il [...], C.F.: , rapp.to e difeso, in virtù di C.F._4
autorizzazione assembleare del 2.04.2021 dall'Avv. Salvatore Pinna (C.F.:
; domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Nuoro al C.F._5
civico n° 47 della Via A. Mereu
convenuto
Oggetto: Annullamento delibera condominiale
Con atto di citazione del 6 febbraio 2021 gli attori hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il in persona Controparte_3
dell'amministratore pro tempore, per ivi sentir accogliere: ““-Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE sospendere, ai sensi dell'art 1137 comma 3 del c.c., nelle more del giudizio, per i motivi che precedono, l'esecuzione delle delibere assembleari del 18.12.2018 e del 30.09.2020 del Parte_3
NEL MERITO In via principale 1. accertare e dichiarare per i motivi di cui all'espositiva che precede la nullità della deliberazione condominiale del 18.12.2018 del Condominio Via
Monsignor Cogoni n. 24 2. accertare e dichiarare la nullità della costituzione del
[...]
p.iva con sede in Nuoro via Monsignor Controparte_4 P.IVA_1
Cogoni n. 24 3. Accertare dichiarare per i motivi di cui all'espositiva che precede la nullità
della deliberazione condominiale del 30.09.2020 del Parte_3
[...
. in subordine 4. accertare e dichiarare la mancata regolare convocazione dei sig.ri
[...]
e all'assemblea condominiale del 18.12.2018 del Parte_1 Parte_2
e per l'effetto:
5. annullare la delibera assembleare Parte_3
del 18.12.2018 del 6. annullare la Controparte_4
costituzione del p.iva con Controparte_4 P.IVA_1
sede in Nuoro via Monsignor Cogoni n. 24; 7. annullare la delibera assembleare del
2 30.09.2020 del p.iva 8. In Controparte_4 P.IVA_1
ogni caso con vittoria di spese competenze di lite”.
Hanno assunto gli attori di essere proprietari di una unità immobiliare, facente parte del maggior fabbricato condominiale sito in Nuoro al civico 24 della CP_4
di essersi recati presso l'Agenzia delle Entrate di Nuoro in data 29.09.2020 ; d'esser
[...]
venuti a conoscenza, solo a seguito dell'evasione d'una istanza di accesso agli atti dell'esistenza di un verbale di assemblea condominiale del 18.12.2018 nel quale era stata deliberata la costituzione del e nominato come Controparte_4
amministratore . Hanno rilevato di non aver mai avuto comunicazione Controparte_2
dell'assemblea, di non avervi partecipato e di non aver mai apposto la propria sottoscrizione al detto verbale, di non averlo mai ricevuto in notifica. Deducevano quindi che l'assenza di una valida sottoscrizione determinava la nullità di detta delbera e che non essendo stati convocati e non avendo ricevuto comunicazione la delibera assembleare del 18.12.2018 era affetta da annullabilità. Deducevano inoltre la nullità della delibera del 30.9.2020 in qanto convocata dall'autoproclamatosi amministratore nonché la nullità del relativo deliberato in ordine al conferimento dell'incarico ad un geometra per la redazione delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale in uno all'affidamento ad un'impresa di puliza del condominio non avendo correttamente convocato l'assemblea e senza aver effettuato nessuna gara, nonché la nullità delle tabelle per mancato sopralluogo per stabilire i millesimi e l'erroneo riferimento al recupero dei crediti nei confronti dei condomini asseritamente morosi.
Si costituiva il con comparsa del 28.6.2021 il Controparte_4
quale chiedeva che: “l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto della domanda cautelare per insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici richiesti dalla legge voglia, omnibus contrariis rejectis, giudicare: in via preliminare e pregiudiziale principale: I. accertando e dichiarando l'inammissibilità di tutte le domande degli attori e Carta Parte_1
3 perché mancanti dell'indefettibile presupposto processuale dell'interesse ad agire;
in Pt_2
via preliminare e pregiudiziale subordinata: II. accertando e dichiarando l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande di cui ai capi 2. e 6. delle avverse conclusioni, perché
integranti l'esercizio d'una azione non contemplata dall'ordinamento; in via d'ulteriore subordine e salvo gravame, nel merito: III. rigettando tutte le avverse domande perché
infondate in fatto ed in diritto;
in via d'ulteriore subordine IV. dichiarando cessata la materia del contendere per l'avvenuta rinnovazione e sostituzione di tutte le delibere impugnate col deliberato assembleare del 29/12/2020, non impugnato;
In ogni caso: V. con vittoria di spese e competenze processuali, oltre accessori nonché VI. con la condanna degli attori al risarcimento dei danni nei confronti del convenuto per responsabilità aggravata ai CP_4
sensi dell'art. 96\1° e 3° c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
Il condominio contestava le domande degli attori e produceva un verbale d'assemblea del 18.12.2018 a cui avrebbero asseritamente partecipato i sig.ri Parte_4
All'udienza del 26.10.2021, fissata per la prima comparizione delle parti, gli attori disconoscevano, ad ogni effetto di legge, le sottoscrizioni presenti nel verbale di assemblea datato 18.12.2018.
La causa veniva istruita con la produzioni di documenti, prova testimoniale, ctu grafologica e all'udienza del 13.02.2025 veniva trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito: le domande degli attori sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Secondo le Sezioni Unite, in tema di condominio negli edifici sono affette da nullità,
deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un
4 oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all'ordine pubblico, o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.
Sulla nullità della delibera del 18.12.2018: nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi sopra menzionate.
La nullità della delibera è stata chiesta per la mancanza di una valida sottoscrizione del verbale essendo state disconosciute le firme e per l'asserita mancata partecipazione all'assemblea.
Dalla ctu grafologica in atti congruamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi è emerso che: “Alla luce delle risultanze grafiche chiaramente emergenti dagli
accertamenti espletati relativi alla sottoscrizione a nome presunto Parte_1
e alla firma dicente , sulla base del materiale grafico ammesso in sede
[...] Parte_2
di udienza ed utilizzato dai consulenti, la sottoscritta CTU può argomentare con le seguenti
conclusioni la propria: RISPOSTA AL QUESITO ❖ “Esaminati gli atti ed i documenti di
causa, il ctu ha accertato, sulla base delle scritture di comparazione, prodotte all'udienza
odierna, che le firme disconosciute apposte nel verbale di assemblea datato 18.12.2018 sono
attribuibili a e ”. Parte_1 Parte_2
Sulla base di quanto appena esposto va rigettata la domanda di nullità della delibera del
18.12.2018 in quanto risulta che gli attori hanno sottoscritto il verbale di assemblea impugnato ne consegue che erano presenti alla stessa.
Sulla nullità della costituzione del condominio di cui alla delibera del 18.12.2018:
5 per quanto riguarda la costituzione del condominio la stessa è facoltativa rilevato il numero di condomini che lo compongono, e per quanto riguarda la nomina dell'amministratore dalla delibera del 18.12.2018 si evince che la maggioranza raggiunta è quella prevista dalla legge ossia la maggioranza più uno degli intervenuti, compresi gli attori, e comunque il raggiungimento dei 500 millesimi. Peraltro la maggioranza raggiunta comprende anche il voto degli attori visto che hanno regolarmente partecipato all'assemblea
Sulla nullità della delibera del 30.9.2020:
Per quanto riguarda la delibera del 30.9.2020 occorre evidenziare che la stessa è stata approvata con la maggioranza dei condomini e con almeno metà del valore dell'edificio, che nella stessa si è dato incarico ad un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali e a una ditta per la pulizia delle parti comuni, per per cui non ricorre nessuna delle ipotesi di nullità
previste dalla legge.
Sull'annullabilità della delibera del 18.12.2018:
tale domanda è inammissibile, essendo la parte attrice incorsa nella decadenza di cui all'art. 1137 ultimo comma c.c., infatti essendo gli attori presenti all'assemblea del 18.12.2018
avrebbero dovuto impugnarla nei 30 giorni.
Sull'annullabilità della delibera del 30.9.2020:
la domanda è ammissibile in quanto sono stati rispettati i termini di cui all'art.1137 ultimo comma c.c. essendo stata presentata domanda di mediazione in datta 26.10.2020.
Nel merito: la domanda di annullabilità non può essere accolta in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di annullabilità sopra menzionate. Infatti la convocazione è stata regolare essendo stata inviata la raccomandata sia a che a in data 16.9.2020 Parte_1 Parte_2
ricevuta dagli stessi in data 18.9.2020 come si evince dalle produzioni in atti di parte convenuta (doc.7 della comparsa di costituzione e risposta). La maggioranza è quella
6 prescritta dalla legge: infatti la delibera è stata approvata con la maggioranza dei condomini e con almeno metà del valore dell'edificio.
Sulla base di quanto appena esposto la delibera non risulta affetta da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, né risulta affettta da irregolarità nel procedimento di convocazione, né viola norme che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto e pertanto non ricorrono ipotesi di annullabilità.
Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal convenuto condominio:
la domanda va rigettata in quanto non provata.
Sulle spese processuali:
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è
concluso
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta la domanda di nullità delle delibere impugnate;
rigetta la domanda di annullabilità delle delibere impugnate e per l'effetto:
condanna nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
entrambi residenti in [...], in CodiceFiscale_2
solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del Controparte_4
, in persona dell'amministratore p.t., che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi
[...]
di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a..
7 Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con decreto del 8
luglio 2025
Nuoro 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Nina Pinna
8