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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2137/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FIORENTINI Parte_1 C.F._1
GIORGIA RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
VERNACCHIO GIUSEPPE
RESISTENTE
e nei confronti di
Avv. MONICA CLEMENTI (curatore speciale del minore Persona_1
con l'intervento necessario di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA con l'intervento di
, rappresentato e difeso dall'Avv. BECCI BERNARDO Controparte_2
INTERVENUTI avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “1) in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla base di tutto quanto sopra eccepito e dedotto, dichiarare inammissibile l'intervento volontario del
e, per l'effetto, estromettere lo stesso dal presente procedimento, con Controparte_2 CP_2
pagina 1 condanna alle spese;
2) nel merito, rimettere la causa in istruttoria ai fini della prosecuzione della stessa, il tutto con ogni più ampia riserva di natura istruttoria, anche in considerazione di quanto emerso nel corso dell'ultima udienza del 4 febbraio 2025”.
Per la resistente: “Nel riportarsi alle conclusioni rassegnate con la memoria in atti che si abbiano come di seguito ripetute e trascritte:
1. Si rimette quanto all'ammissibilità dell'intervento del
[...]
;
2. insiste affinché il Tribunale voglia disporre nuovamente l'ascolto del minore Controparte_2 chiedendo che dell'ascolto venga acquisita registrazione audiovisiva e che lo stesso venga svolto con le indicazioni fornite dalla Carta di Noto;
3. Chiede di essere autorizzato a produrre agli atti del giudizio le registrazioni dei colloqui da cui emerge la sua volontà del minore di stare con la madre
e l'affermazione da parte dello stesso di violenze e minacce subite dal padre. Con ampie ed illimitate salvezze”.
Per il curatore speciale del minore: “In via preliminare Voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile l'intervento volontario del Comune di e per l'effetto estromettere lo CP_2 stesso dal presente procedimento con condanna alle spese. Nel merito Voglia l'ill.mo Tribunale adito rimettere la causa in istruttoria fissando al più presto un'udienza per l'ascolto dell'assistente sociale
o di una sua sostituta, disponendo altresì CTU al fine di accertare le capacità genitoriali dei CP_3
Sig.ri e nonché la loro relazione con il figlio . Pt_1 CP_1 Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.4.2024, si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data
3.11.2022 nel procedimento n. 6109/2019 in punto di affidamento, contributo al mantenimento del figlio minore, esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Ha allegato il ricorrente che, dalla data della decisione, la sig.ra “non è riuscita ad esercitare CP_1
in modo tutelante il suo ruolo genitoriale e non ha rispettato, né riesce a rispettare le statuizioni della sentenza di divorzio” ed inoltre che il trasferimento di residenza del minore a ha CP_2
comportato il trasferimento delle competenze al servizio sociale di quel comune e al servizio consultoriale di Chiaravalle ma il servizio di non starebbe rispettando le statuizioni CP_2
della sentenza di divorzio;
ha chiesto pertanto la sospensione della sig.ra dalla responsabilità CP_1 genitoriale, l'affidamento esclusivo di al padre con collocazione prevalente presso di lui Persona_1
e la revoca dell'affidamento del minore al servizio sociale competente per territorio, la previsione di incontri protetti madre-figlio e di un contributo a carico della madre per il mantenimento del minore.
Nel fissare l'udienza di comparizione delle parti il Presidente relatore ha nominato curatore speciale del minore l'Avv. Monica Clementi, che già aveva ricoperto tale ruolo nel procedimento di divorzio.
pagina 2 Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo la CP_1
inammissibilità delle modifiche richieste da controparte e formulando domanda riconvenzionale.
Ha dedotto che “l'unica vera criticità emersa riguarda la condotta del genitore collocatario e del servizio sociale affidatario”, atteso che il primo avrebbe trascurato di prendersi cura adeguatamente della formazione e salute di mentre i servizi sociali affidatari sarebbero giunti a privare la Per_1
madre del tutto di ogni incontro con il figlio minore. Ha concluso pertanto per il rigetto delle domande avversarie ed ha chiesto in via riconvenzionale la revoca dell'affidamento del minore ai servizi sociali e la collocazione del minore presso la madre con disciplina del diritto di visita del padre e previsione di un contributo per il mantenimento a carico del sig. Pt_1
Si è costituito altresì il curatore speciale del minore, dando atto dell'attività svolta ed osservando che
“Non vi è dubbio che il rapporto tra la madre ed il figlio debba essere ripreso ed intensificato ma purtroppo allo stato non è possibile tenuto conto dell'indisponibilità della sig.ra ad CP_1 affrontare qualsiasi percorso che la possa aiutare nello svolgere il suo ruolo materno”. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente e la conferma delle statuizioni della sentenza di divorzio.
Nelle more, prima dell'udienza, il ricorrente presentava istanza di provvedimenti indifferibili “ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. e/o in via subordinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter, comma 3°, c.c.”, chiedendo l'emissione di un provvedimento anticipatorio delle modalità di affidamento super esclusivo del figlio minore e in particolare un provvedimento atto ad esprimere il consenso all'intervento chirurgico di 'esplorazione ed eventuale asportazione del meningocele presente in fossa nasale destra', così come indicato dai medici dell'Ospedale di Torrette consultati.
Instaurato il contraddittorio anche con il curatore speciale sul sub-procedimento aperto a seguito della citata istanza, le parti concordavano di effettuare un ulteriore consulto presso altro specialista, individuato nel dott. dell'Ospedale Bellaria di Bologna, dopodiché, all'esito della visita – Per_2 che confermava l'opportunità dell'intervento di plastica durale per via trans-nasale – i genitori accettavano di sottoporre all'intervento presso lo stesso ospedale Bellaria alla data fissata dal Per_1
dott. e il sub-procedimento veniva definito per la cessazione della materia del contendere Per_2
(con effettiva esecuzione dell'intervento chirurgico).
All'udienza del 17.9.2024 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite, risultando
“impraticabile” il tentativo di conciliazione.
All'esito, con ordinanza pronunciata fuori udienza, il giudice relatore ha disposto l'ascolto del minore e l'audizione dell'assistente sociale e della psicologa Bartozzi, fissando per gli incombenti le CP_3
pagina 3 udienze del 14 e del 21 gennaio e chiedendo altresì al servizio sociale affidatario una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 14.01.2025, il comune di ha spiegato “atto di intervento volontario” CP_2
nel presente giudizio con la richiesta di “attribuire al Curatore speciale già nominato, compiti di natura sostanziale e, comunque, all'esito del giudizio, nell'ipotesi di prosecuzione della limitazione della responsabilità in capo ai genitori, provvedere così come prevede l'art. 473 bis 7 c.p.c. alla nomina di un curatore con poteri sostanziali e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore, limitando l'intervento del Servizio sociale ad il solo compito di sostegno e supporto alla famiglia, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza”.
Ha rappresentato il comune che il diritto dedotto in questa sede sarebbe “quello di non vedersi attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale, specificatamente in materia sanitaria e scolastica, in sostituzione dei genitori naturali del minore in quanto trattasi di attività Persona_1
che il Servizio Sociale del Comune, e quindi il Comune stesso, non è in grado di sostenere in base alla propria organizzazione amministrativa atteso che non è chiaro a chi spetti, nell'ambito della struttura dell'ente, il potere decisionale laddove richiesto” (v. verbale dell'udienza 14.1.2025).
Si è proceduto in ogni caso all'audizione della psicologa dott.ssa Bartozzi – era invece assente per impedimento la assistente sociale dott.ssa – e, nella successiva udienza a ciò destinata – CP_3 all'ascolto del minore eseguito con l'ausilio della psicologa dott.ssa Barbara Montisci. Persona_1
All'esito il giudice relatore ha rappresentato la necessità di rimettere al Collegio, ex art. 187 c.p.c., la questione della ammissibilità dell'intervento del e le parti hanno chiesto Controparte_2
un breve rinvio allo scopo.
All'udienza dell'11.2.2025 (sostituita da note di trattazione scritte) le parti hanno precisato le conclusioni e discusso, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Come sopra rilevato, sia il ricorrente che il curatore speciale del minore hanno Parte_1 eccepito l'inammissibilità dell'intervento del comune di (il ricorrente chiedendone CP_2 espressamente l'estromissione dal giudizio), mentre la resistente, dopo aver parimenti rilevato l'inammissibilità dell'intervento, nelle conclusioni ha rimesso al giudice ogni decisione. Tutti hanno peraltro osservato, da un lato, che non sussiste in astratto la questione circa l'attribuzione del potere decisionale, stante la rappresentanza generale dell'ente da parte del Sindaco e i compiti pubblicistici che sussistono in capo allo stesso e, dall'altro lato, che la questione concreta circa le modalità di pagina 4 esercizio dei poteri assegnati dal Tribunale non legittima l'intervento in causa, mancando un vero e proprio interesse ad agire.
Né il Pubblico Ministero né il intervenuto hanno rassegnato conclusioni. CP_2
3. Appare anzitutto opportuno chiarire che nei procedimenti nei quali si discute dell'affidamento della prole ai Servizi Sociali – anche prima dell'entrata in vigore dell'art.
5-bis della Legge n. 184 del 1983
– si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui invece l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della stessa.
Nel primo caso, che è possibile definire “mandato di vigilanza e supporto”, l'affidamento non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale essendo al contrario un intervento aggiuntivo a sostegno ed ausilio delle competenze genitoriali, mentre nel secondo caso l'affidamento è giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore;
in questi casi il provvedimento giudiziale deve evidenziare i compiti specifici attribuiti ai
Servizi Sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento stesso (v. di recente Cass. civ., sez. I, 21.11.2023, n. 32290; il profilo pare non contestato dal , che lo richiama al punto 4, pagg. 4 e segg., del ricorso). Controparte_2
Il Tribunale di Ancona, con la citata sentenza del 3.11.2022, ha disposto l'affidamento ai Servizi
Sociali del minore con collocamento presso il padre, individuando gli specifici compiti Persona_1
e ambiti nei quali avrebbero dovuto essere assunte le decisioni da parte dei Servizi stessi in caso di contrasto genitoriale insuperabile. Il provvedimento assunto da questo Tribunale rientra quindi nella seconda ipotesi, ossia nei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di cui all'art. 333
c.c. in quanto diretto a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. (Cass. civ., sez. I,
10.12.2018, n. 31902).
4. Ciò premesso, nel caso di specie non appare ravvisabile in capo al la legittimazione CP_2 all'intervento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 105 c.p.c. (che disciplina l'intervento volontario).
4.1 In particolare, tale norma prevede, nel suo primo comma, che «ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo».
La legittimazione all'intervento di un terzo si fonda dunque su una connessione oggettiva (per il
“petitum” e/o per la “causa petendi”) tra l'azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare. In
pagina 5 particolare, l'intervento volontario preso in considerazione dall'art. 105, comma 1, c.p.c. può essere di due tipi: “principale” e “litisconsortile” o “adesivo autonomo”.
L'intervento principale è quello al quale il codice si riferisce quando prospetta l'ipotesi che il terzo faccia valere il suo diritto «in confronto di tutte le parti». In questo caso, il terzo assume una posizione autonoma rispetto, appunto, a tutte le parti, nel senso che fa valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere da ciascuna delle altre parti.
L'intervento litisconsortile o adesivo autonomo è invece quello al quale il codice si riferisce quando prospetta l'ipotesi che il terzo faccia valere il suo diritto «in confronto di alcune di esse». In questo caso il terzo assume una posizione autonoma soltanto nei confronti di una o di alcune delle parti.
Un terzo tipo di intervento è infine previsto nel secondo comma del medesimo art. 105 c.p.c., il quale dispone che «può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse». Si tratta del cd. intervento “adesivo dipendente”. Questo tipo di intervento è caratterizzato dal fatto che l'interveniente adesivo non fa valere (come nei due precedenti tipi di intervento) un proprio diritto e dunque non propone un'ulteriore domanda ma si limita soltanto a sostenere le ragioni di una delle parti.
Così come condizioni dell'azione sono l'interesse e la legittimazione ad agire, anche per l'intervento volontario occorrono un interesse ad intervenire e la legittimazione ad intervenire, da intendersi come l'affermazione di una connessione oggettiva tra l'azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare.
Nel caso di specie, è evidente che il non abbia spiegato un mero intervento adesivo CP_2
dipendente, per sostenere le ragioni di taluna delle parti senza far valere un autonomo diritto, ma non
è chiaro se il suo sia un intervento adesivo autonomo, per far valere un proprio diritto nei confronti di taluna delle parti (laddove chiede limitarsi il compito del servizio sociale al solo sostegno e supporto alla famiglia e di assistenza nei doveri genitoriali nonché alla funzione di vigilanza) ovvero abbia inteso effettuare un intervento principale, litisconsortile, sostenendo ragioni proprie nei confronti di tutte le altre parti.
Esso in ogni caso non è intervenuto al fine di proporre una domanda connessa per il petitum (“relativa all'oggetto”) o per la causa petendi (“dipendente dal titolo dedotto nel procedimento”) al giudizio già pendente tra i sigg.ri dal momento che tale giudizio, volto, come detto, alla modifica Pt_1 CP_1
delle condizioni stabilite dal Tribunale per il divorzio, ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di famiglia – la disciplina dei rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra questi ed il figlio minore in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio – e tali situazioni Per_1
non hanno alcuna incidenza sulla sfera giuridica del Comune, ente pubblico le cui attribuzioni non pagina 6 sono in alcun modo lese o pregiudicate dall'esito della controversia familiare perché si pongono su un piano del tutto diverso.
4.2 Anzi, a ben vedere manca, ancora più a monte, in capo all'ente locale l'interesse ad intervenire, quale bisogno di tutela giurisdizionale derivante dalla affermazione di fatti costitutivi e di fatti lesivi di un diritto connesso a quelli dedotti nel procedimento.
L'interesse del a non essere destinatario di provvedimenti giurisdizionali di affidamento di CP_2
minori al suo servizio sociale, in ragione di eventuali difficoltà organizzative, non trova specifica tutela nell'ordinamento, che anzi attribuisce ai servizi sociali e sanitari ben precisi compiti istituzionali.
L'intervento (qui da intendersi in senso atecnico) dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti giurisdizionali a tutela dei minori, di cui all'art. 473 bis.27 c.p.c., così come il ruolo ausiliario per specifiche attività, quale l'assistenza nell'attuazione di provvedimenti, ex art. 473 bis.38 c.p.c., e la citata possibilità di demandare ai servizi sociali il compito di esercitare talune funzioni sottratte ai genitori nell'ambito di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., rientrano infatti nella vasta gamma di strumenti che il legislatore ha messo a disposizione del giudice per il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, e che la riforma c.d. Cartabia ha ora espressamente elencato e disciplinato. Se l'art. 473 bis.27 c.p.c. contiene una disciplina normativa dei compiti dei servizi socio-sanitari nei giudizi afferenti ai minori, affermando espressamente il loro ruolo di supporto all'attività giurisdizionale e prevedendo che ad essi possono essere “demandate” attività informative, valutative e di accertamento, è grazie alla giurisprudenza di legittimità – ed in particolare alla ordinanza n. 32290/2023 della Prima sezione civile della Corte di
Cassazione – che si è avuta una ricostruzione sistematica del ruolo dei servizi stessi quali “affidatari” di minori, ovvero quali destinatari di provvedimenti di “affidamento”; nella prospettiva indicata dalla
Suprema Corte nella decisione appena citata (e il cui contenuto è stato riassunto supra, al punto 3), i servizi sociali sono lo strumento per interventi in favore dei minori qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, interventi che possono essere ampliativi delle risorse familiari oppure ablativi (o limitativi) della responsabilità genitoriale.
In ogni caso, resta escluso che i servizi possano assumere la qualità di parte processuale (a differenza dei figli minori che, grazie alla novella del 2022, hanno acquistato rappresentanza sostanziale e processuale attraverso la figura del tutore, del curatore e del curatore speciale).
4.3 Né vengono in ausilio, ai fini dell'individuazione dell'interesse ad intervenire e della legittimazione attiva del , le argomentazioni esposte dalla difesa dell'ente Controparte_2
nell'atto introduttivo, che si riportano nell'ordine di esposizione:
pagina 7 i) poiché il servizio sociale affidatario è un ufficio del e “ogni atto o provvedimento CP_2
compiuto da un funzionario del servizio è imputato direttamente al per il principio della CP_2
“immedesimazione organica”, …”, “da ciò possono derivare, logicamente, nei confronti dell'Ente stesso rilevanti conseguenze: a) sia sotto il profilo della responsabilità per eventuali danni cagionati
a terzi, b) sia in ordine alla responsabilità di tipo erariale”;
ii) atteso che la legge di Bilancio (regionale) del 2021, nell'introdurre quale livello essenziale delle prestazioni (LEP) di assistenza sociale, ha stabilito che vi sia un operatore (Assistente Sociale) ogni
5.000 abitanti, e il Comune di ha un numero di abitanti pari [a] 6.684, detto ente “ha CP_2
nella propria pianta organica un Assistente Sociale con contratto a tempo indeterminato per 36 ore settimanali ed un'ulteriore Assistente Sociale assunto con contratto a tempo parziale dall'
[...]
12, per ulteriori 18 ore” e “tali circostanze in ordine alle competenze attribuite Controparte_4 all'Ente ed al personale in forza allo stesso, debbono essere tenute presenti al fine di verificare
l'operato dei servizi in ordine agli incarichi affidati da soggetti terzi. A maggior ragione nell'ipotesi in cui il servizio debba assumere decisioni estremamente incisive e delicate come quella di autorizzare o meno un intervento chirurgico”;
iii) poiché alla limitazione parziale della responsabilità in capo ai genitori, non è corrisposta la nomina di un tutore né la nomina di un curatore con poteri sostanziali di cui all'art. 473 bis.7 c.p.c. “per il
Servizio Sociale del Comune di , dal momento della presa in carico ad oggi, vi [è] CP_2 stata una forte difficoltà a dare esecuzione al mandato ricevuto dall'Autorità giudiziaria in considerazione delle proprie funzioni e della propria organizzazione”; iv) “la decisione che il Servizio dovrebbe in ipotesi assumere, travalicando obiettivamente le proprie competenze e funzioni istituzionali… attiene a diritti primari, personalissimi ed inviolabili, che si ritiene possa essere assunt[a] unicamente dall'organo deputato alla soluzione giurisdizionale della controversia, mentre l'instante Servizio può essere delegato eventualmente all'esecuzione in concreto, ma non ad assumere il ruolo di arbitro della miglior tutela da somministrare al minore nel caso concreto”;
v) “riconosce[re], … come afferma la suprema Corte che i Servizi Sociali non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo, non significa che in detto provvedimento possano essere attribuiti compiti che esulano dalle funzioni, dall'organizzazione, dalle procedure e dal personale del singolo Comune che deve darne esecuzione”, anzi, al contrario, “ogni qual volta venga disposta la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con un affidamento ai Servizi Sociali territoriali, al fine di rendere concretamente possibile l'esecuzione del provvedimento stesso deve sempre
pagina 8 necessariamente essere nominato un tutore o un curatore del minore che possa in modo responsabile esercitare le funzioni in luogo dei genitori”.
Orbene, le deduzioni di cui ai punti ii) e iii) sono palesemente irrilevanti, atteso che la specifica caratterizzazione dimensionale dell'ente pubblico e la sua “difficoltà” a dare esecuzione al mandato di cui al provvedimento giurisdizionale non costituiscono la lesione di un diritto che possa trovare tutela nell'ordinamento in ambito civilistico e tantomeno confermare l'interesse ad agire nell'ambito del presente procedimento.
Neppure le restanti allegazioni, tuttavia, giustificano l'intervento.
Quanto al punto i), ovvero alla responsabilità (del civile, per danni a terzi cagionati CP_2 dall'attività di un suo ufficio, o erariale, si tratta di una possibilità del tutto astratta (come riconosciuto dallo stesso e non di una situazione concreta;
in ogni caso, essa non avrebbe alcuna CP_2
connessione con le domande avanzate nel presente giudizio e con il titolo dedotto (il rapporto familiare post-matrimoniale). Né, secondo i principi generali, la previsione astratta di una responsabilità civile o erariale può dirsi idonea a paralizzare i compiti e le attribuzioni funzionali di alcun soggetto, pubblico o privato (basti pensare all'ambito sanitario, dove è senz'altro prevista una responsabilità civile, erariale ed anche penale senza che ciò limiti le attribuzioni ed i compiti delle strutture sanitarie e dei medici o che costituisca motivo di esonero dallo svolgimento dei doveri istituzionali e professionali).
Le considerazioni esposte ai punti iv) e v), infine, oltre ad essere manifestamente contrastanti con la ricostruzione sistematica della normativa vigente in materia di procedimenti di famiglia – che non solo non impone affatto la nomina di un tutore o curatore quando siano disposte limitazioni della responsabilità genitoriale, o l'attribuzione al curatore speciale di poteri sostanziali, ma nemmeno vieta, in quegli stessi casi, di demandare ai servizi sociali decisioni riconducibili alle funzioni genitoriali – costituiscono nel caso di specie il contenuto dell'atto di intervento, ma in nessun modo consentono di superare la mancanza dei suoi presupposti.
5. Va in conclusione disposta l'estromissione dal giudizio del comune interveniente.
6. Con riferimento alle spese del giudizio va evidenziato che in un giudizio che si svolga nei confronti di una pluralità di parti, la sentenza con la quale una di esse venga estromessa dal processo, che continua tra le altre, assume carattere definitivo in relazione al contenuto obiettivo di tale statuizione, integrando una decisione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'azione (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 04/07/1983) sicché rende necessaria la pronuncia sulle spese: “la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo
pagina 9 nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013). Dette spese, relative alla presente fase processuale, vanno, per il principio della soccombenza, poste a carico del interveniente e si liquidano come da dispositivo. CP_2
7. Separata la domanda del , il giudizio deve proseguire tra le parti Controparte_2
originarie per la decisione in ordine alle domande da queste rispettivamente formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dal , Controparte_2
così dispone:
DICHIARA inammissibile l'intervento in giudizio del , Controparte_2
RIGETTA la domanda del predetto comune e ne DISPONE l'estromissione dal processo;
CONDANNA il intervenuto a rimborsare alle altre parti processuali private Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
DISPONE che la causa sia rimessa sul ruolo per il prosieguo come da separata ordinanza.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FIORENTINI Parte_1 C.F._1
GIORGIA RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
VERNACCHIO GIUSEPPE
RESISTENTE
e nei confronti di
Avv. MONICA CLEMENTI (curatore speciale del minore Persona_1
con l'intervento necessario di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA con l'intervento di
, rappresentato e difeso dall'Avv. BECCI BERNARDO Controparte_2
INTERVENUTI avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “1) in via preliminare, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla base di tutto quanto sopra eccepito e dedotto, dichiarare inammissibile l'intervento volontario del
e, per l'effetto, estromettere lo stesso dal presente procedimento, con Controparte_2 CP_2
pagina 1 condanna alle spese;
2) nel merito, rimettere la causa in istruttoria ai fini della prosecuzione della stessa, il tutto con ogni più ampia riserva di natura istruttoria, anche in considerazione di quanto emerso nel corso dell'ultima udienza del 4 febbraio 2025”.
Per la resistente: “Nel riportarsi alle conclusioni rassegnate con la memoria in atti che si abbiano come di seguito ripetute e trascritte:
1. Si rimette quanto all'ammissibilità dell'intervento del
[...]
;
2. insiste affinché il Tribunale voglia disporre nuovamente l'ascolto del minore Controparte_2 chiedendo che dell'ascolto venga acquisita registrazione audiovisiva e che lo stesso venga svolto con le indicazioni fornite dalla Carta di Noto;
3. Chiede di essere autorizzato a produrre agli atti del giudizio le registrazioni dei colloqui da cui emerge la sua volontà del minore di stare con la madre
e l'affermazione da parte dello stesso di violenze e minacce subite dal padre. Con ampie ed illimitate salvezze”.
Per il curatore speciale del minore: “In via preliminare Voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare inammissibile l'intervento volontario del Comune di e per l'effetto estromettere lo CP_2 stesso dal presente procedimento con condanna alle spese. Nel merito Voglia l'ill.mo Tribunale adito rimettere la causa in istruttoria fissando al più presto un'udienza per l'ascolto dell'assistente sociale
o di una sua sostituta, disponendo altresì CTU al fine di accertare le capacità genitoriali dei CP_3
Sig.ri e nonché la loro relazione con il figlio . Pt_1 CP_1 Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.4.2024, si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data
3.11.2022 nel procedimento n. 6109/2019 in punto di affidamento, contributo al mantenimento del figlio minore, esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Ha allegato il ricorrente che, dalla data della decisione, la sig.ra “non è riuscita ad esercitare CP_1
in modo tutelante il suo ruolo genitoriale e non ha rispettato, né riesce a rispettare le statuizioni della sentenza di divorzio” ed inoltre che il trasferimento di residenza del minore a ha CP_2
comportato il trasferimento delle competenze al servizio sociale di quel comune e al servizio consultoriale di Chiaravalle ma il servizio di non starebbe rispettando le statuizioni CP_2
della sentenza di divorzio;
ha chiesto pertanto la sospensione della sig.ra dalla responsabilità CP_1 genitoriale, l'affidamento esclusivo di al padre con collocazione prevalente presso di lui Persona_1
e la revoca dell'affidamento del minore al servizio sociale competente per territorio, la previsione di incontri protetti madre-figlio e di un contributo a carico della madre per il mantenimento del minore.
Nel fissare l'udienza di comparizione delle parti il Presidente relatore ha nominato curatore speciale del minore l'Avv. Monica Clementi, che già aveva ricoperto tale ruolo nel procedimento di divorzio.
pagina 2 Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo la CP_1
inammissibilità delle modifiche richieste da controparte e formulando domanda riconvenzionale.
Ha dedotto che “l'unica vera criticità emersa riguarda la condotta del genitore collocatario e del servizio sociale affidatario”, atteso che il primo avrebbe trascurato di prendersi cura adeguatamente della formazione e salute di mentre i servizi sociali affidatari sarebbero giunti a privare la Per_1
madre del tutto di ogni incontro con il figlio minore. Ha concluso pertanto per il rigetto delle domande avversarie ed ha chiesto in via riconvenzionale la revoca dell'affidamento del minore ai servizi sociali e la collocazione del minore presso la madre con disciplina del diritto di visita del padre e previsione di un contributo per il mantenimento a carico del sig. Pt_1
Si è costituito altresì il curatore speciale del minore, dando atto dell'attività svolta ed osservando che
“Non vi è dubbio che il rapporto tra la madre ed il figlio debba essere ripreso ed intensificato ma purtroppo allo stato non è possibile tenuto conto dell'indisponibilità della sig.ra ad CP_1 affrontare qualsiasi percorso che la possa aiutare nello svolgere il suo ruolo materno”. Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente e la conferma delle statuizioni della sentenza di divorzio.
Nelle more, prima dell'udienza, il ricorrente presentava istanza di provvedimenti indifferibili “ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. e/o in via subordinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter, comma 3°, c.c.”, chiedendo l'emissione di un provvedimento anticipatorio delle modalità di affidamento super esclusivo del figlio minore e in particolare un provvedimento atto ad esprimere il consenso all'intervento chirurgico di 'esplorazione ed eventuale asportazione del meningocele presente in fossa nasale destra', così come indicato dai medici dell'Ospedale di Torrette consultati.
Instaurato il contraddittorio anche con il curatore speciale sul sub-procedimento aperto a seguito della citata istanza, le parti concordavano di effettuare un ulteriore consulto presso altro specialista, individuato nel dott. dell'Ospedale Bellaria di Bologna, dopodiché, all'esito della visita – Per_2 che confermava l'opportunità dell'intervento di plastica durale per via trans-nasale – i genitori accettavano di sottoporre all'intervento presso lo stesso ospedale Bellaria alla data fissata dal Per_1
dott. e il sub-procedimento veniva definito per la cessazione della materia del contendere Per_2
(con effettiva esecuzione dell'intervento chirurgico).
All'udienza del 17.9.2024 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite, risultando
“impraticabile” il tentativo di conciliazione.
All'esito, con ordinanza pronunciata fuori udienza, il giudice relatore ha disposto l'ascolto del minore e l'audizione dell'assistente sociale e della psicologa Bartozzi, fissando per gli incombenti le CP_3
pagina 3 udienze del 14 e del 21 gennaio e chiedendo altresì al servizio sociale affidatario una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 14.01.2025, il comune di ha spiegato “atto di intervento volontario” CP_2
nel presente giudizio con la richiesta di “attribuire al Curatore speciale già nominato, compiti di natura sostanziale e, comunque, all'esito del giudizio, nell'ipotesi di prosecuzione della limitazione della responsabilità in capo ai genitori, provvedere così come prevede l'art. 473 bis 7 c.p.c. alla nomina di un curatore con poteri sostanziali e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore, limitando l'intervento del Servizio sociale ad il solo compito di sostegno e supporto alla famiglia, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza”.
Ha rappresentato il comune che il diritto dedotto in questa sede sarebbe “quello di non vedersi attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale, specificatamente in materia sanitaria e scolastica, in sostituzione dei genitori naturali del minore in quanto trattasi di attività Persona_1
che il Servizio Sociale del Comune, e quindi il Comune stesso, non è in grado di sostenere in base alla propria organizzazione amministrativa atteso che non è chiaro a chi spetti, nell'ambito della struttura dell'ente, il potere decisionale laddove richiesto” (v. verbale dell'udienza 14.1.2025).
Si è proceduto in ogni caso all'audizione della psicologa dott.ssa Bartozzi – era invece assente per impedimento la assistente sociale dott.ssa – e, nella successiva udienza a ciò destinata – CP_3 all'ascolto del minore eseguito con l'ausilio della psicologa dott.ssa Barbara Montisci. Persona_1
All'esito il giudice relatore ha rappresentato la necessità di rimettere al Collegio, ex art. 187 c.p.c., la questione della ammissibilità dell'intervento del e le parti hanno chiesto Controparte_2
un breve rinvio allo scopo.
All'udienza dell'11.2.2025 (sostituita da note di trattazione scritte) le parti hanno precisato le conclusioni e discusso, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Come sopra rilevato, sia il ricorrente che il curatore speciale del minore hanno Parte_1 eccepito l'inammissibilità dell'intervento del comune di (il ricorrente chiedendone CP_2 espressamente l'estromissione dal giudizio), mentre la resistente, dopo aver parimenti rilevato l'inammissibilità dell'intervento, nelle conclusioni ha rimesso al giudice ogni decisione. Tutti hanno peraltro osservato, da un lato, che non sussiste in astratto la questione circa l'attribuzione del potere decisionale, stante la rappresentanza generale dell'ente da parte del Sindaco e i compiti pubblicistici che sussistono in capo allo stesso e, dall'altro lato, che la questione concreta circa le modalità di pagina 4 esercizio dei poteri assegnati dal Tribunale non legittima l'intervento in causa, mancando un vero e proprio interesse ad agire.
Né il Pubblico Ministero né il intervenuto hanno rassegnato conclusioni. CP_2
3. Appare anzitutto opportuno chiarire che nei procedimenti nei quali si discute dell'affidamento della prole ai Servizi Sociali – anche prima dell'entrata in vigore dell'art.
5-bis della Legge n. 184 del 1983
– si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui invece l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della stessa.
Nel primo caso, che è possibile definire “mandato di vigilanza e supporto”, l'affidamento non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale essendo al contrario un intervento aggiuntivo a sostegno ed ausilio delle competenze genitoriali, mentre nel secondo caso l'affidamento è giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore;
in questi casi il provvedimento giudiziale deve evidenziare i compiti specifici attribuiti ai
Servizi Sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento stesso (v. di recente Cass. civ., sez. I, 21.11.2023, n. 32290; il profilo pare non contestato dal , che lo richiama al punto 4, pagg. 4 e segg., del ricorso). Controparte_2
Il Tribunale di Ancona, con la citata sentenza del 3.11.2022, ha disposto l'affidamento ai Servizi
Sociali del minore con collocamento presso il padre, individuando gli specifici compiti Persona_1
e ambiti nei quali avrebbero dovuto essere assunte le decisioni da parte dei Servizi stessi in caso di contrasto genitoriale insuperabile. Il provvedimento assunto da questo Tribunale rientra quindi nella seconda ipotesi, ossia nei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di cui all'art. 333
c.c. in quanto diretto a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. (Cass. civ., sez. I,
10.12.2018, n. 31902).
4. Ciò premesso, nel caso di specie non appare ravvisabile in capo al la legittimazione CP_2 all'intervento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 105 c.p.c. (che disciplina l'intervento volontario).
4.1 In particolare, tale norma prevede, nel suo primo comma, che «ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo».
La legittimazione all'intervento di un terzo si fonda dunque su una connessione oggettiva (per il
“petitum” e/o per la “causa petendi”) tra l'azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare. In
pagina 5 particolare, l'intervento volontario preso in considerazione dall'art. 105, comma 1, c.p.c. può essere di due tipi: “principale” e “litisconsortile” o “adesivo autonomo”.
L'intervento principale è quello al quale il codice si riferisce quando prospetta l'ipotesi che il terzo faccia valere il suo diritto «in confronto di tutte le parti». In questo caso, il terzo assume una posizione autonoma rispetto, appunto, a tutte le parti, nel senso che fa valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere da ciascuna delle altre parti.
L'intervento litisconsortile o adesivo autonomo è invece quello al quale il codice si riferisce quando prospetta l'ipotesi che il terzo faccia valere il suo diritto «in confronto di alcune di esse». In questo caso il terzo assume una posizione autonoma soltanto nei confronti di una o di alcune delle parti.
Un terzo tipo di intervento è infine previsto nel secondo comma del medesimo art. 105 c.p.c., il quale dispone che «può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse». Si tratta del cd. intervento “adesivo dipendente”. Questo tipo di intervento è caratterizzato dal fatto che l'interveniente adesivo non fa valere (come nei due precedenti tipi di intervento) un proprio diritto e dunque non propone un'ulteriore domanda ma si limita soltanto a sostenere le ragioni di una delle parti.
Così come condizioni dell'azione sono l'interesse e la legittimazione ad agire, anche per l'intervento volontario occorrono un interesse ad intervenire e la legittimazione ad intervenire, da intendersi come l'affermazione di una connessione oggettiva tra l'azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare.
Nel caso di specie, è evidente che il non abbia spiegato un mero intervento adesivo CP_2
dipendente, per sostenere le ragioni di taluna delle parti senza far valere un autonomo diritto, ma non
è chiaro se il suo sia un intervento adesivo autonomo, per far valere un proprio diritto nei confronti di taluna delle parti (laddove chiede limitarsi il compito del servizio sociale al solo sostegno e supporto alla famiglia e di assistenza nei doveri genitoriali nonché alla funzione di vigilanza) ovvero abbia inteso effettuare un intervento principale, litisconsortile, sostenendo ragioni proprie nei confronti di tutte le altre parti.
Esso in ogni caso non è intervenuto al fine di proporre una domanda connessa per il petitum (“relativa all'oggetto”) o per la causa petendi (“dipendente dal titolo dedotto nel procedimento”) al giudizio già pendente tra i sigg.ri dal momento che tale giudizio, volto, come detto, alla modifica Pt_1 CP_1
delle condizioni stabilite dal Tribunale per il divorzio, ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di famiglia – la disciplina dei rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra questi ed il figlio minore in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio – e tali situazioni Per_1
non hanno alcuna incidenza sulla sfera giuridica del Comune, ente pubblico le cui attribuzioni non pagina 6 sono in alcun modo lese o pregiudicate dall'esito della controversia familiare perché si pongono su un piano del tutto diverso.
4.2 Anzi, a ben vedere manca, ancora più a monte, in capo all'ente locale l'interesse ad intervenire, quale bisogno di tutela giurisdizionale derivante dalla affermazione di fatti costitutivi e di fatti lesivi di un diritto connesso a quelli dedotti nel procedimento.
L'interesse del a non essere destinatario di provvedimenti giurisdizionali di affidamento di CP_2
minori al suo servizio sociale, in ragione di eventuali difficoltà organizzative, non trova specifica tutela nell'ordinamento, che anzi attribuisce ai servizi sociali e sanitari ben precisi compiti istituzionali.
L'intervento (qui da intendersi in senso atecnico) dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti giurisdizionali a tutela dei minori, di cui all'art. 473 bis.27 c.p.c., così come il ruolo ausiliario per specifiche attività, quale l'assistenza nell'attuazione di provvedimenti, ex art. 473 bis.38 c.p.c., e la citata possibilità di demandare ai servizi sociali il compito di esercitare talune funzioni sottratte ai genitori nell'ambito di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., rientrano infatti nella vasta gamma di strumenti che il legislatore ha messo a disposizione del giudice per il perseguimento degli interessi morali e materiali dei figli minori, e che la riforma c.d. Cartabia ha ora espressamente elencato e disciplinato. Se l'art. 473 bis.27 c.p.c. contiene una disciplina normativa dei compiti dei servizi socio-sanitari nei giudizi afferenti ai minori, affermando espressamente il loro ruolo di supporto all'attività giurisdizionale e prevedendo che ad essi possono essere “demandate” attività informative, valutative e di accertamento, è grazie alla giurisprudenza di legittimità – ed in particolare alla ordinanza n. 32290/2023 della Prima sezione civile della Corte di
Cassazione – che si è avuta una ricostruzione sistematica del ruolo dei servizi stessi quali “affidatari” di minori, ovvero quali destinatari di provvedimenti di “affidamento”; nella prospettiva indicata dalla
Suprema Corte nella decisione appena citata (e il cui contenuto è stato riassunto supra, al punto 3), i servizi sociali sono lo strumento per interventi in favore dei minori qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, interventi che possono essere ampliativi delle risorse familiari oppure ablativi (o limitativi) della responsabilità genitoriale.
In ogni caso, resta escluso che i servizi possano assumere la qualità di parte processuale (a differenza dei figli minori che, grazie alla novella del 2022, hanno acquistato rappresentanza sostanziale e processuale attraverso la figura del tutore, del curatore e del curatore speciale).
4.3 Né vengono in ausilio, ai fini dell'individuazione dell'interesse ad intervenire e della legittimazione attiva del , le argomentazioni esposte dalla difesa dell'ente Controparte_2
nell'atto introduttivo, che si riportano nell'ordine di esposizione:
pagina 7 i) poiché il servizio sociale affidatario è un ufficio del e “ogni atto o provvedimento CP_2
compiuto da un funzionario del servizio è imputato direttamente al per il principio della CP_2
“immedesimazione organica”, …”, “da ciò possono derivare, logicamente, nei confronti dell'Ente stesso rilevanti conseguenze: a) sia sotto il profilo della responsabilità per eventuali danni cagionati
a terzi, b) sia in ordine alla responsabilità di tipo erariale”;
ii) atteso che la legge di Bilancio (regionale) del 2021, nell'introdurre quale livello essenziale delle prestazioni (LEP) di assistenza sociale, ha stabilito che vi sia un operatore (Assistente Sociale) ogni
5.000 abitanti, e il Comune di ha un numero di abitanti pari [a] 6.684, detto ente “ha CP_2
nella propria pianta organica un Assistente Sociale con contratto a tempo indeterminato per 36 ore settimanali ed un'ulteriore Assistente Sociale assunto con contratto a tempo parziale dall'
[...]
12, per ulteriori 18 ore” e “tali circostanze in ordine alle competenze attribuite Controparte_4 all'Ente ed al personale in forza allo stesso, debbono essere tenute presenti al fine di verificare
l'operato dei servizi in ordine agli incarichi affidati da soggetti terzi. A maggior ragione nell'ipotesi in cui il servizio debba assumere decisioni estremamente incisive e delicate come quella di autorizzare o meno un intervento chirurgico”;
iii) poiché alla limitazione parziale della responsabilità in capo ai genitori, non è corrisposta la nomina di un tutore né la nomina di un curatore con poteri sostanziali di cui all'art. 473 bis.7 c.p.c. “per il
Servizio Sociale del Comune di , dal momento della presa in carico ad oggi, vi [è] CP_2 stata una forte difficoltà a dare esecuzione al mandato ricevuto dall'Autorità giudiziaria in considerazione delle proprie funzioni e della propria organizzazione”; iv) “la decisione che il Servizio dovrebbe in ipotesi assumere, travalicando obiettivamente le proprie competenze e funzioni istituzionali… attiene a diritti primari, personalissimi ed inviolabili, che si ritiene possa essere assunt[a] unicamente dall'organo deputato alla soluzione giurisdizionale della controversia, mentre l'instante Servizio può essere delegato eventualmente all'esecuzione in concreto, ma non ad assumere il ruolo di arbitro della miglior tutela da somministrare al minore nel caso concreto”;
v) “riconosce[re], … come afferma la suprema Corte che i Servizi Sociali non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo, non significa che in detto provvedimento possano essere attribuiti compiti che esulano dalle funzioni, dall'organizzazione, dalle procedure e dal personale del singolo Comune che deve darne esecuzione”, anzi, al contrario, “ogni qual volta venga disposta la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con un affidamento ai Servizi Sociali territoriali, al fine di rendere concretamente possibile l'esecuzione del provvedimento stesso deve sempre
pagina 8 necessariamente essere nominato un tutore o un curatore del minore che possa in modo responsabile esercitare le funzioni in luogo dei genitori”.
Orbene, le deduzioni di cui ai punti ii) e iii) sono palesemente irrilevanti, atteso che la specifica caratterizzazione dimensionale dell'ente pubblico e la sua “difficoltà” a dare esecuzione al mandato di cui al provvedimento giurisdizionale non costituiscono la lesione di un diritto che possa trovare tutela nell'ordinamento in ambito civilistico e tantomeno confermare l'interesse ad agire nell'ambito del presente procedimento.
Neppure le restanti allegazioni, tuttavia, giustificano l'intervento.
Quanto al punto i), ovvero alla responsabilità (del civile, per danni a terzi cagionati CP_2 dall'attività di un suo ufficio, o erariale, si tratta di una possibilità del tutto astratta (come riconosciuto dallo stesso e non di una situazione concreta;
in ogni caso, essa non avrebbe alcuna CP_2
connessione con le domande avanzate nel presente giudizio e con il titolo dedotto (il rapporto familiare post-matrimoniale). Né, secondo i principi generali, la previsione astratta di una responsabilità civile o erariale può dirsi idonea a paralizzare i compiti e le attribuzioni funzionali di alcun soggetto, pubblico o privato (basti pensare all'ambito sanitario, dove è senz'altro prevista una responsabilità civile, erariale ed anche penale senza che ciò limiti le attribuzioni ed i compiti delle strutture sanitarie e dei medici o che costituisca motivo di esonero dallo svolgimento dei doveri istituzionali e professionali).
Le considerazioni esposte ai punti iv) e v), infine, oltre ad essere manifestamente contrastanti con la ricostruzione sistematica della normativa vigente in materia di procedimenti di famiglia – che non solo non impone affatto la nomina di un tutore o curatore quando siano disposte limitazioni della responsabilità genitoriale, o l'attribuzione al curatore speciale di poteri sostanziali, ma nemmeno vieta, in quegli stessi casi, di demandare ai servizi sociali decisioni riconducibili alle funzioni genitoriali – costituiscono nel caso di specie il contenuto dell'atto di intervento, ma in nessun modo consentono di superare la mancanza dei suoi presupposti.
5. Va in conclusione disposta l'estromissione dal giudizio del comune interveniente.
6. Con riferimento alle spese del giudizio va evidenziato che in un giudizio che si svolga nei confronti di una pluralità di parti, la sentenza con la quale una di esse venga estromessa dal processo, che continua tra le altre, assume carattere definitivo in relazione al contenuto obiettivo di tale statuizione, integrando una decisione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'azione (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 04/07/1983) sicché rende necessaria la pronuncia sulle spese: “la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo
pagina 9 nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7625 del 26/03/2013). Dette spese, relative alla presente fase processuale, vanno, per il principio della soccombenza, poste a carico del interveniente e si liquidano come da dispositivo. CP_2
7. Separata la domanda del , il giudizio deve proseguire tra le parti Controparte_2
originarie per la decisione in ordine alle domande da queste rispettivamente formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dal , Controparte_2
così dispone:
DICHIARA inammissibile l'intervento in giudizio del , Controparte_2
RIGETTA la domanda del predetto comune e ne DISPONE l'estromissione dal processo;
CONDANNA il intervenuto a rimborsare alle altre parti processuali private Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
DISPONE che la causa sia rimessa sul ruolo per il prosieguo come da separata ordinanza.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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