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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Civile specializzata in materia d'impresa
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 396/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) – elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in VIA DANTE 26 - 40125 BOLOGNA (BO) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti CATELLI VITTORIO GILDO e CERISOLI EMILIANO appellante nei confronti di
Controparte_1
[...] elettivamente domiciliate presso il difensore in CORSO GALILEO FERRARIS 43 - 10128
TORINO (TO) – rappresentate e difese dall'Avv.to TAROCCO FABRIZIO e dall'Avv.to
CANDELLERO DARIO appellate/appellanti incidentale
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Parte_1 contrariis reiectis, in via preliminare
1) revocare il provvedimento cautelare del dott. emesso in data 31 gennaio CP_2
2020 nel procedimento R.G. 543/2020 per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, dichiarare inefficace ogni risultanza della descrizione eseguita presso in data Parte_1
19 febbraio 2020; nel merito
2) riformare integralmente la sentenza impugnata (n. 724/2024 del Tribunale di Genova) per i motivi di cui all'atto di appello e, altresì, alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11 settembre 2024; Contr
3) respingere tutte le domande proposte (anche in via incidentale) dall'appellata nella comparsa di risposta del 20 giugno 2024; in via istruttoria, a parziale revoca dell'Ordinanza istruttoria del 6.6.2022 del Tribunale di Genova,
4) ammettere prova testimoniale dell'ing. e della sig.ra Testimone_1 CP_3
[entrambe c/o sui seguenti capitoli di prova (tutti relativi all'eccezione Parte_1
Contr Contr sollevata da in merito al fatto che non vi sarebbero state visite periodiche di ad
): Parte_1
Contr A. “Vero che un incaricato visitava regolarmente ogni anno, almeno Parte_1 una volta all'anno?”
B. “Vero che tali visite avevano ad oggetto l'utilizzazione da parte di del Parte_1
Contr software alla stessa licenziato anche al fine di incrementare il numero delle licenze concesse?” Contr C. “Vero che l'incaricato ha sempre riscontrato il corretto utilizzo da parte di Contr
del software alla stessa licenziato?”; Parte_1 in ogni caso Contr 5) condannare al rimborso delle spese e dei compensi relativi al presente giudizio di appello, al giudizio di primo grado e al procedimento cautelare sub R.G. 543/2020, ivi comprese le spese di consulenza tecnica (per il TU e per il c.t.p.), oltre il 15% a titolo di spese generali e oneri di legge”.
2 Per le appellate appellanti incidentali Controparte_1
e : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis
[...] Controparte_1 rejectis nel merito:
- in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di Genova n 724/2024 e, per Parte Contr Contr l'effetto, rigettare tutte le domande articolate da nei confronti di e
- in via principale e in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza del
Tribunale di Genova n 724/2024 nella parte in cui ha disatteso l'efficacia di prova legale Parte della confessione resa da
- in via principale e in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza del Parte Tribunale di Genova n 724/2024 nella parte in cui ha condannato al pagamento della somma pari ad euro 79.260,00 in luogo del maggiore importo pari ad euro 113.130,00 o della veriore somma dovuta ex art. 158 LdA;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, del giudizio di merito e della fase cautelare, comprensive di spese di consulenza tecnica (per la C.T.U. e per la C.T.P.) maggiorati di rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014,
IVA e CPA.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 724/2024 del 06/03/2024, il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, si pronunciava nella causa promossa da P_
, ideatrice e produttrice dei software protetti per elaboratore ,
[...] CP_5
e nei confronti di titolare di un contratto Per_1 CP_6 Parte_1 di licenza dei predetti programmi, al fine di sentir accertare l'abusivo utilizzo dei software da parte di quest'ultima, che avrebbe installato e usato tali programmi in misura superiore a quella consentita dalla licenza. Il Tribunale, esperita apposita TU, così decideva:
«inibisce a a prosecuzione e reiterazione degli illeciti Parte_1 di cui in motivazione e conseguentemente condanna la stessa alla rimozione dai propri server e computer dei file di licenza abusivi di cui alla TU Ing. e precisamente: - Per_2 dal Personal Computer R1 “Calcolo” i file di cui a pag. 18 paragrafo 1.2.5.1 della relazione di TU, resa nel presente giudizio, a firma dell'Ing. ; - dal Personal Computer Per_2 denominato “R2 - luca_01” i file di cui al pag. 19 paragrafo 1.2.5.2 della relazione di TU, resa nel presente giudizio, a firma dell'Ing. ; - dal Personal Computer denominato Per_2
RIC14 e dalla relativa copia di back up rinvenuta sul computer RIC01 i file di cui a pag. 34 della relazione di TU, resa nel presente giudizio, a firma dell'Ing. . Visto l'art. 156 Per_2 comma I Lda, fissa a carico di parte convenuta penale in misura di € 1.000, per ciascuna
3 singola violazione o inosservanza successivamente constatata ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, in relazione a ciascuna singola copia di programma per elaboratore illecitamente installata. Visto l'art. 166 Lda, dispone la pubblicazione per una volta del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano “Il
Corriere della Sera”, a cura dell'attrice e a spese del convenuto. Condanna
[...]
l pagamento in favore di parte attrice della somma di € 79.260,00, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 545,00 per esborsi oltre € 770,35 per spese di CTP ed € 3.827,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge per il procedimento di descrizione e in € 3.399,00 per esborsi oltre € 2.007,08 per spese di CTP ed € 14.103,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge per la presente causa di merito. Pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di TU del procedimento di descrizione e del presente giudizio di merito. Visto l'art. 89, secondo comma, c.p.c. dispone la cancellazione delle seguenti espressioni contenute nella comparsa conclusionale di parte convenuta: “falso [omissis] creato ad hoc per fuorviare il Giudice della cautela” (pag. 2) e “con estrema disinvoltura” (pag. 1)».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...] con atto notificato in data 5/04/2024, con cui chiedeva anche la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con la medesima comparsa si costituivano e Controparte_1
l'incorporante , le quali instavano per Controparte_1 il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di sospensione, proponendo altresì appello incidentale.
Con ordinanza in data 19/09/2024 la Corte respingeva l'istanza di sospensione ex art. 283
c.p.c. per difetto dei requisiti di “fumus boni iuris” e “periculum in mora”; quindi, rinviava all'udienza del 14/5/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, il
Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, SIA L'APPELLO PRNCIPALE CHE L'APPELLO
INCIDENTALE SONO INFONDATI E DEVONO ESSERE RIGETTATI.
APPELLO PRINCIPALE
4 1) PRIMO MOTIVO – “LA NON TUTELABILITÀ DEL DIRITTO D'AUTORE AZIONATO
PER MANCANZA DI PROVA IDONEA IN MERITO ALL'ORIGINALITÀ”.
L'appellante principale denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 64-bis e 156 della legge
633/1941 sul diritto d'autore (l.d.a.) nonché degli artt. 2727 e ss. c.c., 115 e 116 c.p.c.
Il Tribunale, in particolare, avrebbe errato nel ritenere raggiunta la prova dell'originalità dei programmi oggetto di causa sulla base di presunzioni semplici.
HIGHFTECH, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, deduce che: 1) «la prova del carattere creativo dell'opera deve essere fornita dall'attore in caso di contestazione da parte del convenuto e non può essere raggiunta in giudizio neppure attraverso la produzione del software»; 2) «è giurisprudenza costante che il produttore del software è tenuto a provare la creatività dell'opera dimostrando un autonomo sforzo creativo (…) e non è quindi possibile “supplire” a tale carenza probatoria mediante presunzioni semplici quale quella espressa dal Tribunale, ancor più in mancanza di registrazione alla SIAE che, seppur non costituisca elemento costitutivo del diritto, avrebbe almeno consentito di individuare il contenuto e le funzionalità del programma» (così, pag. 9 dell'atto d'appello).
Stante ciò, ad avviso della società appellante, «non può certo considerarsi prova Contr dell'originalità dei software azionati né la menzione nei contratti fra e dei Parte_1 diritti di proprietà intellettuale sui software in questione, né tanto meno la clausola di Contr riserva del copyright che compare nelle schermatine prodotte da e questo non solo e non tanto in quanto questi elementi, secondo la LdA, non possono costituire oggetto di tutela, trattandosi di interfacce grafiche (art. 2, c. 8, LdA), ma soprattutto perché
l'originalità del software che si vuole tutelare è un elemento costitutivo del diritto che si vuol far valere, e deve essere provato in causa dall'attrice. Il regime delle presunzioni opera nel caso concreto (in questo frangente, quanto alla pretesa violazione), fungendo da strumento ricostruttivo dei fatti di causa, ma non può intervenire sul regime di ripartizione dell'onere della prova» (sic, pag. 10 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 8 e s.): «In primo luogo, è opportuno ricordare che la registrazione presso il registro di cui all'art. 103 Lda, tenuto dalla Siae, non è costitutiva del diritto d'autore sui programmi per elaboratore, posto che, ai sensi dell'art. 6
Lda, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore, “è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.
Scopo principale della registrazione è quello di consentire all'autore di precostituirsi una prova circa la paternità dell'opera, che - nel caso di specie - non è in contestazione.
5 Va poi osservato che i contrati conclusi da parte attrice con contengono Parte_1 espressa menzione dei diritti di proprietà intellettuale sui software in questione (cfr. art.
5.3 delle condizioni di licenza (EULA) prodotte da parte convenuta doc. 7).
Inoltre, sono state prodotte da parte attrice (doc.16) le schermate relative alla installazione del Software Protetto (produzione non contestata da parte convenuta), nelle quali è evidenziata la clausola di riserva copyright.
Tutto ciò premesso, va evidenziato che il contenuto originale e creativo e quindi la tutelabilità dei programmi in esame, ai sensi dell'art. 2 n. 8 Lda (a norma del quale sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.”) si presume sulla base dell'ampia diffusione e rinomanza dei programmi in questione fra gli operatori di settore - attestata dalla stessa parte convenuta che, nel suo sito, vanta l'utilizzo dei software di parte attrice ed in particolare: “Software MSC Patran/Nastran per analisis ad elementi finiti” e “Software MSC MA/Mentat per analisi ad elementi finiti in campo non lineare”
(doc. 11 parte attrice).
Tale diffusione conferma l'utilità ed il pregio degli stessi ed è idonea a fondare il convincimento della loro assoluta originalità e creatività».
II) Pare alla Corte evidente che, a fronte degli elementi che emergono dagli atti ed evidenziati dal Tribunale, e sono idonei a provare l'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale di cui viene chiesta la tutela, sarebbe stato onere dell'attuale appellante provare l'assenza di contenuto originale e creativo e quindi, eventualmente, l'asserita non tutelabilità dei programmi medesimi, anche perché sottoscrivendo i contratti ha riconosciuto i diritti di proprietà intellettuale sui software in questione.
III) Il motivo è infondato.
2) SECONDO MOTIVO – “INEFFICACIA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO DELLA DESCRIZIONE”.
L'appellante principale lamenta un'erronea applicazione dell'art. 669-decies c.p.c. e la mancata applicazione degli artt. 20, 23-bis e 71 del d.lgs. 82/2005 (CAD).
Quanto alla violazione dell'art. 669-decies c.p.c., viene dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la nuova versione del Compliance Report, prodotto con l'atto di citazione come doc. 12. Ad avviso di HIGHFTECH, tale produzione rappresenta una “rigenerazione” della precedente versione del documento prodotto con il ricorso per descrizione e integra un «… mutament[o] nelle circostanze … di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare» (pag. 11 dell'atto appello). Se il Giudice avesse valutato tale
6 nuovo elemento, si sarebbe reso conto che il Compliance Report prodotto da controparte
è privo di valore probatorio in quanto alterabile e, quindi, avrebbe revocato il provvedimento cautelare di descrizione emesso in data 31/01/2020.
Quanto alla mancata applicazione degli artt. 20, 23-bis e 71 del CAD, viene dedotto che il
Compliance Report non rispetta i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità stabiliti dal CAD, applicabile anche ai privati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo testo legislativo. A sostegno della censura viene in particolare rappresentato che: 1) «il Contr
“documento” depositato da nel procedimento di descrizione (anche in quella sede come doc. 12), innanzitutto, non recava alcuna identificazione dell'autore e quindi, secondo l'art. 20 CAD poc'anzi citato, non aveva forma scritta (“non soddisfa il requisito”), né presentava le dovute garanzie di sicurezza, integrità e immodificabilità tali da assicurare la piena conformità al primo e unico originale digitale effettivamente estratto dal software di telemetria»; 2) «il mancato rispetto delle disposizioni di cui al CAD e delle
Linee Guida, quindi, non permette in alcun modo di valutare l'attendibilità del documento non solo quanto alla forma del medesimo, ma anche in termini di contenuto, poiché non viene data alcuna possibilità di verificare il procedimento di formazione del documento Contr stesso e la conformità all'originale»; 3) «la stessa nel tentativo di rimediare al proprio errore, ha prodotto nel giudizio di merito un nuovo e diverso Compliance Report con la firma del suo presunto autore (cfr. doc. 12 avv.), ma con impronta digitale diversa dal precedente, confermando quanto sostenuto da questa difesa sin dalla Memoria
Difensiva nel cautelare, ossia l'invalidità del Compliance Report prodotto per ottenere la descrizione, tant'è che ha ritenuto di sostituirlo con uno rigenerato il 23 novembre 2020, Contr come si evince confrontando la prima pagina del “nuovo” doc. 12 di prodotto nel giudizio di merito»» (così, pag. 13 dell'atto d'appello); 4) il CTP ing. , già in fase Per_3 cautelare, aveva osservato che «il Compliance Report, presentato come autentico da controparte, non permette di apprezzare i seguenti elementi: • l'autore del documento
[NDR: la relazione si riferisce alla prima versione del documento in oggetto, prodotto da Contr unitamente al ricorso per descrizione]; • il sistema informatico che eventualmente l'ha generato e il suo funzionamento;
• se tale sistema abbia eseguito un accesso autorizzato o meno;
• se effettivamente tale software -lecito o illecito che fosse- abbia effettivamente messo in comunicazione i server della ricorrente con i server della resistente;
• la data effettiva dell'accesso abusivo avvenuto ai danni della resistente;
• la data effettiva di generazione del report» (pag. 16, doc. 1). L'appellante, quindi, conclude la censura sostenendo che la corretta applicazione delle norme del CAD al nuovo
7 documento prodotto con l'atto di citazione come doc. 12 avrebbe dovuto condurre il
Tribunale a revocare il provvedimento cautelare di descrizione, precludendo così l'analisi e la valutazione dei reperti della descrizione stessa.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: (pag. 9) «I motivi posti a fondamento della domanda, attinenti ai pretesi vizi del Compliance Report, sono i medesimi già disattesi dal Giudice della cautela, che avrebbero potuto essere rivalutati unicamente in sede di reclamo, rimedio che tuttavia parte convenuta non ha ritenuto di promuovere»; (pag. 11) «Con riferimento all'eccepita di inadeguatezza delle operazioni di descrizione, il Giudice della cautela ha invece osservato che la censura è estranea alla tematica della sussistenza dei presupposti per autorizzare la descrizione e attiene piuttosto alla valutazione della prova, materia di stretta competenza del Giudice della causa di merito».
II) In altre parole, il motivo in esame ripropone le questioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di reclamo, oppure questioni attinenti al merito della causa, comunque inidonee a giustificare la revoca del provvedimento cautelare.
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
3) TERZO MOTIVO – “INVALIDITÀ DELLA PROVA ACQUISITA NEL CORSO DELLA
DESCRIZIONE A CAUSA DI IRREGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE
OPERAZIONI DI DESCRIZIONE”.
L'appellante principale impugna la sentenza di primo grado laddove il Tribunale, respingendo le contestazioni volte a dimostrare l'irregolarità delle operazioni di descrizione
(raggruppate in quattro punti), ha affermato che: • con riferimento al punto 2, «La tematica della necessità o meno di acquisizione del traffico di rete, ai fini dell'accertamento delle violazioni contestate, attiene al merito della domanda. Non riguarda l'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede di descrizione, ma l'idoneità di questo a fornire prova delle violazioni contestate.» (sentenza, p. 13); • con riferimento al punto 3,
«Nessuna alterazione ai fini della prova dei fatti contestati è stata quindi effettuata.»
(sentenza, p. 14); • con riferimento al punto 4, «Il TU Ing. [NDR, incaricato della Per_2
TU in corso di causa] ha dato atto del fatto che la mancanza di copia forense non ha consentito di ricavare dati sull'utilizzo dei programmi in questione. Ciò tuttavia non pregiudica l'utilizzabilità del materiale acquisito in sede di descrizione, ma eventualmente l'idoneità di questo a fornire prova delle violazioni contestate». (sentenza, p. 15).
Quanto al punto 2, sostiene che la descrizione richiesta non poteva Parte_1
Contr comunque dare prova dell'illecito perché il contratto di licenza stipulato con è “a
8 gettoni” consentendo a tempo indeterminato l'installazione del software su più applicativi in contemporanea fino ad un limite massimo pari al numero di “gettoni” acquistati. Stante la Contr natura del contratto, nessuna delle attività richieste da in sede di descrizione era in grado di provare l'uso contemporaneo del software oltre il limite dei “gettoni” a disposizione di . Parte_1
Quanto al punto 3, viene dedotto che «l'alterazione di almeno un computer di è Parte_1 certamente stata effettuata dal TU», come provato con la documentazione digitale allegata al doc.
1. Ne consegue, ad avviso dell'appellante, che «Le modalità di acquisizione della prova adottate dal TU sono in palese violazione degli Persona_4 standard tecnici, necessari a garantire l'autenticità e l'integrità della prova digitale in quanto in violazione dell'art. 20, comma 1-bis, 23-bis e 71 CAD» (pag. 18 dell'atto d'appello).
Quanto alla carenza della copia forense di cui al punto 4, dalle stesse dichiarazioni del
TU (secondo cui «non sono state effettuate “copie forensi” degli interi hard disk Per_4 contenuti all'interno dei 7 personal computer oggetto di descrizione» e «il TU Ing.
ha dato atto del fatto che la mancanza di copia forense non ha consentito di Per_2 ricavare dati sull'utilizzo dei programmi in questione») si ricaverebbe che «i reperti acquisiti nel corso della descrizione non consentono - e, per la verità, non avrebbero comunque consentito - di ottenere la prova dell'unico illecito che poteva essere eventualmente ascrivibile ad , ossia l'utilizzazione dei software oltre i limiti della Parte_1 licenza» (pag. 18 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Quanto al punto 2, la censura è priva di correlazione con la motivazione sul punto della sentenza impugnata, laddove viene posto in evidenza che «La tematica della necessità o meno di acquisizione del traffico di rete, ai fini dell'accertamento delle violazioni contestate, attiene al merito della domanda. Non riguarda l'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede di descrizione, ma la idoneità di questo a fornire prova delle violazioni contestate». È chiaro che l'appellante sta chiedendo di escludere a priori una risultanza della TU perché non idonea a fornire la prova, laddove giustamente il
Tribunale ha ritenuto che non si trattasse di una questione di utilizzabilità, ma di valutazione della prova.
II) Quanto al punto 3, l'appellante si limita a reiterare la propria eccezione, senza censurare in modo specifico la motivazione della sentenza, nella quale viene affermato che «Nessuna alterazione rilevante ai fini della prova dei fatti contestati è stata quindi
9 effettuata» sulla scorta dei chiarimenti richiesti al TU, che sono riportati per esteso a pag.
13 e 14 della sentenza impugnata. «“L'attività di descrizione è stata effettuata sui sistemi accesi. Con riferimento a 6 computer non è stato eseguito alcun software terzo rispetto a quelli già installati, ovvero si è proceduto con le modalità descritte nella sezione 1 del presente documento effettuando documentazione fotografica mediante screenshot dei contenuti di identificazione di interesse. Nessuna modifica ai file acquisiti è stata pertanto effettuata dallo scrivente: le uniche modifiche, se così si possono chiamare, sono quelle Contr relative alle attività di esecuzione dei programmi della ricorrente e la copia dei relativi file di licenza. Con riferimento al computer in uso al Sig. come descritto Parte_3 nella sezione 1 del presente verbale, sono state effettuate due attività: la ricerca di macchine virtuali o copie di backup riferibili al computer denominato “Ric14” e il tentativo di recupero di eventuali file cancellati. Tali attività hanno sicuramente lasciato traccia sul computer del Sig. in termini delle attività effettuate dallo scrivente, ma Parte_3 non hanno certamente avuto alcun impatto sul Windows Backup cautelato, che è stato semplicemente copiato al fine di eventualmente verificare se lo stesso corrisponda con il server di licenze non rinvenuto durante la fase di descrizione. Il calcolo della firma hash
MD5 del file, riportata in relazione, consente una verifica dell'integrità del file cautelato.”
(neretto aggiunto) e “non corrisponde al vero che non è stata tenuta “alcuna traccia”. Nel verbale dell'U.G. e nell'allegato da me redatto si dà ampiamente atto del fatto che le attività sono state eseguite in modalità live sulle macchine e, con particolare riferimento al
PC in uso al Sig. si riferisce che lo stesso è stato esaminato ed è Parte_3 emersa la presenza del Windows Backup della macchina denominata “Ric14”, poi cautelata. L'unico fatto non menzionato è l'utilizzo di software di ricerca di file cancellati
Recuva e che, come detto, ha avuto esito negativo e quindi è stato ritenuto CP_7 irrilevante dallo scrivente. Si precisa, nuovamente e come è tecnicamente ovvio, che l'attività di tentativo di recupero dati non ha avuto alcun impatto sui file VHDX del Windows
Backup cautelato, di cui è stata documentata relativa firma hash MD5.” (neretto aggiunto)». L'appellante si limita a sostenere che l'alterazione risulterebbe dalla Relazione
Tecnico Forense dell'Ing. , e dalla documentazione digitale allegata al doc. 1, Per_3 senza fornire alcuna spiegazione al riguardo, in contrasto con quanto stabilito dalla
Giurisprudenza: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi
(mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande
10 ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” (Cass. Sez. U.,
16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 02).
III) Quanto al punto 4, anche a questo riguardo l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 15), laddove vengono riportate le spiegazioni dei TU: «Il TU Ing. sul punto ha dichiarato: “non sono state effettuate “copie Per_4 forensi” degli interi hard disk contenuti all'interno dei 7 personal computer oggetto di descrizione. Tale scelta, pienamente consapevole, è stata adottata dallo scrivente in aderenza al quesito del Giudice che richiedeva di descrivere “tutte le copie del software
Nastran, e MA o di altri programmi per elaboratore ed altri prodotti della ricorrente Per_1 presenti” e “dei mezzi adibiti alla riproduzione dei programmi per elaboratore della ricorrente e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione” e ai principi di sufficienza e rilevanza della prova digitale ovvero sono stati collezionati unicamente i dati rilevanti e sufficienti rispetto al quesito del Giudice, senza pregiudicare la possibilità di verificare quanto acquisito. Poiché la mera installazione dei software sui Personal
Computer in uso alla resistente era consentito dal tipo di licenza “a gettone”, al fine di poter adeguatamente descrivere era necessario e sufficiente individuare le modalità con cui era gestita la licenza del software sui vari computer in uso alla resistente. Si è quindi proceduto a cautelare unicamente i file e/o i dati utili a fornire una risposta al quesito del
Giudice”. Il TU Ing. ha dato atto del fatto che la mancanza di copia forense non Per_2 ha consentito di ricavare dati sull'utilizzo dei programmi in questione», pervenendo alla conclusione che «Ciò tuttavia non pregiudica l'utilizzabilità del materiale acquisito in sede di descrizione, ma eventualmente l'idoneità di questo a fornire prova delle violazioni contestate»
IV) Il motivo è, pertanto, infondato.
4) QUARTO MOTIVO – “INUTILIZZABILITÀ DELLA LICENZA ORIGINALE”.
L'appellante principale si duole del fatto che il Tribunale ha dichiarato utilizzabile la licenza Contr originale dei software nonostante questa sia stata prodotta da solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto «la licenza originale faceva parte del materiale acquisito in corso di descrizione» (pag. 16 della sentenza impugnata).
sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto espungere i reperti della Parte_1 descrizione, e quindi anche la licenza originale, dai documenti di causa perché reperiti senza seguire le norme stabilite dal CAD. In particolare, viene dedotto che «in carenza di una copia forense, non vi è possibilità di avere certezza sulla carenza di modificazione dei
11 file esaminati dal TU, poiché manca quella che può ben essere chiamata la “pietra di paragone”, e vi è quindi una grave compressione del diritto di difesa di , ancor Parte_1 più alla luce di una dimostrata -ma non presa in considerazione- modifica dei file reperiti nel corso della descrizione da parte del TU (cfr. doc. 1 e allegati al medesimo)» Per_4
(così, pag. 20 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «La LICENZA ORIGINALE è stata prodotta da parte attrice solo con la III memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.. In corso di TU è sorta contestazione sull'utilizzabilità di tale produzione, in quanto considerata da parte convenuta tardiva. A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del TU, il Giudice, rilevato che i documenti n. 18 (e-mail trasmissione file di licenza originale) e n. 19 (file di licenza originale allegato e-mail di MSC), allegati alla III memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c., non erano stati prodotti in controprova rispetto a documenti avversari prodotti con la
II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e che gli stessi, costituendo prova diretta della condotta denunciata, non potevano essere acquisiti per la prima volta in corso di TU, dichiarava l'inutilizzabilità degli stessi. In corso di TU è tuttavia emerso che la licenza originale faceva parte del materiale acquisito in corso di descrizione. Il TU, infatti, ha dato atto che: “dall'analisi del reperto denominato “RIC14” ho potuto comunque estrarre il file LICENZE.DAT allegato alla mail del 21/03/2019 che è stata inviata da Parte_4
ed indirizzata a e
[...] Email_1 Email_2 che, stando a quando indicato nella testo della mail rappresenterebbe il file di licenza concesso in uso a ” e nelle conclusioni ha ribadito che tale licenza “può Parte_1 ritenersi a livello fattuale il file licenza “genuino””. Tale materiale è legittimamente acquisito al materiale probatorio della presente causa unitamente agli esiti della descrizione. Ne consegue che la licenza originale così acquisita agli atti è utilizzabile» (pag. 16).
II) Anche a questo riguardo l'appellante si limita a eccepire l'inesistenza di una copia forense, senza tenere conto di quanto attestato dal TU come riferito nell'ambito del precedente motivo.
III) Inoltre, l'appellante reitera la questione relativa alla mancanza di una copia forense, sulla quale ci si è già espressi nell'ambito del precedente motivo, senza peraltro contestare l'esistenza della mail e del suo allegato, vale a dire la licenza in questione.
IV) Il motivo è, pertanto, infondato.
12 5) QUINTO MOTIVO – “L'ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE
PRESUNZIONI SEMPLICI: IL CONTRASTO CON GLI ESITI DELLA TU E LA
MANCATA VALUTAZIONE DI ELEMENTI PROBATORI CONTRARΔ.
L'appellante principale lamenta l'erronea applicazione delle norme sulle presunzioni semplici nella parte in cui il Tribunale è addivenuto al riconoscimento di una responsabilità in capo a sulla base di considerazioni presuntive tratte dalle osservazioni del Parte_1
TU e dalle operazioni di descrizione.
censura il ricorso a “presunzioni di presunzioni”, tramite le quali il Giudice di Parte_1 primo grado avrebbe tratto delle conclusioni contrarie alla Relazione Tecnica dello stesso
TU . Il Tribunale, in particolare, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, ha Per_2 affermato che: A) le installazioni rinvenute sono illecite;
B) vi è stato un superamento dei limiti di utilizzo contemporaneo concesso contrattualmente.
Ad avviso dell'appellante, «sul primo elemento (A.) non vi sono prove dirette, ma la presunzione che le installazioni siano illecite sulla base di alcuni dati di analisi offerti dai
TU e nonostante una disposizione contrattuale che autorizzava installazioni diverse rispetto a quella prevista in contratto;
inoltre, come più volte affermato negli atti del giudizio di primo grado, la dichiarazione resa dall'ing. durante le operazioni di descrizione Pt_3 certamente non può essere utilizzata quale conferma dell'illiceità dell'installazione, dal momento che - a una corretta lettura - le parole del legale rappresentante dell'appellante esprimevano semplicemente stupore per il fatto che venissero attribuiti alla di lui società degli illeciti contrattuali, nonostante l'esistenza di una valida licenza. Sul secondo elemento (B.), invece, non vi sono neppure dei dati, ma solamente un'ipotesi che scade a livello di pura illazione, atteso che l'unico elemento su cui si basa la sentenza impugnata è il fatto che le licenze siano “abusive”. Non vi è alcun dato tecnico, elemento, analisi, che permetta di supportare quest'ipotesi che, processualmente, non può che essere considerata “ardita”. L'accertamento dell'ipotetica violazione non è avvenuto, e non è peraltro più eseguibile in quanto non sono stati “congelati” i registri dei pc. Non vi è alcuna prova. E la conferma è nelle parole del TU sopra riportate (sentenza p. 22), il quale chiarisce che, in assenza di copie forensi, “risulta impossibile determinare … se siano stati sforati i limiti di utilizzo contemporaneo”» (così, pagg. 22 e 23 dell'atto d'appello).
Parte appellante, quindi, rammenta che «la prova di un fatto noto su cui basare la presunzione non può essere a sua volta fornita mediante presunzioni», evidenziando come nel caso di specie il Tribunale abbia fatto ricorso a un sistema presunzioni “a piramide” contrario ai principi sull'onere della prova. Viene, in particolare, censurato il
13 seguente ragionamento presuntivo: «a. la documentazione reperita nel corso della descrizione viene presunta valida dal Tribunale nonostante non siano state rispettate le norme del CAD;
b. ciò permette di valutare le installazioni che, nonostante le clausole contrattuali, vengono presunte abusive;
c. la presunta abusività delle installazioni permette di presumere che vi sia stato un superamento dei limiti di utilizzo contemporaneo del software» (pag. 23 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella sentenza impugnata si legge (pag. 17 e ss.): «Esaminando detti reperti il TU ha concluso quanto segue.
Le conclusioni sopra riportate – basate sui dati tecnici oggettivamente riscontrati - devono essere però integrate alla luce dei tutti gli elementi agli atti ricavabili dalla TU e dalle operazioni di descrizione. … I dati di fatto sopra esposti possono così essere sintetizzati:
1) parte convenuta è titolare di licenza a gettone per i software per cui è causa;
2) al momento dell'accesso presso gli ufficio della convenuta da parte dell'Ufficiale
Giudiziario e del TU, in occasione della descrizione, n. 4 computer (meglio individuati a Contr verbale) usavano programmi
3) detti 4 computer risultavano configurati per l'utilizzo di un server di licenze denominato
Ric14;
4) Ric 14 non veniva identificato: dichiarava che non si trovava all'interno della rete Pt_3 aziendale e l'Ufficiale Giudiziario dava atto che lo stesso non veniva identificato né consegnato dalla resistente;
5) durante l'accesso Ric 14 è stato spento rimosso o cancellato;
6) è stata rinvenuta copia di back up di un computer denominato Ric 14 su computer in uso al Sig. datata 24.12.2019 di pochi mesi anteriore alla descrizione (19.2.2020); Pt_3
14 Contr 7) in tale back up è stato rinvenuto un file di licenza per il software non conforme a quella allegata alla mail del 21/03/2019 ritenuto il file di licenza originale;
8) il legale rappresentante di parte convenuta Sig. in sede di operazioni di Pt_3 descrizione, ha dichiarato a verbale: “l'evidenza del fatto dimostra che vi è stato un uso Contr illecito del software con riguardo ai computers esaminati nonostante la presenza di regolare licenza”.
I fatti sopra sintetizzati costituiscono indizi gravi precisi e concordanti sulla cui base devono essere tratte le seguenti presunzioni:
A) il computer denominato Ric 14 di cui è stata rinvenuta copia di back up deve presumersi -per identità di nome -corrispondere al server cui puntavano i 4 computer di cui sopra, tenuto conto che all'interno di una rete non possono coesistere ed essere attivi due personal computer con il medesimo nome simbolico: il TU ammette che dal punto di vista logico la conclusione è convincente pur non potendolo attestare dal punto di vista Par tecnico non avendo potuto esaminare 14. La plausibilità di tale corrispondenza è attestata anche dal TU che infatti ha ritenuto -attesa l'omonimia -di cautelare il Per_4 reperto in sede di descrizione. Par Ne consegue che il file di licenza abusivo rinvenuto nel back up di 14 era presente sul computer Ric 14 che non è stato possibile esaminare.
B) Il ristretto scarto temporale fra la data del back up e la data della descrizione, il fatto che Ric 14 sia stato spento, cancellato o rimosso durante la descrizione, impendendo ai programmi di funzionare e che il Sig. non abbia identificato e consegnato Ric 14, Pt_3 consentono di presumere che il file di licenza abusivo rinvenuto sul back up di Ric 14 sia quello cui facevano riferimento i 4 PC che hanno smesso di funzionare durante la descrizione;
ulteriore conferma di quanto sopra si ricava dalla dichiarazione resa dallo stesso Pt_3
C) L'utilizzo di una licenza abusiva –che in corso di descrizione si è tentato di occultare mediante spegnimento/cancellazione/rimozione del server Ric14 -fa presumere che tale utilizzo si stato posto in essere al fine di superare i limiti di utilizzo contemporaneo imposti dalla licenza originale, di cui parte ricorrente era titolare. La ricorrenza di un utilizzo illecito è confermata dalla dichiarazione resa dal all'Ufficiale Giudiziario. Pt_3
Con riferimento ai computer denominati “Calcolo” e “luca_01”, il TU ha constatato che
(cfr. pag. 44 e ss TU):
- gli stessi possiedono una configurazione di funzionamento “stand-alone” – ovvero i Contr programmi possono funzionare con la licenza direttamente presente sul PC;
15 - detti computer possiedono Mac Address diverso da quello su cui era Parte_1
Contr autorizzata da ad installare il software per cui è causa (il MAC ADDRESS autorizzato era 9C:DC:71:AF:8A:C9 mentre il computer “Calcolo” ha MAC ADDRESS
04:92:26:D1:37:55 e il computer ”ha MAC ADDRESS 40:61:86:0D:EA:D3); Emai_3
- sebbene, a livello contrattuale, fosse possibile installare temporaneamente una copia del software concesso in uso anche su postazioni aventi MAC Address differenti (l'aspetto viene indicato nell' Allegato B del contratto nel quale viene specificato alla sez. 3.5 “ … il licenziatario può utilizzare temporaneamente il software su Hardware diversi da quelli autorizzati limitatamente all'ipotesi in cui il software non possa essere utilizzato sull'hardware autorizzato a causa di problemi del computer. In tal caso il Licenziatario Contr dovrà immediatamente informare …”), non risulta sia presente una comunicazione Contr con la quale la convenuta comunica a l'esercizio di tale opzione ne risulta plausibile l'ipotesi che possa essersi verificato un malfunzionamento tale da rendere necessaria l'installazione su altri dispositivi;
- sui n.2 PC sopra citati sono stati rivenuti, estratti ed indicati nel verbale di descrizione,
n.8 file di licenza e specificatamente n.7 file licenza per l'host “luca_01” e n.1 file licenza per l'host “Calcolo”.
A seguito delle osservazioni di parte attrice il TU ha effettuato l'esame / confronto tra il file licenze.dat reperito nella e-mail del 21 marzo 2019 ed il file di licenza presenti sui 2 PC in esame ed ha concluso quanto segue:
“Ciò posto, analogamente a quanto già accertato dal confronto eseguito all'interno dei file rinvenuti in RIC14 anche i file presenti nei n.2 restanti PC presentano le medesime anomalie ovvero:
o Il file LICENZE.DAT allegato alla mail del 21/03/2019 contiene n.694 righe mentre il file contenuto nella cartella //MSC.Software/MSC.Licensing/11.13/ contiene n.
7.271 righe.
o il file LICENZE.DAT allegato alla mail del 21/03/2019 presenta nelle prime righe i riferimenti al mac Address indicato nell'atto di citazione ovvero nonché il C.F._1
Contr riferimento ID di alla licenza ovvero ID:69MK mentre nel file contenuto nella cartella mentre nel file contenuto nella cartella //MSC.Software/MSC.Licensing/11.13/. Nello specifico il campo ISSUER è valorizzato con “LND”.
La differenza di righe si riflette nella possibilità, in capo al software della licenza contenuta in .Software/MSC.Licensing/11.13/ (e quindi nei due PC) di poter fruire di un numero P_ maggiore di applicazioni rispetto a quella presente come allegato alla mail trasmessa da Contr
Quindi, a maggiore dettaglio si specifica che per n.2 Personal Computer –
16 precisamente “Calcolo” , “luca_01” – è stato accertato che gli stessi possiedono una configurazione di funzionamento “stand alone” – ovvero i programmi MSC possono funzionare con la licenza direttamente presente sul PC e che tale licenza, in riferimento a quella reperita nella e-mail del 21 marzo 2019 offre la possibilità di accedere ad un numero maggiore di funzionalità rispetto a quelle regolarmente licenziate.” (pag. 54 e 55
TU).
Il TU ha precisato che essendo la configurazione di utilizzo sugli host denominati
“Calcolo” e “luca_01” del tipo STAND-ALONE ed essendo presente in ciascun host un differente file di licenza tutti i programmi presenti in ciascuna licenza potevano essere avviati superando i limiti di utilizzo contemporaneo che erano associati al tipo di licenza attribuita a (cfr. pag. 50 relazione TU). Parte_1
Il TU ha infine affermato che in assenza della copia forense dei dispositivi risulta Contr impossibile determinare quando e quanto siano stati utilizzati i programmi e quindi se siano stati sforati i limiti di utilizzo contemporaneo, dando atto comunque che al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario risultava in esecuzione il programma denominato
“MA Mental 2017.0.0” sul host “Calcolo” ed il programma denominato “Patran 2017.0.3” sul host “luca_01”.
Anche in questo caso le evidenze tecniche alle quali si è attenuto il TU devono essere integrate da considerazioni di tipo logico presuntivo - non rientranti nel quesito affidato al
TU - ma che devono essere necessariamente compiute nella presente sede decisoria.
Il fatto che i computer in questione avessero una configurazione stand alone contrasta con la previsione di cui all'art. Art.
1.3 dell' Order Schedule RE 004389HIE-MA-A3 ( allegato 1 al doc. 1 di parte convenuta), in base al quale “l'accesso e l'uso del software saranno controllati da un solo computer del cliente (license server) e gli utenti autorizzati potranno accedere ed usare il software da apparecchi collegati al licence server, a meno che l'accesso e l'uso contemporaneo del software non superino il numero di licenze floating acquistate dal cliente per tale software”
Deve quindi ritenersi che tale tipo di installazione – in violazione di specifiche disposizioni contrattuali - sia stata effettuata proprio allo scopo di superare i limiti di utilizzo contemporaneo associati al tipo di licenza attribuita a e che tali limiti siano stati Parte_1 superati.
La conclusioni è avvalorata, oltre che dal dato di comune esperienza per cui - diversamente - parte convenuta, già titolare di licenza originale a gettone, non avrebbe avuto ragione di ricorrere all'utilizzo di licenze abusive installate su più host diversi da
17 quello autorizzato, in violazione di previsione di contratto che prevedeva l'installazione di un unico license server, anche dal contegno processuale tenuto da parte resistente durante le operazioni di descrizione: i) la disattivazione del server Ric 14 all'evidente scopo di impedire l'esecuzione della descrizione;
ii) la mancata indicazione dell'ubicazione di detto server;
iii) le dichiarazioni rese in chiusura delle operazioni dal Sig. Pt_3
Alla luce di quanto sopra esposto, la mancata acquisizione del traffico di rete non è di ostacolo - alla luce degli elementi indiziari emersi in corso di descrizione, integrati dagli esiti della TU svolta in corso di causa -, per ritenere che l'accertato utilizzo di licenze abusive dei software per cui è causa, sia stato posto in essere con superamento dei limiti di utilizzo contemporaneo stabiliti nella licenza autorizzata».
II) Come si vede, non vi è alcuna presunzione di presunzione, ma un ragionamento presuntivo correttamente svolto, fondato su una pluralità di dati di fatto puntualmente esposti e incontrovertibili, e neppure contestati specificamente contestati e censurati da parte appellanti;
dati di fatto posti in correlazione con il materiale acquisito mediante la
TU e che, per mezzo di tale ragionamento presuntivo, consentono di superare le conclusioni cui perviene il TU sulla base delle pure “evidenze tecniche”.
III) Il motivo è infondato.
6) SESTO MOTIVO – “L'ERRONEA VALUTAZIONE DEL DANNO”.
lamenta l'erronea quantificazione del danno da parte del Giudice di prime Parte_1 cure, il quale avrebbe dovuto rapportare il quantum del risarcimento all'utilizzazione oltre i limiti della licenza.
L'appellante – oltre a insistere perché venga escluso l'uso oltre i limiti della licenza e, Contr quindi, venga dichiarato insussistente l'illecito denunciato da per carenza di prova – si duole del fatto che «la quantificazione operata dal Tribunale considera HI al pari di un soggetto privo di licenza e quindi senza alcun titolo ad utilizzare il software, mentre l'appellante era certamente dotata di tale titolo di utilizzo. La quantificazione è quindi certamente eccessiva sotto questo profilo. Il Tribunale opera difatti una quantificazione per
“unità” di licenze, mentre l'illecito ascrivibile -seppur su base presuntiva- può essere solamente quello dell'utilizzazione eccessiva di una licenza valida, quindi deve essere certamente molto minore» (pag. 25 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 24 e s.): «NEL DETTAGLIO parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante per la duplicazione o riproduzione non autorizzata quanto meno dei seguenti esemplari del Software Protetto:
18 − una copia di su R1; CP_6
− una copia di su R2; Per_1
− una copia di su R4 Per_1
− una copia di su R5 Per_1
− una copia di su R6 Per_1
− una copia di su R7 Per_1
− una copia di , due copie di e due copie di sul dispositivo CP_5 CP_6 Per_1 denominato 'ric14'
La Ctu (pag. 24) ha confermato che: nel reperto R1 (“Calcolo”) risulta funzionante il programma “MA Mental 2017.0.0” nel reperto R2 (luca_01) risulta funzionante il programma “Patran 2017.0.3”
Per i reperti R4, R5, R6, R7 non è stata accertata la presenza del programma “Patran
2017.0.3” per il cui funzionamento gli stessi fanno richiesta al computer denominato
27500@RIC14 che tuttavia, non è risultato disponibile in quanto spento/cancellato o rimosso, fermo il fatto i programmi per cui è causa risultavano in esecuzione al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario (cfr. verbale di descrizione).
Il listino prodotto sub doc. 15 (non contestato) - che di seguito si riproduce - espone per ciascun software costi per licenza “Local Network” o “Node locked” … Parte attrice, in atto di citazione, ha precisato che la licenza di tipo “Node-Locked” è utilizzabile su una postazione e la licenza di tipo “Network” è utilizzabile su più postazioni.
Nella quantificazione del danno ha fatto riferimento per il programma RC alla licenza
“Node-Locked” e per il programma RA alla licenza di tipo Network (utilizzabile su più postazioni) in quanto per tale programma la versione Node-Locked non è disponibile.
Per il programma MA rinvenuto funzionate sul computer R1 (Calcolo) deve quindi essere liquidata la somma di € 44.940 (37.450+7.490)
Per il programma - risultato funzionante sui computer R2 (luca_01) e R4, R5, R6, Per_1
R7 (per il cui funzionamento questi ultimi facevano richiesta al computer denominato
27500@RIC14) - parte attrice non ha dettagliato i termini di utilizzo della licenza Local
Network (utilizzabile su più postazioni): in particolare non ha dettagliato il numero di postazioni comprese nel costo indicato.
Non essendo allegato che il numero di postazioni compreso nel prezzo indicato sia inferiore a quello dei computer sopra indicati, il risarcimento deve prudenzialmente essere contenuto nell'importo di € 34.320 ( 28.600+5.720).
19 Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 79.260,00 maggiorata di rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data della presente sentenza al saldo effettivo>.
II) È chiaro che, se un soggetto utilizza la licenza in violazione dei limiti contrattualmente stabiliti, giustamente deve essere considerato alla stregua di un soggetto che opera senza licenza.
III) La lamentela circa l'eccessività del danno è del tutto generica tenuto conto che il criterio applicato per la liquidazione del danno è quello del costo delle licenze abusivamente utilizzate.
IV) Il motivo è infondato.
APPELLO INCIDENTALE
A) “SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE NON CONDIZIONATO”.
Gli appellanti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha attribuito valore di presunzione, anziché di prova legale, alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di , secondo cui “l'evidenza del fatto dimostra che vi è stato Parte_1
Contr un uso illecito del software di con riguardo ai computers esaminati nonostante la presenza di regolare licenza”. «Il Tribunale avrebbe infatti dovuto ritenersi vincolato alla efficacia di prova legale della dichiarazione confessoria dal momento che quest'ultima (i) è stata resa nell'ambito di un procedimento giudiziale (disciplinato dagli artt. 161 e ss. LdA),
(ii) era diretta al giudice (nonché al suo ausiliario, Ufficiale Giudiziario, ex artt. 162, secondo comma, LdA), (iii) non abbisognava di prova in quanto probatio probata, (iv) verteva su fatti di causa sfavorevoli alla parte che l'ha resa, (v) è stata resa dopo la notifica del ricorso e all'esito delle operazioni di descrizione in un momento in cui la controparte si
è resa conto della connotazione illecita della propria condotta». Inoltre, «il Tribunale avrebbe (…) [comunque] dovuto ritenersi vincolato alla efficacia di prova legale della dichiarazione confessoria dal momento che quest'ultima (a) è stata resa - anche - al Contr procuratore generale di avv. Fabrizio Tarocco (in forza di procura, anche sostanziale, presente negli atti del procedimento di prime cure), (b) era provata in quanto trascritta in atto pubblico dall'Ufficiale Giudiziario procedente, (c) verteva su fatti di causa sfavorevoli alla parte che l'ha resa, (d) è stata resa dopo la notifica del ricorso e all'esito delle operazioni di descrizione in un momento in cui la controparte si è resa conto della connotazione illecita della propria condotta». Il Tribunale, infine, avrebbe «dovuto seguire
20 l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo apprezzamento e decidere la causa sulla base della ragione più liquida» (così, pag. 18 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo di appello è inammissibile per difetto di interesse in quanto tendente a ottenere una modifica della motivazione: “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile;
per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato (Cass. Sez. 2, 11/12/2020, n. 28307, Rv. 659838 - 01)
B) “SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE NON CONDIZIONATO”.
Gli appellanti incidentali impugnano la decisione di primo grado laddove Parte_1 viene condannata al pagamento di euro 79.260,00 a titolo di risarcimento del danno. La statuizione sarebbe erronea per violazione dell'art. 158 l.d.a. e per motivazione contraddittoria.
A quest'ultimo riguardo, viene dedotto che il Tribunale, da una parte, ha affermato che i programmi R1 e R2 erano stati configurati in modalità standalone (ovvero con possibilità di utilizzo su una sola postazione) mentre i programmi R4, R5, R6 e R7 erano stati configurati in modalità rete (ovvero con possibilità di utilizzo su più postazioni), e, dall'altra, ha liquidato «il danno relativo alla copia non autorizzata di “ ” (configurata in Per_1 modalità standalone) su R2 ritenendola infondatamente assimilabile alle copie di “ ” Per_1
(configurate invece in modalità “network”) presenti su R4, R5, R6 e R7» (pag. 21 della comparsa di risposta). Contr Secondo la tesi di e di , «a nulla rileva sotto questo profilo la circostanza P_
Contr secondo cui “non ha dettagliato le postazioni comprese nel costo indicato” per la licenza “Network” del software “ ” (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). Infatti, la Per_1
21 possibilità di utilizzare il software in modalità “network”, ossia su più postazioni, sussiste solo per le licenze configurate come “network” ovvero quelle presenti su R4, R5, R6 e R7.
È fatto pacifico (anche per il giudice del primo grado) che la copia non autorizzata di
“ ” presente su R2 non fosse configurata in modalità “network”, ma in modalità Per_1 standalone con conseguente necessità, in applicazione del criterio del prezzo del consenso previsto dall'art. 158 LdA, di considerarla come tale: standalone ovvero autonoma ai fini della liquidazione del danno» (pag. 22 della comparsa di risposta).
Gli appellanti incidentali, quindi, concludono la censura chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione del danno, da quantificarsi in euro
113.130,00.
LA CORTE OSSERVA.
I) Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: «Per il programma - risultato funzionante sui computer R2 (luca_01) e R4, R5, R6, R7 (per Per_1 il cui funzionamento questi ultimi facevano richiesta al computer denominato
27500@RIC14) - parte attrice non ha dettagliato i termini di utilizzo della licenza Local
Network (utilizzabile su più postazioni): in particolare non ha dettagliato il numero di postazioni comprese nel costo indicato. Non essendo allegato che il numero di postazioni compreso nel prezzo indicato sia inferiore a quello dei computer sopra indicati, il risarcimento deve prudenzialmente essere contenuto nell'importo di € 34.320
(28.600+5.720)».
II) Parte appellante non si confronta con la premessa del ragionamento del Tribunale laddove viene rilevato: «Parte attrice, in atto di citazione, ha precisato che la licenza di tipo
“Node-Locked” è utilizzabile su una postazione e la licenza di tipo “Network” è utilizzabile su più postazioni. Nella quantificazione del danno ha fatto riferimento per il programma
RC alla licenza “Node-Locked” e per il programma RA alla licenza di tipo Network
(utilizzabile su più postazioni) in quanto per tale programma la versione Node-Locked non
è disponibile».
III) In altre parole, il Tribunale ha liquidato il danno sulla base di quanto allegato e provato da parte attrice e attuale appellante incidentale, proprio in quanto detta parte ha fatto riferimento alla licenza di tipo “Network”.
IV) Non essendo stata censurata la premessa del ragionamento, relativa alla allegazione e documentazione del danno di cui viene chiesto il risarcimento per il programma RA, non può essere messa in discussione la conseguenza che il Tribunale, correttamente, ne ha tratto.
22 V) Il motivo è infondato.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, SIA L'APPELLO PRINCIPALE
CHE QUELLO INCIDENTALE DEVONO ESSE RIGETTATI.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza, devono pertanto essere integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 06/03/2024 dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale;
rigetta l'appello incidentale, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Compensa integralmente le parti le spese del presente grado.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
Genova, 04/09/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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