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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3008 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Guardia SA (BN), trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024 e vertente
TRA
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico – legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., Dott. (C.F.: ) – rapp.ta e difesa dagli Parte_2 C.F._1
Avv.ti Teresa Anna Bruno e Giuliana De Vito e con loro elettivamente domiciliata presso la sede legale della in Avellino, al Corso Europa n. 41; CP_1
Appellante
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall' Avv. Gaetano Morone, contumace nel presente giudizio;
Appellata - contumace
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.08.2022, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 232/22, emessa dal Giudice di Pace di Guardia
SA (BN), Dott. in data 09.05.2022, al termine del giudizio, promosso Persona_1
nei suoi confronti dalla sig.ra , iscritto al n. 44/22 R.G. Controparte_2
Con l'impugnata sentenza, il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda di parte attrice, cliente del suindicato gestore idrico, annullando e dichiarando non dovuta la somma di € 111,00, di cui alla fattura n. 644681/O del 07/09/2021.
a sostegno del gravame, deduceva l'erroneità di detta sentenza nella Parte_1
parte in cui il Giudice di Pace aveva omesso di valutare l'avvenuto accoglimento, da parte del gestore, della eccepita prescrizione biennale dei consumi, con contestuale emissione, in favore dell'attrice, della nota di credito n. 2305/C del 05.02.2022, di € 61,80, riducendo – così - l'importo
1 della fattura n. 644681/O da € 111,00 ad € 49,20.
L'appellante, inoltre, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva reputato la sua condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale, avendo sempre agito con la massima lealtà e diligenza, riconoscendo le ragioni Parte_1
avanzate dalla sig.ra e decurtando l'importo della fattura oggetto di contestazione nei CP_2
termini sopra riportati.
Lamentava, infine, l'appellante che dall'erronea ricostruzione e valutazione dei fatti di causa sarebbe derivata una inesatta statuizione in ordine alle spese di lite, che avrebbero dovuto essere poste a carico dell'odierna appellata o, quantomeno, avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
Chiedeva, pertanto, di accogliere l'appello e condannare l'appellata, in riforma della sentenza impugnata, al pagamento della minor somma dovuta di € 49,20, così come scaturita dalla nota di credito n. 2305/C del 05.02.2022, e alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, o, in subordine, statuirne la compensazione.
La sig.ra , nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si costituiva in giudizio CP_2
e all'udienza del 19.01.2023 veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 24.09.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione del solo primo termine di cui all'art. 190 c.p.c., stante la contumacia di parte appellata.
DIRITTO
L'appello è infondato e, per l'effetto, va rigettato.
In primo luogo, è opportuno richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).
In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizionale biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori/utenti sia domestici, che professionisti, e microimprese, di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1 gennaio
2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad "accertata responsabilità dell'utente".
Il medesimo articolo 1, poi, ha attribuito all'Autorità di Regolazione del settore - ARERA - il compito, tra l'altro, di definire, sia "le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo"
(art. 1, comma 4 L. 205/2017), sia "le misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi
2 effettivi".
In attuazione del dettato legislativo, quindi, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la
Delibera n. 547/2019, individuando, nel relativo allegato B, le misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
In riferimento "alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1 gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" – in particolare - sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori che prevedono, oltretutto, una trasparente comunicazione all'utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni.
In aggiunta, non può essere tralasciato che con la Delibera n. 547/2019, ARERA ha espressamente previsto che la prescrizione biennale "decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente", ovverosia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Ciò posto, l'entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione biennale, di cui alla Legge di
Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico integrato c.d. SII, al 1 gennaio 2020 (cfr. art. 1 co.
10).
Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l'articolo 1, comma 295, L. 160/2019,
c.d. Legge di Bilancio 2020 che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, col quale si escludeva l'operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell'utente.
Così, in esito a tale novella legislativa, ARERA ha altresì adottato la Delibera 186/2020, con la quale ha precisato che "la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo"; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolante della disciplina contenuta nella norma primaria sulla prescrizione biennale (in riferimento alle Leggi di
Bilancio 2018 e 2020), nonché il contenuto specifico ed immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1 gennaio 2020.
Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1 gennaio 2018.
Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1 gennaio 2020.
3 Avuto riguardo al settore idrico, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa.
Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici.
La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo, che, pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n.
186/2020, ha colto l'occasione per precisare che "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi
45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura" (cfr. Tar Lombardia
1442/2021).
Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1 gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta.
Ne deriva, come logico corollario, che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1 gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine, non alla data di effettuazione dei consumi idrici, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1 gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), quindi, debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti
4 specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
Dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935
c.c., e di contratto di somministrazione, è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il , in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di Controparte_3
fatturazione dei consumi, ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.
Alla luce della vigente normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, nella sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Guardia SA, ritenendo applicabile la prescrizione biennale, aveva annullato totalmente la fattura di conguaglio oggetto di contestazione, considerando non dovuta neanche la minor somma, relativa ai consumi degli ultimi due anni, non soggetti a prescrizione, scaturita dal ricalcolo effettuato dal gestore idrico in base alla media dei consumi pro die, di cui alla nota di credito n. 2305/C del 05.02.2022.
Il Giudice di Pace – infatti - ha ritenuto che tale somma, pari alla differenza tra l'importo della nota di credito emessa e l'importo della fattura, non fosse dovuta, in quanto il gestore idrico non aveva provato il periodo in cui l'acqua era stata effettivamente consumata.
La fattura di conguaglio, infatti, riguardava il periodo dal 25.03.2016 al 15.07.2021, un arco temporale di oltre 5 anni, durante il quale non erano né state effettuate le annuali letture del contatore (prescritte dall'Autorità di Settore e dalla stessa carta dei servizi dell' , né Parte_1
inviate alla cliente le fatture periodiche, ponendola nella impossibilità di verificare l'effettivo costo dei consumi che le erano addebitati e, eventualmente, di contestarli efficacemente.
Tale ricostruzione appare pienamente condivisibile.
Dall'esame della documentazione allegata nel fascicolo di primo grado, si evince che la società appellante, in data 07.09.2021, aveva inviato alla sig.ra la fattura di conguaglio n. CP_2
644681/O, oggetto di contestazione, per l'importo di € 111,00, relativa ai consumi dal 25.03.2016 al
15.07.2021.
Su detta fattura era addebitata la differenza tra il consumo effettivo, pari a mc. 201 (in data
25.03.2016 il misuratore segnava mc. 20, in data 15.07.2021 mc. 221, per un consumo totale, in tale arco temporale, di mc. 201, e per un consumo medio giornaliero di 103 litri) e quello di acconto, pari a mc. 105, quest'ultimo già corrisposto attraverso il pagamento dei consumi stimati, per un totale di € 111,00.
A seguito della nota Pec del 22.01.2022, con la quale l'utente contestava al gestore idrico la legittimità della fattura n. 644681/O, quest'ultimo, riconoscendo la prescrizione degli importi dovuti per i consumi relativi ai conguagli superiori a due anni, effettuava un ricalcolo delle somme dovute, emettendo nota di credito n. 2305 del 05.02.2022, pari ad € -61,80 riducendo, di fatto, la fattura n.
5 64468/O dall'importo di € 111,00 a quello di € 49,20.
L'odierna appellante avrebbe, a suo dire, in tal modo ottemperato a quanto normativamente prescritto in ordine alla prescrizione biennale e il Giudice di prime cure avrebbe, altresì, sempre a parere dell'appellante, errato nell'annullare l'intera fattura.
L'impostazione non è condivisibile.
Dalla fattura contestata risulta che, tra l'ultima lettura del misuratore, eseguita in data 15.07.2021,
e quella precedente del 25.03.2016, sono decorsi oltre cinque anni, durante i quali, certamente, è maturata la prescrizione.
In assenza di lettura del misuratore, per tale lungo periodo, la collocazione temporale dei consumi e la loro imputazione fra il periodo prescritto e quello eventualmente non prescritto risulta del tutto arbitraria e presuntiva.
L'onere di provare l'esatta collocazione temporale dei consumi e, nello specifico, l'arco di tempo non coperto dalla prescrizione, incombeva sul gestore idrico.
In assenza di lettura del contatore e di emissione di fatture periodiche relative alla fornitura in oggetto tale onere non è stato assolto.
Tra l'altro, nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante non ha mai dedotto, o provato, neppure di aver tentato di effettuare una lettura del contatore nel corso di quei cinque anni.
Di conseguenza, tutti i relativi crediti sono da considerarsi illegittimi ed egualmente prescritti.
Per quanto attiene al secondo motivo di gravame, è parimenti condivisibile, per i motivi in parte già esposti, la decisione del Giudice di prime cure, il quale ha attribuito ad Parte_1 una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di
[...]
somministrazione: la mancata lettura del contatore da parte del gestore del servizio idrico, per tutto il periodo dal 2016 al 2021, si traduce, difatti, in un inadempimento contrattuale.
L'odierna appellante insiste, anche in appello, nel sostenere che il suo il modus operandi, di fatturare con consumi stimati, per poi procedere ad effettuare i ricalcoli a conguaglio, sarebbe corretto e legittimo, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Tuttavia, omette di riconoscere che, effettuando la lettura del contatore della sig.ra a CP_2
distanza di ben cinque anni, ha violato, non solo le prescrizioni dell'Autorità di Settore (ARERA) e della sua stessa Carta dei Servizi, che prevedono la misurazione dei consumi almeno una volta all'anno, ma anche i doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto, previsti in via generale dagli articoli 1175 e 1326 c.c..
Senza contare che il contratto di somministrazione che ella stessa propone ai clienti/utenti richiama espressamente il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, il quale, a sua volta, prevede che la lettura del contatore venga effettuata almeno due volte all'anno.
6 Non appare, pertanto, rispondente al principio di cui all'art. 1375 c.c. “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” il tentativo di far ricadere sull'utente/consumatore gli effetti negativi di una inerzia pluriennale del distributore idrico.
Nulla per le spese di lite, stante la contumacia di parte appellata.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo,
«ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l.
228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1.1.2013), e che ricorrono i requisiti del medesimo co. 1 quater («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile»), deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis,
D.P.R. 115/2002.
Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R. 115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 232/2022 del Giudice di Pace di Guardia
SA (BN);
3. CONDANNA l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di C.U., pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla
Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 07.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott. ssa Giada Raffaella Castaldo, funzionaria addetta all CP_4
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