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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa VI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15759 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 pendente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati a Palermo, in via Brigata Verona n. 6, presso lo studio avv. Mario Milone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Palermo, via Terrasanta n. 106 presso lo studio dell'avv. Marco Civiletti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in Palermo, via Gen. C. A. Dalla Chiesa n. 40, presso lo studio dell'avv.
NN EN, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e premesso di Parte_1 Parte_2 essere figli del defunto (nato a [...] in data [...] e deceduto a Villabate il Persona_1
16.9.2020), convenivano in giudizio la madre e il fratello Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente, coniuge superstite e terzo e ultimo figlio del predetto de cuius, esponendo di avere rinunciato ai legati in sostituzione di legittima che erano stati dal padre disposti in loro favore con testamento pubblico ricevuto in notaio il 6.4.2010, registrato in data 4.6.2021, e deducendo di Per_2
1 avere appreso che il comune padre aveva, in vita, compiuto donazioni in favore del figlio CP_2
e della moglie .
[...] Controparte_1
Deducevano, in particolare, che: (i) con atto del 2.2.2010 in notaio rep. n. 10781, Per_2 Per_1 aveva donato a la quota del 50% della nuda proprietà (di cui era titolare
[...] Controparte_2 per la restante quota che contestualmente procedeva ad analoga donazione in favore Controparte_1 del figlio) dell'unità immobiliare sito al piano terra dell'edificio sito in Villabate in via Benedetto Civiletti nn. 43-45 e la quota del 50% della piena proprietà (di cui era titolare per la restante quota CP_1
, che contestualmente procedeva ad analoga donazione in favore del figlio) dell'appartamento
[...] posto al secondo piano dello stesso fabbricato “con soprastante copertura a falde ed area libera che ne costituisce pertinenza esclusiva”; (ii) con ulteriore atto del 2.2.2010 in notaio rep. n. 10782, Per_2 Per_1 aveva, invece, donato a la piena proprietà della metà indivisa di un immobile
[...] Controparte_1 sito in Villabate in via DI n. 7.
Ciò posto in punto di fatto, esponevano che l'atto di donazione rep. n. 10781 del 2.2.2010 con cui i coniugi e avevano beneficiato il figlio era Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 nullo, atteso che il trasferimento non aveva ad oggetto soltanto il piano terra e il secondo piano dell'edificio, ma anche il terzo piano dell'edificio, che costituiva una autonoma e indipendente unità abitativa (dove abitavano i genitori) e cui le parti si riferivano nella parte in cui dichiaravano di trasferire il “sottotetto e la relativa area libera soprastante”, giacché, essendo tale appartamento costruito abusivamente e privo di identificativo catastale, non se ne poteva fare menzione nel corpo dell'atto.
Deducevano, dunque, che l'atto di donazione era nullo perché avente causa illecita o comunque in frode alla legge e perché l'oggetto dell'atto dispositivo, non correttamente individuato, era anch'esso illecito.
A ciò aggiungevano che tale donazione del 2.2.2010, rep. n. 10781, era comunque nulla per violazione dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47/1985 e dell'art. 46 del d.p.r. n. 380/2001, atteso che nell'atto erano stati riportati gli estremi relativi alla costruzione della originaria palazzina composta da piano terra, piano primo e piano secondo, quelli relativi al cambio d'uso del piano terra e alla concessione per la realizzazione di una copertura a falde inclinate della palazzina, essendo invece omessi gli estremi (inesistenti, stante la sua natura abusiva) della costruzione dell'appartamento di cui al terzo piano.
In ogni caso, affermavano la natura simulata di tale contratto, avendo le parti inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, comprensivo anche del terzo piano, affetto da nullità.
Sulla scorta di ciò, previa dichiarazione di nullità o comunque di inefficacia delle donazioni effettuate in favore di chiedevano l'apertura della successione legittima di Controparte_2 Per_1 tra i tre fratelli (avendo invece nei cui soli confronti si era aperta la
[...] Controparte_1 successione testamentaria, accettato il legato in sostituzione di legittima) anche su tali beni, oltre che sui
2 restanti immobili che appartenevano al de cuius e che erano stati oggetto dei legati testamentari, cui gli attori avevano già rinunciato.
In subordine, ribadita la rinuncia ai legati disposti in loro favore, agivano per ottenere la reintegra delle quote di riserva loro spettanti e, in ipotesi, di riconoscimento della validità della donazione a del piano secondo e del “sottotetto”, che era in realtà un terzo piano, chiedevano la Controparte_2 condanna di quest'ultimo a demolire i balconi realizzati in tali immobili che occupavano l'area soprastante il terreno di cui l'attore è comproprietario di cui alla p.lla 375 del fg. 1, Parte_1 chiedendo inoltre la rimozione delle vedute realizzate, prospicienti tale terreno, a distanza irregolare.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano, con distinte comparse, Controparte_2
e contestando la ricostruzione storica delle vicende di famiglia operata dagli attori e Controparte_1 precisando, in punto di fatto, per quel che qui rileva, che solo i legati testamentari in favore di e di erano in sostituzione di legittima, non anche quello di Parte_1 Parte_2
Persona_3
, poi, l'asserita nullità del contratto di donazione del 2.2.2010 rep. 10781, essendo
[...] stato in quella sede indicati i titoli abilitativi alla costruzione dell'intera palazzina e del sottotetto con copertura a falde, essendo poi irrilevanti ai fini della validità dell'atto, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8230/2019, le eventuali difformità realizzate rispetto ai titoli abilitativi, e rappresentavano che, al più, veniva in rilievo un'ipotesi di nullità solo parziale, con esclusivo riferimento alla donazione del sottotetto con copertura a falde.
Contestando, poi, la fondatezza della domanda di simulazione della stessa donazione, precisavano che la successione legittima si aprirebbe, eventualmente, anche nei confronti della coniuge CP_1
e contestavano l'asserita lesione delle quote di legittima degli attori, nonché la domanda intesa
[...] alla demolizione dei balconi prospicienti su un'area in comproprietà tra e Parte_1
e presenti, in assenza di violazione di distanze legali, da circa venticinque anni. Controparte_2
Il convenuto eccepiva, inoltre, e in ogni caso, l'intervenuta usucapione in suo Controparte_2 favore dei diritti trasferitigli in forza dell'atto di donazione del 2.2.2010 in Notar Rep. 10781, Per_2 stante il suo possesso ultraventennale pacifico, ininterrotto e esclusivo dei beni a lui donati, quantomeno a far data dal suo matrimonio (risalente a luglio 2000).
Tali, in sintesi, le questioni controverse, per quel che qui rileva, nella prima memoria ex art. 171 ter n.
1 c.p.c., gli attori modificavano le proprie conclusioni tenendo presente che i legati in favore della coniuge non erano, in effetti, in sostituzione di legittima e chiedevano, dunque, testualmente di:
“Dire e dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 2.2.2010 in Notar Rep. N. 10781 per contrarietà a Per_2 norme imperative, carenza dei requisiti, illiceità della causa, elusione della legge e consapevolezza dell'illiceità dell'oggetto.
Dire e dichiarare, in ogni caso, la nullità dell'atto di donazione del 2.2.2010 in Notar Rep. N. 10781 per Per_2 violazione del disposto di cui all'art. 40, comma 2° L. n. 47/1985, ed oggi dell'art. 46 D.P:R: n. 380/2001.
3 Dire e dichiarare che l'oggetto del detto contratto risulta simulato e, stante la illiceità di quello dissimulato, pronunziare la nullità dell'effettivo contratto stipulato tra le parti.
Dire e dichiarare che in data 16.9.2020 si è aperta la successione del sig. che è regolata in parte Persona_1 in forza del testamento pubblico ed in parte per legge e precisamente:
- per testamento è pervenuto alla sig.ra l'usufrutto dell'alloggio per civile abitazione sito in Villabate Controparte_1
Via Galletti n. 277 piano terra, in catasto al foglio 94, particella 1329 sub. 1;
- Per legge in favore del coniuge per 3/9 e dei tre figli e , per 2/9 ciascuno Controparte_1 Pt_1 Pt_2 CP_2
i seguenti beni:
- ½ della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Villabate Via Benedetto Civiletti 43-45 piano terra in catasto al foglio 1, particella 1581 sub. 7;
- ½ dell'alloggio per civile abitazione sita in Villabate Via Benedetto Civiletti 43-45 piano primo in catasto al foglio
1, particella 1581 sub. 4;
- ½ dell'alloggio per civile abitazione sita in Villabate Via Benedetto Civiletti 43-45 piano secondo in catasto al foglio 1, particella 1581 sub. 6;
- ½ dell'alloggio per civile abitazione sita in Villabate Via Benedetto Civiletti 43-45 terzo, non censito in catasto;
- ½ dell'alloggio per civile abitazione sito in Villabate Via Giacomo DI n. 9, piano primo, in catasto al foglio
1, particella 1148, sub. 4;
- dell'immobile sito in Villabate Via Galletti n. 277, piano terra, in catasto al foglio 94, particella Parte_3
1329, sub. 1.
In via subordinata accertare, previa collazione del relitto con il donato, sulla base dei valori riportati nella relazione dell'arch. (o comunque che risulteranno a seguito di CTU), ovviamene rapportati alle quote di pertinenza del de Per_4 cuius, la lesione della legittima spettante agli attori, procedendo di conseguenza alla riduzione delle disposizioni del de cuius nel rispetto delle disposizioni codicistiche.
In estremo subordine, qualora fosse confermata la donazione in favore di dell'appartamento di Controparte_2 piano 2° e del soprastante sottotetto (invero appartamento di piano 3°) condannare quest'ultimo a demolire i balconi realizzati nei detti immobili che occupano l'area soprasante il terreno, foglio 1, particella 375, di cui l'attore Parte_1
è comproprietario, chiudendo le relative vedute.
[...]
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del procedimento di mediazione e del presente procedimento, oltre spese generali, CPA ed IVA.”.
La causa veniva, dunque, istruita in via documentale e a mezzo c.t.u., affidata all'arch. Persona_5
e all'udienza del 16.9.2025 veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
[...] sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
4 1. Sulla domanda di accertamento della nullità dell'atto di donazione del 2.2.2010 in
Notai rep. n. 10781. Per_2
Venendo al merito della lite, occorre muovere dalla domanda degli attori e Parte_1 diretta a dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 2.2.2010 in Notaio rep. Parte_2 Per_2
n. 10781, con cui i coniugi e , ognuno per la quota di sua spettanza Persona_1 Controparte_1
(pari a ½ dell'intero ciascuno), hanno donato al figlio la nuda proprietà dell'unità Controparte_2 immobiliare del piano terra del fabbricato sito in Villabate in via Benedetto Civiletti nn. 43 e 45
(identificato al Catasto dello stesso Comune al fg. 1, p.lla 1851, sub. 7) e la piena proprietà dell'appartamento al piano secondo dello stesso fabbricato (identificato al Catasto dello stesso Comune al fg. 1, p.lla 1851, sub. 6), “con soprastante sottotetto, copertura a falde inclinate ed area libera che ne costituiscono pertinenza esclusiva”.
Secondo l'assunto degli attori, detta donazione sarebbe integralmente nulla perché, all'epoca, era già stato costruito, in assenza di titoli abilitativi, un appartamento al terzo piano dell'edificio, avente accesso autonomo e abitato dagli stessi donanti, sicché la donazione del “soprastante sottotetto, copertura a falde inclinate ed area libera che ne costituiscono pertinenza esclusiva” celava, in realtà, la donazione anche dell'appartamento posto al terzo piano e l'intera operazione così realizzata, inclusa la donazione della nuda proprietà del pianterreno e della piena proprietà dell'appartamento di piano secondo, sarebbe nulla perché avente causa illecita o comunque in frode alla legge e perché l'oggetto dell'atto dispositivo, non correttamente individuato, era anch'esso illecito, nonché per violazione del disposto di cui agli artt.
40, comma 2, l. n. 47/1985, e 46 D.P.R. n. 380/2001.
Tale tesi non può essere condivisa.
Premesso che la donazione di un immobile abusivo non integra, di per sé, un'ipotesi di nullità del contratto per illiceità della causa (giacché, indipendentemente dalla natura abusiva del bene oggetto di trasferimento, la causa del negozio sarebbe comunque il trasferimento di un diritto del disponente per arricchire il donatario per spirito di liberalità), integrando piuttosto, un'ipotesi di nullità testuale, ex art
1418, comma 3, c.c., e, in particolare una nullità ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 (sulla qualificazione, in questi termini, degli atti inter vivos ad effetti reali, v., per tutti, Cass. Sez. Un. n. 8230/2019), deve invero rilevarsi che, nel caso di specie, le donazioni aventi ad oggetto gli immobili al pian terreno e al secondo piano dell'edificio risultano valide.
Sul punto, deve, infatti, rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
8230/2019, hanno chiarito che tale nullità è “testuale” e, in stretta adesione al dato normativo, colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono ed è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto
5 è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (in questi termini, anche Cass. n. 10360/2025; conf. Cass. n. 538/2020).
Ebbene, nel caso di specie, è documentalmente provato (v. doc. 10 del fascicolo di parte attrice) che l'atto di donazione del 2.2.2010 in Notaio rep. n. 10781 riporti gli estremi del titolo urbanistico Per_2 relativo alla costruzione dell'unità immobiliare di piano terra e dell'appartamento del secondo piano oggetto di donazione (ossia, la concessione in sanatoria n. 2 rilasciata dal Comune di Villabate il giorno
11 febbraio 1995 per la costruzione del fabbricato, originariamente composta da piano terra e da piani primo e secondo con soprastante copertura piana), sicché indipendentemente dalla circostanza per cui sia stato successivamente costruito un terzo piano, con conseguente rimozione della copertura del fabbricato con falde inclinate (autorizzata dal Comune di Villabate con concessione n. 35 del 19 ottobre
1988), tale difformità non inficia, comunque, la validità dell'atto di donazione delle due unità immobiliari di cui si tratta, rispetto alle quali risultano validamente espresse le menzioni urbanistiche, come richiesto dalla normativa vigente.
Né tantomeno risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali operati da parte attrice per affermare che la realizzazione abusiva del terzo piano del fabbricato comporti la nullità degli atti di trasferimento delle unità immobiliari di piano terra e di piano secondo, giacché le sentenze citate dalla parte riguardano la diversa ipotesi di trasferimento di un terreno su cui sia stata realizzata una costruzione abusiva.
In casi simili, la Suprema Corte ha affermato la nullità dell'intero trasferimento sul rilievo per cui il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c. vuole che il proprietario del suolo acquisti ipso iure anche la proprietà della costruzione sopra di esso costruita e, una volta incorporatasi la costruzione elevata nel terreno sottostante, ove si proceda alla stipula di un atto di trasferimento del suolo, il trasferimento non può che intendersi comprensivo del manufatto in esso incorporato, pure se non vi sia stata alcuna espressa indicazione nell'atto di alienazione, salvo che il venditore riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato, costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c. (così, Cass. n. 9769/2016 citata dagli stessi attori).
Trattasi, però, di ipotesi che muovono dall'istituto dell'accessione (applicabile solo nel caso in cui vi sia incorporazione, congiunzione o, quanto meno, aderenza tra l'opera realizzata ed il suolo), dalla inevitabile incorporazione del manufatto nel terreno oggetto di trasferimento e che nulla hanno a che vedere con il caso che ci occupa, relativo a un edificio (e non a un terreno), su cui sia stata realizzata un'unità immobiliare del tutto autonoma e indipendente rispetto alle sottostanti unità (inclusa quella posta al piano secondo) che compongono il fabbricato.
Ciò detto in ordine alla validità del trasferimento in favore di avente ad oggetto il Controparte_2 pian terreno e il secondo piano dell'edificio, il contratto di donazione in esame risulta, invece, nullo, ex artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c., nella parte in cui è stato donato anche il “soprastante sottotetto, copertura a
6 falde inclinate ed area libera che ne costituiscono pertinenza esclusiva”, essendo un simile oggetto del contratto materialmente, oggettivamente e assolutamente impossibile.
E ciò per la dirimente, e pacifica, considerazione per cui già alla data del 2.2.2010, allorquando è stato stipulato l'atto di donazione rep. n. 10781, non esisteva più alcun “sottotetto” soprastante al piano secondo né alcuna “copertura a falde inclinate” con “area libera”, giacché, all'epoca, era già stato costruito, al terzo piano dell'edificio, l'unità immobiliare, con accesso autonomo, ove abitavano i due donanti e . Persona_1 Controparte_1
Ebbene, non essendovi elementi di sorta che portino a ritenere che i contraenti non avrebbero concluso la donazione dell'immobile del pian terreno e di quello del secondo piano senza la clausola che attribuisce al donatario, quale pertinenza dell'appartamento di secondo piano, gli elementi suddetti, va, esclusivamente, dichiarata la nullità parziale del contratto di donazione concluso da Per_1
(donanti) e (donatario) nella parte in cui ha trasferito a
[...] Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo, quale pertinenza esclusiva dell'appartamento donato posto al secondo piano dell'edificio sito in Villabate in via Benedetto Civiletti nn. 43 e 45 , anche il “soprastante sottotetto, la copertura a falde inclinate e l'area libera”.
Quanto finora detto renderebbe superfluo l'esame dell'eccezione di usucapione sui beni oggetto di donazione in suo favore svolta da sollevata da quest'ultimo sull'assunto per cui egli Controparte_2 possiederebbe i beni che gli sono stati donati dai genitori da oltre un ventennio (e in particolare, dal
2000).
Ad ogni modo, risulta opportuno evidenziarne l'evidente infondatezza, se solo si consideri che, in data 2.2.2011, accettando le donazioni effettuate in suo favore da parte dei genitori con l'atto in commento, ha espressamente riconosciuto l'altrui titolarità del diritto di proprietà sui beni, circostanza questa assolutamente incompatibile con il possesso uti dominus necessario ai fini dell'invocato acquisto per usucapione.
2. Sulla domanda di accertamento della simulazione dell'atto di donazione del 2.2.2010 in
Notai rep. n. 10781. Per_2
La domanda subordinata intesa ad accertare la natura simulata dell'atto di donazione suddetto, dissimulante una donazione nulla anche dell'appartamento di piano terzo, è assorbita da quanto finora detto in ordine alla validità (stante la presenza delle menzioni urbanistiche prescritte dalla legge) delle donazioni della nuda proprietà dell'immobile posto a piano terra e della piena proprietà dell'immobile posto al secondo piano e dalla nullità della sola clausola relativa alla donazione del soprastante sottotetto, della copertura a falde inclinate e dell'area libera.
3. Sulla successione d Persona_1
Venendo, adesso, alle domande relative alla successione di nato a [...] in Persona_1 data 8 agosto 1926 e deceduto in Villabate il 16 settembre 2020, va, innanzitutto, dato atto della valida
7 rinuncia (v. doc. 18 del fascicolo di parte attrice) da parte degli odierni attori e Parte_1 ai legati in sostituzione di legittima disposti in loro favore dal predetto de cuius con Parte_2 testamento pubblico del 6.4.2010, registrato il 4.6.2021 in Notaio (v. doc. 8 e 9 del fascicolo di Per_2 parte attrice).
In tale sede, ha legato: Persona_1
1) In favore della moglie l'usufrutto vitalizio dell'abitazione sita in Controparte_1
Palermo in via Galletti n. 275, piano terra, identificato al Catasto fabbricati del Comune di
Palermo al fg. 94, p.lla 1329, sub1;
2) In favore della figlia - la quota di ½ della nuda proprietà Parte_2 dell'abitazione sita in Palermo in via Galletti n. 275, piano terra, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al fg. 94, p.lla 1329, sub1; - la piena proprietà della quota di ½ dell'alloggio sito in Villabate, via Giacomo DI n. 9, piano primo, identificato al catasto fabbricati del Comune di Villabate al fg. 1, p.lla 1148, sub 4;
3) In favore del figlio : - la quota di ½ della nuda proprietà Parte_1 dell'abitazione sita in Palermo in via Galletti n. 275, piano terra, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al fg. 94, p.lla 1329, sub1; - la piena proprietà della quota di ½ dell'alloggio sito in Villabate, via Giacomo DI n. 9, piano primo, identificato al catasto fabbricati del Comune di Villabate al fg. 1, p.lla 1148, sub 4; - la piena proprietà della quota di ½ dell'alloggio sito in Villabate, c.da Porta di Ferro (ora via Benedetto Civiletti), piano primo, identificato al catasto fabbricati del comune di Villabate al fg. 1, p.lla 1851, sub. 4
I soli legati in favore due figli e erano in sostituzione di Parte_1 Parte_2 legittima e questi ultimi, con scrittura privata del 12.9.2022, vi hanno validamente (nelle forme richieste dall'art. 1350 n. 5 c.c.) rinunciato (a seguito di actio interrogatoria nei loro confronti proposta ex art. 481
c.c. da ). Controparte_1
Dunque, la successione di è regolata in parte dal testamento pubblico del Persona_1
6.4.2010, registrato il 4.6.2021 in Notaio (con riferimento alla suddetta attribuzione patrimoniale Per_2 in favore di dell'usufrutto vitalizio dell'abitazione sita in Palermo in via Galletti n. 275, Controparte_1 piano terra) e in parte dalla legge (con riferimento ai beni legati ai due figli odierni attori e da questi ultimi rinunciati e con riferimento ai restanti cespiti di cui il de cuius era titolare al momento della morte e di cui non aveva disposto per testamento).
Dunque, la successione testamentaria si è aperta nei confronti della sola la Controparte_1 successione legittima, ex art. 581 c.c., nei confronti della coniuge superstite (erede nella misura di 1/3) e dei tre figli , e (eredi nella misura di 2/9 Parte_1 Parte_2 Controparte_2 ciascuno), sui seguenti beni:
8 1- quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito a Villabate Via
Civiletti n° 43-45, piano primo, in catasto al foglio 1, particella 1851, sub. 4;
2- quota di ½ della piena proprietà della di un appartamento sito in Villabate Via Civiletti n° 43-45, piano terzo, non censito in catasto (pacificamente costrutito dai due coniugi e;
CP_2 CP_1
3- nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via Galletti, piano terra, in catasto al foglio 94, particella 1329, sub. 1 (di cui ha ricevuto per legato l'usufrutto Controparte_1 vitalizio);
4- quota di ½ della piena proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via
Giacomo DI n.9, piano primo, in catasto al foglio 1, particella 1148, sub. 4.
4. Sulla reintegrazione delle quote di riserva d . Parte_1 Parte_2
Gli odierni attori e in subordine rispetto alla domanda (non Parte_1 Parte_2 accolta per le ragioni di cui sopra) diretta a dichiarare la nullità dell'intera donazione in favore di
(dal cui accoglimento sarebbe dipesa la riconduzione nell'asse ereditario da dividere Controparte_2 ab intestato del 50% della nuda proprietà dell'immobile a piano terra e del 50% della piena proprietà dell'appartamento di secondo piano dell'edificio sito in Villabate in via Civiletti), in considerazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius con atti del 2.2.2010 in notaio (rep. n. 10781 e rep. n. Per_2
10782), in favore del figlio e in favore della moglie (avente ad Controparte_2 Controparte_1 oggetto la piena proprietà della quota di ½ di un immobile per civile abitazione posto a primo piano del fabbricato in via Giacomo DI n. 7, Villabate, identificato al fg. 1, p.lla 1148, sub. 4), hanno lamentato la lesione delle quote di riserva loro spettanti, chiedendo, di conseguenza, la riduzione delle disposizioni lesive dei loro diritti di eredi legittimari.
Tale domanda merita accoglimento nei termini di cui appresso si dirà.
È opportuno, innanzitutto, rammentare, in punto di diritto, che, ai fini dell'individuazione della quota di riserva in cui un legittimario leso deve essere reintegrato, va determinato il valore dell'asse ereditario, quello della quota disponibile e della quota di legittima.
Occorre, quindi, a mente dell'art. 556 c.c., procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c., richiamati dall'art. 556 c.c.)
e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro. Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le donazioni e i legati fatti al legittimario da cui non sia
9 stato espressamente dispensato (art. 564 c.c.), nonché quanto il legittimario abbia ricevuto a titolo di erede.
Ebbene, venendo al caso di specie, al fine di procedere alle valutazioni necessarie all'istruzione della domanda di riduzione proposta, è stato conferito incarico al c.t.u. all'arch. il quale, Persona_5 nel proprio elaborato depositato il 10.2.2025, cui si rinvia, all'esito di scrupolose e approfondite indagini, impiegando criteri pienamente condivisibili (poiché fondati su parametri oggettivi e ampiamente motivati), ha, innanzitutto, stimato in complessivi euro 267.819,25 il valore del relictum di all'apertura della successione (16.9.2020), così determinato: Persona_1
1- Quota di ½ dell'appartamento sito in Villabate via B. Civiletti 43 piano 1° in Catasto al fg.1 p.lla 1851 sub 4, dal valore di euro 91.880,00 (determinato sottraendo dal valore dell'immobile, stimato dal c.t.u. in euro 93.000,00, i costi, quantificati in euro 1.120,00, necessari alla sua regolarizzazione);
2- Quota di ½ dell'appartamento sito in Villabate via B. Civiletti 43 piano 3° non censito in catasto, avente un valore negativo di euro 8.100,00, trattandosi di bene abusivo e non sanabile e la cui titolarità comporta, viceversa, dei costi, pari agli oneri di demolizione;
3- Appartamento sito in Palermo via Galletti 277, piano terra, riportato in Catasto al fg. 94
p.lla 1329 sub 1, avente valore di euro 110.650,00 (determinato sottraendo dal valore stimato dal c.t.u. in euro 112.800,00 i costi, pari ad euro 2.150,00, necessari alla sua regolarizzazione);
4- Quota di ½ di un appartamento sito in Villabate, via G. DI 9 piano 1°, riportato in Catasto al fg.1, p.lla 1148, sub 4, dal valore di euro 73.389,25 (determinato sottraendo dal valore stimato dal c.t.u. in euro 73.500,00 il costo, di euro 110,75, necessario alla sua regolarizzazione).
Le stime operate dal c.t.u. non sono state oggetto di contestazione ad opera delle parti, fatta salva la contestazione da parte degli attori della mancata attribuzione di un valore positivo all'appartamento di terzo piano di via Civiletti, Villabate.
Sul punto, si condividono, però, pienamente le repliche del c.t.u. (cui si rinvia) alle osservazioni a lui trasmesse dal tecnico di parte in ordine alla non attendibilità della metodologia (non oggettiva e non verificabile) impiegata dagli attori per la determinazione di un valore (pari a euro 156.195,00) al bene che, come ricordato dalla stessa parte, è abusivo e non sanabile e, in quanto tale, non commerciabile (ex artt. 17 e 40 l. n. 47/1985 e 46 D.P.R. n. 380/2001), dovendo, piuttosto, essere demolito.
Dunque, ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c., il valore del relictum di Persona_1 all'apertura della sua successione (16.9.2020) ammonta ad euro 267.819,25.
Come detto, al valore del relictum va aggiunto il donatum, da stimare, anch'esso, all'apertura della successione.
10 Ebbene, il valore del donatum stimato dal c.t.u. (al cui elaborato si rinvia), con valutazione pienamente condivisibile giacché congruamente motivata e basata su dati obiettivamente riscontrabili, ammonta a complessivi euro 236.719,25, così determinati:
(i) ½ della nuda proprietà dell'immobile sito in Villabate via B. Civiletti 43, piano terra, identificato in Catasto al fg. 1 p.lla, 1851 sub 7, dal valore di euro 69.98,00 (calcolato detraendo dal valore della piena proprietà di tale quota, stimato dal c.t.u. in euro 71.600,00, i costi, determinati dal c.t.u. in euro 1.650,00, necessari alla regolarizzazione del bene);
(ii) Quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento sito in Villabate via B.Civiletti 43 piano 2°, identificato al Catasto Fabbricati al fg.1 p.lla 1851, sub 6, dal valore di euro 93.350,00
(calcolato sottraendo dalla stima, di euro 95.000,00, i costi di euro 1.650,00 quantificati dal c.t.u. per la regolarizzazione del bene;
(iii) Quota di ½ della piena proprietà di un appartamento in Villabate, via G. DI 9 piano 1°, identificato al Catasto fabbricati al fg.1, p.lla 1148, sub 4, dal valore di euro 73.389,25
(determinato sottraendo dal valore, stimato dal c.t.u. in euro 73.500,00, i costi per le opere di regolarizzazione quantificati in euro 110,75).
Con riferimento alla donazione di cui al punto (i), occorre specificare che sebbene, in linea generale, ai fini della riunione fittizia, la donazione con riserva di usufrutto debba essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione (cfr., tra le altre, Cass. n. 14747/2016; Cass. n. 20387/2008; Cass. n. 3452/1973), con l'atto in Notaio del Per_2
2.2.2010 (rep. n. 10781) il de cuius e hanno donato le rispettive Persona_1 Controparte_1 quote (pari a 1/2 ciascuno) dell'immobile sito al piano terra di via Benedetto Civiletti (identificato al fg.
1, p.lla 1851, sub 7), riservandosi sul bene “l'usufrutto loro vita natural durante con diritto di accrescimento reciproco”, sicché (diversamente da quanto prospettato dagli attori in comparsa conclusionale) alla morte di non è diventato pieno proprietario della quota a lui donata Persona_1 Controparte_2 dal padre, essendosi, invece, accresciuto il diritto di usufrutto sul tale quota di bene in favore di CP_1
.
[...]
In questi termini, ai fini della riunione fittizia, deve ritenersi che, con l'atto in Notaio del Per_2
2.2.2010 (rep. n. 10781), abbia altresì donato alla coniuge il diritto di Persona_1 CP_1 usufrutto sulla quota di ½ dell'immobile di piano terra di via Benedetto Civiletti (identificato al fg. 1,
p.lla 1851, sub 7) per il periodo intercorrente dalla data della sua morte e fino al decesso dell'usufruttuaria.
L'usufrutto su tale quota, secondo i valori ricavabili dalla c.t.u. espletata dall'arch. ammonta Per_5 ad euro 17.900,00, pari alla metà del valore dell'usufrutto in favore di sull'intero bene, Controparte_1 stimato alla data di apertura della successione di (16.9.2020) in euro 35.800,00 (v. Persona_1 pag. 118 della c.t.u.).
11 Per quanto finora detto, il valore del donatum ammonta a complessivi euro 254.619,25 (236.719,25
+17.900,00).
Ebbene, non avendo le parti dedotto alcunché in ordine all'esistenza di debiti, operando la riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. secondo i principi di diritto sopra enunciati, ai fini del calcolo delle quote di riserva dei legittimari, il valore dell'asse ereditario di è pari ad euro 522.438,50, Persona_6 valore determinato sommando al relictum (dal valore di euro 267.819,25) il donatum (dal valore di euro
254.619,25).
Considerato che, a mente dell'art. 542, comma 2, c.c., in ipotesi di concorso tra coniuge e più di un figlio, al coniuge è riservato ¼ del patrimonio e ai figli metà del patrimonio, da dividere tra loro in parti uguali, nel caso di specie, la quota riserva di ammonta ad euro 130.609,62 (pari a 1/4) e Controparte_1 la quota riservata a ciascuno dei tre figli , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 ammonta ad euro 87.073,08 (pari a 1/3 della metà).
La quota disponibile di ammonta, infine, ad euro 130.609,62 (1/4). Persona_1
Ciò posto in ordine al valore delle quote spettanti ai legittimari attori, va, adesso, considerato che, come anticipato in precedenza, gli attori sono eredi ab intestato, per una quota pari a 2/9 ciascuno, del patrimonio su cui si è aperta la successione legittima e, ai fini della verifica in ordine alla lesione della quota di riserva loro spettante, il valore della quota ideale dei beni ricevuti per successione legittima va imputato alle rispettive quote di riserva.
Ebbene, il c.t.u. ha stimato in complessivi euro 245.689,25 il valore, all'apertura della successione di dei beni caduti in successione legittima. Persona_1
In particolare:
1- quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito a Villabate Via
Civiletti n° 43-45, piano primo, in catasto al foglio 1, particella 1851, sub. 4, ha un valore di euro
91.880,00 (determinato sottraendo dalla stima del bene, pari a euro 93.000,00 i costi di euro 1.120,00 necessari alla sua regolarizzazione);
2- quota di ½ della piena proprietà della di un appartamento sito in Villabate Via Civiletti n° 43-45, piano terzo, non censito in catasto, non è commerciabile e non ha, pertanto, un valore positivo, richiedendo, viceversa, esborsi di euro 8.100,00 per la sua demolizione;
3- nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via Galletti, piano terra, in catasto al foglio 94, particella 1329, sub. 1 (di cui ha ricevuto per legato l'usufrutto Controparte_1 vitalizio) ha un valore di euro 88.520,00 (determinato sottraendo dal valore di euro 90.240,00 i costi di euro 1.720,00 necessari alla sua regolarizzazione);
4- quota di ½ della piena proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via
Giacomo DI n.9, piano primo, in catasto al foglio 1, particella 1148, sub. 4, ha un valore di euro
12 73.389,25 (determinato sottraendo dal valore di euro 73.500,00 l'importo di euro 110,75 pari ai costi necessari alla sua regolarizzazione).
La quota di 2/9 dei beni spettanti per successione legittima a ciascuno dei tre figli ha, dunque, un valore pari ad euro 54.597,61, mentre la quota di 1/3 dei beni spettanti a ha un valore Controparte_1 di euro 81.896,41.
Da ciò discende che il valore della quota spettante ab intestato ai due attori è inferiore alla loro quota di riserva, pari euro 87.073,08.
È, infatti, errata la conclusione cui perviene il c.t.u. in ordine all'inesistenza di lesione delle quote di riserva degli attori.
Tale conclusione si fonda, infatti, sulla imputazione alle quote di riserva degli stessi attori del valore dei beni loro attribuiti per legato testamentario, laddove, invece, come detto in precedenza, i due attori hanno validamente rinunciato a tali legati, che non vanno, dunque, imputati alle loro quote di riserva.
e hanno, dunque, entrambi subito una lesione di euro Parte_1 Parte_2
32.475,47.
Ciò posto, la domanda di riduzione svolta dagli odierni attori merita accoglimento nei termini appresso indicati.
Va, innanzitutto, rammentato che quando, come nel caso di specie, sui beni lasciati dal defunto si apre in parte la successione testamentaria e in parte quella legittima, trova applicazione (anche laddove i successori legittimi siano tutti eredi legittimari, v. anche Cass. n. 22325/2017; Cass. n. 1521/1980) l'art. 553 c.c., in base al quale l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando - e nella misura in cui - la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari (v. Cass. n.
17856/2023).
Ciò significa che, nel caso di specie, i legittimari parzialmente pretermessi devono, in primis, attingere dai beni su cui si è aperta la successione legittima, con proporzionale assottigliamento della quota spettante ab intestato agli altri successibili (che nel nostro caso sono anch'essi legittimari) odierni convenuti.
Ebbene, le quote di riserva spettanti agli odierni attori possono essere pienamente reintegrate mediante riduzione delle quote ab intesto di e Controparte_1 Controparte_2
e hanno, infatti, diritto a ricevere, in qualità di eredi necessari Parte_1 Parte_2 del padre, un valore di euro 87.073,08, sicché, al fine di ricostituire le loro quote di riserva, devono concorrere al patrimonio relitto di avente un valore di euro 245.689,25, non già Persona_1 nella misura del 22,22% ciascuno (percentuale equivalente alla frazione di 2/9) per un valore di euro
54.597,61, ma nella maggiore misura del 35,44% ciascuno, per un valore di euro 87.073,08.
Entrambi gli attori subiscono, dunque, un incremento delle rispettive quote di successione ab intestato
13 del 13,22% ciascuno.
Il loro complessivo incremento del 26,44% deve essere sottratto dalle quote ab intestato di CP_1
e di che avevano insieme una quota del 55,55% (la prima del 33,33%, il
[...] Controparte_2 secondo del 22,22%) e ridistribuendo tale percentuale del 26,44% tra di essi in modo proporzionale alle loro quote iniziali, va attribuita alla prima una riduzione del 15,86% e al secondo una riduzione del
10,58%.
Da ciò discende che la quota ab intestato di , che era pari al 33,33% (equivalente alla Controparte_1 frazione di 1/3) si riduce fino al 17,47% e la quota di che era pari al 22,22% Controparte_2 dell'intero (equivalente alla frazione di 2/9) si riduce al 11,64%.
Così reintegrate, ex art. 553 c.c., le quote di riserva dei due attori, non occorre procedere né alla riduzione del legato testamentario in favore di né alla riduzione delle donazioni Controparte_1 effettuate dal de cuius.
5. Sulla domanda di condannadi a demolire i balconi e a rimuovere le Controparte_2 vedute degli appartamenti secondo e terzo piano di via Civiletti, Villabate.
Gli attori hanno, infine, chiesto (per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda diretta all'accertamento della integrale nullità della donazione realizzata in favore di in Controparte_2
Notaio il 2.2.2010, rep. n. 10781) di condannare alla demolizione dei balconi Per_2 Controparte_2 delle unità immobiliari di secondo e terzo piano dell'edificio di via Civiletti, Villabate, che occupano l'area soprastante il terreno di cui l'attore è comproprietario di cui alla p.lla 375 del Parte_1 fg. 1, chiedendo inoltre la rimozione delle vedute realizzate, prospicienti tale terreno, a distanza irregolare.
Al riguardo, va, in primo luogo, precisato che l'appartamento posto al terzo piano dell'edificio risulta
è, per quel che si è detto, estraneo alla donazione effettuata dai due coniugi e Persona_1 in favore del figlio giacché, ferma la validità dei trasferimenti Controparte_1 Controparte_2 relativi all'unità di pian terreno e di secondo piano e la nullità per impossibilità dell'oggetto della donazione “del sottotetto, del tetto a falde e dell'aria libera soprastante”, la proprietà dell'appartamento in questione (totalmente abusivo) è rimasta in capo ai due coniugi ed oggi, per la misura di ½, fa parte dell'asse ereditario di caduto in successione legittima. Persona_1 non può, dunque, essere destinatario di alcuna pronuncia di condanna rispetto a Controparte_2 tale bene.
Con riferimento, invece, all'appartamento di piano secondo, deve rilevarsi che, in disparte dai profili di regolarità urbanistica, l'occupazione da parte dei balconi dell'area soprastante il terreno di cui l'attore
è comproprietario di cui alla p.lla 375 del fg. 1 non è, di per sé, idonea a una Parte_1 pronuncia di condanna alla loro rimozione, atteso che il comma secondo dell'art. 840 c.c. stabilisce che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o tale
14 altezza che egli non abbia interesse ad escluderle.
Ed è onere del proprietario provare che l'attività dei terzi contrasta con un proprio interesse giuridicamente protetto (Cass. n. 279/1980) e si svolga ad altezza o profondità tale da configurare un interesse giuridicamente rilevante per la parte che ne chiede l'esclusione, sicché spetta al proprietario, che si opponga ad attività di terzi, dimostrare che le stesse, sebbene svolte a profondità od altezza notevoli, gli arrecano un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo (Cass. n.
4664/2018; v. anche Cass. n. 9047/2012 “A norma dell'art. 840, secondo comma, cod. civ., l'immissione degli sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita soltanto quando costui non abbia interesse ad escludere
l'immissione stessa”).
Ebbene, nel caso di specie, , limitandosi a lamentare l'occupazione dello spazio Parte_1 sovrastante il suolo di cui è comproprietario ad opera dei balconi di piano secondo, oltre a non indicare neppure il numero dei balconi di cui chiede la rimozione, non ha dedotto nulla da cui possa desumersi il concreto interesse ad opporsi a tale, limitata, occupazione della colonna d'aria.
Tanto basta per il rigetto della domanda in tal senso formulata.
Neppure può essere accolta la domanda di rimozione delle vedute prospicienti il terreno di cui alla p.lla 375 “a distanza irregolare”, trattandosi di richiesta formulata, anche in questo caso, in termini estremamente generici, non essendo neppure indicate il numero delle aperture effettivamente esistenti né tantomeno quale sarebbe (anche in maniera del tutto approssimativa) la loro distanza rispetto al fondo, sì da determinare una violazione degli artt. 905 ss. c.c., non potendosi neppure ipotizzare che un simile accertamento avrebbe dovuto essere demandato a un consulente tecnico d'ufficio che, in via del tutto esplorativa, avrebbe dovuto colmare le lacune assertive e probatorie di parte attrice.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il giudice non può trarre dai documenti ritualmente prodotti dalle parti la conoscenza di fatti non allegati e che (come nel caso di specie) sono fatti principali, essendo un simile divieto finalizzato ad evitare che l'esame del materiale probatorio fornito dalle parti supplisca alle carenze delle stesse nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (v. anche Cass. n. 1997/2023).
E dunque, nel caso di specie, le lacune sul piano assertivo di parte attrice non potevano neppure essere colmate dall'esame della consulenza tecnica di parte prodotta.
*****
In ragione dell'esito della lite, le spese vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3; i restanti
2/3 vanno, invece, posti a carico dei convenuti, rimasti prevalentemente soccombenti e, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00: parametri medi per tutte le fasi per un importo di euro 14.103,00, da ridurre di 1/3 in ragione della disposta compensazione), ammontano ad euro 9.402,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
15 I convenuti vanno, inoltre, condannati al pagamento di euro 3.024,00 per compensi relativi alla mediazione obbligatoria.
Vanno, inoltre, poste definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1. DICHIARA la nullità del contratto di donazione concluso da Persona_1
(donanti) e (donatario) il 2.2.2010 in Notaio (rep. n. Controparte_1 Controparte_2 Per_2
10781) nella parte in cui i donanti hanno trasferito al donatario, quale pertinenza esclusiva dell'appartamento posto al secondo piano dell'edificio sito in Villabate in via Benedetto Civiletti nn. 43 e 45 , il “soprastante sottotetto, la copertura a falde inclinate e l'area libera”;
2. DICHIARA la validità della rinuncia da parte degli odierni attori e Parte_1 ai legati in sostituzione di legittima disposti in loro favore da Parte_2 Per_1 con testamento pubblico del 6.4.2010, registrato il 4.6.2021 in Notaio
[...] Per_2
3. DICHIARA che la successione di (nato a Palermo in [...] 8 agosto Persona_1
1926 e deceduto in Villabate il 16 settembre 2020) è regolata in parte dal testamento pubblico del 6.4.2010, registrato il 4.6.2021 in Notaio e in parte dalla legge;
Per_2
4. DICHIARA che ha legato per testamento alla moglie Persona_1 CP_1
l'usufrutto vitalizio dell'abitazione sita in Palermo in via Galletti n. 275, piano terra
[...]
(identificato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al fg. 94, p.lla 1329, sub 1) e che la successione legittima si è aperta, ex art. 581 c.c., in favore della coniuge superstite CP_1
(erede nella misura di 1/3) e dei tre figli , e
[...] Parte_1 Parte_2
(eredi nella misura di 2/9 ciascuno), sui seguenti beni: Controparte_2
1- quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito in Villabate
Via Civiletti n° 43-45, piano primo, identificato al Catasto Fabbricati dello stesso comune al foglio 1, particella 1851, sub. 4;
2- quota di ½ della piena proprietà di un appartamento sito in Villabate Via Civiletti n° 43-
45, piano terzo, non censito in catasto;
3- nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via Galletti, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati dello stesso comune al foglio 94, particella 1329, sub. 1 (di cui ha ricevuto per legato l'usufrutto vitalizio); Controparte_1
4- quota di ½ della piena proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via Giacomo DI n.9, piano primo, identificato al Catasto Fabbricati dello stesso comune al foglio 1, particella 1148, sub. 4;
16 5. DICHIARA che le quote di riserva spettanti, ex art. 542 c.c., a e a Parte_1 rispetto all'eredità di hanno un valore di euro 87.073,08 Parte_2 Persona_1 ciascuno;
6. DICHIARA che e hanno ricevuto per Parte_1 Parte_2 successione ab intestato a un importo, pari ad euro 54.597,61 ciascuno, Persona_1 inferiore rispetto alle loro quote di riserva e, per l'effetto, DICHIARA che ciascuno di essi ha subito una lesione della propria quota di riserva pari ad euro 32.475,47;
7. ACCOGLIE l'azione di riduzione proposta da e Parte_1 Parte_2 riducendo proporzionalmente, ex art. 553 c.c., la quota spettante per successione legittima a sul patrimonio relitto di dal 33,33% (pari a 1/3) al 17,47% Controparte_1 Persona_1
e la quota spettante per successione legittima a sul patrimonio relitto di Controparte_2 dal 22,22% (pari a 2/9) al 11,64%; Persona_1
8. Per l'effetto, la quota di riserva di incrementando la CP_3 Parte_1 sua quota di partecipazione ai beni caduti in successione legittima di dal Persona_1
22,22% (pari a 2/9) al 35,44% e la quota di riserva di CP_3 Parte_2 incrementando la sua quota di partecipazione ai beni caduti in successione legittima di dal 22,22% (pari a 2/9) al 35,44%; Persona_1
9. RIGETTA la domanda di condanna di alla rimozione di balconi e Controparte_2 vedute degli appartamenti di secondo e terzo piano di via Civiletti, Villabate;
10. COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e PONE a carico dei convenuti la restante quota di 2/3 delle spese di lite;
11. NN i convenuti al pagamento in favore degli attori, a titolo di spese di lite, di euro 9.402,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, nonché al pagamento di euro 3.024,00 per compensi della fase di mediazione obbligatoria;
12. PONE definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 16.10.2025.
Il Giudice
VI IN
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa VI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15759 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 pendente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati a Palermo, in via Brigata Verona n. 6, presso lo studio avv. Mario Milone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Palermo, via Terrasanta n. 106 presso lo studio dell'avv. Marco Civiletti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in Palermo, via Gen. C. A. Dalla Chiesa n. 40, presso lo studio dell'avv.
NN EN, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e premesso di Parte_1 Parte_2 essere figli del defunto (nato a [...] in data [...] e deceduto a Villabate il Persona_1
16.9.2020), convenivano in giudizio la madre e il fratello Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente, coniuge superstite e terzo e ultimo figlio del predetto de cuius, esponendo di avere rinunciato ai legati in sostituzione di legittima che erano stati dal padre disposti in loro favore con testamento pubblico ricevuto in notaio il 6.4.2010, registrato in data 4.6.2021, e deducendo di Per_2
1 avere appreso che il comune padre aveva, in vita, compiuto donazioni in favore del figlio CP_2
e della moglie .
[...] Controparte_1
Deducevano, in particolare, che: (i) con atto del 2.2.2010 in notaio rep. n. 10781, Per_2 Per_1 aveva donato a la quota del 50% della nuda proprietà (di cui era titolare
[...] Controparte_2 per la restante quota che contestualmente procedeva ad analoga donazione in favore Controparte_1 del figlio) dell'unità immobiliare sito al piano terra dell'edificio sito in Villabate in via Benedetto Civiletti nn. 43-45 e la quota del 50% della piena proprietà (di cui era titolare per la restante quota CP_1
, che contestualmente procedeva ad analoga donazione in favore del figlio) dell'appartamento
[...] posto al secondo piano dello stesso fabbricato “con soprastante copertura a falde ed area libera che ne costituisce pertinenza esclusiva”; (ii) con ulteriore atto del 2.2.2010 in notaio rep. n. 10782, Per_2 Per_1 aveva, invece, donato a la piena proprietà della metà indivisa di un immobile
[...] Controparte_1 sito in Villabate in via DI n. 7.
Ciò posto in punto di fatto, esponevano che l'atto di donazione rep. n. 10781 del 2.2.2010 con cui i coniugi e avevano beneficiato il figlio era Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 nullo, atteso che il trasferimento non aveva ad oggetto soltanto il piano terra e il secondo piano dell'edificio, ma anche il terzo piano dell'edificio, che costituiva una autonoma e indipendente unità abitativa (dove abitavano i genitori) e cui le parti si riferivano nella parte in cui dichiaravano di trasferire il “sottotetto e la relativa area libera soprastante”, giacché, essendo tale appartamento costruito abusivamente e privo di identificativo catastale, non se ne poteva fare menzione nel corpo dell'atto.
Deducevano, dunque, che l'atto di donazione era nullo perché avente causa illecita o comunque in frode alla legge e perché l'oggetto dell'atto dispositivo, non correttamente individuato, era anch'esso illecito.
A ciò aggiungevano che tale donazione del 2.2.2010, rep. n. 10781, era comunque nulla per violazione dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47/1985 e dell'art. 46 del d.p.r. n. 380/2001, atteso che nell'atto erano stati riportati gli estremi relativi alla costruzione della originaria palazzina composta da piano terra, piano primo e piano secondo, quelli relativi al cambio d'uso del piano terra e alla concessione per la realizzazione di una copertura a falde inclinate della palazzina, essendo invece omessi gli estremi (inesistenti, stante la sua natura abusiva) della costruzione dell'appartamento di cui al terzo piano.
In ogni caso, affermavano la natura simulata di tale contratto, avendo le parti inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, comprensivo anche del terzo piano, affetto da nullità.
Sulla scorta di ciò, previa dichiarazione di nullità o comunque di inefficacia delle donazioni effettuate in favore di chiedevano l'apertura della successione legittima di Controparte_2 Per_1 tra i tre fratelli (avendo invece nei cui soli confronti si era aperta la
[...] Controparte_1 successione testamentaria, accettato il legato in sostituzione di legittima) anche su tali beni, oltre che sui
2 restanti immobili che appartenevano al de cuius e che erano stati oggetto dei legati testamentari, cui gli attori avevano già rinunciato.
In subordine, ribadita la rinuncia ai legati disposti in loro favore, agivano per ottenere la reintegra delle quote di riserva loro spettanti e, in ipotesi, di riconoscimento della validità della donazione a del piano secondo e del “sottotetto”, che era in realtà un terzo piano, chiedevano la Controparte_2 condanna di quest'ultimo a demolire i balconi realizzati in tali immobili che occupavano l'area soprastante il terreno di cui l'attore è comproprietario di cui alla p.lla 375 del fg. 1, Parte_1 chiedendo inoltre la rimozione delle vedute realizzate, prospicienti tale terreno, a distanza irregolare.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano, con distinte comparse, Controparte_2
e contestando la ricostruzione storica delle vicende di famiglia operata dagli attori e Controparte_1 precisando, in punto di fatto, per quel che qui rileva, che solo i legati testamentari in favore di e di erano in sostituzione di legittima, non anche quello di Parte_1 Parte_2
Persona_3
, poi, l'asserita nullità del contratto di donazione del 2.2.2010 rep. 10781, essendo
[...] stato in quella sede indicati i titoli abilitativi alla costruzione dell'intera palazzina e del sottotetto con copertura a falde, essendo poi irrilevanti ai fini della validità dell'atto, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8230/2019, le eventuali difformità realizzate rispetto ai titoli abilitativi, e rappresentavano che, al più, veniva in rilievo un'ipotesi di nullità solo parziale, con esclusivo riferimento alla donazione del sottotetto con copertura a falde.
Contestando, poi, la fondatezza della domanda di simulazione della stessa donazione, precisavano che la successione legittima si aprirebbe, eventualmente, anche nei confronti della coniuge CP_1
e contestavano l'asserita lesione delle quote di legittima degli attori, nonché la domanda intesa
[...] alla demolizione dei balconi prospicienti su un'area in comproprietà tra e Parte_1
e presenti, in assenza di violazione di distanze legali, da circa venticinque anni. Controparte_2
Il convenuto eccepiva, inoltre, e in ogni caso, l'intervenuta usucapione in suo Controparte_2 favore dei diritti trasferitigli in forza dell'atto di donazione del 2.2.2010 in Notar Rep. 10781, Per_2 stante il suo possesso ultraventennale pacifico, ininterrotto e esclusivo dei beni a lui donati, quantomeno a far data dal suo matrimonio (risalente a luglio 2000).
Tali, in sintesi, le questioni controverse, per quel che qui rileva, nella prima memoria ex art. 171 ter n.
1 c.p.c., gli attori modificavano le proprie conclusioni tenendo presente che i legati in favore della coniuge non erano, in effetti, in sostituzione di legittima e chiedevano, dunque, testualmente di:
“Dire e dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 2.2.2010 in Notar Rep. N. 10781 per contrarietà a Per_2 norme imperative, carenza dei requisiti, illiceità della causa, elusione della legge e consapevolezza dell'illiceità dell'oggetto.
Dire e dichiarare, in ogni caso, la nullità dell'atto di donazione del 2.2.2010 in Notar Rep. N. 10781 per Per_2 violazione del disposto di cui all'art. 40, comma 2° L. n. 47/1985, ed oggi dell'art. 46 D.P:R: n. 380/2001.
3 Dire e dichiarare che l'oggetto del detto contratto risulta simulato e, stante la illiceità di quello dissimulato, pronunziare la nullità dell'effettivo contratto stipulato tra le parti.
Dire e dichiarare che in data 16.9.2020 si è aperta la successione del sig. che è regolata in parte Persona_1 in forza del testamento pubblico ed in parte per legge e precisamente:
- per testamento è pervenuto alla sig.ra l'usufrutto dell'alloggio per civile abitazione sito in Villabate Controparte_1
Via Galletti n. 277 piano terra, in catasto al foglio 94, particella 1329 sub. 1;
- Per legge in favore del coniuge per 3/9 e dei tre figli e , per 2/9 ciascuno Controparte_1 Pt_1 Pt_2 CP_2
i seguenti beni:
- ½ della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Villabate Via Benedetto Civiletti 43-45 piano terra in catasto al foglio 1, particella 1581 sub. 7;
- ½ dell'alloggio per civile abitazione sita in Villabate Via Benedetto Civiletti 43-45 piano primo in catasto al foglio
1, particella 1581 sub. 4;
- ½ dell'alloggio per civile abitazione sita in Villabate Via Benedetto Civiletti 43-45 piano secondo in catasto al foglio 1, particella 1581 sub. 6;
- ½ dell'alloggio per civile abitazione sita in Villabate Via Benedetto Civiletti 43-45 terzo, non censito in catasto;
- ½ dell'alloggio per civile abitazione sito in Villabate Via Giacomo DI n. 9, piano primo, in catasto al foglio
1, particella 1148, sub. 4;
- dell'immobile sito in Villabate Via Galletti n. 277, piano terra, in catasto al foglio 94, particella Parte_3
1329, sub. 1.
In via subordinata accertare, previa collazione del relitto con il donato, sulla base dei valori riportati nella relazione dell'arch. (o comunque che risulteranno a seguito di CTU), ovviamene rapportati alle quote di pertinenza del de Per_4 cuius, la lesione della legittima spettante agli attori, procedendo di conseguenza alla riduzione delle disposizioni del de cuius nel rispetto delle disposizioni codicistiche.
In estremo subordine, qualora fosse confermata la donazione in favore di dell'appartamento di Controparte_2 piano 2° e del soprastante sottotetto (invero appartamento di piano 3°) condannare quest'ultimo a demolire i balconi realizzati nei detti immobili che occupano l'area soprasante il terreno, foglio 1, particella 375, di cui l'attore Parte_1
è comproprietario, chiudendo le relative vedute.
[...]
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del procedimento di mediazione e del presente procedimento, oltre spese generali, CPA ed IVA.”.
La causa veniva, dunque, istruita in via documentale e a mezzo c.t.u., affidata all'arch. Persona_5
e all'udienza del 16.9.2025 veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
[...] sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
4 1. Sulla domanda di accertamento della nullità dell'atto di donazione del 2.2.2010 in
Notai rep. n. 10781. Per_2
Venendo al merito della lite, occorre muovere dalla domanda degli attori e Parte_1 diretta a dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 2.2.2010 in Notaio rep. Parte_2 Per_2
n. 10781, con cui i coniugi e , ognuno per la quota di sua spettanza Persona_1 Controparte_1
(pari a ½ dell'intero ciascuno), hanno donato al figlio la nuda proprietà dell'unità Controparte_2 immobiliare del piano terra del fabbricato sito in Villabate in via Benedetto Civiletti nn. 43 e 45
(identificato al Catasto dello stesso Comune al fg. 1, p.lla 1851, sub. 7) e la piena proprietà dell'appartamento al piano secondo dello stesso fabbricato (identificato al Catasto dello stesso Comune al fg. 1, p.lla 1851, sub. 6), “con soprastante sottotetto, copertura a falde inclinate ed area libera che ne costituiscono pertinenza esclusiva”.
Secondo l'assunto degli attori, detta donazione sarebbe integralmente nulla perché, all'epoca, era già stato costruito, in assenza di titoli abilitativi, un appartamento al terzo piano dell'edificio, avente accesso autonomo e abitato dagli stessi donanti, sicché la donazione del “soprastante sottotetto, copertura a falde inclinate ed area libera che ne costituiscono pertinenza esclusiva” celava, in realtà, la donazione anche dell'appartamento posto al terzo piano e l'intera operazione così realizzata, inclusa la donazione della nuda proprietà del pianterreno e della piena proprietà dell'appartamento di piano secondo, sarebbe nulla perché avente causa illecita o comunque in frode alla legge e perché l'oggetto dell'atto dispositivo, non correttamente individuato, era anch'esso illecito, nonché per violazione del disposto di cui agli artt.
40, comma 2, l. n. 47/1985, e 46 D.P.R. n. 380/2001.
Tale tesi non può essere condivisa.
Premesso che la donazione di un immobile abusivo non integra, di per sé, un'ipotesi di nullità del contratto per illiceità della causa (giacché, indipendentemente dalla natura abusiva del bene oggetto di trasferimento, la causa del negozio sarebbe comunque il trasferimento di un diritto del disponente per arricchire il donatario per spirito di liberalità), integrando piuttosto, un'ipotesi di nullità testuale, ex art
1418, comma 3, c.c., e, in particolare una nullità ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 (sulla qualificazione, in questi termini, degli atti inter vivos ad effetti reali, v., per tutti, Cass. Sez. Un. n. 8230/2019), deve invero rilevarsi che, nel caso di specie, le donazioni aventi ad oggetto gli immobili al pian terreno e al secondo piano dell'edificio risultano valide.
Sul punto, deve, infatti, rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
8230/2019, hanno chiarito che tale nullità è “testuale” e, in stretta adesione al dato normativo, colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono ed è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto
5 è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (in questi termini, anche Cass. n. 10360/2025; conf. Cass. n. 538/2020).
Ebbene, nel caso di specie, è documentalmente provato (v. doc. 10 del fascicolo di parte attrice) che l'atto di donazione del 2.2.2010 in Notaio rep. n. 10781 riporti gli estremi del titolo urbanistico Per_2 relativo alla costruzione dell'unità immobiliare di piano terra e dell'appartamento del secondo piano oggetto di donazione (ossia, la concessione in sanatoria n. 2 rilasciata dal Comune di Villabate il giorno
11 febbraio 1995 per la costruzione del fabbricato, originariamente composta da piano terra e da piani primo e secondo con soprastante copertura piana), sicché indipendentemente dalla circostanza per cui sia stato successivamente costruito un terzo piano, con conseguente rimozione della copertura del fabbricato con falde inclinate (autorizzata dal Comune di Villabate con concessione n. 35 del 19 ottobre
1988), tale difformità non inficia, comunque, la validità dell'atto di donazione delle due unità immobiliari di cui si tratta, rispetto alle quali risultano validamente espresse le menzioni urbanistiche, come richiesto dalla normativa vigente.
Né tantomeno risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali operati da parte attrice per affermare che la realizzazione abusiva del terzo piano del fabbricato comporti la nullità degli atti di trasferimento delle unità immobiliari di piano terra e di piano secondo, giacché le sentenze citate dalla parte riguardano la diversa ipotesi di trasferimento di un terreno su cui sia stata realizzata una costruzione abusiva.
In casi simili, la Suprema Corte ha affermato la nullità dell'intero trasferimento sul rilievo per cui il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c. vuole che il proprietario del suolo acquisti ipso iure anche la proprietà della costruzione sopra di esso costruita e, una volta incorporatasi la costruzione elevata nel terreno sottostante, ove si proceda alla stipula di un atto di trasferimento del suolo, il trasferimento non può che intendersi comprensivo del manufatto in esso incorporato, pure se non vi sia stata alcuna espressa indicazione nell'atto di alienazione, salvo che il venditore riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato, costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c. (così, Cass. n. 9769/2016 citata dagli stessi attori).
Trattasi, però, di ipotesi che muovono dall'istituto dell'accessione (applicabile solo nel caso in cui vi sia incorporazione, congiunzione o, quanto meno, aderenza tra l'opera realizzata ed il suolo), dalla inevitabile incorporazione del manufatto nel terreno oggetto di trasferimento e che nulla hanno a che vedere con il caso che ci occupa, relativo a un edificio (e non a un terreno), su cui sia stata realizzata un'unità immobiliare del tutto autonoma e indipendente rispetto alle sottostanti unità (inclusa quella posta al piano secondo) che compongono il fabbricato.
Ciò detto in ordine alla validità del trasferimento in favore di avente ad oggetto il Controparte_2 pian terreno e il secondo piano dell'edificio, il contratto di donazione in esame risulta, invece, nullo, ex artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c., nella parte in cui è stato donato anche il “soprastante sottotetto, copertura a
6 falde inclinate ed area libera che ne costituiscono pertinenza esclusiva”, essendo un simile oggetto del contratto materialmente, oggettivamente e assolutamente impossibile.
E ciò per la dirimente, e pacifica, considerazione per cui già alla data del 2.2.2010, allorquando è stato stipulato l'atto di donazione rep. n. 10781, non esisteva più alcun “sottotetto” soprastante al piano secondo né alcuna “copertura a falde inclinate” con “area libera”, giacché, all'epoca, era già stato costruito, al terzo piano dell'edificio, l'unità immobiliare, con accesso autonomo, ove abitavano i due donanti e . Persona_1 Controparte_1
Ebbene, non essendovi elementi di sorta che portino a ritenere che i contraenti non avrebbero concluso la donazione dell'immobile del pian terreno e di quello del secondo piano senza la clausola che attribuisce al donatario, quale pertinenza dell'appartamento di secondo piano, gli elementi suddetti, va, esclusivamente, dichiarata la nullità parziale del contratto di donazione concluso da Per_1
(donanti) e (donatario) nella parte in cui ha trasferito a
[...] Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo, quale pertinenza esclusiva dell'appartamento donato posto al secondo piano dell'edificio sito in Villabate in via Benedetto Civiletti nn. 43 e 45 , anche il “soprastante sottotetto, la copertura a falde inclinate e l'area libera”.
Quanto finora detto renderebbe superfluo l'esame dell'eccezione di usucapione sui beni oggetto di donazione in suo favore svolta da sollevata da quest'ultimo sull'assunto per cui egli Controparte_2 possiederebbe i beni che gli sono stati donati dai genitori da oltre un ventennio (e in particolare, dal
2000).
Ad ogni modo, risulta opportuno evidenziarne l'evidente infondatezza, se solo si consideri che, in data 2.2.2011, accettando le donazioni effettuate in suo favore da parte dei genitori con l'atto in commento, ha espressamente riconosciuto l'altrui titolarità del diritto di proprietà sui beni, circostanza questa assolutamente incompatibile con il possesso uti dominus necessario ai fini dell'invocato acquisto per usucapione.
2. Sulla domanda di accertamento della simulazione dell'atto di donazione del 2.2.2010 in
Notai rep. n. 10781. Per_2
La domanda subordinata intesa ad accertare la natura simulata dell'atto di donazione suddetto, dissimulante una donazione nulla anche dell'appartamento di piano terzo, è assorbita da quanto finora detto in ordine alla validità (stante la presenza delle menzioni urbanistiche prescritte dalla legge) delle donazioni della nuda proprietà dell'immobile posto a piano terra e della piena proprietà dell'immobile posto al secondo piano e dalla nullità della sola clausola relativa alla donazione del soprastante sottotetto, della copertura a falde inclinate e dell'area libera.
3. Sulla successione d Persona_1
Venendo, adesso, alle domande relative alla successione di nato a [...] in Persona_1 data 8 agosto 1926 e deceduto in Villabate il 16 settembre 2020, va, innanzitutto, dato atto della valida
7 rinuncia (v. doc. 18 del fascicolo di parte attrice) da parte degli odierni attori e Parte_1 ai legati in sostituzione di legittima disposti in loro favore dal predetto de cuius con Parte_2 testamento pubblico del 6.4.2010, registrato il 4.6.2021 in Notaio (v. doc. 8 e 9 del fascicolo di Per_2 parte attrice).
In tale sede, ha legato: Persona_1
1) In favore della moglie l'usufrutto vitalizio dell'abitazione sita in Controparte_1
Palermo in via Galletti n. 275, piano terra, identificato al Catasto fabbricati del Comune di
Palermo al fg. 94, p.lla 1329, sub1;
2) In favore della figlia - la quota di ½ della nuda proprietà Parte_2 dell'abitazione sita in Palermo in via Galletti n. 275, piano terra, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al fg. 94, p.lla 1329, sub1; - la piena proprietà della quota di ½ dell'alloggio sito in Villabate, via Giacomo DI n. 9, piano primo, identificato al catasto fabbricati del Comune di Villabate al fg. 1, p.lla 1148, sub 4;
3) In favore del figlio : - la quota di ½ della nuda proprietà Parte_1 dell'abitazione sita in Palermo in via Galletti n. 275, piano terra, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al fg. 94, p.lla 1329, sub1; - la piena proprietà della quota di ½ dell'alloggio sito in Villabate, via Giacomo DI n. 9, piano primo, identificato al catasto fabbricati del Comune di Villabate al fg. 1, p.lla 1148, sub 4; - la piena proprietà della quota di ½ dell'alloggio sito in Villabate, c.da Porta di Ferro (ora via Benedetto Civiletti), piano primo, identificato al catasto fabbricati del comune di Villabate al fg. 1, p.lla 1851, sub. 4
I soli legati in favore due figli e erano in sostituzione di Parte_1 Parte_2 legittima e questi ultimi, con scrittura privata del 12.9.2022, vi hanno validamente (nelle forme richieste dall'art. 1350 n. 5 c.c.) rinunciato (a seguito di actio interrogatoria nei loro confronti proposta ex art. 481
c.c. da ). Controparte_1
Dunque, la successione di è regolata in parte dal testamento pubblico del Persona_1
6.4.2010, registrato il 4.6.2021 in Notaio (con riferimento alla suddetta attribuzione patrimoniale Per_2 in favore di dell'usufrutto vitalizio dell'abitazione sita in Palermo in via Galletti n. 275, Controparte_1 piano terra) e in parte dalla legge (con riferimento ai beni legati ai due figli odierni attori e da questi ultimi rinunciati e con riferimento ai restanti cespiti di cui il de cuius era titolare al momento della morte e di cui non aveva disposto per testamento).
Dunque, la successione testamentaria si è aperta nei confronti della sola la Controparte_1 successione legittima, ex art. 581 c.c., nei confronti della coniuge superstite (erede nella misura di 1/3) e dei tre figli , e (eredi nella misura di 2/9 Parte_1 Parte_2 Controparte_2 ciascuno), sui seguenti beni:
8 1- quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito a Villabate Via
Civiletti n° 43-45, piano primo, in catasto al foglio 1, particella 1851, sub. 4;
2- quota di ½ della piena proprietà della di un appartamento sito in Villabate Via Civiletti n° 43-45, piano terzo, non censito in catasto (pacificamente costrutito dai due coniugi e;
CP_2 CP_1
3- nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via Galletti, piano terra, in catasto al foglio 94, particella 1329, sub. 1 (di cui ha ricevuto per legato l'usufrutto Controparte_1 vitalizio);
4- quota di ½ della piena proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via
Giacomo DI n.9, piano primo, in catasto al foglio 1, particella 1148, sub. 4.
4. Sulla reintegrazione delle quote di riserva d . Parte_1 Parte_2
Gli odierni attori e in subordine rispetto alla domanda (non Parte_1 Parte_2 accolta per le ragioni di cui sopra) diretta a dichiarare la nullità dell'intera donazione in favore di
(dal cui accoglimento sarebbe dipesa la riconduzione nell'asse ereditario da dividere Controparte_2 ab intestato del 50% della nuda proprietà dell'immobile a piano terra e del 50% della piena proprietà dell'appartamento di secondo piano dell'edificio sito in Villabate in via Civiletti), in considerazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius con atti del 2.2.2010 in notaio (rep. n. 10781 e rep. n. Per_2
10782), in favore del figlio e in favore della moglie (avente ad Controparte_2 Controparte_1 oggetto la piena proprietà della quota di ½ di un immobile per civile abitazione posto a primo piano del fabbricato in via Giacomo DI n. 7, Villabate, identificato al fg. 1, p.lla 1148, sub. 4), hanno lamentato la lesione delle quote di riserva loro spettanti, chiedendo, di conseguenza, la riduzione delle disposizioni lesive dei loro diritti di eredi legittimari.
Tale domanda merita accoglimento nei termini di cui appresso si dirà.
È opportuno, innanzitutto, rammentare, in punto di diritto, che, ai fini dell'individuazione della quota di riserva in cui un legittimario leso deve essere reintegrato, va determinato il valore dell'asse ereditario, quello della quota disponibile e della quota di legittima.
Occorre, quindi, a mente dell'art. 556 c.c., procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c., richiamati dall'art. 556 c.c.)
e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro. Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le donazioni e i legati fatti al legittimario da cui non sia
9 stato espressamente dispensato (art. 564 c.c.), nonché quanto il legittimario abbia ricevuto a titolo di erede.
Ebbene, venendo al caso di specie, al fine di procedere alle valutazioni necessarie all'istruzione della domanda di riduzione proposta, è stato conferito incarico al c.t.u. all'arch. il quale, Persona_5 nel proprio elaborato depositato il 10.2.2025, cui si rinvia, all'esito di scrupolose e approfondite indagini, impiegando criteri pienamente condivisibili (poiché fondati su parametri oggettivi e ampiamente motivati), ha, innanzitutto, stimato in complessivi euro 267.819,25 il valore del relictum di all'apertura della successione (16.9.2020), così determinato: Persona_1
1- Quota di ½ dell'appartamento sito in Villabate via B. Civiletti 43 piano 1° in Catasto al fg.1 p.lla 1851 sub 4, dal valore di euro 91.880,00 (determinato sottraendo dal valore dell'immobile, stimato dal c.t.u. in euro 93.000,00, i costi, quantificati in euro 1.120,00, necessari alla sua regolarizzazione);
2- Quota di ½ dell'appartamento sito in Villabate via B. Civiletti 43 piano 3° non censito in catasto, avente un valore negativo di euro 8.100,00, trattandosi di bene abusivo e non sanabile e la cui titolarità comporta, viceversa, dei costi, pari agli oneri di demolizione;
3- Appartamento sito in Palermo via Galletti 277, piano terra, riportato in Catasto al fg. 94
p.lla 1329 sub 1, avente valore di euro 110.650,00 (determinato sottraendo dal valore stimato dal c.t.u. in euro 112.800,00 i costi, pari ad euro 2.150,00, necessari alla sua regolarizzazione);
4- Quota di ½ di un appartamento sito in Villabate, via G. DI 9 piano 1°, riportato in Catasto al fg.1, p.lla 1148, sub 4, dal valore di euro 73.389,25 (determinato sottraendo dal valore stimato dal c.t.u. in euro 73.500,00 il costo, di euro 110,75, necessario alla sua regolarizzazione).
Le stime operate dal c.t.u. non sono state oggetto di contestazione ad opera delle parti, fatta salva la contestazione da parte degli attori della mancata attribuzione di un valore positivo all'appartamento di terzo piano di via Civiletti, Villabate.
Sul punto, si condividono, però, pienamente le repliche del c.t.u. (cui si rinvia) alle osservazioni a lui trasmesse dal tecnico di parte in ordine alla non attendibilità della metodologia (non oggettiva e non verificabile) impiegata dagli attori per la determinazione di un valore (pari a euro 156.195,00) al bene che, come ricordato dalla stessa parte, è abusivo e non sanabile e, in quanto tale, non commerciabile (ex artt. 17 e 40 l. n. 47/1985 e 46 D.P.R. n. 380/2001), dovendo, piuttosto, essere demolito.
Dunque, ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c., il valore del relictum di Persona_1 all'apertura della sua successione (16.9.2020) ammonta ad euro 267.819,25.
Come detto, al valore del relictum va aggiunto il donatum, da stimare, anch'esso, all'apertura della successione.
10 Ebbene, il valore del donatum stimato dal c.t.u. (al cui elaborato si rinvia), con valutazione pienamente condivisibile giacché congruamente motivata e basata su dati obiettivamente riscontrabili, ammonta a complessivi euro 236.719,25, così determinati:
(i) ½ della nuda proprietà dell'immobile sito in Villabate via B. Civiletti 43, piano terra, identificato in Catasto al fg. 1 p.lla, 1851 sub 7, dal valore di euro 69.98,00 (calcolato detraendo dal valore della piena proprietà di tale quota, stimato dal c.t.u. in euro 71.600,00, i costi, determinati dal c.t.u. in euro 1.650,00, necessari alla regolarizzazione del bene);
(ii) Quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento sito in Villabate via B.Civiletti 43 piano 2°, identificato al Catasto Fabbricati al fg.1 p.lla 1851, sub 6, dal valore di euro 93.350,00
(calcolato sottraendo dalla stima, di euro 95.000,00, i costi di euro 1.650,00 quantificati dal c.t.u. per la regolarizzazione del bene;
(iii) Quota di ½ della piena proprietà di un appartamento in Villabate, via G. DI 9 piano 1°, identificato al Catasto fabbricati al fg.1, p.lla 1148, sub 4, dal valore di euro 73.389,25
(determinato sottraendo dal valore, stimato dal c.t.u. in euro 73.500,00, i costi per le opere di regolarizzazione quantificati in euro 110,75).
Con riferimento alla donazione di cui al punto (i), occorre specificare che sebbene, in linea generale, ai fini della riunione fittizia, la donazione con riserva di usufrutto debba essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione (cfr., tra le altre, Cass. n. 14747/2016; Cass. n. 20387/2008; Cass. n. 3452/1973), con l'atto in Notaio del Per_2
2.2.2010 (rep. n. 10781) il de cuius e hanno donato le rispettive Persona_1 Controparte_1 quote (pari a 1/2 ciascuno) dell'immobile sito al piano terra di via Benedetto Civiletti (identificato al fg.
1, p.lla 1851, sub 7), riservandosi sul bene “l'usufrutto loro vita natural durante con diritto di accrescimento reciproco”, sicché (diversamente da quanto prospettato dagli attori in comparsa conclusionale) alla morte di non è diventato pieno proprietario della quota a lui donata Persona_1 Controparte_2 dal padre, essendosi, invece, accresciuto il diritto di usufrutto sul tale quota di bene in favore di CP_1
.
[...]
In questi termini, ai fini della riunione fittizia, deve ritenersi che, con l'atto in Notaio del Per_2
2.2.2010 (rep. n. 10781), abbia altresì donato alla coniuge il diritto di Persona_1 CP_1 usufrutto sulla quota di ½ dell'immobile di piano terra di via Benedetto Civiletti (identificato al fg. 1,
p.lla 1851, sub 7) per il periodo intercorrente dalla data della sua morte e fino al decesso dell'usufruttuaria.
L'usufrutto su tale quota, secondo i valori ricavabili dalla c.t.u. espletata dall'arch. ammonta Per_5 ad euro 17.900,00, pari alla metà del valore dell'usufrutto in favore di sull'intero bene, Controparte_1 stimato alla data di apertura della successione di (16.9.2020) in euro 35.800,00 (v. Persona_1 pag. 118 della c.t.u.).
11 Per quanto finora detto, il valore del donatum ammonta a complessivi euro 254.619,25 (236.719,25
+17.900,00).
Ebbene, non avendo le parti dedotto alcunché in ordine all'esistenza di debiti, operando la riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c. secondo i principi di diritto sopra enunciati, ai fini del calcolo delle quote di riserva dei legittimari, il valore dell'asse ereditario di è pari ad euro 522.438,50, Persona_6 valore determinato sommando al relictum (dal valore di euro 267.819,25) il donatum (dal valore di euro
254.619,25).
Considerato che, a mente dell'art. 542, comma 2, c.c., in ipotesi di concorso tra coniuge e più di un figlio, al coniuge è riservato ¼ del patrimonio e ai figli metà del patrimonio, da dividere tra loro in parti uguali, nel caso di specie, la quota riserva di ammonta ad euro 130.609,62 (pari a 1/4) e Controparte_1 la quota riservata a ciascuno dei tre figli , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 ammonta ad euro 87.073,08 (pari a 1/3 della metà).
La quota disponibile di ammonta, infine, ad euro 130.609,62 (1/4). Persona_1
Ciò posto in ordine al valore delle quote spettanti ai legittimari attori, va, adesso, considerato che, come anticipato in precedenza, gli attori sono eredi ab intestato, per una quota pari a 2/9 ciascuno, del patrimonio su cui si è aperta la successione legittima e, ai fini della verifica in ordine alla lesione della quota di riserva loro spettante, il valore della quota ideale dei beni ricevuti per successione legittima va imputato alle rispettive quote di riserva.
Ebbene, il c.t.u. ha stimato in complessivi euro 245.689,25 il valore, all'apertura della successione di dei beni caduti in successione legittima. Persona_1
In particolare:
1- quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito a Villabate Via
Civiletti n° 43-45, piano primo, in catasto al foglio 1, particella 1851, sub. 4, ha un valore di euro
91.880,00 (determinato sottraendo dalla stima del bene, pari a euro 93.000,00 i costi di euro 1.120,00 necessari alla sua regolarizzazione);
2- quota di ½ della piena proprietà della di un appartamento sito in Villabate Via Civiletti n° 43-45, piano terzo, non censito in catasto, non è commerciabile e non ha, pertanto, un valore positivo, richiedendo, viceversa, esborsi di euro 8.100,00 per la sua demolizione;
3- nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via Galletti, piano terra, in catasto al foglio 94, particella 1329, sub. 1 (di cui ha ricevuto per legato l'usufrutto Controparte_1 vitalizio) ha un valore di euro 88.520,00 (determinato sottraendo dal valore di euro 90.240,00 i costi di euro 1.720,00 necessari alla sua regolarizzazione);
4- quota di ½ della piena proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via
Giacomo DI n.9, piano primo, in catasto al foglio 1, particella 1148, sub. 4, ha un valore di euro
12 73.389,25 (determinato sottraendo dal valore di euro 73.500,00 l'importo di euro 110,75 pari ai costi necessari alla sua regolarizzazione).
La quota di 2/9 dei beni spettanti per successione legittima a ciascuno dei tre figli ha, dunque, un valore pari ad euro 54.597,61, mentre la quota di 1/3 dei beni spettanti a ha un valore Controparte_1 di euro 81.896,41.
Da ciò discende che il valore della quota spettante ab intestato ai due attori è inferiore alla loro quota di riserva, pari euro 87.073,08.
È, infatti, errata la conclusione cui perviene il c.t.u. in ordine all'inesistenza di lesione delle quote di riserva degli attori.
Tale conclusione si fonda, infatti, sulla imputazione alle quote di riserva degli stessi attori del valore dei beni loro attribuiti per legato testamentario, laddove, invece, come detto in precedenza, i due attori hanno validamente rinunciato a tali legati, che non vanno, dunque, imputati alle loro quote di riserva.
e hanno, dunque, entrambi subito una lesione di euro Parte_1 Parte_2
32.475,47.
Ciò posto, la domanda di riduzione svolta dagli odierni attori merita accoglimento nei termini appresso indicati.
Va, innanzitutto, rammentato che quando, come nel caso di specie, sui beni lasciati dal defunto si apre in parte la successione testamentaria e in parte quella legittima, trova applicazione (anche laddove i successori legittimi siano tutti eredi legittimari, v. anche Cass. n. 22325/2017; Cass. n. 1521/1980) l'art. 553 c.c., in base al quale l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando - e nella misura in cui - la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari (v. Cass. n.
17856/2023).
Ciò significa che, nel caso di specie, i legittimari parzialmente pretermessi devono, in primis, attingere dai beni su cui si è aperta la successione legittima, con proporzionale assottigliamento della quota spettante ab intestato agli altri successibili (che nel nostro caso sono anch'essi legittimari) odierni convenuti.
Ebbene, le quote di riserva spettanti agli odierni attori possono essere pienamente reintegrate mediante riduzione delle quote ab intesto di e Controparte_1 Controparte_2
e hanno, infatti, diritto a ricevere, in qualità di eredi necessari Parte_1 Parte_2 del padre, un valore di euro 87.073,08, sicché, al fine di ricostituire le loro quote di riserva, devono concorrere al patrimonio relitto di avente un valore di euro 245.689,25, non già Persona_1 nella misura del 22,22% ciascuno (percentuale equivalente alla frazione di 2/9) per un valore di euro
54.597,61, ma nella maggiore misura del 35,44% ciascuno, per un valore di euro 87.073,08.
Entrambi gli attori subiscono, dunque, un incremento delle rispettive quote di successione ab intestato
13 del 13,22% ciascuno.
Il loro complessivo incremento del 26,44% deve essere sottratto dalle quote ab intestato di CP_1
e di che avevano insieme una quota del 55,55% (la prima del 33,33%, il
[...] Controparte_2 secondo del 22,22%) e ridistribuendo tale percentuale del 26,44% tra di essi in modo proporzionale alle loro quote iniziali, va attribuita alla prima una riduzione del 15,86% e al secondo una riduzione del
10,58%.
Da ciò discende che la quota ab intestato di , che era pari al 33,33% (equivalente alla Controparte_1 frazione di 1/3) si riduce fino al 17,47% e la quota di che era pari al 22,22% Controparte_2 dell'intero (equivalente alla frazione di 2/9) si riduce al 11,64%.
Così reintegrate, ex art. 553 c.c., le quote di riserva dei due attori, non occorre procedere né alla riduzione del legato testamentario in favore di né alla riduzione delle donazioni Controparte_1 effettuate dal de cuius.
5. Sulla domanda di condannadi a demolire i balconi e a rimuovere le Controparte_2 vedute degli appartamenti secondo e terzo piano di via Civiletti, Villabate.
Gli attori hanno, infine, chiesto (per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda diretta all'accertamento della integrale nullità della donazione realizzata in favore di in Controparte_2
Notaio il 2.2.2010, rep. n. 10781) di condannare alla demolizione dei balconi Per_2 Controparte_2 delle unità immobiliari di secondo e terzo piano dell'edificio di via Civiletti, Villabate, che occupano l'area soprastante il terreno di cui l'attore è comproprietario di cui alla p.lla 375 del Parte_1 fg. 1, chiedendo inoltre la rimozione delle vedute realizzate, prospicienti tale terreno, a distanza irregolare.
Al riguardo, va, in primo luogo, precisato che l'appartamento posto al terzo piano dell'edificio risulta
è, per quel che si è detto, estraneo alla donazione effettuata dai due coniugi e Persona_1 in favore del figlio giacché, ferma la validità dei trasferimenti Controparte_1 Controparte_2 relativi all'unità di pian terreno e di secondo piano e la nullità per impossibilità dell'oggetto della donazione “del sottotetto, del tetto a falde e dell'aria libera soprastante”, la proprietà dell'appartamento in questione (totalmente abusivo) è rimasta in capo ai due coniugi ed oggi, per la misura di ½, fa parte dell'asse ereditario di caduto in successione legittima. Persona_1 non può, dunque, essere destinatario di alcuna pronuncia di condanna rispetto a Controparte_2 tale bene.
Con riferimento, invece, all'appartamento di piano secondo, deve rilevarsi che, in disparte dai profili di regolarità urbanistica, l'occupazione da parte dei balconi dell'area soprastante il terreno di cui l'attore
è comproprietario di cui alla p.lla 375 del fg. 1 non è, di per sé, idonea a una Parte_1 pronuncia di condanna alla loro rimozione, atteso che il comma secondo dell'art. 840 c.c. stabilisce che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità o tale
14 altezza che egli non abbia interesse ad escluderle.
Ed è onere del proprietario provare che l'attività dei terzi contrasta con un proprio interesse giuridicamente protetto (Cass. n. 279/1980) e si svolga ad altezza o profondità tale da configurare un interesse giuridicamente rilevante per la parte che ne chiede l'esclusione, sicché spetta al proprietario, che si opponga ad attività di terzi, dimostrare che le stesse, sebbene svolte a profondità od altezza notevoli, gli arrecano un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo (Cass. n.
4664/2018; v. anche Cass. n. 9047/2012 “A norma dell'art. 840, secondo comma, cod. civ., l'immissione degli sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita soltanto quando costui non abbia interesse ad escludere
l'immissione stessa”).
Ebbene, nel caso di specie, , limitandosi a lamentare l'occupazione dello spazio Parte_1 sovrastante il suolo di cui è comproprietario ad opera dei balconi di piano secondo, oltre a non indicare neppure il numero dei balconi di cui chiede la rimozione, non ha dedotto nulla da cui possa desumersi il concreto interesse ad opporsi a tale, limitata, occupazione della colonna d'aria.
Tanto basta per il rigetto della domanda in tal senso formulata.
Neppure può essere accolta la domanda di rimozione delle vedute prospicienti il terreno di cui alla p.lla 375 “a distanza irregolare”, trattandosi di richiesta formulata, anche in questo caso, in termini estremamente generici, non essendo neppure indicate il numero delle aperture effettivamente esistenti né tantomeno quale sarebbe (anche in maniera del tutto approssimativa) la loro distanza rispetto al fondo, sì da determinare una violazione degli artt. 905 ss. c.c., non potendosi neppure ipotizzare che un simile accertamento avrebbe dovuto essere demandato a un consulente tecnico d'ufficio che, in via del tutto esplorativa, avrebbe dovuto colmare le lacune assertive e probatorie di parte attrice.
A ciò si aggiunga, peraltro, che il giudice non può trarre dai documenti ritualmente prodotti dalle parti la conoscenza di fatti non allegati e che (come nel caso di specie) sono fatti principali, essendo un simile divieto finalizzato ad evitare che l'esame del materiale probatorio fornito dalle parti supplisca alle carenze delle stesse nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (v. anche Cass. n. 1997/2023).
E dunque, nel caso di specie, le lacune sul piano assertivo di parte attrice non potevano neppure essere colmate dall'esame della consulenza tecnica di parte prodotta.
*****
In ragione dell'esito della lite, le spese vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3; i restanti
2/3 vanno, invece, posti a carico dei convenuti, rimasti prevalentemente soccombenti e, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00: parametri medi per tutte le fasi per un importo di euro 14.103,00, da ridurre di 1/3 in ragione della disposta compensazione), ammontano ad euro 9.402,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
15 I convenuti vanno, inoltre, condannati al pagamento di euro 3.024,00 per compensi relativi alla mediazione obbligatoria.
Vanno, inoltre, poste definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1. DICHIARA la nullità del contratto di donazione concluso da Persona_1
(donanti) e (donatario) il 2.2.2010 in Notaio (rep. n. Controparte_1 Controparte_2 Per_2
10781) nella parte in cui i donanti hanno trasferito al donatario, quale pertinenza esclusiva dell'appartamento posto al secondo piano dell'edificio sito in Villabate in via Benedetto Civiletti nn. 43 e 45 , il “soprastante sottotetto, la copertura a falde inclinate e l'area libera”;
2. DICHIARA la validità della rinuncia da parte degli odierni attori e Parte_1 ai legati in sostituzione di legittima disposti in loro favore da Parte_2 Per_1 con testamento pubblico del 6.4.2010, registrato il 4.6.2021 in Notaio
[...] Per_2
3. DICHIARA che la successione di (nato a Palermo in [...] 8 agosto Persona_1
1926 e deceduto in Villabate il 16 settembre 2020) è regolata in parte dal testamento pubblico del 6.4.2010, registrato il 4.6.2021 in Notaio e in parte dalla legge;
Per_2
4. DICHIARA che ha legato per testamento alla moglie Persona_1 CP_1
l'usufrutto vitalizio dell'abitazione sita in Palermo in via Galletti n. 275, piano terra
[...]
(identificato al Catasto fabbricati del Comune di Palermo al fg. 94, p.lla 1329, sub 1) e che la successione legittima si è aperta, ex art. 581 c.c., in favore della coniuge superstite CP_1
(erede nella misura di 1/3) e dei tre figli , e
[...] Parte_1 Parte_2
(eredi nella misura di 2/9 ciascuno), sui seguenti beni: Controparte_2
1- quota di ½ della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito in Villabate
Via Civiletti n° 43-45, piano primo, identificato al Catasto Fabbricati dello stesso comune al foglio 1, particella 1851, sub. 4;
2- quota di ½ della piena proprietà di un appartamento sito in Villabate Via Civiletti n° 43-
45, piano terzo, non censito in catasto;
3- nuda proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via Galletti, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati dello stesso comune al foglio 94, particella 1329, sub. 1 (di cui ha ricevuto per legato l'usufrutto vitalizio); Controparte_1
4- quota di ½ della piena proprietà di un appartamento per civile abitazione sito a Villabate in via Giacomo DI n.9, piano primo, identificato al Catasto Fabbricati dello stesso comune al foglio 1, particella 1148, sub. 4;
16 5. DICHIARA che le quote di riserva spettanti, ex art. 542 c.c., a e a Parte_1 rispetto all'eredità di hanno un valore di euro 87.073,08 Parte_2 Persona_1 ciascuno;
6. DICHIARA che e hanno ricevuto per Parte_1 Parte_2 successione ab intestato a un importo, pari ad euro 54.597,61 ciascuno, Persona_1 inferiore rispetto alle loro quote di riserva e, per l'effetto, DICHIARA che ciascuno di essi ha subito una lesione della propria quota di riserva pari ad euro 32.475,47;
7. ACCOGLIE l'azione di riduzione proposta da e Parte_1 Parte_2 riducendo proporzionalmente, ex art. 553 c.c., la quota spettante per successione legittima a sul patrimonio relitto di dal 33,33% (pari a 1/3) al 17,47% Controparte_1 Persona_1
e la quota spettante per successione legittima a sul patrimonio relitto di Controparte_2 dal 22,22% (pari a 2/9) al 11,64%; Persona_1
8. Per l'effetto, la quota di riserva di incrementando la CP_3 Parte_1 sua quota di partecipazione ai beni caduti in successione legittima di dal Persona_1
22,22% (pari a 2/9) al 35,44% e la quota di riserva di CP_3 Parte_2 incrementando la sua quota di partecipazione ai beni caduti in successione legittima di dal 22,22% (pari a 2/9) al 35,44%; Persona_1
9. RIGETTA la domanda di condanna di alla rimozione di balconi e Controparte_2 vedute degli appartamenti di secondo e terzo piano di via Civiletti, Villabate;
10. COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e PONE a carico dei convenuti la restante quota di 2/3 delle spese di lite;
11. NN i convenuti al pagamento in favore degli attori, a titolo di spese di lite, di euro 9.402,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, nonché al pagamento di euro 3.024,00 per compensi della fase di mediazione obbligatoria;
12. PONE definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 16.10.2025.
Il Giudice
VI IN
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