Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/03/2026, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01844/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2025, proposto da NG RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Raio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della: 1) sentenza n. 505/2024 pubblicata il 14/05/2024 dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - a definizione del giudizio R.G. n. 4959/2023, passata in giudicato; 2) sentenza n. 1028/2024 pubblicata il 25/10/2024 dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - a definizione del giudizio R.G. n. 4689/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa ND OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31.07.2025 e depistato il 1.08.2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze n. 505/2024 pubblicata il 14/05/2024 dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - a definizione del giudizio R.G. n. 4959/2023, passata in giudicato e n. 1028/2024 pubblicata il 25/10/2024 dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - a definizione del giudizio R.G. n. 4689/2023, passata in giudicato.
La sentenza n. 505/2024, pubblicata il 14/05/2024, notificata la MIMI il 15.05.2024 e passata in giudicato il 14.07.2025, ha statuito che “ 1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’attribuzione della retribuzione professionale docenti maturata in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del Ministero in forza dei contratti di supplenza non di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche sottoscritti nell’a.s. 2020/21; 2) per l’effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento in suo favore dell’importo lordo di € 1.103,90, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo; 3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 49,00, con attribuzione al procuratore anticipatario .”.
La sentenza n. 1028/2024 pubblicata il 25/10/2024, notificata al MIM il 28.10.2024, passata in giudicato, ha statuito che “ 1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione ai servizi a tempo determinato di cui in motivazione; 2) per l’effetto, condanna il Ministero resistente a costituire in favore della ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, accreditandovi la somma di €2.000,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione 3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre rimborso del C.U. di €49,00 e rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione all’Avv. Rosaria Raio, dichiaratasi antistataria. …”
La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso delle notifiche effettuate e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude, pertanto, con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, e di fissazione di una penale per l’eventuale ulteriore ritardo.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è fondato e va accolto.
2. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di un giudizio di ottemperanza relativo a sentenze di analogo contenuto, recanti condanna della stessa amministrazione al pagamento di somme di denaro nei confronti di uno stesso soggetto, esistono le condizioni per consentire un'azione cumulativa, atteso che le posizioni nei diversi giudizi sono analoghe e non pongono alcuna confusione nella decisione delle controversie stesse (T.A.R. Campania, LI, Sez. IV, 3 luglio 2015, n. 3598).
Ciò in adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale che ha, tra l’altro, rimarcato “l’interesse della stessa amministrazione a non essere gravata ingiustificatamente di un incremento degli oneri processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti, che incidono, in particolare, sugli esborsi a titolo di spese di giudizio ...” (T.A.R. Campania, LI, Sez. VIII, 2 marzo 2020, n. 964, TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 31/2018).
3. Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Le sentenze ottemperande risultano notificate in date 15.05.2024 e 28.10.2024 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a. (all. ric.).
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Le sentenze sono passate in giudicato, come da documentazione in atti (all. 3 e 11 ric.).
4. Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento dei predetti provvedimenti giurisdizionali, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo dei titoli in questa sede azionati.
In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale Commissario ad Acta, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Al riguardo si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, LI, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Si dispone, altresì, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
5. Le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli azionati nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito e quanto dovutogli;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI AR Di LI, Presidente
Rosaria Palma, Consigliere
ND OC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND OC | LI AR Di LI |
IL SEGRETARIO