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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel. dott. Nicola del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1762/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. MARIANI LETIZIA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARCHETTI ELISABETTA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01 settembre 1990 in Cavallino (LE) dai Sigg.ri Controparte_1
e , registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cavallino (LE) Parte_1 nell'anno 1990, atto n. 22, parte 2^ Serie A, registro degli Atti di Matrimonio, ordinando al predetto
Comune di annotare la sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio. 2) Stabilire che il Sig.
non è tenuto ad alcun versamento a favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, in quanto
[...]
1 entrambi da tempo divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti, oltre che non più residenti nella casa coniugale sita in Occhiobello (RO), Via Eridania n. 30. 3) I coniugi nulla vicendevolmente si verseranno per mantenimento e/o alimenti dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficienti. 4) La Sig.ra lascerà, di comune accordo con il Sig. entro e CP_1 Pt_1 non oltre la data del 30/09/2025, l'ex casa coniugale sita in Occhiobello (RO), Via Eridania n. 30, posta in vendita il cui ricavato, dedotte le spese di agenzia e tecniche se ed in quanto necessarie, verrà suddiviso al 50% tra i Sigg.ri e 5) Con il corretto adempimento della CP_1 Pt_1 condizione di cui al punto 4), i coniugi dichiarano di non avere più alcuna pretesa reciproca e di ritenere, con la presente pattuizione, definita ogni questione economica pendente e qualsiasi credito nascente dal rapporto matrimoniale anche in riferimento al mantenimento dei figli. 6) Spese legali e di procedura interamente compensate tra le parti. 7) Entrambe le parti contestualmente e formalmente prestano acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando espressamente, con la sottoscrizione del ricorso, sin da ora all'impugnazione della pronuncia emananda. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/05/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_1
01/02/1991 e in data 02/03/1992, entrambi economicamente autosufficienti. Per_2
Inoltre hanno precisato di essere addivenuti a separazione consensuale, omologata dal Tribunale di
Rovigo con decreto Cron. n. 1740/2007 del 29/02/2008, RG 2994/2007, alle condizioni integralmente riportate nel verbale d'udienza n. Cron. 1179/2007 del 12/02/2008, nel procedimento n. 2994/2007
RG.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
2 Con decreto del 29.5.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'1.7.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al BB . Parte_2
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, all'udienza dell'8.7.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 12.2.2008 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 29.2.2008.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAVALLINO in data
01/09/1990 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di CAVALLINO nell'anno 1990, atto n.
22, parte 2^ serie A;
3 RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
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