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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/11/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 809 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/08/1987 21/08/1987 ), rappresentato e difeso dall'avv. CONDELLO PASQUALE E
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.05.1993, rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELA ZAGARI
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/10/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/08/2017 in IL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 4 parte I anno 2017) e che dall'unione è nato il figlio (12.06.2019), hanno dedotto che nel tempo Persona_1 sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e continuerà a vivere Per_1 con la madre che rappresenterà il genitore collocatario.
3. La signora si traferirà unitamente al figlio presso altro immobile Controparte_1 nella sua disponibilità, precisamente in Pellegrina di Bagnara Calabra, Vico Burgo, n.8
1 4. Tutti gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno al suo interno, si procederà ad una stima di valore e il Sig. si impegna a corrispondere la metà; Pt_1
5. I coniugi rinunciano a chiedere il reciproco mantenimento.
6. Il padre potrà tenere con sé il minore tutte le domeniche, prendendolo alle ore 09.00 ed accompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00 della domenica;
ciò in considerazione del fatto che svolgendo l'attività di camionista parte di solito il lunedì mattina e rientra il sabato. Qualora il signor manifesti il Pt_1 desiderio/possibilità di trascorrere eventuali ulteriori giorni e/o orari di visita, la signora
, purché preavvertita e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed Controparte_1 extrascolastiche del figlio, acconsente sin da ora a che il padre possa prenderlo con sé negli orari che comunque saranno concordati tra i coniugi. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi. Il figlio trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno (da intendersi come ultimo e primo giorno di ogni anno) con il padre. Lo stesso dicasi per i ponti scolastici e le festività Pasquali. Per queste ultime, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la giornata di Pasqua con la madre ed il giorno successivo con il padre. Infine, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le ricorrenze (onomastico, compleanno) degli stessi ed insieme ad entrambi i genitori quelle ricorrenze che riguardano lo stesso minore, salvo diversi accordi tra i genitori.
7. Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 500,00, quale quota parte a suo carico delle somme necessarie per far fronte al mantenimento mensile ordinario del figlio minore, tenendo conto di quelle che sono già le spese correnti della famiglia coesa. Le suddette somme, soggette a rivalutazione come per legge, dovranno essere corrisposte, entro il giorno 15 di ogni mese.
8. Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno previamente concordate tra i coniugi e sopportate dagli stessi in pari misura.
9. I separandi coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e per l'iscrizione su ciascuno di essi del figlio minore”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 16/08/2017 in IL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 4 parte I anno 2017
) e che dall'unione è nato il figlio (12.06.2019). Persona_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
2 L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al ricorso, Parte_1 Controparte_1 che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e continuerà a vivere Per_1 con la madre che rappresenterà il genitore collocatario.
3. La signora si traferirà unitamente al figlio presso altro immobile Controparte_1 nella sua disponibilità, precisamente in Pellegrina di Bagnara Calabra, Vico Burgo, n.8
4. Tutti gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno al suo interno, si procederà ad una stima di valore e il Sig. si impegna a corrispondere la metà; Pt_1
5. I coniugi rinunciano a chiedere il reciproco mantenimento.
6. Il padre potrà tenere con sé il minore tutte le domeniche, prendendolo alle ore 09.00 ed accompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00 della domenica;
ciò in considerazione del fatto che svolgendo l'attività di camionista parte di solito il lunedì mattina e rientra il sabato. Qualora il signor manifesti il Pt_1 desiderio/possibilità di trascorrere eventuali ulteriori giorni e/o orari di visita, la signora
, purché preavvertita e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed Controparte_1 extrascolastiche del figlio, acconsente sin da ora a che il padre possa prenderlo con sé negli orari che comunque saranno concordati tra i coniugi. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi. Il figlio trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno (da intendersi come ultimo e primo giorno di ogni anno) con il padre. Lo stesso dicasi per i ponti scolastici e le festività Pasquali. Per queste ultime, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la giornata di Pasqua con la madre ed il giorno successivo con il padre. Infine, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le ricorrenze (onomastico, compleanno) degli stessi ed insieme ad entrambi i genitori quelle ricorrenze che riguardano lo stesso minore, salvo diversi accordi tra i genitori.
7. Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 500,00, quale quota parte a suo carico delle somme necessarie per far fronte al mantenimento mensile ordinario del figlio minore, tenendo conto di quelle che sono
3 già le spese correnti della famiglia coesa. Le suddette somme, soggette a rivalutazione come per legge, dovranno essere corrisposte, entro il giorno 15 di ogni mese.
8. Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno previamente concordate tra i coniugi e sopportate dagli stessi in pari misura.
9. I separandi coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e per l'iscrizione su ciascuno di essi del figlio minore”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Presidente
NA TI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/08/1987 21/08/1987 ), rappresentato e difeso dall'avv. CONDELLO PASQUALE E
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.05.1993, rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELA ZAGARI
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/10/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/08/2017 in IL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 4 parte I anno 2017) e che dall'unione è nato il figlio (12.06.2019), hanno dedotto che nel tempo Persona_1 sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e continuerà a vivere Per_1 con la madre che rappresenterà il genitore collocatario.
3. La signora si traferirà unitamente al figlio presso altro immobile Controparte_1 nella sua disponibilità, precisamente in Pellegrina di Bagnara Calabra, Vico Burgo, n.8
1 4. Tutti gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno al suo interno, si procederà ad una stima di valore e il Sig. si impegna a corrispondere la metà; Pt_1
5. I coniugi rinunciano a chiedere il reciproco mantenimento.
6. Il padre potrà tenere con sé il minore tutte le domeniche, prendendolo alle ore 09.00 ed accompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00 della domenica;
ciò in considerazione del fatto che svolgendo l'attività di camionista parte di solito il lunedì mattina e rientra il sabato. Qualora il signor manifesti il Pt_1 desiderio/possibilità di trascorrere eventuali ulteriori giorni e/o orari di visita, la signora
, purché preavvertita e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed Controparte_1 extrascolastiche del figlio, acconsente sin da ora a che il padre possa prenderlo con sé negli orari che comunque saranno concordati tra i coniugi. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi. Il figlio trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno (da intendersi come ultimo e primo giorno di ogni anno) con il padre. Lo stesso dicasi per i ponti scolastici e le festività Pasquali. Per queste ultime, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la giornata di Pasqua con la madre ed il giorno successivo con il padre. Infine, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le ricorrenze (onomastico, compleanno) degli stessi ed insieme ad entrambi i genitori quelle ricorrenze che riguardano lo stesso minore, salvo diversi accordi tra i genitori.
7. Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 500,00, quale quota parte a suo carico delle somme necessarie per far fronte al mantenimento mensile ordinario del figlio minore, tenendo conto di quelle che sono già le spese correnti della famiglia coesa. Le suddette somme, soggette a rivalutazione come per legge, dovranno essere corrisposte, entro il giorno 15 di ogni mese.
8. Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno previamente concordate tra i coniugi e sopportate dagli stessi in pari misura.
9. I separandi coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e per l'iscrizione su ciascuno di essi del figlio minore”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 16/08/2017 in IL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 4 parte I anno 2017
) e che dall'unione è nato il figlio (12.06.2019). Persona_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
2 L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al ricorso, Parte_1 Controparte_1 che qui si riportano di seguito integralmente:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e continuerà a vivere Per_1 con la madre che rappresenterà il genitore collocatario.
3. La signora si traferirà unitamente al figlio presso altro immobile Controparte_1 nella sua disponibilità, precisamente in Pellegrina di Bagnara Calabra, Vico Burgo, n.8
4. Tutti gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno al suo interno, si procederà ad una stima di valore e il Sig. si impegna a corrispondere la metà; Pt_1
5. I coniugi rinunciano a chiedere il reciproco mantenimento.
6. Il padre potrà tenere con sé il minore tutte le domeniche, prendendolo alle ore 09.00 ed accompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00 della domenica;
ciò in considerazione del fatto che svolgendo l'attività di camionista parte di solito il lunedì mattina e rientra il sabato. Qualora il signor manifesti il Pt_1 desiderio/possibilità di trascorrere eventuali ulteriori giorni e/o orari di visita, la signora
, purché preavvertita e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed Controparte_1 extrascolastiche del figlio, acconsente sin da ora a che il padre possa prenderlo con sé negli orari che comunque saranno concordati tra i coniugi. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi. Il figlio trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano ed il Capodanno (da intendersi come ultimo e primo giorno di ogni anno) con il padre. Lo stesso dicasi per i ponti scolastici e le festività Pasquali. Per queste ultime, il minore trascorrerà, ad anni alterni, la giornata di Pasqua con la madre ed il giorno successivo con il padre. Infine, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le ricorrenze (onomastico, compleanno) degli stessi ed insieme ad entrambi i genitori quelle ricorrenze che riguardano lo stesso minore, salvo diversi accordi tra i genitori.
7. Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 500,00, quale quota parte a suo carico delle somme necessarie per far fronte al mantenimento mensile ordinario del figlio minore, tenendo conto di quelle che sono
3 già le spese correnti della famiglia coesa. Le suddette somme, soggette a rivalutazione come per legge, dovranno essere corrisposte, entro il giorno 15 di ogni mese.
8. Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno previamente concordate tra i coniugi e sopportate dagli stessi in pari misura.
9. I separandi coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e per l'iscrizione su ciascuno di essi del figlio minore”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
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