TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1114
TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria, motivazione e presupposti del provvedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi addotti dall'amministrazione non fossero sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità. La archiviazione del procedimento penale per atti persecutori, la contestazione dei procedimenti penali a carico del ricorrente, e la risalenza nel tempo dei controlli con soggetti pregiudicati, unitamente alla mancanza di prova di una reale frequentazione, hanno portato a considerare viziato il provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione. Si sottolinea inoltre la particolare incidenza pregiudizievole del divieto sulla professione del ricorrente, che richiederebbe una motivazione più rigorosa.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di conferma per reiterazione delle censure originarie

    Il Tribunale ha ritenuto che anche l'atto di riesame fosse viziato per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto si limitava a riprodurre sostanzialmente l'atto originario senza aggiungere alcun elemento concreto a sostegno del giudizio di inaffidabilità del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1114
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1114
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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