Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3911 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto 8 maggio 2025-OMISSIS-del Prefetto di Napoli, recante divieto di detenere armi munizioni e materiale esplodente, e del decreto del Prefetto di Napoli 18 settembre 2025 Cat. 12B16/Area I Staff 3 OSP, prot. 0369367, recante conferma del precedente divieto di detenzione armi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. DA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale, notificato il 14 luglio e depositato il 29 luglio 2025, il ricorrente – guardia particolare giurata – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Napoli, esercitando il potere previsto dall’articolo 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e revocato i titoli di polizia posseduti con ordine di riconsegnarli tempestivamente all’ufficio che li ha rilasciati.
Il provvedimento si basa sulla circostanza che la sua ex fidanzata lo ha denunciato per minaccia e atti persecutori e che nei suoi confronti era risultato pendente un procedimento penale per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (articolo 319 c.p.), falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.), falsità ideologica (articolo 479 c.p.) e frode assicurativa (articolo 642 c.p.); a ciò il provvedimento aggiunge una denuncia per il reato di truffa e controlli in occasioni dei quali il ricorrente è stato trovato in compagnia di soggetti aventi a proprio carico precedenti di polizia.
Da questo complesso di fatti il Prefetto ha fatto derivare un giudizio di inaffidabilità del ricorrente circa il buon uso delle armi, in particolare ritenendo che la condotta tenuta nei confronti dell’ ex fidanzata fosse sintomatica di un’indole violenta e aggressiva e di incapacità di frenare i propri impulsi e che la frequentazione di soggetti aventi a proprio carico precedenti di polizia fosse incompatibile con le regole di comportamento che presidiano la detenzione di armi.
Il ricorrente denunciava che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione degli articoli 11, 38, 39 e 43 r.d. n. 773 citato e per difetto di istruttoria, motivazione, presupposti e violazione del principio di proporzionalità.
In pratica, in merito alla denuncia per minaccia e atti persecutori, egli faceva presente che, su conforme istanza del pubblico ministero, il procedimento penale era stato archiviato il 24 gennaio 2025; egli sottolineava che nel procedimento era risultata l’assenza di condotte persecutorie nei confronti della ex fidanzata e anche di minacce. In merito agli altri procedimenti penali e alle denunce a suo carico il ricorrente – che ha depositato un certificato del casellario giudiziale dal quale risulta che è incensurato – ne negava l’esistenza; in merito, infine, alle frequentazioni con soggetti aventi pregiudizi di polizia, egli evidenziava che i controlli citati nell’atto impugnato risalgono agli anni 2020-2021 e risultano quindi anteriori all’ultimo rinnovo della licenza di porto d’armi di cui è titolare; sosteneva, quindi, che tali controlli non erano stati considerati sintomatici di inaffidabilità in sede di rinnovo del porto d’armi e che la loro contestazione a posteriori avrebbe il solo scopo di rafforzare il provvedimento ex articolo 39.
L’amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1911 del 9 settembre 2025 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare ordinando all’amministrazione di procedere a “ un motivato riesame ” dell’atto impugnato e fissando la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026.
In esecuzione dell’ordinanza cautelare il Prefetto di Napoli ha proceduto a riesame e, con provvedimento del 18 settembre 2025 ha confermato il decreto di divieto di detenzione armi.
Il ricorrente, quindi, in data 21 ottobre 2025, ha notificato e depositato motivi aggiunti coi quali ha impugnato il provvedimento di conferma denunciandone l’illegittimità, in sostanza riproponendo le medesime censure già contenute nel ricorso principale ed evidenziando che il provvedimento di conferma reitera quanto già contenuto nel precedente provvedimento senza in realtà nulla aggiungere.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.
Per quanto concerne il ricorso principale, gli assunti del ricorrente in merito al difetto di istruttoria, motivazione e presupposti del provvedimento impugnato risultano persuasivi, dato che gli elementi dai quali è stato desunto il giudizio di inaffidabilità del ricorrente in parte risultano non significativi e in parte risultano insussistenti o comunque non dimostrati.
Per quanto concerne infatti le condotte persecutorie nei confronti della ex fidanzata, è un fatto che il relativo procedimento penale sia stato archiviato e che in sede penale sia stato riconosciuto che i comportamenti del ricorrente non avessero carattere persecutorio o minaccioso; da tali comportamenti non può quindi desumersi che il ricorrente abbia un’indole aggressiva o violenta; ciò vale anche per l’episodio avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2024 (in cui la ex fidanzata chiedeva l’intervento dei Carabinieri presso la sua abitazione) cui fa (insistito) riferimento l’atto impugnato; in tale occasione il ricorrente giungeva presso l’abitazione della ex fidanzata armato e dopo essere stato avvicinato da tre Carabinieri in abiti civili si dava alla fuga in auto per poi essere bloccato da un’altra autovettura dell’Arma (con i colori di istituto); il comportamento del ricorrente in tale occasione ha infatti una sua possibile giustificazione; la circostanza che fosse armato e in divisa si ricollega al fatto che aveva raggiunto l’abitazione della ex fidanzata dopo aver concluso il proprio turno di lavoro e la circostanza della fuga può essere dipesa dal fatto che i tre Carabinieri che gli si erano avvicinati (in piena notte) erano in abiti civili; infine, la circostanza che essi si fossero “ qualificati a gran voce ” (come risulta dall’annotazione di servizio) non esclude certo che il ricorrente possa essersi spaventato e dato alla fuga.
Per quanto concerne i procedimenti penali a carico del ricorrente, l’amministrazione non ha fornito alcun elemento al riguardo, nonostante il ricorrente già nel ricorso originario avesse negato la loro esistenza; in altri termini l’amministrazione non ha dimostrato che tali procedimenti – che peraltro si riferirebbero comunque a reati non attinenti alla materia delle armi o implicanti l’uso di violenza - effettivamente esistano.
Per quanto infine concerne i controlli con soggetti aventi pregiudizi di polizia, i rilievi del ricorrente sono parimenti persuasivi; questi controlli risalgono a epoca anteriore all’ultimo rinnovo della licenza di porto d’armi e quindi, dovendosi presumere che l’amministrazione ne fosse al corrente, essi a quell’epoca non sono stati considerati sintomatici di abuso; più in generale, però, deve rilevarsi che la semplice circostanza che un soggetto possa essere controllato insieme a altro soggetto avente pregiudizi di polizia non può essere considerata ex se sintomatica della possibilità di abuso dato che può trattarsi di un fatto del tutto occasionale, inidoneo – in assenza di ulteriori e diversi elementi - a lasciar presumere che tra gli interessati esista una reale frequentazione o una effettiva comunanza di interessi.
In definitiva – e queste considerazioni valgono anche per l’atto di riesame, che effettivamente si limita a riprodurre sostanzialmente l’atto originario senza aggiungere alcun elemento concreto a sostegno del giudizio di inaffidabilità del ricorrente – la valutazione circa il pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente risulta viziata da difetto di istruttoria e di motivazione; sotto quest’ultimo profilo non può poi non rilevarsi che, data la professione svolta dal ricorrente, il divieto di detenzione armi e il ritiro delle licenza di polizia ha una particolare incidenza pregiudizievole, la quale impone, come affermato costantemente in giurisprudenza, “ una motivazione più rigorosa, frutto di una istruttoria più stringente, rispetto a quella che potrebbe, invece, ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale” (in questo senso cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 4 settembre 2024, n. 4811).
In conclusione gli atti impugnati sono illegittimi e vanno quindi annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro quattromila, oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori del ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BR, Presidente
DA OR, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OR | AR BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.