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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/07/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 478 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21.12.1973 e sig.ra – CF – nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.06.1981, entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo
MASCARO – CF – che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._3 congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 1° luglio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 18 giugno 2025 - che i ricorrenti, in data 05/08/2017, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel comune di Falerna (CZ). Per_ Dall'unione coniugale nasceva una figlia a nome , in data 25.11.2016, allo stato – dunque – ancora minorenne;
che, negli anni – tuttavia - i rapporti tra i coniugi si erano incrinati, a causa di forti contrasti ed incompatibilità caratteriali che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza (vedi ricorso introduttivo congiunto in atti). 2
Tanto premesso, gli stessi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - ricorrevano al Tribunale di
Lamezia Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in precedenza condotta in locazione, è stata già rilasciata al proprietario ed i coniugi vivono già in separate residenze;
Per_
3) la figlia minore viene congiuntamente affidata ai genitori ed abiterà con la madre mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé nelle modalità che si riterranno più opportune e previo accordo con i coniugi rappresentandosi che non vi è al riguardo alcun contrasto;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento;
5) il padre si obbliga a versare a titolo di contributo di mantenimento della minore la somma di euro 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 478 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. – CF Parte_1
- e sig.ra – CF - entrambi elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo MASCARO – CF C.F._3
– che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 20 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente
– in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data dell'8 luglio
2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 1° luglio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della 3
prole; 4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 2 luglio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante il carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 478 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato a [...] il [...] e sig.ra Parte_1 C.F._1
– CF – nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo MASCARO – CF
– che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in C.F._3 atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. – CF Parte_1
- e sig.ra – CF – come sopra C.F._1 Parte_2 C.F._2 generalizzati, entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo
MASCARO– CF – che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._3 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in precedenza condotta in locazione, è stata già rilasciata al proprietario ed i coniugi vivono già in separate residenze;
4
Per_ 3) la figlia minore viene congiuntamente affidata ai genitori ed abiterà con la madre mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé nelle modalità che si riterranno più opportune e previo accordo con i coniugi rappresentandosi che non vi è al riguardo alcun contrasto;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento.
5) il padre si obbliga a versare a titolo di contributo di mantenimento della minore la somma di euro 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 478 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21.12.1973 e sig.ra – CF – nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.06.1981, entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo
MASCARO – CF – che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._3 congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 1° luglio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 18 giugno 2025 - che i ricorrenti, in data 05/08/2017, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel comune di Falerna (CZ). Per_ Dall'unione coniugale nasceva una figlia a nome , in data 25.11.2016, allo stato – dunque – ancora minorenne;
che, negli anni – tuttavia - i rapporti tra i coniugi si erano incrinati, a causa di forti contrasti ed incompatibilità caratteriali che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza (vedi ricorso introduttivo congiunto in atti). 2
Tanto premesso, gli stessi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - ricorrevano al Tribunale di
Lamezia Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in precedenza condotta in locazione, è stata già rilasciata al proprietario ed i coniugi vivono già in separate residenze;
Per_
3) la figlia minore viene congiuntamente affidata ai genitori ed abiterà con la madre mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé nelle modalità che si riterranno più opportune e previo accordo con i coniugi rappresentandosi che non vi è al riguardo alcun contrasto;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento;
5) il padre si obbliga a versare a titolo di contributo di mantenimento della minore la somma di euro 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 478 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. – CF Parte_1
- e sig.ra – CF - entrambi elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo MASCARO – CF C.F._3
– che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 20 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente
– in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data dell'8 luglio
2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 1° luglio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della 3
prole; 4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 2 luglio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante il carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 478 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. – CF - nato a [...] il [...] e sig.ra Parte_1 C.F._1
– CF – nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo MASCARO – CF
– che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in C.F._3 atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. – CF Parte_1
- e sig.ra – CF – come sopra C.F._1 Parte_2 C.F._2 generalizzati, entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. Paolo
MASCARO– CF – che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._3 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in precedenza condotta in locazione, è stata già rilasciata al proprietario ed i coniugi vivono già in separate residenze;
4
Per_ 3) la figlia minore viene congiuntamente affidata ai genitori ed abiterà con la madre mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé nelle modalità che si riterranno più opportune e previo accordo con i coniugi rappresentandosi che non vi è al riguardo alcun contrasto;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento.
5) il padre si obbliga a versare a titolo di contributo di mantenimento della minore la somma di euro 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)