Articolo 12 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 febbraio 1953
Art. 12.
Agli agenti che abbiano proseguito volontariamente, con o senza versamento di contributi, l'iscrizione al fondo di previdenza e che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1951 ed il 31 gennaio 1952, la pensione stessa sara' liquidata o riliquidata in ragione di tanti quarantesimi della retribuzione goduta nell'anno 1951 dagli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi la stessa qualifica e anzianita' di grado che gli agenti iscritti volontari avevano al momento della cessazione della iscrizione obbligatoria.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953