Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott. Mario Montanaro Consigliere all'esito della camera di consiglio dell' 11.02.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, con motIVzione contestuale, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2962/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
11.02.2025 tra:
La società (P.IV ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante il Sig. (C.F. ) e la CP_2 Parte_1 C.F._1
Sig.ra (C.F. ), elett.te dom.ti in Roma, Via Parte_2 C.F._2
Emilio Faà di Bruno n. 87, c/o lo Studio dell'Avv. Massimiliano Scarsella che li rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto di citazione in appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.IV ) in persona del suo legale rappresentante p.t., e per Controparte_3 P.IVA_2 essa elett.te dom.ta in Roma Via Carlo Mirabello n. 18, c/o lo Studio CP_4 dell'Avv. Alfonso Quintarelli.
NONCHE' CONTRO
con socio unico, (C.F. ), rappresentata dalla Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. , P.IV n. ), elett.te dom.ta in Roma, Via CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5
Carlo Mirabello n. 18, c/o lo Studio dell'Avv. Alfonso Quintarelli, che la rappresentata e difende giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18005/2020.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, La società Controparte_1
il sig. e la sig.ra quali fideiussori, hanno
[...] Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza n. 18005/2020 con cui il Tribunale di Roma ha confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli stessi da parte della con cui Controparte_3 venIV loro ingiunto il pagamento della somma pari ad € 466.305,09, oltre interessi e spese per credito derIVnte da inadempimento del contratto di mutuo ipotecario e successive variazioni, così statuendo:
“Il Tribunale di Roma, definitIVmente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_6
23659/16 emesso dal Tribunale di Roma l'11/10/2016; pag. 2/12 - condanna E CP_1 Controparte_1 Parte_1 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Pt_2
e, per essa, che liquida in complessivi € 18.000,00 per CP_3 CP_7 compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A sostegno del gravame, gli appellanti con cinque motivi di gravame hanno dedotto:
1. Erroneità della Sentenza nella parte in cui ritiene che la prova del credito della si CP_8 esaurisce allegando il contratto di mutuo, non ritenendo necessario l'acquisizione degli estratti conti correnti con evidenza dell'addebito delle rate periodiche con dettagliata indicazione della composizione delle stesse.
2. Erroneità della Sentenza nella parte in cui ritiene che non c'è un effetto anatocistico e che la presente difesa avrebbe contestato semplicemente l'applicazione del piano di ammortamento alla francese. Omessa pronuncia sulle eccezioni inerenti l'anatocismo.
Violazione dell'art. 1284 c.c.
3. Erroneità della Sentenza nella parte in cui si ritiene che non c'è un effetto anatocistico nel piano di ammortamento alla francese.
4. Erroneità della Sentenza nella parte in cui non ritiene che la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori portano ad oltrepassare il tasso soglia antiusura.
5. Erroneità della Sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene non ammissibili le richieste istruttorie avanzate (con riferimento alla richiesta di esibizione documentale ex art. 210
c.p.c. ed espletamento della CTU).
Hanno, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
In via istruttoria, ammettere l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nonché CTU cosi come meglio specificato nelle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e ribadite nel motivo cinque del presente appello.
In via principale:
pag. 3/12 1. Dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n.
23659/2016 emesso dal Tribunale di Roma oggetto di opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. Accertare e Dichiarare ai sensi degli artt. 1284, 1283, 1418, 1419, 1175, 1176, 1346, c.c. e comunque per tutti gli altri motivi, di fatto e di diritto, riportati nella narratIV del presente atto e stabiliti dalla legge, la nullità delle clausole contrattuali illegittime applicate dalla banca relative in particolare all'errata applicazione degli interessi concordati, all'imposizione di interessi usurari e anatocistici, all'applicazione di interessi indeterminati ed indeterminabili sia nel contratto di mutuo siglato il 15.04.1994 che nel contratto di variazione dell'ammortamento di mutuo del 16.10.1998 e del 28.02.2008.
3. Accertare e Dichiarare la difformità informatIV applicata al rapporto;
4. Accertare e Dichiarare l'abnorme errata e contra-legem iscrizione ipotecaria sugli immobili della Controparte_1
5. Accertare e Dichiarare, previo CTU contabile, che nulla è dovuto da parte dei Sig.ri
[...]
e e dalla all' per i Pt_2 Parte_1 Controparte_1 CP_3 rapporti contrattuali sopra indicati avendo gli stessi già versato quanto dovuto;
In via subordinata,
1. Dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. Accertare e Dichiarare ai sensi degli artt. 1284, 1283, 1418, 1419, 1175, 1176, 1346, c.c e comunque per tutti gli altri motivi, di fatto e di diritto, riportati nella narratIV del presente atto, la nullità delle clausole contrattuali illegittime applicate dalla banca relative in particolare all'errata applicazione degli interessi concordati, all'imposizione di interessi usurai e anatocistici, all'applicazione di interessi indeterminati ed indeterminabili sia nel contratto di mutuo siglato il 15.04.1994, nel contratto di variazione dell'ammortamento di mutuo del 16.10.1998 e del 28.02.2008.
3. Accertare e Dichiarare la difformità informatIV applicata al rapporto;
4. Accertare e Dichiarare l'abnorme errata e contra-legem iscrizione ipotecaria sugli immobili della Controparte_1
pag. 4/12 5. Accertare la somma reale eventualmente ad oggi ancora dovuta dalla Controparte_1
dalla Sig.ra e dal Sig. per i contratti di mutuo
[...] Parte_2 Parte_1 meglio specificati nell'epigrafe;
Il tutto con vittoria di spese, competenze legali della presente procedura oltre IV e Cpa come per legge in favore del sottoscritto avvocato”.
La è rimasta contumace non essendosi costituita benchè ritualmente citata. Controparte_3
Si è invece costituita la quale cessionaria del credito come Controparte_5 debitamente dimostrato, e rappresentata dalla la quale nel chiedere il rigetto CP_4 del gravame perché inammissibile nonché infondato, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV/esecuzione della sentenza appellata;
in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie degli appellanti;
nel merito: respingere integralmente l'avverso appello e, per l'effetto, confermare integralmente la impugnata sentenza n. 18005/2020 del Tribunale di Roma.
Sempre con vittoria di compensi, spese, anche forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.”
All'udienza a trattazione scritta dell' 11.02.2025, la Corte, a seguito di note conclusive depositate dalle parti, ha deciso la causa con motIVzione contestuale.
L'appello è infondato e quindi non merita accoglimento.
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti impugnano la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che la prova del credito azionato dalla sia stata CP_8 esaurita mediante il deposito del contratto di mutuo, dell'atto di erogazione e quietanza, del piano di ammortamento e atti di variazione successivi e del contratto di garanzia.
Essi, viceversa, rilevano l'assenza della necessaria documentazione comprovante le pretese creditorie, con particolare riferimento ai piani di ammortamento degli atti di variazione del
1998 e del 2007, modificativi del contratto di mutuo originario, nonchè agli estratti conto pag. 5/12 analitici, la cui assenza avrebbe comportato per gli opponenti l'impossibilità di avere reale conoscenza della effettIV posizione debitoria.
Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale nella sentenza gravata, la attore CP_8 sostanziale, ha correttamente dimostrato il proprio credito, come anche già in fase monitoria, depositando gli atti a fondamento della propria pretesa, conformemente al dettato di cui all'art. 2697 c.c.
Ed infatti, trattandosi di responsabilità da inadempimento, la disciplina pone a carico del creditore l'onere di produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa, ovvero il fatto costitutivo del credito comprovante la sua esistenza, mentre spetta alla parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto (ad esempio, il pagamento di interessi ultralegali) o di fatti estintivi dell'altrui pretesa (pagamento di interessi usurari, anatocismo ecc.) dare contezza e dimostrazione di tali fatti.
In tal senso, “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale derIV il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; ne consegue, che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintIV (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico” ( Cassazione, Ordinanza n. 28012/2022).
Quanto eccepito dai mutuatari, ovvero l'onere di depositare in sede di giudizio ordinario di opposizione per il convenuto/attore sostanziale gli estratti conto analitici, viene riferito da copiosa giurisprudenza con specifico riferimento ai rapporti in conto corrente, mentre nel caso di specie, trattandosi di rapporto obbligatorio nascente dal contratto di mutuo ipotecario la creditrice ha compiutamente assolto l'onere probatorio depositando, tra i vari, il titolo da cui tra origine la sua pretesa, ovvero il contratto di mutuo, il piano di ammortamento e i successivi atti di variazione del 1998 e del 2007 e la certificazione art. 50
TUB.
pag. 6/12 Al contrario, sempre nel rigore della regolamentazione in materia di ripartizione della prova, spetta al debitore provare mediante allegazione il fondamento delle proprie pretese, consistente nell'adempimento delle pretese opposte o nel fatto comunque estintivo o impeditivo delle stesse.
Nel caso qui di interesse, le parti appellanti contestano alla banca il mancato invio degli estratti conto analitici che avrebbero permesso alle stesse di avere piena cognizione dei rispettivi rapporti di dare-avere, in considerazione di “eventuali versamenti effettuati e dei reali addebiti effettuati dalla “, senza tuttavia specificare le proprie contestazioni, che CP_8 al contrario rimangono, ad avviso di Questa Corte, generiche e non comprovanti alcunché,
e limitandosi a depositare una perizia di parte che per sua natura non assume alcun valore probatorio. (vedasi da ultimo Cass. 2980/2023)
Diversamente, il piano di ammortamento e gli atti di variazione del 1998 e del 2007 risultano legittimi e analiticamente dettagliati e, quindi, idonei e rendere edotti i mutuatari del relativo rapporto di credito instauratosi, nonché, unitamente all'estratto conto finale del rapporto a sofferenze del 2015, sufficienti a provare i diritti di credito come sopra evidenziato.
2. Con il secondo e terzo motivo di appello, che possono in questa sede essere trattati congiuntamente, gli appellanti contestano la sentenza laddove ha ritenuto contestati gli effetti anatocistici unicamente con riferimento al piano di ammortamento alla francese, escludendoli.
Dalla lettura degli atti appare corretto il giudizio del Giudice di prime cure che, nell'affrontare la doglianza relatIV agli effetti anatocistici, ha ricollegato la stessa al piano di ammortamento alla francese.
Ed infatti, le parti, nell'evidenziare il presunto effetto anatocistico prodotto dagli interessi addebitati, non forniscono alcuna prova se non una perizia di parte che, tuttavia, non scende nel dettaglio come dalle stesse affermato nel senso che “dalla perizia effettuata è emersa la presenza di una applicazione costante di un interesse anatocistico che solo per ragioni di tempo non si è potuto calcolare”.
Assente qualsiasi elemento che potesse permettere al giudice di valutare quanto affermato, in violazione dei principi che regolano la materia della prova, le difese degli opponenti pag. 7/12 finiscono per contestare sostanzialmente il piano di ammortamento, come correttamente riconosciuto dal Tribunale.
Giova premettere, che il piano di ammortamento, con cui le parti hanno volontariamente apportato delle variazioni all'originale contratto di mutuo, costituisce una libera pattuizione che rende legittimi, in virtù del principio dell'autonomia prIVta, eventuali accordi tra le stesse purché non contrari alla legge.
Ciò detto, tutte le ulteriori questioni circa la legittimità delle clausole del contratto di mutuo e variazioni e dei relativi piani di ammortamento, ampiamente dibattute in primo grado, si ritengono non specificatamente contestate in tale sede e, per l'effetto, definitIVmente colpite dal giudicato.
Accertato quanto sopra, con riferimento alla legittimità del piano di ammortamento alla francese, la sentenza di primo grado risulta prIV di vizi in quanto conforme all'orientamento oramai prevalente e pacificamente seguito dalla Giurisprudenza.
Il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale crescente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il criterio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Ebbene, secondo la pressoché monolitica giurisprudenza di merito e di Legittimità, è stato escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese anche in regime di capitalizzazione composta, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi
(computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e pag. 8/12 sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Ed invero, è rilevato che nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equIVlenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale: in altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Da ultimo, proprio la recentissima giurisprudenza della S.C. (SS.UU. 29.5.2024 n. 15130), ha fissato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normatIV in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Alla luce di quanto evidenziato, la doglianza risulta prIV di fondamento metodologico nonché giuridico.
3. Anche con riferimento al quarto motivo di gravame, relativo alla questione dell'usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora secondo il metodo della sommatoria, la questione risulta oramai risolta in senso negativo dalla Giurisprudenza di legittimità, alla quale il
Giudice del primo grado si è correttamente riportato, tale per cui la decisione in questione risulta esente da qualsivoglia vizio.
Al solo fine di rendere note le più recenti pronunce, si ribadisce che in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi pag. 9/12 moratori nel caso, e come conseguenza dell'inadempimento, ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra gli stessi poiché si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i tassi corrispettivi previsti per il caso di regolare adempimento del contratto e i tassi moratori in conseguenza dell' inadempimento dello stesso (cfr. tra tante
Cass. Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; Cass. civ., Ord. 14214/2022).
Ritiene questa Corte di condividere tale orientamento, di recente ribadito dalla S.C. secondo la quale, in ossequio al c.d. principio di simmetria, che preclude la possibilità di accomunare voci del costo del credito “corrispondenti a distinte funzioni” al fine di verificare la soglia usuraria, ha espressamente precisato quanto segue.
In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto: (Cass. del 2022 n. 14214 e precedenti conformi).
4. In ordine all'ultimo motivo di impugnazione, con cui viene contestata la decisione del
Tribunale di non ammettere le richieste istruttorie, si ritiene lo stesso infondato.
In considerazione dei principi sopra enunciati, in particolare con riferimento al principio che regola la ripartizione dell'onere della prova e alla luce degli orientamenti di diritto oramai pacifici, quanto statuito dal Tribunale appare corretto.
Ed infatti, le istanze presentate dalle parti, in virtù della loro natura non di mezzi istruttori ma di meri elementi la cui finalità è quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di quanto acquisito in giudizio o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, sono rimesse alla valutazione del giudice in termini di opportunità.
Nel caso di specie, ritenendosi debitamente istruita la causa per quanto attiene la posizione della Banca, le richieste istruttorie avanzate dalle parti attrici, odierne appellanti, avrebbero costituito e costituirebbero tutt'oggi uno strumento meramente esplorativo, atto a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava lo specifico onere di allegazione e la cui pag. 10/12 ammissione costituisce fattispecie espressamente preclusa al Giudice (S.C. Ordinanza
26048/2023.
Inoltre, data la genericità delle eccezioni sollevate, le richieste istruttorie non appaiono a giudizio di Questa Corte giustificate in quanto non si palesano necessarie a sciogliere specifici punti di argomentazione.
Tutte le ulteriori questioni sollevate in primo grado si intendono non contestate in questa sede, in quanto, pur riproposte in sede di esplicitazione delle conclusioni, non formano oggetto di specifici motivi di appello, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Per tutti i suesposti motivi, il gravame deve ritenersi infondato e quindi non meritevole di accoglimento, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitIVmente pronunciando sull'appello proposto da La società da e da avverso la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 sentenza n. 18005/2020 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la contumacia della appellata Controparte_3
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della
[...] quale cessionaria del credito della rappresentata dalla Controparte_5 Controparte_3
delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € CP_4
14.239,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
pag. 11/12 Così deciso alla camera di consiglio dell' 11.02.2025.
pag. 12/12
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini