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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1222 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...]-Chiovenda Parte_1 C.F._1
(VB) il 06/08/1959, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea
Alessandrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il CP_1 C.F._2
16/06/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Alessandrini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 14/12/1986, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14/12/1986 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di Iglesias, anno 1986, numero 142, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14 dicembre 1986, in Iglesias, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Iglesias n. 142, p. II, S. A, anno 1986 e, per l'effetto,
Pag. 2 di 3 ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2) Revocare il contributo al mantenimento, a carico del SI , in Parte_1
favore dei figli e , economicamente Persona_1 Persona_2
indipendenti.
3) Determinare a carico del sig. un contributo al mantenimento Parte_1 in favore della SIa nella misura di € 250,00 mensili e CP_1 del figlio , nella misura di € 250,00 mensili, somma rivalutabile Persona_3
secondo gli indici ISTAT, che il sig. dovrà corrispondere agli stessi, Pt_1
entro il giorno 30 di ogni mese.
4) La casa sita nella Via Peppino Mereu n. 3, ex casa coniugale, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , che vi convivrà con i figli. CP_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1222 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...]-Chiovenda Parte_1 C.F._1
(VB) il 06/08/1959, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea
Alessandrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il CP_1 C.F._2
16/06/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Alessandrini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 14/12/1986, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14/12/1986 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di Iglesias, anno 1986, numero 142, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14 dicembre 1986, in Iglesias, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Iglesias n. 142, p. II, S. A, anno 1986 e, per l'effetto,
Pag. 2 di 3 ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2) Revocare il contributo al mantenimento, a carico del SI , in Parte_1
favore dei figli e , economicamente Persona_1 Persona_2
indipendenti.
3) Determinare a carico del sig. un contributo al mantenimento Parte_1 in favore della SIa nella misura di € 250,00 mensili e CP_1 del figlio , nella misura di € 250,00 mensili, somma rivalutabile Persona_3
secondo gli indici ISTAT, che il sig. dovrà corrispondere agli stessi, Pt_1
entro il giorno 30 di ogni mese.
4) La casa sita nella Via Peppino Mereu n. 3, ex casa coniugale, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , che vi convivrà con i figli. CP_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3