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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/09/2024, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al
n. 292/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANNA LO PRESTI in sostituzione dell'avv.
GIUSEPPE TORTORA, la quale chiede la revoca dell'ordinanza che ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti.
In subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per la parte convenuta. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 292/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], c.da S. Noto n. 11 (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tortora che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede sociale e direzione generale in piazza Salimbeni
3 - 53100 (c.f. , p.i. ), rappresentata e difesa come CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 da procura in atti dall'avv. Massimo Mannocchi
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 17 febbraio 2023 proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto n. 544 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto anche nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale il pagamento di € 32.494,52 – oltre interessi e spese – per l'inadempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento n. 74185741961 del 30 aprile 2018 concesso da Controparte_1
[...]
2 Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 7 giugno 2023, veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opponente e – esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile – erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'odierna udienza la causa – ritenuta matura per la definizione – viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
Ciò premesso, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie la banca ha prodotto il contratto di finanziamento, contenente le condizioni economico-giuridiche, nonché il piano di ammortamento oltre alla prova dell'erogazione.
Al contrario controparte – pur a fronte di un atto introduttivo che lambiva, senza tuttavia ancora integrare, una fattispecie di nullità per indeterminatezza dell'oggetto
– ha mosso, nel contesto delle precisazioni ammesse con le memorie istruttorie,
3 censure sguarnite di qualsivoglia supporto probatorio, lamentando a) che “gli interessi applicati al finanziamento sono eccessivi ed usurai” e che “il tasso annuo effettivo globale debitore applicato nella pratica dalla Banca (...) è stato sempre maggiore di quello indicato in contratto, a causa non solo delle spese collegate all'erogazione del finanziamento, ma anche per le altre spese che venivano periodicamente richieste” integrando una fattispecie di usura contrattuale con riferimento agli interessi moratori (così a pag. 2 della memoria: “[l]'aver, la società finanziaria, applicato, di fatto, un tasso superiore al tasso soglia costituisce violazione della norma di cui all'art. 1815, II° comma, c.c. e la nullità degli interessi contabilizzati (...) Considerando, sin dall'atto della stipula del contratto, il tasso di interesse moratorio, includendo le spese sia di istruttoria che relative alla polizza, con esclusione della penale, il T.E.G. praticato era superiore al tasso soglia”), b) che l'applicazione dell'interesse di mora sulle rate scadute abbia determinato “non solo e non tanto un fenomeno anatocistico, ma quanto e soprattutto un tasso di interesse di fatto usuraio sopravvenuto”.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di specifica contestazione
– secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c. – deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto sostanziale, i.e. il finanziato-opponente ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati.
Solo in presenza di tale condizione, infatti, l'attore deve provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (Cass., n. 10860/2011).
Pertanto, l'opponente, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca
– come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite – non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili d'ufficio).
A fronte dell'avversa produzione di documenti dalla quale risultino, come nella specie, le condizioni contrattuali pattuite, i tassi applicati e le spese e commissioni addebitate, il debitore che contesti, vuoi nell'an vuoi nel quantum, la titolarità passiva dell'obbligazione ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità.
Nella specie, la lettura dell'atto introduttivo e delle memorie istruttorie rivela che il debitore non si è assolutamente confrontato con le condizioni del finanziamento
(e.g. mediante indicazione del tasso applicato e del tasso soglia) e che non ha fornito
4 elementi idonei a infirmare (quantomeno prima facie) la documentazione versata in atti dal creditore.
Ma vi è di più.
Anche volendo entrare nel merito delle contestazioni dell'opponente, non si può far a meno di notare che, pur se il tasso effettivamente praticato fosse stato superiore al
T.A.E.G. dell'8,56% formalmente indicato in contratto, per il trimestre di riferimento (aprile-giugno 2018) il tasso soglia riportato nel decreto ministeriale con riferimento alla specifica operazione (i.e. ALTRI FINANZIAMENTI, essendo il credito concesso a un imprenditore per nuovi investimenti) appare ampiamente rispettato.
Infatti, con riferimento agli interessi corrispettivi esso è pari al ([10,18 + 25%] + 4
-) 16,7250 %, mentre con riguardo agli interessi moratori – si noti quelli specificamente contestati – esso è pari al {[(10,18 + 3,1 %) + 25 %] + 4 =} 20,60 %
(v. sulla maggiorazione del 3,1 % l'art. 3, comma 5, del D.M. di riferimento – conoscibile ex officio come precisato da Cass., n. 35102/2022; sull'applicazione del principio di simmetria nella comparazione di grandezze omogenee, Cass., n.
26286/2019, mentre sulle modalità di calcolo v. Cass., S.U., n. 19597/2020).
A fronte di queste risultanze, su cui – si noti – non ha preso Parte_1 posizione nei propri atti, era precipuo onere del convenuto in senso sostanziale allegare argomenti volti a far ritenere che de facto il tasso soglia era stato superato.
Né infine la parte potrebbe dolersi di eventuali interessi anatocistici o di usura sopravvenuta.
La prima censura presuppone ciò che andrebbe a rigore dimostrato (quantomeno in via indiziaria), vale a dire che gli interessi moratori siano stati applicati sull'intera rata e in ogni caso omette di confrontarsi con l'argomento già consolidatosi nella giurisprudenza di merito secondo cui l'ammortamento alla francese – praticato nel caso concreto (v. piano di ammortamento allegato) – non dà luogo a un fenomeno anatocistico in quanto la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (ex multis, oltre questo Tribunale, v. Trib. Roma- sez. XVII, 24 marzo 2020, n. 5392; Trib. Milano, 27 giugno 2019, n. 6299; Trib. Milano, 14 marzo
2019, n. 2490; Trib. Parma, 21 febbraio 2019, n. 305; Trib. Ferrara, 13 febbraio
5 2019, n. 128; Trib. Parma, 29 gennaio 2019, n. 154; Trib. Parma, 10 gennaio 2019, n.
57; Trib. Livorno, 3 gennaio 2019, n. 5; Trib. Roma, 7 novembre 2018, n. 21351;
Trib. Busto Arsizio, 10 ottobre 2018, n. 1586; Trib. Catania, 11 luglio 2018, n. 2948).
Peraltro, la delibera CICR del 9 febbraio 2000 prevede espressamente, all'art 3
(efficace dal 22 aprile 2000) che nelle ipotesi di finanziamento con piano di rimborso rateale e risoluzione del contratto, come è nella specie, l'importo può produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione: “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Il provvedimento CICR, in sostanza, stabilisce che nei finanziamenti a restituzione rateizzata non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento all'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi a decorrere dalla scadenza sull'importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi (delibera che ha superato il vaglio della Corte costituzionale con sentenza n. 341/2007). Nel caso di specie tale disciplina deve trovare applicazione attesa l'espressa pattuizione delle parti (cfr. art. 4 del contratto di finanziamento). Deve comunque ritenersi che gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti al tasso richiesto in fase monitoria possano legittimamente essere contabilizzati sulle rate scadute (comprensive degli interessi corrispettivi) in quanto come noto in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale (cfr., e.g., Trib. Napoli 15 aprile 2014).
La seconda censura non tiene conto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario dovesse superare, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura (c.d. usura sopravvenuta), “non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del
6 sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., S.U., n. 24675/2017).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, una eventuale consulenza tecnica d'ufficio si sarebbe rivelata assolutamente esplorativa e, pertanto, inammissibile (v., ex multis, Cass., n. 30218/2017, alla cui stregua “[l]a consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse pertanto vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto
– delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 292/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 544/2022 emesso da questo Tribunale il 30 dicembre 2022, condannando a Parte_1 rifondere a le spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 19 settembre 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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