CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 607/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
CHIMISSO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
LUCCI del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 109/24 del 22 maggio
2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Sulmona ha accolto, regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza,
l'opposizione che ha proposto al decreto n. 93/21, peraltro già munito della provvisoria CP_1
esecuzione, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta individuale , Parte_1 della somma di € 12.800,00 dovuta per l'esecuzione di lavori extra rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto sottoscritto nell'anno 2015.
1 In estrema sintesi, nella predetta sentenza è stato dato atto che l'opponente ha lamentato l'ultimazione dei lavori sopra citati così negando la sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
A supporto delle proprie ragioni, sono state indicate due note, a firma della direzione lavori, rispettivamente del 18 e del 28 giugno 2021 (sulle quali meglio si dirà nel prosieguo).
Muovendo da tali dati ed assumendo il ritardo (con conseguente applicazione della penale prevista in contratto), la ha spiegato domanda riconvenzionale per sentire condannare la controparte al CP_1 pagamento, in proprio favore, della somma di € 35.425,00.
1.2. La ditta appaltatrice ha fornito una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta assumendo, in buona sostanza, che vi è stato (nella fase stragiudiziale e quindi in epoca anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) il riconoscimento del debito ad opera della controparte e comunque già in precedenza (trattasi nello specifico della nota della direzione lavori del 12 luglio 2018) era stata accertata l'avvenuta esecuzione dei lavori.
1.3. I passaggi salienti del percorso argomentativo del giudice di prime cure possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
- i lavori extra contratto non sono stati ultimati come comprovato dalle note della direzione lavori del 18 e del
28 giugno 2021;
- nel corso della sua escussione proprio il direttore dei lavori ha confermato che nel 2022 (quindi già pendente la lite), la ditta ha eseguito alcuni ulteriori interventi consistiti essenzialmente nella posa in opera Parte_1
di alcuni gradini e giunti della scala salvo ad un certo punto abbandonare definitivamente il cantiere;
- la scrittura privata dell'agosto 2018 contenente, perlomeno secondo la prospettazione dell'appaltatore, il riconoscimento del debito, deve essere interpretata nel senso che il pagamento della somma di € 12.800,00 era comunque subordinato all'avvenuta esecuzione dei lavori;
- in punto di diritto, non può trovare spazio, come peraltro affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di inadempimento sollevata dall'appaltatore; in altri termini, la parte che ha agito in giudizio rivendicando il pagamento del compenso dovuto in esecuzione di un contratto di appalto, non può sospendere o comunque non eseguire integralmente la prestazione lamentando la mancata corresponsione del compenso;
- i lavori si sono protratti per un tempo superiore rispetto a quello originariamente convenuto e quindi andava richiesta una variante per scongiurare il ritardo;
- la domanda riconvenzionale è stata invece rigettata per carenza di riscontro probatorio, tuttavia su tale aspetto non è stato proposto gravame;
1.4. La pronunzia del tribunale ovidiano è stata tempestivamente impugnata dalla ditta mediante Parte_1
l'articolazione di tre motivi.
2 La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie (soprattutto di matrice documentale).
Con il secondo motivo (più strettamente afferente a profili rilevanti in punto di diritto), l'appellante ha lamentato l'errata applicazione o comunque la violazione degli articoli 1460 cod civ (sull'eccezione di inadempimento) e 1666 cod civ.
L'ultimo censura si è appuntata sulle spese di lite. A tale riguardo, giova sin da subito osservare che l'odierno appellante ha proposto istanza di correzione materiale al primo giudice invocando una modifica del relativo capo non essendo stato considerato il rigetto della domanda riconvenzionale e quindi la soccombenza anche in capo alla . CP_1
L'appellata ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
I motivi vanno esaminati distintamente e per ragioni di ordine logico e sistematico occorre partire dal secondo.
3.1. Come già accennato, secondo la prospettazione dell'appellante la decisione di primo grado non ha applicato correttamente i principi di diritto in tema di riparto dell'onere della prova in situazioni analoghe a quella che ci occupa.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso in quanto:
- L''opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria, ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
- Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
- Da ultimo, le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento
3 monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U., 13.1.2022
n. 927).
- La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n. 13533).
- Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
- Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale riveste la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 2421/2006).
- Nell'ipotesi in cui è sollevata eccezione di inadempimento (anche per il caso della mancata completa esecuzione della prestazione dovuta, come accaduto nel caso di specie) si verifica un'inversione della regola probatoria e pertanto spetta al soggetto creditore dimostrare, fatto sempre salvo il limite della conformità a buona fede dell'eccezione sollevata, di aver correttamente adempiuto l'obbligazione;
- Tali principi di ordine generale vanno poi necessariamente coordinati con le peculiarità della fattispecie negoziale per cui è causa. Ed infatti, in tema di appalto (così dovendosi condividere le argomentazioni di parte appellata) anche la giurisprudenza più recente ha ribadito il principio secondo cui “In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità
e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr Cass Civ, Sez II, 23.1.2025 n. 1701). Nella motivazione, in particolare, si legge che la “…distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio
l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare
4 di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta”;
- Ed allora, trasfondendo tali principi al caso di specie deve trarsi la logica conclusione che l'appaltatore
è tenuto a dimostrare di aver eseguito integralmente la propria obbligazione trattandosi di circostanza che comporta il sorgere del proprio diritto al pagamento del compenso ai sensi dell'art. 1665 cod civ
(tale norma deve ritenersi preferibile rispetto a quella- art 1666- menzionata nell'atto di appello);
- La conseguenza che deriva dalla mancata esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore non può che essere il rigetto della domanda dallo stesso proposta di pagamento del compenso (cfr Cass
Civ, Sez II, 23.9.2024 n. 25410);
- Collocandosi in questa prospettiva ben si comprende come sia del tutto irrilevante il richiamo all'art. 1455 cod civ e quindi al tema della valutazione della gravità dell'inadempimento che, in effetti, deve ritenersi applicabile al diverso caso dell'azione di risoluzione;
- In definitiva, si tratta di verificare l'avvenuto adempimento della prestazione da parte dell'appaltatore e la conformità dell'eccezione di inadempimento alla generale regola di condotta della buona fede;
3.2.1. Su tali aspetti nevralgici della controversia si incentra il primo motivo di gravame.
Secondo la tesi del il vulnus della sentenza impugnata risiede nel non aver adeguatamente valutato Parte_1
le risultanze probatorie e segnatamente che:
a) Le grate e la ringhiera non hanno costituito oggetto del contratto di appalto;
b) Le comunicazioni citate dal primo giudice della direzione lavori, oltre ad essere immediatamente successive alla notifica del decreto ingiuntivo, non possono essere opposte a terzi (secondo quanto previsto dall'art. 2704 cod civ) essendo sprovviste di data certa;
c) Anche l'ulteriore ordine di servizio del 19 luglio 2021 è stato adottato dopo la richiesta di pagamento del corrispettivo;
Le argomentazioni dell'appellante, però, non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
3.2.2. Innanzitutto, non avendovi provveduto, è doveroso procedere alla ricostruzione della cornice probatoria al cui interno si è dipanata la vicenda che ci occupa ed a tal fine merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
Tra le parti in causa è intercorso un contratto di appalto sottoscritto (anche se in assenza di una data precisa) nell'anno 2015 successivamente al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Vittorito per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'immobile sito in località Piano
Santa Maria.
I principali termini dell'accordo possono essere così sintetizzati:
5 - L'oggetto dei lavori ha riguardato la realizzazione di 2 balconi, di una scala in cemento armato,
l'esecuzione di opere di finitura della gradinata e del balconi con materiale indicato dalla committenza;
- Il compenso è stato fissato a corpo nella misura complessiva di € 25.000,00 con pagamenti suddivisi in tre tranches;
- La durata di esecuzione dei lavori è stata indicata in 120 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì);
Dalla disamina dell'ulteriore materiale documentale è emerso inoltre che:
- È stata concordata l'esecuzione di lavori extra contratto (quelli per l'appunto oggetto dell'iniziativa monitoria) che hanno riguardato (come riportato nel verbale del 27 agosto 2018) la realizzazione della scala in c.a., la modifica della larghezza dei balconi, la realizzazione di 4 piattabande, l'aumento dello spessore della platea dell'area dove è posta la scala;
- I lavori hanno avuto inizio il 1 giugno 2015;
- Il 12 luglio 2018, la direzione lavori ha comunicato al (su espressa sua richiesta) l'avvenuta Parte_1
esecuzione dei lavori extra contratto;
- A distanza di un mese, le pari hanno sottoscritto un verbale in cui in effetti la ha assunto CP_1
l'impegno al pagamento della somma di € 12.500,00 dovuta per tali lavori “dando atto dell'esecuzione” di tali lavori;
- Successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, sempre la direzione lavori ha comunicato alla che non sono stati eseguiti i seguenti lavori: posa di gradini in pietra, giunti di collegamento CP_1
dei balconi, rifinitura dei balconi con pavimentazione per esterni, posa in opera della righiera;
- Il 28 giugno 2021, sempre la direzione lavori ha attestato alla committenza la mancata ultimazione dei lavori tanto da comportare un ritardo nel cronoprogramma di 1417 giorni;
All'interno di tale quadro vanno inserite le risultanze delle prove orali espletate in corso di causa.
I testi di parte appellante (il fratello ed un lavoratore che ha autonomamente operato nel cantiere) hanno dichiarato che “… i lavori che mi vengono letti non sono stati eseguito poiché i lavori che mi vengono letti non facevano parte dell'appalto in particolare posa dei gradini in pietra la fornitura c'è stata li ho portati io
e la posa non è stata fatta perché io ho chiesto dei soldi a mio fratello per fare la posa in opera e lui me mi ha negati poiché a sua volta non era stato pagato dalla ” (deposizione di CP_1 Testimone_1 all'udienza del 22 febbraio 2023) e che “i lavori indicati nella domanda n.1 so che non facevano parte dell'appalto e questo per averlo saputo da ” (deposizione di alla stessa Controparte_2 Testimone_2
data).
Il direttore dei lavori, invece, alla successiva udienza del 22 maggio 2023, ha riferito “…non è vero ha finito di realizzare la scala, estate 2022, ma non ha provveduto a rifinirla ultimamente ha messo i giunti e ha messo
i gradini fino a mezza scala…… si è vero attualmente è abbandonato noi non possiamo chiudere i lavori se questi non vengono terminati”.
6 3.2.3. Dal quadro così tratteggiato possono quindi trarsi le seguenti considerazioni che consentono di condividere la soluzione adottata dal primo giudice:
- i lavori all'interno del cantiere non sono stati ultimati;
- a corroborare tale opzione non solo vi è la deposizione del direttore dei lavori, ma anche e soprattutto la stessa ammissione del che ha inteso giustificare tale sua scelta ritenendola (ma come si è già detto Parte_1
non correttamente) inquadrabile all'interno del rimedio generale dell'eccezione di inadempimento;
- tali essenziali considerazioni consentono di superare il contenuto della prima nota del 12 luglio 2018 della direzione lavori così come deve ritenersi che nel verbale redatto il 27 agosto 2018, la promessa di pagamento della somma di € 12.800,00 fosse subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori;
- poco persuasiva in logica, ancor prima che in diritto, deve ritenersi poi la deduzione sostenuta dall'appellante sul fatto che la posa in opera delle grate e della ringhiera non fosse inserita nell'accordo; la scala in cemento armato avrebbe dovuto consentire l'accesso dall'esterno ai balconi dei piani superiori dell'immobile (come peraltro ben evincibile anche dalla riproduzione fotografica dello stato luoghi (cfr doc d) di parte appellante); deve quindi inferirsi da tale circostanza che l'obbligazione dell'appaltatore ha riguardato la realizzazione della scala sino al punto di garantirne l'effettivo utilizzo e quindi essere ricompresa anche di tutto quanto necessario
(è il caso della ringhiera) per garantire l'accesso ai piani superiori;
peraltro, nel contratto è stata espressamente fatta salva anche la possibilità, mediante subappalto, di avvalersi per l'esecuzione dei lavori di altri soggetti;
-le prove orali addotte dall'appellante non hanno contribuito a favorire un diverso inquadramento dei fatti;
il fratello del ha genericamente riferito (sentito a prova contraria) che i lavori indicati nel capitolo Parte_1
di prova (trattasi nello specifico del capitolo della seconda memoria della e dei seguenti interventi CP_1
posa dei gradini in pietra;
giunti di collegamento con i balconi;
rifinitura dei balconi con pavimentazione per esterni;
ringhiera di protezione in metallo) non facevano parte del contratto di appalto. L'altro testimone, invece, ha confermato di aver appreso sui lavori direttamente dal e pertanto trattasi di un'evidente Parte_1
testimonianza de relato actoris come tale inutilizzabile e comunque irrilevante ai fini della decisione;
-l'eccezione di inadempimento sollevata dalla deve ritenersi conforme a buona fede per il solo fatto CP_1
che il mancato completamento dei lavori ha di fatto reso inservibile la scala esterna in cemento armato;
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni sin qui svolte il primo motivo di appello deve essere rigettato.
3.3. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per quanto concerne l'ultima doglianza sul regime delle spese di lite.
Il primo giudice, come anticipato, ho posto, secondo il principio della soccombenza, tali spese a carico unicamente dal . Parte_1
7 Tale soluzione, tuttavia, non può essere condivisa in quanto nella regolamentazione delle spese occorreva in effetti, e come sostenuto dall'appellante, tener conto del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni per un importo peraltro non esiguo essendo stato stimato nell'importo complessivo di circa 35.000 euro.
Ne deriva, pertanto, che vertendosi in un'ipotesi di soccombenza reciproca le spese del primo grado devono essere integralmente compensate tra le parti.
4. In ultimo, quanto alle spese del presente grado deve applicarsi il principio della soccombenza con compensazione parziale (nella misura di 1/3) atteso comunque il rigetto dei primi due motivi di impugnazione.
Tali spese vanno regolate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 2.644,00 (pari ad 1/3 di € 3.966,00) per compensi professionali attenendosi CP_1
ai valori medi di liquidazione secondo il D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000 con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 109/24 del Tribunale di Sulmona così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado;
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 2.644,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
8 9