Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/04/2025, n. 8910
CASS
Ordinanza 4 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 30 gennaio 2025, riguardante la validità della notifica di una cartella di pagamento. Il ricorrente contestava la legittimità della notifica, sostenendo che fosse stata effettuata in violazione delle disposizioni di legge, in particolare dell'art. 140 c.p.c., e della legge n. 890/1982. Il contribuente sosteneva che la notifica fosse avvenuta in un contesto di "irreperibilità relativa", per cui l'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola prova di spedizione.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la notifica era stata effettuata correttamente, in quanto il contribuente era stato temporaneamente assente e la cartella era stata depositata presso la casa comunale. La Corte ha sottolineato che, in base alla normativa vigente al momento della notifica, non era necessaria l'effettiva ricezione della raccomandata informativa. Inoltre, ha evidenziato che la notifica era già divenuta definitiva per mancata impugnazione prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, che ha modificato le regole di notifica. Pertanto, la Corte ha confermato la validità della notifica e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973) è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/04/2025, n. 8910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8910
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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