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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 215/25 Registro generale Appello Lavoro n. 720/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU PRESIDENTE Dott. Giovanni CASELLA CONSIGLIERE REL. Dott. Andrea ONESTI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. n. 3734/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott. Lombardi, discussa all'udienza collegiale del 6 marzo 2025 e promossa
DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Valsecchi, ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio sito in Monza, Via Mosè Bianchi, n. 14
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante TR pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Guglielmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 56
E
(ora Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio legale Avolio e Associati” in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
“.per Parte_3
“accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dal 26.2.2018 al 15.7.2021, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell a _4 Controparte_3 Controparte_5 parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e
[1] dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora RO
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente Controparte_3 anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora TR _4 CP
, in solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] : (i) della somma di Euro 5.805,46 (cinquemilaottocentocinque/46) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
.per Parte_1
“accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 al 31.10.2018, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell a _4 Controparte_3 CP_5 CP parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora RO
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente Controparte_3 anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora TR _4 CP
, in solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] : (i) della somma di Euro 6.487,94 (seimilaquattrocentoottantasette/94) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
.per Parte_2
“accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 al1'1.9.2019, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell a _4 Controparte_3 Controparte_5 parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora RO
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente Controparte_3 anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora TR _4 CP
, in solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] : (i) della somma di Euro 7.540,68 (settemilacinquecentoquaranta/68) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
- il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
condanna e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Valsecchi;
sentenza provvisoriamente esecutiva”.
PER TEMPOR:
“Nel merito:
-Confermare la Sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande ed istanze proposte dalle appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, con ogni e più opportuna statuizione. In via subordinata:
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive chieste con riferimento al periodo precedente il quinquennio dalla data di costituzione in mora delle ricorrenti, con ogni conseguente statuizione;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse dalle ricorrenti nei confronti di
accertare e dichiarare il diritto della stessa ad essere garantita, manlevata e tenuta indenne da CP_6 CP_6 [...]
(oggi in relazione a ogni onere e/o somma eventualmente dovuti Controparte_7 Controparte_3 alla ricorrente secondo i titoli da questa azionati, ovvero, il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti di con conseguente condanna della stessa CP_6 CP_7 [...] (oggi al pagamento/rimborso in favore di di tutti gli oneri e/o CP_7 Controparte_3 CP_6 somme oggetto di eventuale condanna secondo i titoli azionati dai ricorrenti e a questi connessi ed anche a titolo di spese legali. In ogni caso:
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
PER ASST:
“in principalità, per la reiezione dell'appello;
[2] in subordine, nella denegata ipotesi in cui la pretesa delle originarie ricorrenti dovesse trovare ingresso, e salvo gravame
- in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione dei crediti eventualmente maturati sino al 23 febbraio 2018 dalle sigg.re e Parte_2 Parte_1
- nel merito, per la riduzione, per quanto di ragione, degli importi eventualmente oggetto di condanna. Vinte spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3734/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott. Lombardi), ha rigettato i ricorsi, poi riuniti, con cui le sig.re , Parte_1
, in contraddittorio con Parte_2 Parte_3
Controparte_8 RO
, hanno lamentato il mancato rispetto del principio di parità di
[...] trattamento e del disposto di cui all'art. 5, 1° comma, della Direttiva europea n. 104 del 2008, all'art. 35, 1° comma, del D. Lgs. N. 81/15 e all'art. 30, 1° e 8° comma del C.C.N.L. per le Agenzie di Somministrazione, rivendicando il proprio diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore ora . _4 Controparte_3
In particolare, le lavoratrici, operatrici sociosanitarie che avevano prestato servizio presso la struttura sanitaria convenuta in forza di contratti di somministrazione per tramite della società hanno lamentato la CP_6 mancata percezione delle seguenti voci retributive riconosciute invece ai dipendenti dell' a parità di mansioni: RAR, tempo tuta o tempo _4 vestizione, premio Covid 2020, premio di produttività' collettiva e festa del Santo Patrono. A sostegno del proprio ricorso, le lavoratrici hanno dichiarato che il diritto alla parità di trattamento dalle stesse rivendicato era già stato oggetto di accertamento giudiziale. In particolare, il Tribunale di Monza, in vicenda analoga, aveva dichiarato il diritto di parte ricorrente “al medesimo trattamento retributivo e previdenziale riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da _4 di Monza a parità di mansioni”. sulla base della circostanza che “sul punto l' _4 nulla ha dedotto o contestato, né ha fornito prova del contrario”. Il primo giudice ha premesso che, indipendente dal fatto che tale pronuncia non potrebbe spiegare efficacia di giudicato nei confronti delle odierne ricorrenti, deve ritenersi che il Tribunale di Monza abbia sancito il diritto ad un medesimo trattamento retributivo senza sancire il diritto a precise voci. Il Tribunale, come già evidenziato in altri precedenti intervenuti a proposito di queste domande specifiche, ha rigettato il ricorso ritenendo che le lavoratrici non avessero soddisfatto i requisiti assertivi e probatori minimi per consentire la positiva valutazione delle voci di credito azionate.
-Quanto alle c.d. RAR (Risorse Aggiuntive Aziendali) il primo giudice ha rilevato che gli accordi aziendali del 2014 che disciplinavano l'erogazione di tali risorse prevedevano che le stesse fossero attribuite al raggiungimento di determinati obiettivi e quelli del 2021 prevedevano l'attribuzione ai dipendenti che avevano effettivamente partecipato all'emergenza Covid. Le lavoratrici non avrebbero, tuttavia, né allegato né chiesto di provare alcunché in relazione agli obiettivi
[3] raggiunti né in relazione all'effettivo impegno profuso nel corso dell'emergenza Covid.
-Analogo ragionamento dovrebbe essere svolto con riguardo al premio di produttività collettiva.
-Con riguardo al premio Covid 2020 le ricorrenti, parimenti, non avrebbero dimostrato di aver prestato continuativamente la propria attività in specifici reparti Covid, requisito necessario per l'elargizione di tale emolumento.
-Quanto alla festività del Santo Patrono di Monza del 24 giugno, le lavoratrici non avrebbero allegato né dimostrato di aver svolto l'attività lavorativa in tale giornata.
-Quanto al tempo di vestizione, il primo giudice ha rilevato che “In forza dell'accordo aziendale sindacale (doc. 13 ASST), le parti sociali hanno concordato un tempo di vestizione pari a 13 minuti, suddiviso in sei minuti all'inizio del turno (vestizione) e in sette minuti alla fine del turno (svestizione). I turni dei lavoratori sono spalmati su tre o su due. Le ricorrenti non hanno, in alcun modo, provveduto alla specificazione della concreta organizzazione del loro orario, su due o su tre turni, né quanto tempo impiegassero a vestire e svestire la divisa, quando provvedessero a indossarla e quando a toglierla, quando procedessero a timbrare, se prima o dopo aver messo e dismesso la divisa. Deduzioni queste che i lavoratori ben avrebbero potuto fare in quanto afferenti circostanze a loro ben note e che non possono dirsi negativamente condizionate dalla mancata disponibilità dei fogli presenza. E, invero, ancorché ne fossero venuti in possesso, i documenti non sarebbero valsi a dimostrare i tempi di vestizione, l'anteriorità o posteriorità della vestizione rispetto alle timbrature, elementi questi essenziali al fine di comprendere quale fosse l'intervallo temporale inteso come orario di lavoro e quale quello remunerato» (Trib. Milano, est. , 3 luglio 2023, n. 2408).” Per_1
.Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso con compensazione integrale delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 5/7/24 le lavoratrici hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi: 1) Errata interpretazione delle pronunce rese dai Giudici di Monza;
manifesta contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio di non contestazione e del divieto di “ne bis in idem”. Con un primo motivo, le appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la natura dei precedenti monzesi come giudizi di accertamento della sussistenza del diritto dei lavoratori somministrati, proprio in ragione della mancanza assoluta di deduzioni da parte di mancanza che Controparte_3 assumeva ed assume valore determinante in virtù del principio di non contestazione, così come cristallizzato all'art. 115, co. 1, c.p.c. Nell'ottica del gravame, “se il Giudice di prime cure avesse tratto le dovute conseguenze dall'analisi delle precedenti pronunce, avrebbe dovuto pronunciarsi non già sull'an del diritto – già accertato! – bensì esclusivamente sulla sua
[4] quantificazione. Ragion per cui la sentenza impugnata violerebbe in primis il principio del ne bis in idem in forza del quale, com'è ben noto, è precluso al giudice di pronunciarsi una seconda volta su quanto ha già formato oggetto di un precedente giudizio e a nulla potendo valere il fatto che non avesse CP_6 partecipato al giudizio monzese”.
2) Sulla affermata carenza di allegazione relativamente a RAR, premio Covid 2020 e premio di produttività: violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e
3, D.Lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.Lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione); violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio per le voci retributive variabili e accessorie da riconoscere ai lavoratori in somministrazione; errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie Con il secondo motivo di gravame, le odierne appellanti impugnano inoltre le statuizioni del primo giudice in merito al mancato riconoscimento della RAR, del premio Covid 2020 e del premio di produttività collettiva. Sostengono che le RAR e il premio di produttività siano stati previsti e disciplinati da accordi regionali e aziendali esclusivamente in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale, con esclusione quindi del personale somministrato. Peraltro, la stessa avrebbe affermato che “è a Controparte_3 livello regionale – oltre che per effetto di specifici accordi aziendali applicativi – che il beneficio economico in parola viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dall'azienda sanitaria pubblica: accordi rispetto ai quali il ricorso non dirige alcuna censura”. Osservavano inoltre che se anche le odierne appellanti avessero dedotto di aver centrato gli obiettivi, comunque ciò non avrebbe potuto condurre al riconoscimento delle RAR in suo favore, perché ciò che rileva è la violazione iniziale del principio di parità di trattamento, ossia il fatto che le RAR sono state previste e disciplinate escludendo i somministrati. Sostengono inoltre che le RAR siano state, negli anni di riferimento, attribuite indistintamente a tutto il personale dipendente dell' operante “in corsia” all'interno _4 dell' di Monza. In ogni caso, le lavoratrici avrebbero CP_5 CP allegato di aver svolto in detto periodo attività “in corsia”. Le censure svolte con riferimento al diniego delle RAR per asserita mancata allegazione valgono anche con riferimento al premio di produttività collettiva e al premio Covid 2020. Tanto per il premio di produttività quanto per il premio Covid, invero, in perfetta analogia con le RAR, la corretta ripartizione degli oneri probatori imponeva alle lavoratrici di allegare la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento – cosa che le odierne appellanti hanno fatto –, mentre sarebbe stato onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa.
[5] 3) Sulla affermata carenza di allegazione relativamente alle retribuzioni per il tempo di vestizione e per il Santo Patrono: violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3, D.Lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.Lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione); errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie. Quanto alle retribuzioni dovute per il tempo di vestizione sostiene che per detta voce vi fosse una obbligazione retributiva in capo alla società di somministrazione, e che non abbia adempiuto. La lavoratrice aveva CP_6 quindi assolto al proprio onere probatorio, dovendo, come specificato da costante giurisprudenza, soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza. In ogni caso, potrebbero essere acquisite le timbrature “di modo da veder confermata la sfasatura fra le sue buste paga e l'orario di lavoro effettivamente osservato”. Quanto alle maggiorazioni per il riportano alle argomentazioni già svolte in Parte_4 merito alla ripartizione dell'onere probatorio. “In ogni caso, per fugare ogni dubbio, si ribadisce la richiesta di acquisizione agli atti delle timbrature (sempre sin qui negate dalle odierne appellate) per il periodo di riferimento, non essendo sufficienti le buste paga in possesso dell'appellante (e allegate al ricorso di primo grado), in quanto quest'ultime recano il complessivo delle giornate lavorate sul mese ma non l'esatta indicazione di quali giornate siano state lavorate durante il mese.”
Con memoria depositata in data 11/10/24 si è costituita la
[...]
chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo Controparte_3 grado, difendendo in sostanza la sentenza impugnata, ribadendo che riconoscere sic et simpliciter gli emolumenti rivendicati ai lavoratori somministrati, come preteso da controparte, senza alcuna verifica dei presupposti previsti dai richiamati accordi, vorrebbe dire accordare ai somministrati un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti dell' i quali, ove _4 necessitassero della tutela giudiziale per ottenere il beneficio, dovrebbero pur sempre allegare e dimostrare di possedere i requisiti di erogazione, a tal fine non essendo sufficiente la mera condizione di dipendente.
Con memoria depositata in data 11/10/24 si è costituita chiedendo il CP_6 rigetto dell'appello avversario e, in via subordinata, reiterando la propria domanda di garanzia e manleva nei confronti del CP
All'udienza di discussione, disposta l'integrazione dei conteggi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[6] L'appello è fondato per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 1141/2024, le cui argomentazioni vengono qui di seguito riportate e condivise.
Il primo Giudice, dopo aver dato atto che il Tribunale di Monza aveva dichiarato il diritto delle lavoratrici al medesimo trattamento retributivo e previdenziale riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da a parità di _4 mansioni, ha ritenuto però che la questione della pregressa decisione, in ogni caso, non potesse incidere sulla pronunzia finale. Ad avviso del Collegio, tale decisione non è coerente con gli effetti che discendono dal passaggio in giudicato della sentenza in esame. Il Tribunale monzese, invero, quanto alle differenze retributive oggetto del presente giudizio, ha espressamente accolto la domanda di accertamento del diritto al medesimo trattamento economico (retributivo e contributivo) riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da di Monza a parità di mansioni in _4 costanza delle singole missioni. La domanda è infatti fondata alla luce dell'art. 35 dlvo 81/15, per cui per tutta la durata della missione i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Lo stesso Tribunale dava atto che i ricorrenti avevano allegato che il trattamento economico che era stato loro applicato era sempre stato inferiore a quello dei dipendenti dell'utilizzatore svolgenti le stesse mansioni. In particolare, non avevano goduto di istituti quali il RAP, l'indennità di vestizione, il tempo di consegna a fine turno, la festività del patrono il 24 giugno etc. e tale circostanza non era stata contestata dalla resistente. Ebbene, tale pronunzia, avendo dichiarato il diritto delle odierne appellanti alla parità di trattamento, ha riconosciuto altresì la fondatezza alla pretesa creditoria delle lavoratrici avente ad oggetto la corresponsione delle medesime voci che poi hanno formato oggetto del giudizio attuale, e ciò sulla base del fatto che, sul punto, l' nulla aveva dedotto o contestato, né aveva fornito prova del contrario. _4
Non si tratta, nella specie, di una situazione assimilabile a quella delle sentenze di condanna generica. Invero, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Da ciò si deduce che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza (vedi Cass., 28-3- 2023, n. 8729).
[7] In questo caso, invece, il Tribunale di Monza non si è limitato a dichiarare genericamente la sussistenza di un pregiudizio 'potenziale', ma ha accertato che l'avvenuta violazione del diritto alla parità di trattamento è stata determinata in concreto dalla mancata corresponsione delle voci retributive specificamente individuate. Non può infatti ridursi la portata di tale sentenza ad una mera enunciazione astratta del principio contenuto nel citato art. 35. La pronuncia, invero, è stata emessa sul presupposto dell'avvenuta violazione in concreto della parità di trattamento. In effetti, tale diritto è stato riconosciuto dal Tribunale di Monza sulla base del contenuto dei ricorsi (allegati), nell'ambito dei quali era stato dedotto che i lavoratori, contrariamente a quanto riportato nei distinti contratti, non hanno lo stesso trattamento economico dei dipendenti dell'utilizzatore che svolgono le medesime mansioni, bensì un trattamento economico inferiore. Ed infatti, alle ricorrenti non sono riconosciuti gli istituti contrattuali invece ad appannaggio del personale di di Monza, quali a titolo esemplificativo: RAR;
indennità di _4 vestizione;
tempo di consegna a fine turno;
festività Santo Patrono Monza il 24 Giugno. Il giudicato, quindi, si è formato non solo sull'accertamento generico del diritto delle lavoratrici somministrate alla parità di trattamento, ma anche sull'avvenuta sua violazione e, quindi, sulle voci retributive non corrisposte che hanno determinato in concreto la violazione di tale diritto. Pertanto, il Giudice, successivamente adìto per quantificare le differenze retributive, non è più chiamato a valutare 'se' e 'quali' voci abbiano causato la violazione del citato art. 35 (in quanto tale valutazione è già stata concretamente effettuata dal primo Giudice), ma deve limitarsi a verificare l'entità di tali elementi retributivi (pacificamente non corrisposti), definendone i criteri di calcolo. Il Tribunale di Milano, pertanto, avrebbe dovuto coerentemente provvedere sul quantum senza sindacare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle voci retributive richieste dai ricorrenti.
In ogni caso, la pretesa retributiva azionata dagli appellanti deve ritenersi fondata in considerazione del fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – il datore di lavoro e il committente non hanno adempiuto i loro rispettivi oneri probatori. Una volta, infatti, assodato che il lavoratore somministrato ha diritto al medesimo trattamento dei dipendenti del committente che svolgono le stesse mansioni (come stabilito dall'art. 35 del dlgs 81/2025 secondo cui “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente
[8] non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”), spetta al lavoratore–creditore dedurre il mancato pagamento della corretta retribuzione rispetto agli omologhi dipendenti dell'utilizzatore, spettando invece alle controparti dimostrare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria. Nello specifico, quindi, è sufficiente che il lavoratore somministrato si limiti a censurare la mancata corresponsione di voci retributive, riconosciute invece ai dipendenti dell'utilizzatrice che svolgono le sue stesse mansioni, spettando invece alla controparte dimostrare la sostanziale diversità delle mansioni assunte in comparazione ovvero, in assenza di tale contestazione (come nella specie), le ragioni della mancata erogazione delle componenti retributive (perché ad es., legate a presupposti soggettivi/oggettivi non posseduti dal somministrato o a particolari e diverse modalità esecutive della prestazione, etc.). Per costante giurisprudenza, il concetto di trattamento economico 'complessivo' non dev'essere limitato ai soli istituti contrattuali minimi, ma dev'essere esteso a tutte le componenti retributive, comprese quelle variabili o legate al raggiungimento di obiettivi. Il terzo comma del citato art. 35 attribuisce all'autonomia collettiva non già il diritto di escludere i lavoratori somministrati dai premi di risultato, ma esclusivamente la facoltà di stabilirne i criteri di erogazione. Il comma terzo ha quindi mera funzione di specificazione del principio di parità, affermato in via generale dal primo comma della medesima norma, in relazione alle caratteristiche del caso concreto: interpretazione che si pone in continuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sul previgente art. 23, quarto comma, Decreto Legislativo n. 276/2003. Recentemente, inoltre, la CGUE, con sentenza 24 ottobre 2024 n. C-441/23, si è espressa sul lavoro tramite agenzia interinale, confermando il principio secondo cui i lavoratori somministrati hanno diritto di percepire una retribuzione almeno pari a quella che avrebbero percepito se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice: “In forza dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104, i lavoratori tramite agenzia interinale, per la durata della loro missione presso un'impresa utilizzatrice, devono beneficiare di condizioni di base di lavoro e di occupazione almeno uguali a quelle che sarebbero loro applicabili se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi lo stesso lavoro. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva definisce le «condizioni di base di lavoro e d'occupazione» come quelle stabilite da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, da contratti collettivi e/o da qualsiasi altra disposizione generale e vincolante in vigore nell'impresa utilizzatrice, relative, in particolare, alla retribuzione. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello
[9] che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa”. Anche il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 13/2019, segue tale interpretazione, affermando che, “nel caso i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedano la corresponsione di premi di risultato o di produttività (e simili), essi devono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogato secondo le modalità previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione)”. Il CCNL Agenzie di somministrazione, art. 30, prevede espressamente che “in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione e risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo tempi e modalità previsti dagli accordi stessi…”. Dunque, per diretta previsione di legge interna ed eurounitaria nonchè di contrattazione collettiva nazionale, il diritto dei lavoratori somministrati di ricevere le voci retributive premiali discende dal solo fatto che tali emolumenti siano previsti dai contratti collettivi aziendali dell'utilizzatore. La stessa Suprema Corte, in tema di “compenso incentivante”, riconosciuto ai soli dipendenti a tempo indeterminato e non erogato ai lavoratori a termine (per i quali
– analogamente ai lavoratori somministrati – vige il principio di non discriminazione e, quindi, di parità di trattamento), ha affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la “sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento nel trattamento dei propri dipendenti”, dovendo, invece, “i lavoratori, nell'agire per l'adempimento dell'obbligo datoriale di corresponsione del compenso incentivante, [provare], quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato e l'inquadramento ricevuto”. In caso di mancata contestazione di tali elementi, spetta, quindi, al datore – a fronte dell'allegato inadempimento – “dimostrare il fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata” (vedi, ex plurimis, Cass., 27/11/2015, n.24309). Tale orientamento è coerente con le ordinarie regole poste a presidio della corretta ripartizione del regime probatorio in forza delle quali al creditore è sufficiente la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa. Nella specie, le lavoratrici, odierne appellanti, hanno specificamente dedotto nell'atto introduttivo
- di aver svolto le proprie prestazioni lavorative per l' presso i vari _4 reparti all'interno dell' ; CP_5 CP
[10] -che, nello svolgimento delle mansioni di operatore sociosanitario – consistite sostanzialmente nell'assistenza ai pazienti;
nel compimento di servizi d'igiene personale a favore dei medesimi;
nella distribuzione nei loro confronti di terapie farmacologiche e pasti;
all'occorrenza, nell'effettuazione di elettrocardiogrammi – erano state inquadrate da parte di nel livello BS previsto dal CCNL CP_6
Agenzie per il Lavoro;
-che, in forza delle relative assegnazioni e a parità di mansioni, avrebbero dovuto percepire, da parte di lo stesso trattamento economico garantito da CP_6 _4
a favore dei propri dipendenti diretti all'interno del precitato
[...] CP_5 durante il periodo che le hanno viste assegnate all' all'interno _4 dell' nell'esercizio delle mansioni sopra descritte, non Controparte_5 hanno ricevuto lo stesso trattamento economico che l'utilizzatore, per le sue stesse mansioni e/o, comunque, per gli addetti operanti “in corsia”, ha riconosciuto e riconosce invece ai propri dipendenti diretti con i quali, fra l'altro, le medesime ricorrenti hanno anche condiviso i turni di servizio e, in alcuni casi, provveduto alla loro sostituzione;
-che, in particolare, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di CP_6 assegnate all' all'interno dell' , risulta non aver _4 Controparte_5 percepito (avendone invece pieno diritto cfr. doc. 2) le seguenti voci retributive: (i) RAR;
(ii) cd. tempo tuta o tempo di vestizione;
(iii) premio COVID 2020; (iv) premio di produttività collettiva;
(v) festa del Santo Patrono (24.6). A fronte, quindi, di tali specifiche allegazioni (non contestate) da parte dei lavoratori somministrati, incombeva in capo a – quale loro datrice di CP_6 lavoro – e all' – quale utilizzatrice – l'onere di provare fatti estintivi o _4 impeditivi all'operatività ex lege del principio di parità di trattamento. Le parti appellate non hanno fornito alcuna prova idonea in grado di paralizzare le pretese economiche azionate dai lavoratori. In particolare, in relazione alla voce retributiva RAR, si rileva che l' nella _4 propria memoria di primo grado ha ammesso che “il beneficio economico in parola viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dall'
[...]
”, senza, peraltro, contestare di aver riconosciuto il beneficio ai Parte_5 propri addetti a parità di mansioni con le ricorrenti. Tale difesa non merita accoglimento perché finisce per giustificare contra legem il trattamento deteriore dei lavoratori somministrati, esclusi a priori dalle provvidenze premiali e perciò ingiustamente discriminati rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore. Era onere degli appellati dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei lavoratori somministrati rispetto ai colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice. In ordine alla quantificazione delle RAR, essa deriva per tabulas dall'applicazione delle previsioni degli accordi prodotti dalla nel primo grado di _4 giudizio, i quali prevedono un importo base, inizialmente pari a Euro 616,00, poi ridotto a Euro 581,00 annui, cui si somma un ulteriore importo di valore pari a
[11] Euro 227,00 annui. Quest'ultimo importo è connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa su 3 turni a copertura delle 24 ore, che è pacificamente il caso delle odierne appellanti (la stessa ha confermato, nell'ambito _4 del relativo 'accordo quadro' del 28.3.2014, l'orario ripartito su tre turni (7,00 / 13,00 – 14,00 / 20,00 – 21,00 / 7,00); vedi, inoltre, la memoria Tempor di primo grado, secondo cui le ricorrenti hanno lavorato a diverse riprese nel periodo dall'1.4.2014 al 30.09.2021 in somministrazione presso l'utilizzatrice CP_7 di Monza con un orario di lavoro diversificato per tempo, ma,
[...] maggiormente, di 30 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica secondo una turnistica mensile sulle 24 ore senza alcuna differenziazione fra diurno / notturno e ciò a conferma di una disponibilità 24 / 24 h.).
Con riferimento al premio di produttività, in analogia con le RAR, la corretta ripartizione degli oneri probatori imponeva al lavoratore di allegare la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento (violazione del diritto di parità di trattamento), mentre sarebbe stato onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa. Peraltro, con specifico riferimento a tale premio, l' anche in questo caso, _4 non ha negato di aver corrisposto la relativa voce al proprio personale inquadrato come operatore sociosanitario, ma ha sostenuto di non aver potuto destinare al personale somministrato risorse finanziarie riservate ab origine solamente ai propri dipendenti. Tale tesi non è decisiva in quanto, come sopra enunciato, l'esclusione dalla retribuzione premiale, pregiudica in modo illegittimo i lavoratori somministrati, riservando ad essi un trattamento retributivo deteriore in contrasto col citato art. 35. Per costante giurisprudenza, inoltre, “con specifico riguardo al vincolo di "invarianza della spesa", secondo quanto affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenza n. 132 del 2014) il suddetto vincolo posto all'interno di normative di ampia portata "va riferito agli oneri complessivi dell'intervento legislativo, comportando conseguentemente una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni". Sicché tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravi di spesa con quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri o anche vantaggiosi in termini di equilibrio complessivo degli effetti economico finanziari prodotti dalla nuova normativa (vedi anche: sentenze n. 108 del 2014; n. 70 e 115 del 2012). Inoltre, il rispetto di tale vincolo, nell'ambito del lavoro pubblico, non può mai comportare che si pervenga ad un assetto dei rapporti che possa irragionevolmente creare un potenziale vulnus al principio di parità di trattamento, che le Amministrazioni Pubbliche devono garantire (Corte cost., sentenza n. 311 del 2009)” (vedi, ex plurimis, Cass., 30/11/2018, n.31087).
[12] La stessa Consulta, infatti, ha più volte ribadito che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta 'in sé' la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia 'neutralizzato' con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2014). Nella specie, sulla base dei documenti acquisiti in corso di causa, l'appellante ha provveduto a quantificare tale premio sulla base di una 'media', calcolata tra tutti i premi corrisposti al personale 'di corsia', avente le caratteristiche del ricorrente (operatore sociosanitario categoria BS). Tale modalità – che poggia su riscontri oggettivi – risponde pienamente ad un ponderato criterio equitativo. Nella specie, poi, nessuna deduzione specifica è stata svolta dall' per _4 dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore somministrato rispetto ai suoi colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice. La circostanza – evidenziata in sede di discussione dall' – che, in un solo _4 caso, il premio di produttività non è stato riconosciuto, non pare affatto decisiva poiché, non essendo state esplicitate le motivazioni della mancata erogazione, non permette di valutarne la rilevanza e l'incidenza in capo all'appellante (potendo, ad es., il diniego essere determinato da ragioni soggettive o motivi disciplinari e non invece costituire l'esito di un procedimento valutativo – neppure decritto – circa il mancato raggiungimento degli obiettivi del reparto).
Anche per quanto attiene al premio Covid restano ferme le argomentazioni già svolte in merito al riparto degli oneri probatori con riferimento ai RAR e al premio di produttività. Il primo Giudice ha negato la voce premiale sostenendo che il premio Covid presuppone la prestazione del servizio in determinati reparti. Tale affermazione non ha però trovato conferma probatoria, atteso che dai documenti allegati dall' non emerge alcuna limitazione al riconoscimento del _4 premio Covid a specifici reparti (diversi da quelli in cui hanno operato le appellanti), né l' ha dedotto specificamente sul punto. Spettava, invero, agli _4 appellati dimostrare che le ricorrenti non avessero – a differenza degli omologhi colleghi di reparto – svolto attività lavorativa nel periodo interessato dalla pandemia e/o al di fuori delle condizioni a cui il premio era subordinato. Nulla di tutto questo è stato allegato e provato, salvo con riferimento alle posizioni di e . Pt_1 Parte_2
In relazione, poi, al , la documentazione acquisita nel corso di Parte_4 causa (a seguito dell'ordine di esibizione) ha permesso di appurare in quali anni le appellanti hanno lavorato in tale giorno festivo. Sul punto, invero, non è sufficiente affermare – come ha fatto – che nella CP_6 busta paga di giugno appare la voce festività (o similare) in quanto era preciso onere del datore di lavoro (e, quindi, dell'utilizzatore) dimostrare che
[13] quell'indennità fosse stata erogata proprio a tale titolo (Santo Patrono) e non, ad es., per il lavoro svolto il 2 di giugno (Festa della Repubblica) ovvero in altre domeniche dello stesso mese (vedi tabella riassuntiva depositata in data 3-12- 2024).
Venendo, infine, alla retribuzione per vestizione e svestizione, occorre ribadire che con la presente causa le appellanti hanno rivendicato tale voce retributiva sul presupposto che, nonostante avessero sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi dipendenti dell' con le stesse modalità esecutive, non era mai stato _4 loro riconosciuto in busta paga il c.d. 'tempo divisa' degli omologhi Parte_6 colleghi dell' ai quali veniva applicato l'accordo aziendale del 23-5-2015 in _4 forza del quale – dovendo il personale indossare indumenti di lavoro specifici – il tempo vestizione/svestizione era convenzionalmente fissato in 13 minuti per ogni turno di servizio con conseguente 'estensione' dell'orario di lavoro giornaliero prevista al punto 7 di tale accordo. E' pacifico che le ricorrenti dovessero cambiarsi all'inizio del turno per indossare la divisa e svestirsi alla fine del turno per indossare gli abiti civili perché tale prassi era comune a tutti i lavoratori operanti in corsia presso l'Ospedale tant'è vero che per tale attività l' aveva stipulato un apposito accordo sindacale in _4 forza del quale veniva corrisposta una voce retributiva forfettaria per l'esplicazione di tale attività propedeutica al lavoro. Nella specie, quindi, spettava al datore di lavoro (e all'utilizzatore) dimostrare che le modalità di vestizione/svestizione adottate dalle appellanti fossero diverse dagli altri dipendenti dell' (per i quali – come detto – vigeva l'accordo sindacale) _4 ovvero che tale attività propedeutica fosse stata effettivamente retribuita. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli appellati. In particolare, non ha dimostrato, in modo inequivocabile, che in busta CP_6 paga il c.d. 'tempo divisa' venisse effettivamente riconosciuto e retribuito in aggiunta all'orario del turno, compreso, cioè, tra la timbratura in entrata – effettuata dall'appellante con già indossata la divisa – e in uscita, anch'essa effettuata dall'appellante con ancora indosso la divisa. Tempor non ha nemmeno provato che i tempi di vestizione/svestizione venissero riconosciuti ad altri fini, facendoli, ad es., confluire nella banca ore. Sul punto, peraltro, non è emersa alcuna corrispondenza tra le timbrature e le ore riportate nelle buste paga (decisamente inferiori a quelle registrate dal badge), rendendo ancor più improbabile l'erogazione del compenso per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione. Per consolidata giurisprudenza, è indubbio che, sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne possano integrare a tutti gli effetti orario di lavoro da remunerare. La Suprema Corte, anche recentemente, con riferimento proprio ai tempi c.d. tuta in ambito infermieristico, ha ritenuto che essi diano diritto alla retribuzione, trattandosi - per quanto attiene alla vestizione/svestizione - di obblighi imposti
[14] dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (per tutte, v. Cass. 24 maggio 2018, n. 12935). Non diversamente, si è ritenuto che il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale (Cass. 22 novembre 2017, n. 27799). Non è dunque legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne ed è chiaro che i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta individuano due autonomi momento della prestazione. Come sottolineato già da Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352, "la soluzione è coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a), (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1)" ed in senso conforme - sottolinea ancora Cass. 1352/2016 - si è espressa la Corte di Giustizia la quale ha precisato che è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è "presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro" per "tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto 63" (v. anche Corte di giustizia 10 settembre 2015 nella causa C- 266/14, Federación de Servicios Privados sindicato Comisiones obreras, in relazione ai tempi di spostamento come tempi di lavoro) (vedi, ex plurimis, Cass., 25/07/2024, n.20787). Ne consegue, pertanto, la debenza della voce retributiva in oggetto calcolata sulla base dei turni giornalieri effettivamente lavorati.
I crediti retributivi azionati in questa sede (relativi agli anni 2018/2021) non sono prescritti in quanto, per consolidata giurisprudenza, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 (c.d. “riforma Fornero”) e del D.LGS. n. 23/2015 (c.d. “Jobs Act”), mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (i.e. 18 luglio 2012), il termine di prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c.,
[15] decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (vedi Cass., 6 settembre 2022, n. 26246).
In relazione, infine, alla domanda di manleva, promossa da nei confronti CP_6 dell' occorre rilevare che, nell'ambito del contratto commerciale di _4 somministrazione sottoscritto tra le parti, l'utilizzatrice si era assunta l'obbligo di
“comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare … [e di] comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa”. L'accordo, oltre a prevedere che “L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile”, stabiliva che “Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto”. In forza di tale previsione negoziale, la pretesa di deve ritenersi fondata in CP_6 relazione alle sole voci retributive premiali, non avendo l' per tali _4 componenti stipendiali, adempiuto tempestivamente all'obbligo di comunicare all'Agenzia di somministrazione i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro. L'omessa comunicazione ha impedito all' di somministrazione di adeguare CP_6 il trattamento retributivo premiale dei propri dipendenti a quello riservato ai dipendenti dell'utilizzatrice. Non si ritiene invece operante la manleva in relazione al lavoro prestato nel giorno del Patrono nonché a quello impiegato per la vestizione e svestizione, Pt_4 trattandosi, nel primo caso, di giorno pacificamente festivo (e, quindi, da retribuire comunque con maggiorazione) e, nel secondo caso, di tempo rientrante nel concetto di ordinario orario di lavoro. Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza, le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto (come nella specie) da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (vedi, da ultimo, Cass., 08/07/2024, n.18612).
Per tutti i motivi sopra enunciati, la sentenza impugnata dev'essere riformata, prevedendo la condanna di Controparte_9
[16] ora , in solido fra loro, al pagamento in favore delle appellanti Controparte_3 delle seguenti somme (come da conteggi elaborati dalle appellanti allegati alla memoria autorizzata del 4-3-2025):
- in favore di € 9.313,08 (di cui € 2895,33 per RAR, € 62,88 per Parte_3 lavoro nel giorno del patrono, € 883,00 per indennità COVID, € 1.901,25 per il tempo di vestizione/svestizione, € 3.570,62 per premio produttività);
- in favore di € 11.813,52 (di cui € 3.764,33 per RAR, € 59,34, per Pt_1 lavoro nel giorno del patrono, € 2.486,25 per il tempo di vestizione/svestizione, € 5.503,60 per premio produttività);
- in favore di € 13.818,50 (di cui € 4.437,66 per RAR, € 178,02 Parte_2 per lavoro nel giorno del patrono, € 2.925,00 per il tempo di vestizione/svestizione, € 6.277,82 per premio produttività), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
L' (ora ) è tenuta a manlevare e tenere indenne _4 Controparte_3
per le somme dovute all'appellante a titolo premiale. CP_6
Le spese del doppio grado sono poste a carico delle parti soccombenti e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37. Tra e si ritiene equo – considerata l'identica posizione processuale _4 CP_6 condivisa nei confronti dell'appellante – disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3734/2024 del Tribunale di Milano, condanna ora , in Controparte_9 Controparte_3 solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme:
- in favore di € 9.313,08 (di cui € 2895,33 per RAR, € 62,88 per Parte_3 lavoro nel giorno del patrono, € 883,00 per indennità COVID, € 1.901,25 per il tempo di vestizione/svestizione, € 3.570,62 per premio produttività);
- in favore di € 11.813,52 (di cui € 3.764,33 per RAR, € 59,34, per Pt_1 lavoro nel giorno del patrono, € 2.486,25 per il tempo di vestizione/svestizione, € 5.503,60 per premio produttività);
- in favore di € 13.818,50 (di cui € 4.437,66 per RAR, € 178,02 Parte_2 per lavoro nel giorno del patrono, € 2.925,00 per il tempo di vestizione/svestizione, € 6.277,82 per premio produttività); condanna (ora ) a manlevare e tenere indenne _4 Controparte_3
per le somme dovute all'appellante a titolo premiale;
CP_6 condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro 10.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
[17] compensa tra e _4 CP_6
Milano, il 6 marzo 2025
IL PRESIDENTE (dott. Giovanni Picciau)
le spese del doppio grado.
IL RELATORE
(dott. Giovanni Casella)
[18]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU PRESIDENTE Dott. Giovanni CASELLA CONSIGLIERE REL. Dott. Andrea ONESTI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. n. 3734/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott. Lombardi, discussa all'udienza collegiale del 6 marzo 2025 e promossa
DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Valsecchi, ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio sito in Monza, Via Mosè Bianchi, n. 14
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante TR pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Guglielmi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 56
E
(ora Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio legale Avolio e Associati” in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
“.per Parte_3
“accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dal 26.2.2018 al 15.7.2021, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell a _4 Controparte_3 Controparte_5 parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e
[1] dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora RO
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente Controparte_3 anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora TR _4 CP
, in solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] : (i) della somma di Euro 5.805,46 (cinquemilaottocentocinque/46) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
.per Parte_1
“accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 al 31.10.2018, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell a _4 Controparte_3 CP_5 CP parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora RO
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente Controparte_3 anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora TR _4 CP
, in solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] : (i) della somma di Euro 6.487,94 (seimilaquattrocentoottantasette/94) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
.per Parte_2
“accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 al1'1.9.2019, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell a _4 Controparte_3 Controparte_5 parità di mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora RO
, le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente Controparte_3 anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque e ora TR _4 CP
, in solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente
[...] : (i) della somma di Euro 7.540,68 (settemilacinquecentoquaranta/68) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
- il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
condanna e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Valsecchi;
sentenza provvisoriamente esecutiva”.
PER TEMPOR:
“Nel merito:
-Confermare la Sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande ed istanze proposte dalle appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, con ogni e più opportuna statuizione. In via subordinata:
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive chieste con riferimento al periodo precedente il quinquennio dalla data di costituzione in mora delle ricorrenti, con ogni conseguente statuizione;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse dalle ricorrenti nei confronti di
accertare e dichiarare il diritto della stessa ad essere garantita, manlevata e tenuta indenne da CP_6 CP_6 [...]
(oggi in relazione a ogni onere e/o somma eventualmente dovuti Controparte_7 Controparte_3 alla ricorrente secondo i titoli da questa azionati, ovvero, il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti di con conseguente condanna della stessa CP_6 CP_7 [...] (oggi al pagamento/rimborso in favore di di tutti gli oneri e/o CP_7 Controparte_3 CP_6 somme oggetto di eventuale condanna secondo i titoli azionati dai ricorrenti e a questi connessi ed anche a titolo di spese legali. In ogni caso:
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
PER ASST:
“in principalità, per la reiezione dell'appello;
[2] in subordine, nella denegata ipotesi in cui la pretesa delle originarie ricorrenti dovesse trovare ingresso, e salvo gravame
- in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione dei crediti eventualmente maturati sino al 23 febbraio 2018 dalle sigg.re e Parte_2 Parte_1
- nel merito, per la riduzione, per quanto di ragione, degli importi eventualmente oggetto di condanna. Vinte spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3734/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott. Lombardi), ha rigettato i ricorsi, poi riuniti, con cui le sig.re , Parte_1
, in contraddittorio con Parte_2 Parte_3
Controparte_8 RO
, hanno lamentato il mancato rispetto del principio di parità di
[...] trattamento e del disposto di cui all'art. 5, 1° comma, della Direttiva europea n. 104 del 2008, all'art. 35, 1° comma, del D. Lgs. N. 81/15 e all'art. 30, 1° e 8° comma del C.C.N.L. per le Agenzie di Somministrazione, rivendicando il proprio diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore ora . _4 Controparte_3
In particolare, le lavoratrici, operatrici sociosanitarie che avevano prestato servizio presso la struttura sanitaria convenuta in forza di contratti di somministrazione per tramite della società hanno lamentato la CP_6 mancata percezione delle seguenti voci retributive riconosciute invece ai dipendenti dell' a parità di mansioni: RAR, tempo tuta o tempo _4 vestizione, premio Covid 2020, premio di produttività' collettiva e festa del Santo Patrono. A sostegno del proprio ricorso, le lavoratrici hanno dichiarato che il diritto alla parità di trattamento dalle stesse rivendicato era già stato oggetto di accertamento giudiziale. In particolare, il Tribunale di Monza, in vicenda analoga, aveva dichiarato il diritto di parte ricorrente “al medesimo trattamento retributivo e previdenziale riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da _4 di Monza a parità di mansioni”. sulla base della circostanza che “sul punto l' _4 nulla ha dedotto o contestato, né ha fornito prova del contrario”. Il primo giudice ha premesso che, indipendente dal fatto che tale pronuncia non potrebbe spiegare efficacia di giudicato nei confronti delle odierne ricorrenti, deve ritenersi che il Tribunale di Monza abbia sancito il diritto ad un medesimo trattamento retributivo senza sancire il diritto a precise voci. Il Tribunale, come già evidenziato in altri precedenti intervenuti a proposito di queste domande specifiche, ha rigettato il ricorso ritenendo che le lavoratrici non avessero soddisfatto i requisiti assertivi e probatori minimi per consentire la positiva valutazione delle voci di credito azionate.
-Quanto alle c.d. RAR (Risorse Aggiuntive Aziendali) il primo giudice ha rilevato che gli accordi aziendali del 2014 che disciplinavano l'erogazione di tali risorse prevedevano che le stesse fossero attribuite al raggiungimento di determinati obiettivi e quelli del 2021 prevedevano l'attribuzione ai dipendenti che avevano effettivamente partecipato all'emergenza Covid. Le lavoratrici non avrebbero, tuttavia, né allegato né chiesto di provare alcunché in relazione agli obiettivi
[3] raggiunti né in relazione all'effettivo impegno profuso nel corso dell'emergenza Covid.
-Analogo ragionamento dovrebbe essere svolto con riguardo al premio di produttività collettiva.
-Con riguardo al premio Covid 2020 le ricorrenti, parimenti, non avrebbero dimostrato di aver prestato continuativamente la propria attività in specifici reparti Covid, requisito necessario per l'elargizione di tale emolumento.
-Quanto alla festività del Santo Patrono di Monza del 24 giugno, le lavoratrici non avrebbero allegato né dimostrato di aver svolto l'attività lavorativa in tale giornata.
-Quanto al tempo di vestizione, il primo giudice ha rilevato che “In forza dell'accordo aziendale sindacale (doc. 13 ASST), le parti sociali hanno concordato un tempo di vestizione pari a 13 minuti, suddiviso in sei minuti all'inizio del turno (vestizione) e in sette minuti alla fine del turno (svestizione). I turni dei lavoratori sono spalmati su tre o su due. Le ricorrenti non hanno, in alcun modo, provveduto alla specificazione della concreta organizzazione del loro orario, su due o su tre turni, né quanto tempo impiegassero a vestire e svestire la divisa, quando provvedessero a indossarla e quando a toglierla, quando procedessero a timbrare, se prima o dopo aver messo e dismesso la divisa. Deduzioni queste che i lavoratori ben avrebbero potuto fare in quanto afferenti circostanze a loro ben note e che non possono dirsi negativamente condizionate dalla mancata disponibilità dei fogli presenza. E, invero, ancorché ne fossero venuti in possesso, i documenti non sarebbero valsi a dimostrare i tempi di vestizione, l'anteriorità o posteriorità della vestizione rispetto alle timbrature, elementi questi essenziali al fine di comprendere quale fosse l'intervallo temporale inteso come orario di lavoro e quale quello remunerato» (Trib. Milano, est. , 3 luglio 2023, n. 2408).” Per_1
.Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso con compensazione integrale delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 5/7/24 le lavoratrici hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi: 1) Errata interpretazione delle pronunce rese dai Giudici di Monza;
manifesta contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio di non contestazione e del divieto di “ne bis in idem”. Con un primo motivo, le appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la natura dei precedenti monzesi come giudizi di accertamento della sussistenza del diritto dei lavoratori somministrati, proprio in ragione della mancanza assoluta di deduzioni da parte di mancanza che Controparte_3 assumeva ed assume valore determinante in virtù del principio di non contestazione, così come cristallizzato all'art. 115, co. 1, c.p.c. Nell'ottica del gravame, “se il Giudice di prime cure avesse tratto le dovute conseguenze dall'analisi delle precedenti pronunce, avrebbe dovuto pronunciarsi non già sull'an del diritto – già accertato! – bensì esclusivamente sulla sua
[4] quantificazione. Ragion per cui la sentenza impugnata violerebbe in primis il principio del ne bis in idem in forza del quale, com'è ben noto, è precluso al giudice di pronunciarsi una seconda volta su quanto ha già formato oggetto di un precedente giudizio e a nulla potendo valere il fatto che non avesse CP_6 partecipato al giudizio monzese”.
2) Sulla affermata carenza di allegazione relativamente a RAR, premio Covid 2020 e premio di produttività: violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e
3, D.Lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.Lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione); violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio per le voci retributive variabili e accessorie da riconoscere ai lavoratori in somministrazione; errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie Con il secondo motivo di gravame, le odierne appellanti impugnano inoltre le statuizioni del primo giudice in merito al mancato riconoscimento della RAR, del premio Covid 2020 e del premio di produttività collettiva. Sostengono che le RAR e il premio di produttività siano stati previsti e disciplinati da accordi regionali e aziendali esclusivamente in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale, con esclusione quindi del personale somministrato. Peraltro, la stessa avrebbe affermato che “è a Controparte_3 livello regionale – oltre che per effetto di specifici accordi aziendali applicativi – che il beneficio economico in parola viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dall'azienda sanitaria pubblica: accordi rispetto ai quali il ricorso non dirige alcuna censura”. Osservavano inoltre che se anche le odierne appellanti avessero dedotto di aver centrato gli obiettivi, comunque ciò non avrebbe potuto condurre al riconoscimento delle RAR in suo favore, perché ciò che rileva è la violazione iniziale del principio di parità di trattamento, ossia il fatto che le RAR sono state previste e disciplinate escludendo i somministrati. Sostengono inoltre che le RAR siano state, negli anni di riferimento, attribuite indistintamente a tutto il personale dipendente dell' operante “in corsia” all'interno _4 dell' di Monza. In ogni caso, le lavoratrici avrebbero CP_5 CP allegato di aver svolto in detto periodo attività “in corsia”. Le censure svolte con riferimento al diniego delle RAR per asserita mancata allegazione valgono anche con riferimento al premio di produttività collettiva e al premio Covid 2020. Tanto per il premio di produttività quanto per il premio Covid, invero, in perfetta analogia con le RAR, la corretta ripartizione degli oneri probatori imponeva alle lavoratrici di allegare la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento – cosa che le odierne appellanti hanno fatto –, mentre sarebbe stato onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa.
[5] 3) Sulla affermata carenza di allegazione relativamente alle retribuzioni per il tempo di vestizione e per il Santo Patrono: violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3, D.Lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.Lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione); errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie. Quanto alle retribuzioni dovute per il tempo di vestizione sostiene che per detta voce vi fosse una obbligazione retributiva in capo alla società di somministrazione, e che non abbia adempiuto. La lavoratrice aveva CP_6 quindi assolto al proprio onere probatorio, dovendo, come specificato da costante giurisprudenza, soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza. In ogni caso, potrebbero essere acquisite le timbrature “di modo da veder confermata la sfasatura fra le sue buste paga e l'orario di lavoro effettivamente osservato”. Quanto alle maggiorazioni per il riportano alle argomentazioni già svolte in Parte_4 merito alla ripartizione dell'onere probatorio. “In ogni caso, per fugare ogni dubbio, si ribadisce la richiesta di acquisizione agli atti delle timbrature (sempre sin qui negate dalle odierne appellate) per il periodo di riferimento, non essendo sufficienti le buste paga in possesso dell'appellante (e allegate al ricorso di primo grado), in quanto quest'ultime recano il complessivo delle giornate lavorate sul mese ma non l'esatta indicazione di quali giornate siano state lavorate durante il mese.”
Con memoria depositata in data 11/10/24 si è costituita la
[...]
chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo Controparte_3 grado, difendendo in sostanza la sentenza impugnata, ribadendo che riconoscere sic et simpliciter gli emolumenti rivendicati ai lavoratori somministrati, come preteso da controparte, senza alcuna verifica dei presupposti previsti dai richiamati accordi, vorrebbe dire accordare ai somministrati un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti dell' i quali, ove _4 necessitassero della tutela giudiziale per ottenere il beneficio, dovrebbero pur sempre allegare e dimostrare di possedere i requisiti di erogazione, a tal fine non essendo sufficiente la mera condizione di dipendente.
Con memoria depositata in data 11/10/24 si è costituita chiedendo il CP_6 rigetto dell'appello avversario e, in via subordinata, reiterando la propria domanda di garanzia e manleva nei confronti del CP
All'udienza di discussione, disposta l'integrazione dei conteggi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[6] L'appello è fondato per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 1141/2024, le cui argomentazioni vengono qui di seguito riportate e condivise.
Il primo Giudice, dopo aver dato atto che il Tribunale di Monza aveva dichiarato il diritto delle lavoratrici al medesimo trattamento retributivo e previdenziale riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da a parità di _4 mansioni, ha ritenuto però che la questione della pregressa decisione, in ogni caso, non potesse incidere sulla pronunzia finale. Ad avviso del Collegio, tale decisione non è coerente con gli effetti che discendono dal passaggio in giudicato della sentenza in esame. Il Tribunale monzese, invero, quanto alle differenze retributive oggetto del presente giudizio, ha espressamente accolto la domanda di accertamento del diritto al medesimo trattamento economico (retributivo e contributivo) riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da di Monza a parità di mansioni in _4 costanza delle singole missioni. La domanda è infatti fondata alla luce dell'art. 35 dlvo 81/15, per cui per tutta la durata della missione i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Lo stesso Tribunale dava atto che i ricorrenti avevano allegato che il trattamento economico che era stato loro applicato era sempre stato inferiore a quello dei dipendenti dell'utilizzatore svolgenti le stesse mansioni. In particolare, non avevano goduto di istituti quali il RAP, l'indennità di vestizione, il tempo di consegna a fine turno, la festività del patrono il 24 giugno etc. e tale circostanza non era stata contestata dalla resistente. Ebbene, tale pronunzia, avendo dichiarato il diritto delle odierne appellanti alla parità di trattamento, ha riconosciuto altresì la fondatezza alla pretesa creditoria delle lavoratrici avente ad oggetto la corresponsione delle medesime voci che poi hanno formato oggetto del giudizio attuale, e ciò sulla base del fatto che, sul punto, l' nulla aveva dedotto o contestato, né aveva fornito prova del contrario. _4
Non si tratta, nella specie, di una situazione assimilabile a quella delle sentenze di condanna generica. Invero, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Da ciò si deduce che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza (vedi Cass., 28-3- 2023, n. 8729).
[7] In questo caso, invece, il Tribunale di Monza non si è limitato a dichiarare genericamente la sussistenza di un pregiudizio 'potenziale', ma ha accertato che l'avvenuta violazione del diritto alla parità di trattamento è stata determinata in concreto dalla mancata corresponsione delle voci retributive specificamente individuate. Non può infatti ridursi la portata di tale sentenza ad una mera enunciazione astratta del principio contenuto nel citato art. 35. La pronuncia, invero, è stata emessa sul presupposto dell'avvenuta violazione in concreto della parità di trattamento. In effetti, tale diritto è stato riconosciuto dal Tribunale di Monza sulla base del contenuto dei ricorsi (allegati), nell'ambito dei quali era stato dedotto che i lavoratori, contrariamente a quanto riportato nei distinti contratti, non hanno lo stesso trattamento economico dei dipendenti dell'utilizzatore che svolgono le medesime mansioni, bensì un trattamento economico inferiore. Ed infatti, alle ricorrenti non sono riconosciuti gli istituti contrattuali invece ad appannaggio del personale di di Monza, quali a titolo esemplificativo: RAR;
indennità di _4 vestizione;
tempo di consegna a fine turno;
festività Santo Patrono Monza il 24 Giugno. Il giudicato, quindi, si è formato non solo sull'accertamento generico del diritto delle lavoratrici somministrate alla parità di trattamento, ma anche sull'avvenuta sua violazione e, quindi, sulle voci retributive non corrisposte che hanno determinato in concreto la violazione di tale diritto. Pertanto, il Giudice, successivamente adìto per quantificare le differenze retributive, non è più chiamato a valutare 'se' e 'quali' voci abbiano causato la violazione del citato art. 35 (in quanto tale valutazione è già stata concretamente effettuata dal primo Giudice), ma deve limitarsi a verificare l'entità di tali elementi retributivi (pacificamente non corrisposti), definendone i criteri di calcolo. Il Tribunale di Milano, pertanto, avrebbe dovuto coerentemente provvedere sul quantum senza sindacare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle voci retributive richieste dai ricorrenti.
In ogni caso, la pretesa retributiva azionata dagli appellanti deve ritenersi fondata in considerazione del fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – il datore di lavoro e il committente non hanno adempiuto i loro rispettivi oneri probatori. Una volta, infatti, assodato che il lavoratore somministrato ha diritto al medesimo trattamento dei dipendenti del committente che svolgono le stesse mansioni (come stabilito dall'art. 35 del dlgs 81/2025 secondo cui “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente
[8] non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”), spetta al lavoratore–creditore dedurre il mancato pagamento della corretta retribuzione rispetto agli omologhi dipendenti dell'utilizzatore, spettando invece alle controparti dimostrare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria. Nello specifico, quindi, è sufficiente che il lavoratore somministrato si limiti a censurare la mancata corresponsione di voci retributive, riconosciute invece ai dipendenti dell'utilizzatrice che svolgono le sue stesse mansioni, spettando invece alla controparte dimostrare la sostanziale diversità delle mansioni assunte in comparazione ovvero, in assenza di tale contestazione (come nella specie), le ragioni della mancata erogazione delle componenti retributive (perché ad es., legate a presupposti soggettivi/oggettivi non posseduti dal somministrato o a particolari e diverse modalità esecutive della prestazione, etc.). Per costante giurisprudenza, il concetto di trattamento economico 'complessivo' non dev'essere limitato ai soli istituti contrattuali minimi, ma dev'essere esteso a tutte le componenti retributive, comprese quelle variabili o legate al raggiungimento di obiettivi. Il terzo comma del citato art. 35 attribuisce all'autonomia collettiva non già il diritto di escludere i lavoratori somministrati dai premi di risultato, ma esclusivamente la facoltà di stabilirne i criteri di erogazione. Il comma terzo ha quindi mera funzione di specificazione del principio di parità, affermato in via generale dal primo comma della medesima norma, in relazione alle caratteristiche del caso concreto: interpretazione che si pone in continuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sul previgente art. 23, quarto comma, Decreto Legislativo n. 276/2003. Recentemente, inoltre, la CGUE, con sentenza 24 ottobre 2024 n. C-441/23, si è espressa sul lavoro tramite agenzia interinale, confermando il principio secondo cui i lavoratori somministrati hanno diritto di percepire una retribuzione almeno pari a quella che avrebbero percepito se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice: “In forza dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104, i lavoratori tramite agenzia interinale, per la durata della loro missione presso un'impresa utilizzatrice, devono beneficiare di condizioni di base di lavoro e di occupazione almeno uguali a quelle che sarebbero loro applicabili se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi lo stesso lavoro. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva definisce le «condizioni di base di lavoro e d'occupazione» come quelle stabilite da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, da contratti collettivi e/o da qualsiasi altra disposizione generale e vincolante in vigore nell'impresa utilizzatrice, relative, in particolare, alla retribuzione. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello
[9] che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa”. Anche il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 13/2019, segue tale interpretazione, affermando che, “nel caso i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedano la corresponsione di premi di risultato o di produttività (e simili), essi devono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogato secondo le modalità previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione)”. Il CCNL Agenzie di somministrazione, art. 30, prevede espressamente che “in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione e risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo tempi e modalità previsti dagli accordi stessi…”. Dunque, per diretta previsione di legge interna ed eurounitaria nonchè di contrattazione collettiva nazionale, il diritto dei lavoratori somministrati di ricevere le voci retributive premiali discende dal solo fatto che tali emolumenti siano previsti dai contratti collettivi aziendali dell'utilizzatore. La stessa Suprema Corte, in tema di “compenso incentivante”, riconosciuto ai soli dipendenti a tempo indeterminato e non erogato ai lavoratori a termine (per i quali
– analogamente ai lavoratori somministrati – vige il principio di non discriminazione e, quindi, di parità di trattamento), ha affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la “sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento nel trattamento dei propri dipendenti”, dovendo, invece, “i lavoratori, nell'agire per l'adempimento dell'obbligo datoriale di corresponsione del compenso incentivante, [provare], quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato e l'inquadramento ricevuto”. In caso di mancata contestazione di tali elementi, spetta, quindi, al datore – a fronte dell'allegato inadempimento – “dimostrare il fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata” (vedi, ex plurimis, Cass., 27/11/2015, n.24309). Tale orientamento è coerente con le ordinarie regole poste a presidio della corretta ripartizione del regime probatorio in forza delle quali al creditore è sufficiente la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa. Nella specie, le lavoratrici, odierne appellanti, hanno specificamente dedotto nell'atto introduttivo
- di aver svolto le proprie prestazioni lavorative per l' presso i vari _4 reparti all'interno dell' ; CP_5 CP
[10] -che, nello svolgimento delle mansioni di operatore sociosanitario – consistite sostanzialmente nell'assistenza ai pazienti;
nel compimento di servizi d'igiene personale a favore dei medesimi;
nella distribuzione nei loro confronti di terapie farmacologiche e pasti;
all'occorrenza, nell'effettuazione di elettrocardiogrammi – erano state inquadrate da parte di nel livello BS previsto dal CCNL CP_6
Agenzie per il Lavoro;
-che, in forza delle relative assegnazioni e a parità di mansioni, avrebbero dovuto percepire, da parte di lo stesso trattamento economico garantito da CP_6 _4
a favore dei propri dipendenti diretti all'interno del precitato
[...] CP_5 durante il periodo che le hanno viste assegnate all' all'interno _4 dell' nell'esercizio delle mansioni sopra descritte, non Controparte_5 hanno ricevuto lo stesso trattamento economico che l'utilizzatore, per le sue stesse mansioni e/o, comunque, per gli addetti operanti “in corsia”, ha riconosciuto e riconosce invece ai propri dipendenti diretti con i quali, fra l'altro, le medesime ricorrenti hanno anche condiviso i turni di servizio e, in alcuni casi, provveduto alla loro sostituzione;
-che, in particolare, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di CP_6 assegnate all' all'interno dell' , risulta non aver _4 Controparte_5 percepito (avendone invece pieno diritto cfr. doc. 2) le seguenti voci retributive: (i) RAR;
(ii) cd. tempo tuta o tempo di vestizione;
(iii) premio COVID 2020; (iv) premio di produttività collettiva;
(v) festa del Santo Patrono (24.6). A fronte, quindi, di tali specifiche allegazioni (non contestate) da parte dei lavoratori somministrati, incombeva in capo a – quale loro datrice di CP_6 lavoro – e all' – quale utilizzatrice – l'onere di provare fatti estintivi o _4 impeditivi all'operatività ex lege del principio di parità di trattamento. Le parti appellate non hanno fornito alcuna prova idonea in grado di paralizzare le pretese economiche azionate dai lavoratori. In particolare, in relazione alla voce retributiva RAR, si rileva che l' nella _4 propria memoria di primo grado ha ammesso che “il beneficio economico in parola viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dall'
[...]
”, senza, peraltro, contestare di aver riconosciuto il beneficio ai Parte_5 propri addetti a parità di mansioni con le ricorrenti. Tale difesa non merita accoglimento perché finisce per giustificare contra legem il trattamento deteriore dei lavoratori somministrati, esclusi a priori dalle provvidenze premiali e perciò ingiustamente discriminati rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore. Era onere degli appellati dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei lavoratori somministrati rispetto ai colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice. In ordine alla quantificazione delle RAR, essa deriva per tabulas dall'applicazione delle previsioni degli accordi prodotti dalla nel primo grado di _4 giudizio, i quali prevedono un importo base, inizialmente pari a Euro 616,00, poi ridotto a Euro 581,00 annui, cui si somma un ulteriore importo di valore pari a
[11] Euro 227,00 annui. Quest'ultimo importo è connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa su 3 turni a copertura delle 24 ore, che è pacificamente il caso delle odierne appellanti (la stessa ha confermato, nell'ambito _4 del relativo 'accordo quadro' del 28.3.2014, l'orario ripartito su tre turni (7,00 / 13,00 – 14,00 / 20,00 – 21,00 / 7,00); vedi, inoltre, la memoria Tempor di primo grado, secondo cui le ricorrenti hanno lavorato a diverse riprese nel periodo dall'1.4.2014 al 30.09.2021 in somministrazione presso l'utilizzatrice CP_7 di Monza con un orario di lavoro diversificato per tempo, ma,
[...] maggiormente, di 30 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica secondo una turnistica mensile sulle 24 ore senza alcuna differenziazione fra diurno / notturno e ciò a conferma di una disponibilità 24 / 24 h.).
Con riferimento al premio di produttività, in analogia con le RAR, la corretta ripartizione degli oneri probatori imponeva al lavoratore di allegare la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento (violazione del diritto di parità di trattamento), mentre sarebbe stato onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa. Peraltro, con specifico riferimento a tale premio, l' anche in questo caso, _4 non ha negato di aver corrisposto la relativa voce al proprio personale inquadrato come operatore sociosanitario, ma ha sostenuto di non aver potuto destinare al personale somministrato risorse finanziarie riservate ab origine solamente ai propri dipendenti. Tale tesi non è decisiva in quanto, come sopra enunciato, l'esclusione dalla retribuzione premiale, pregiudica in modo illegittimo i lavoratori somministrati, riservando ad essi un trattamento retributivo deteriore in contrasto col citato art. 35. Per costante giurisprudenza, inoltre, “con specifico riguardo al vincolo di "invarianza della spesa", secondo quanto affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenza n. 132 del 2014) il suddetto vincolo posto all'interno di normative di ampia portata "va riferito agli oneri complessivi dell'intervento legislativo, comportando conseguentemente una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni". Sicché tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravi di spesa con quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri o anche vantaggiosi in termini di equilibrio complessivo degli effetti economico finanziari prodotti dalla nuova normativa (vedi anche: sentenze n. 108 del 2014; n. 70 e 115 del 2012). Inoltre, il rispetto di tale vincolo, nell'ambito del lavoro pubblico, non può mai comportare che si pervenga ad un assetto dei rapporti che possa irragionevolmente creare un potenziale vulnus al principio di parità di trattamento, che le Amministrazioni Pubbliche devono garantire (Corte cost., sentenza n. 311 del 2009)” (vedi, ex plurimis, Cass., 30/11/2018, n.31087).
[12] La stessa Consulta, infatti, ha più volte ribadito che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta 'in sé' la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia 'neutralizzato' con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2014). Nella specie, sulla base dei documenti acquisiti in corso di causa, l'appellante ha provveduto a quantificare tale premio sulla base di una 'media', calcolata tra tutti i premi corrisposti al personale 'di corsia', avente le caratteristiche del ricorrente (operatore sociosanitario categoria BS). Tale modalità – che poggia su riscontri oggettivi – risponde pienamente ad un ponderato criterio equitativo. Nella specie, poi, nessuna deduzione specifica è stata svolta dall' per _4 dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore somministrato rispetto ai suoi colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice. La circostanza – evidenziata in sede di discussione dall' – che, in un solo _4 caso, il premio di produttività non è stato riconosciuto, non pare affatto decisiva poiché, non essendo state esplicitate le motivazioni della mancata erogazione, non permette di valutarne la rilevanza e l'incidenza in capo all'appellante (potendo, ad es., il diniego essere determinato da ragioni soggettive o motivi disciplinari e non invece costituire l'esito di un procedimento valutativo – neppure decritto – circa il mancato raggiungimento degli obiettivi del reparto).
Anche per quanto attiene al premio Covid restano ferme le argomentazioni già svolte in merito al riparto degli oneri probatori con riferimento ai RAR e al premio di produttività. Il primo Giudice ha negato la voce premiale sostenendo che il premio Covid presuppone la prestazione del servizio in determinati reparti. Tale affermazione non ha però trovato conferma probatoria, atteso che dai documenti allegati dall' non emerge alcuna limitazione al riconoscimento del _4 premio Covid a specifici reparti (diversi da quelli in cui hanno operato le appellanti), né l' ha dedotto specificamente sul punto. Spettava, invero, agli _4 appellati dimostrare che le ricorrenti non avessero – a differenza degli omologhi colleghi di reparto – svolto attività lavorativa nel periodo interessato dalla pandemia e/o al di fuori delle condizioni a cui il premio era subordinato. Nulla di tutto questo è stato allegato e provato, salvo con riferimento alle posizioni di e . Pt_1 Parte_2
In relazione, poi, al , la documentazione acquisita nel corso di Parte_4 causa (a seguito dell'ordine di esibizione) ha permesso di appurare in quali anni le appellanti hanno lavorato in tale giorno festivo. Sul punto, invero, non è sufficiente affermare – come ha fatto – che nella CP_6 busta paga di giugno appare la voce festività (o similare) in quanto era preciso onere del datore di lavoro (e, quindi, dell'utilizzatore) dimostrare che
[13] quell'indennità fosse stata erogata proprio a tale titolo (Santo Patrono) e non, ad es., per il lavoro svolto il 2 di giugno (Festa della Repubblica) ovvero in altre domeniche dello stesso mese (vedi tabella riassuntiva depositata in data 3-12- 2024).
Venendo, infine, alla retribuzione per vestizione e svestizione, occorre ribadire che con la presente causa le appellanti hanno rivendicato tale voce retributiva sul presupposto che, nonostante avessero sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi dipendenti dell' con le stesse modalità esecutive, non era mai stato _4 loro riconosciuto in busta paga il c.d. 'tempo divisa' degli omologhi Parte_6 colleghi dell' ai quali veniva applicato l'accordo aziendale del 23-5-2015 in _4 forza del quale – dovendo il personale indossare indumenti di lavoro specifici – il tempo vestizione/svestizione era convenzionalmente fissato in 13 minuti per ogni turno di servizio con conseguente 'estensione' dell'orario di lavoro giornaliero prevista al punto 7 di tale accordo. E' pacifico che le ricorrenti dovessero cambiarsi all'inizio del turno per indossare la divisa e svestirsi alla fine del turno per indossare gli abiti civili perché tale prassi era comune a tutti i lavoratori operanti in corsia presso l'Ospedale tant'è vero che per tale attività l' aveva stipulato un apposito accordo sindacale in _4 forza del quale veniva corrisposta una voce retributiva forfettaria per l'esplicazione di tale attività propedeutica al lavoro. Nella specie, quindi, spettava al datore di lavoro (e all'utilizzatore) dimostrare che le modalità di vestizione/svestizione adottate dalle appellanti fossero diverse dagli altri dipendenti dell' (per i quali – come detto – vigeva l'accordo sindacale) _4 ovvero che tale attività propedeutica fosse stata effettivamente retribuita. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli appellati. In particolare, non ha dimostrato, in modo inequivocabile, che in busta CP_6 paga il c.d. 'tempo divisa' venisse effettivamente riconosciuto e retribuito in aggiunta all'orario del turno, compreso, cioè, tra la timbratura in entrata – effettuata dall'appellante con già indossata la divisa – e in uscita, anch'essa effettuata dall'appellante con ancora indosso la divisa. Tempor non ha nemmeno provato che i tempi di vestizione/svestizione venissero riconosciuti ad altri fini, facendoli, ad es., confluire nella banca ore. Sul punto, peraltro, non è emersa alcuna corrispondenza tra le timbrature e le ore riportate nelle buste paga (decisamente inferiori a quelle registrate dal badge), rendendo ancor più improbabile l'erogazione del compenso per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione. Per consolidata giurisprudenza, è indubbio che, sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne possano integrare a tutti gli effetti orario di lavoro da remunerare. La Suprema Corte, anche recentemente, con riferimento proprio ai tempi c.d. tuta in ambito infermieristico, ha ritenuto che essi diano diritto alla retribuzione, trattandosi - per quanto attiene alla vestizione/svestizione - di obblighi imposti
[14] dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (per tutte, v. Cass. 24 maggio 2018, n. 12935). Non diversamente, si è ritenuto che il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale (Cass. 22 novembre 2017, n. 27799). Non è dunque legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne ed è chiaro che i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta individuano due autonomi momento della prestazione. Come sottolineato già da Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352, "la soluzione è coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a), (che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1)" ed in senso conforme - sottolinea ancora Cass. 1352/2016 - si è espressa la Corte di Giustizia la quale ha precisato che è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è "presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro" per "tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto 63" (v. anche Corte di giustizia 10 settembre 2015 nella causa C- 266/14, Federación de Servicios Privados sindicato Comisiones obreras, in relazione ai tempi di spostamento come tempi di lavoro) (vedi, ex plurimis, Cass., 25/07/2024, n.20787). Ne consegue, pertanto, la debenza della voce retributiva in oggetto calcolata sulla base dei turni giornalieri effettivamente lavorati.
I crediti retributivi azionati in questa sede (relativi agli anni 2018/2021) non sono prescritti in quanto, per consolidata giurisprudenza, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 (c.d. “riforma Fornero”) e del D.LGS. n. 23/2015 (c.d. “Jobs Act”), mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (i.e. 18 luglio 2012), il termine di prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c.,
[15] decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (vedi Cass., 6 settembre 2022, n. 26246).
In relazione, infine, alla domanda di manleva, promossa da nei confronti CP_6 dell' occorre rilevare che, nell'ambito del contratto commerciale di _4 somministrazione sottoscritto tra le parti, l'utilizzatrice si era assunta l'obbligo di
“comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare … [e di] comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa”. L'accordo, oltre a prevedere che “L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile”, stabiliva che “Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto”. In forza di tale previsione negoziale, la pretesa di deve ritenersi fondata in CP_6 relazione alle sole voci retributive premiali, non avendo l' per tali _4 componenti stipendiali, adempiuto tempestivamente all'obbligo di comunicare all'Agenzia di somministrazione i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro. L'omessa comunicazione ha impedito all' di somministrazione di adeguare CP_6 il trattamento retributivo premiale dei propri dipendenti a quello riservato ai dipendenti dell'utilizzatrice. Non si ritiene invece operante la manleva in relazione al lavoro prestato nel giorno del Patrono nonché a quello impiegato per la vestizione e svestizione, Pt_4 trattandosi, nel primo caso, di giorno pacificamente festivo (e, quindi, da retribuire comunque con maggiorazione) e, nel secondo caso, di tempo rientrante nel concetto di ordinario orario di lavoro. Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza, le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto (come nella specie) da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (vedi, da ultimo, Cass., 08/07/2024, n.18612).
Per tutti i motivi sopra enunciati, la sentenza impugnata dev'essere riformata, prevedendo la condanna di Controparte_9
[16] ora , in solido fra loro, al pagamento in favore delle appellanti Controparte_3 delle seguenti somme (come da conteggi elaborati dalle appellanti allegati alla memoria autorizzata del 4-3-2025):
- in favore di € 9.313,08 (di cui € 2895,33 per RAR, € 62,88 per Parte_3 lavoro nel giorno del patrono, € 883,00 per indennità COVID, € 1.901,25 per il tempo di vestizione/svestizione, € 3.570,62 per premio produttività);
- in favore di € 11.813,52 (di cui € 3.764,33 per RAR, € 59,34, per Pt_1 lavoro nel giorno del patrono, € 2.486,25 per il tempo di vestizione/svestizione, € 5.503,60 per premio produttività);
- in favore di € 13.818,50 (di cui € 4.437,66 per RAR, € 178,02 Parte_2 per lavoro nel giorno del patrono, € 2.925,00 per il tempo di vestizione/svestizione, € 6.277,82 per premio produttività), il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
L' (ora ) è tenuta a manlevare e tenere indenne _4 Controparte_3
per le somme dovute all'appellante a titolo premiale. CP_6
Le spese del doppio grado sono poste a carico delle parti soccombenti e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37. Tra e si ritiene equo – considerata l'identica posizione processuale _4 CP_6 condivisa nei confronti dell'appellante – disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3734/2024 del Tribunale di Milano, condanna ora , in Controparte_9 Controparte_3 solido fra loro, al pagamento delle seguenti somme:
- in favore di € 9.313,08 (di cui € 2895,33 per RAR, € 62,88 per Parte_3 lavoro nel giorno del patrono, € 883,00 per indennità COVID, € 1.901,25 per il tempo di vestizione/svestizione, € 3.570,62 per premio produttività);
- in favore di € 11.813,52 (di cui € 3.764,33 per RAR, € 59,34, per Pt_1 lavoro nel giorno del patrono, € 2.486,25 per il tempo di vestizione/svestizione, € 5.503,60 per premio produttività);
- in favore di € 13.818,50 (di cui € 4.437,66 per RAR, € 178,02 Parte_2 per lavoro nel giorno del patrono, € 2.925,00 per il tempo di vestizione/svestizione, € 6.277,82 per premio produttività); condanna (ora ) a manlevare e tenere indenne _4 Controparte_3
per le somme dovute all'appellante a titolo premiale;
CP_6 condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro 10.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
[17] compensa tra e _4 CP_6
Milano, il 6 marzo 2025
IL PRESIDENTE (dott. Giovanni Picciau)
le spese del doppio grado.
IL RELATORE
(dott. Giovanni Casella)
[18]