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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.12.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2462/2023 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC AL;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonello Monoriti;
, c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina.
Oggetto: assegno invalidità civile e/o collocamento mirato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.05.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 25.11.2020 aveva presentato domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% o, in subordine, nella misura del 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento mirato;
- che a seguito della visita medico collegiale parte ricorrente veniva riconosciuta non invalida anche ai fini del collocamento mirato, con definizione del 14.06.2021;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di AT (giudizio n. 5066/2021 R.G.) per chiedere che venisse nominato un consulente tecnico d'ufficio medico-legale che verificasse preventivamente le condizioni sanitarie della ricorrente ai fini del riconoscimento del diritto dell'invalidità civile nella misura del 75% ai fini dell'assegno di invalidità civile o, in subordine, nella misura del 46% per l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento mirato;
1 - che il ctu nominato nel predetto giudizio con perizia depositata in data 15.03.2023 aveva riconosciuto a parte ricorrente il 58%;
- che con atto di dissenso depositato il 12.04.2023 la ricorrente aveva contestato le conclusioni del ctu.
Premesso ciò contestava la ctu e chiedeva, previa rinnovazione della stessa, di dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% e/o in subordine del 46% ai fini CP_ del collocamento mirato. Per l'effetto condannare l al pagamento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda CP_ consulenza tecnica d'ufficio. Condannare altresì l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 07.11.2023, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio con memoria del 13.03.2024, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di rigettare ogni pretesa vantata nei confronti dell'Assessorato in quanto privo di qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'udienza del 15.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente con riferimento alla legittimazione dell'Assessorato resistente si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, CP_3 sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa.” (Cass. 2022 n. 20862).
3. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile o all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento mirato (giudizio iscritto al n. R.G. 5066/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da: “- ipertensione arteriosa (cod. 6445 p.a.) - ipoplasia renale sinistra (cod. 6401) - spondiloartrosi del rachide dorso-lombare con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale in soggetto in sovrappeso (p.a. cod. 7009 p.a.). - lievi note ansiose reattive in soggetto con emicrania (cod. 2207)” riconoscendo un'invalidità pari al
58% a decorrere dal mese di luglio 2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c.
2 Con il presente giudizio, parte ricorrente chiedeva l'accertamento delle condizioni sanitarie richieste.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di AT;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'AT, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per AT, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stato disposto il richiamo della ctu.
Il consulente in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da
“- ipertensione arteriosa (cod. 6445 p.a.);- ipoplasia renale sinistra (cod. 6401); - spondiloartrosi del rachide dorso-lombare con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale in soggetto in sovrappeso (p.a. cod. 7009 p.a.). - lievi note ansiose reattive in soggetto con emicrania (cod. 2207) - fibroma uterino (cod. 9322)” e che presenta un'invalidità del 62 %, a decorrere dal mese di luglio 2022.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta le condizioni per Parte_1
l'iscrizione nelle liste di collocamento essendo invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 62%, a decorrere dal mese di luglio 2022.
Atteso l'esito del giudizio vanno compensate le spese della fase di atp.. Le spese della presente fase vanno compensate per tre quarti e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in CP_1 dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio. Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni per l'iscrizione nelle liste di collocamento essendo Parte_1 invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 62%, a decorrere dal mese di luglio
2022;
- compensa le spese della fase di atp;
3 - compensa per tre quarti le spese di tale fase e pone a carico dell' la restante quota che si liquida CP_1 già ridotta in euro 673,87 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.12.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2462/2023 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC AL;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonello Monoriti;
, c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina.
Oggetto: assegno invalidità civile e/o collocamento mirato
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.05.2023 esponeva: Parte_1
- che in data 25.11.2020 aveva presentato domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% o, in subordine, nella misura del 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento mirato;
- che a seguito della visita medico collegiale parte ricorrente veniva riconosciuta non invalida anche ai fini del collocamento mirato, con definizione del 14.06.2021;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di AT (giudizio n. 5066/2021 R.G.) per chiedere che venisse nominato un consulente tecnico d'ufficio medico-legale che verificasse preventivamente le condizioni sanitarie della ricorrente ai fini del riconoscimento del diritto dell'invalidità civile nella misura del 75% ai fini dell'assegno di invalidità civile o, in subordine, nella misura del 46% per l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento mirato;
1 - che il ctu nominato nel predetto giudizio con perizia depositata in data 15.03.2023 aveva riconosciuto a parte ricorrente il 58%;
- che con atto di dissenso depositato il 12.04.2023 la ricorrente aveva contestato le conclusioni del ctu.
Premesso ciò contestava la ctu e chiedeva, previa rinnovazione della stessa, di dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% e/o in subordine del 46% ai fini CP_ del collocamento mirato. Per l'effetto condannare l al pagamento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda CP_ consulenza tecnica d'ufficio. Condannare altresì l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 07.11.2023, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio con memoria del 13.03.2024, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di rigettare ogni pretesa vantata nei confronti dell'Assessorato in quanto privo di qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'udienza del 15.12.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente con riferimento alla legittimazione dell'Assessorato resistente si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, CP_3 sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa.” (Cass. 2022 n. 20862).
3. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI,
c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile o all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento mirato (giudizio iscritto al n. R.G. 5066/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da: “- ipertensione arteriosa (cod. 6445 p.a.) - ipoplasia renale sinistra (cod. 6401) - spondiloartrosi del rachide dorso-lombare con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale in soggetto in sovrappeso (p.a. cod. 7009 p.a.). - lievi note ansiose reattive in soggetto con emicrania (cod. 2207)” riconoscendo un'invalidità pari al
58% a decorrere dal mese di luglio 2022.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c.
2 Con il presente giudizio, parte ricorrente chiedeva l'accertamento delle condizioni sanitarie richieste.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di AT;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'AT, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per AT, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stato disposto il richiamo della ctu.
Il consulente in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente ha riconosciuto che la ricorrente è affetta da
“- ipertensione arteriosa (cod. 6445 p.a.);- ipoplasia renale sinistra (cod. 6401); - spondiloartrosi del rachide dorso-lombare con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale in soggetto in sovrappeso (p.a. cod. 7009 p.a.). - lievi note ansiose reattive in soggetto con emicrania (cod. 2207) - fibroma uterino (cod. 9322)” e che presenta un'invalidità del 62 %, a decorrere dal mese di luglio 2022.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta le condizioni per Parte_1
l'iscrizione nelle liste di collocamento essendo invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 62%, a decorrere dal mese di luglio 2022.
Atteso l'esito del giudizio vanno compensate le spese della fase di atp.. Le spese della presente fase vanno compensate per tre quarti e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in CP_1 dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio. Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni per l'iscrizione nelle liste di collocamento essendo Parte_1 invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 62%, a decorrere dal mese di luglio
2022;
- compensa le spese della fase di atp;
3 - compensa per tre quarti le spese di tale fase e pone a carico dell' la restante quota che si liquida CP_1 già ridotta in euro 673,87 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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