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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/11/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 11/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. Maria Michela Cammarino e dall'Avv. Lucia Raffaele
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappr.te pro tempore CP_1
Rappr e dif. dall'Avv. Giovanni Ronconi
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/05/2023 il ricorrente, premettendo di essere stato assunto alla convenuta in data 20.9.2010 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 46 mesi, e che in data 20.9.2013 il predetto contratto era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, adiva il Tribunale di Taranto affinché accertasse il proprio diritto al riconoscimento dell'intero periodo di servizio svolto con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, nonché alla corresponsione delle differenze economiche maturate a detto titolo.
Si costituiva che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere e comunque rilevava l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, quale, in particolare, l'avvenuta conciliazione tra le parti in sede sindacale, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate.
Taranto, 15 novembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 11/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. Maria Michela Cammarino e dall'Avv. Lucia Raffaele
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappr.te pro tempore CP_1
Rappr e dif. dall'Avv. Giovanni Ronconi
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/05/2023 il ricorrente, premettendo di essere stato assunto alla convenuta in data 20.9.2010 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 46 mesi, e che in data 20.9.2013 il predetto contratto era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, adiva il Tribunale di Taranto affinché accertasse il proprio diritto al riconoscimento dell'intero periodo di servizio svolto con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, nonché alla corresponsione delle differenze economiche maturate a detto titolo.
Si costituiva che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere e comunque rilevava l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, quale, in particolare, l'avvenuta conciliazione tra le parti in sede sindacale, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate.
Taranto, 15 novembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)