TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1861/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1861/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Ciampino (RM) alla via San Francesco d'Assisi n. 21 rappresentata e difesa dall'Avv.
Concetta Parisi (c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, contumace;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 24/3/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare l' CP_1 [...]
in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 dell'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2023 a tutt'oggi, così come disposto nel decreto di omologa del 20.11.2023 emesso dal Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, nella persona del Giudice dott. Pietro Gerardo Tozzi a definizione del procedimento RGN
4911/2022, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 5/11/2024 con rinvio su istanza di parte all'udienza del 9/1/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del 20/11/2023 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento con decorrenza da maggio 2023, con procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n 4911/2022
RG (v. doc 1 allegato al ricorso). Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in CP_1
data 20/11/2023 (v. doc 2 allegato al ricorso) . In data 29/11/2023 la ricorrente inviava il
2 modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
(v. doc 3 allegato al ricorso).
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello e il relativo pagamento intervenivano successivamente alla notifica del ricorso per come dichiarato dal procuratore della ricorrente a verbale d'udienza del 9/1/2025.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la CP_1
ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
3 per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1861/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Ciampino (RM) alla via San Francesco d'Assisi n. 21 rappresentata e difesa dall'Avv.
Concetta Parisi (c.f. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, contumace;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 24/3/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare l' CP_1 [...]
in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 dell'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2023 a tutt'oggi, così come disposto nel decreto di omologa del 20.11.2023 emesso dal Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro, nella persona del Giudice dott. Pietro Gerardo Tozzi a definizione del procedimento RGN
4911/2022, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 5/11/2024 con rinvio su istanza di parte all'udienza del 9/1/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del 20/11/2023 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento con decorrenza da maggio 2023, con procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n 4911/2022
RG (v. doc 1 allegato al ricorso). Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in CP_1
data 20/11/2023 (v. doc 2 allegato al ricorso) . In data 29/11/2023 la ricorrente inviava il
2 modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
(v. doc 3 allegato al ricorso).
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello e il relativo pagamento intervenivano successivamente alla notifica del ricorso per come dichiarato dal procuratore della ricorrente a verbale d'udienza del 9/1/2025.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la CP_1
ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
3 per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4