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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 229/2022, proposto DA
(P. Iva e CF ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro-tempore, corrente in Rosarno (RC) alla via Nazionale Nord snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Carbone, CF , ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 46/b, fax 0965/313651
o pec Email_1 appellante CONTRO nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Scionti (C.F. C.F._2
del Foro di Palmi, giusto mandato in calce al presente atto, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cittanova (RC) alla Via del Gioco n. 58, fax 0966.1883011, pec Email_2 appellato FATTO e DIRITTO 1. Il interponeva appello avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Palmi il 28/03/2022. Si costituiva , che resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 15.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento è stato dichiarato interrotto per soppressione del Parte_1 appellante. Il giudizio non veniva riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del
15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025 l'Avv. Natale Carbone depositava note trattazione scritta e contestuale richiesta di interruzione per il , reiterando Parte_1 le identiche richieste già formulate con le note scritte depositate per l'udienza del
16.04.2024, richieste peraltro già accolte dalla Corte che, come esposto, ha dichiarato l'interruzione del giudizio, che non è stato riassunto. 2
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 229/2022, proposto DA
(P. Iva e CF ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro-tempore, corrente in Rosarno (RC) alla via Nazionale Nord snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Carbone, CF , ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Possidonea n. 46/b, fax 0965/313651
o pec Email_1 appellante CONTRO nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Scionti (C.F. C.F._2
del Foro di Palmi, giusto mandato in calce al presente atto, ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cittanova (RC) alla Via del Gioco n. 58, fax 0966.1883011, pec Email_2 appellato FATTO e DIRITTO 1. Il interponeva appello avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Palmi il 28/03/2022. Si costituiva , che resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 15.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento è stato dichiarato interrotto per soppressione del Parte_1 appellante. Il giudizio non veniva riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del
15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025 l'Avv. Natale Carbone depositava note trattazione scritta e contestuale richiesta di interruzione per il , reiterando Parte_1 le identiche richieste già formulate con le note scritte depositate per l'udienza del
16.04.2024, richieste peraltro già accolte dalla Corte che, come esposto, ha dichiarato l'interruzione del giudizio, che non è stato riassunto. 2
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti