Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 31/01/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10920/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10920 del 2019, proposto da
AL RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
Rup Miur, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua, del provvedimento 29 marzo 2019 del MIUR pubblicato sul sito istituzionale e non comunicato nè, per quanto risulta, ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale come ivi indicato né pubblicato sulla pagina personale di parte ricorrente di Universitaly.it ed il cui contenuto è stato appreso incidentalmente solo in ragione della successiva pubblicazione di analogo avviso per l'anno accademico successivo in data 28 maggio 2019, nella parte in cui non include parte ricorrente tra i soggetti in posizione utile per partecipare all'assegnazione dei posti disponibili perché inizialmente riservati ai cittadini extracomunitari e rimasti vacanti anche, nella parte in cui dichiara che tra i soggetti beneficiari non si includono i soggetti ricorrenti che non hanno, nelle more, confermato l'interesse alla permanenza in graduatoria nonché nella parte in cui dispone che le modalità di attribuzione dei posti saranno dirette e senza procedura di prenotazione;
per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, con atto depositato in data 19 dicembre 2024, ha chiesto che il ricorso in esame venisse dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite a proprio favore in virtù del principio della soccombenza virtuale, dichiarandosi il difensore antistatario;
Considerato che, al riguardo, ha rappresentato parte ricorrente che;
- con riferimento alle prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria per l’a.a. 2016/2017, ha ottenuto un punteggio non utile per l’immatricolazione;
- che “ la domanda cautelare veniva dapprima rigettata e poi riformata dal Consiglio di Stato con provvedimento collegiale, determinando l’ammissione della ricorrente presso l’Ateneo di Catanzaro nel luglio 2017 ”;
- che con sentenza n. 11313/17 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso n. 14889/2016;
- che avverso tale sentenza veniva proposto appello (R.G. n. 3642/18) e il Consiglio di Stato dichiarava il ricorso di primo grado improcedibile per cessazione della materia del contendere, confermando l’immatricolazione dell’appellante e facendo salva la carriera accademica svolta con la sentenza n. 8431/2022;
- che, dunque, sulla base di tale capo di sentenza, in virtù dell’effetto espansivo esterno della pronuncia del Consiglio di Stato devono considerarsi travolti dalla riformata sentenza anche i provvedimenti qui impugnati con il ricorso (R.G. n. 10920/2019);
- che, pertanto, l’istante “ non ha più interesse alla decisione del ricorso in epigrafe essendo già annullati gli atti impugnati ed avendo, altresì, ottenuto lo scioglimento della riserva relativa all’immatricolazione al corso di laurea” ;
Riscontrata la scarsa chiarezza ed incongruenza della ricostruzione offerta da parte ricorrente, tenuto conto che nessuna domanda cautelare “ veniva dapprima rigettata e poi riformata dal Consiglio di Stato con provvedimento collegiale, determinando l’ammissione della ricorrente presso l’Ateneo di Catanzaro nel luglio 2017 ”, posto che con riferimento al giudizio in esame non è mai stata celebrata alcuna camera di consiglio;
Vista, comunque, la dichiarazione di parte ricorrente in ordine all’insussistenza dell’interesse alla decisione sul ricorso in esame “ essendo già annullati gli atti impugnati ed avendo, altresì, ottenuto lo scioglimento della riserva relativa all’immatricolazione al corso di laurea ”;
Ritenuto che le indicate circostanze conducano alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e non già per cessazione della materia del contendere, tenuto conto delle richiamate statuizioni del giudice d’appello e dell’affermato scioglimento della riserva relativa all’immatricolazione al corso di laurea presso l’Ateneo di Palermo, che incidono unicamente sulla permanenza dell’interesse alla decisione, mentre alcun provvedimento dell’Amministrazione avente carattere satisfattivo della pretesa originariamente azionata è intervenuto, essendo stato tale interesse soddisfatto in sede giurisdizionale e non in sede amministrativa;
Ritenuto, quanto alle spese di lite di cui parte ricorrente chiede la liquidazione a proprio favore, che debba invece esserne disposta la compensazione, avendo parte ricorrente ottenuto il bene della vita all’esito di diversi giudizi nell’ambito dei quali si è proceduto alla regolazione delle relative spese e dai quali non emergono i presupposti per il positivo accertamento della soccombenza virtuale delle resistenti Amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO