Articolo 1 della Legge 22 giugno 1950, n. 451
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28 luglio 1950
Art. 1. Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292 ; 10 ottobre 1948, n. 1550 ; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949 , n. 224 e 9 aprile 1949 , nn. 150 e 189 , con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Entrata in vigore il 28 luglio 1950