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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: opposizione ad
REPUBBLICA ITALIANA ordinanza ingiunzione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 23/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 5/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CHIARINI Parte_1 C.F._1
FABIO per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 P.IVA_1 delegati ex art. 417 bis c.p.c. dott. e dott.ssa Alessandra Buja, CP_2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 147-151 C/O ISPETTORATO
[...]
44100 ; RESISTENTE Controparte_3 CP_1 CP_1
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 07/01/2025 la signora titolare della ditta Parte_1 individuale “Bar Stella” sito in Fiscaglia (FE), conveniva in giudizio l
[...]
opponendosi all'ordinanza ingiunzione n. prot. 33239- Controparte_4
33240 emessa in data 3.12.2024 e notificata il 10.12.2024, con il quale le veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 1.666,67 oltre ad € 46,96 per spese di notifica, pari a complessivi € 1.713,63, per avere corrisposto alla dipendente Parte_2 la retribuzione del mese di marzo 2024 in contanti invece che con mezzi tracciabili, come disposto dall'art. 1 commi 910, 911, 913 L. n. 205 del 27 dicembre 2017.
1 Deduceva la parte ricorrente di avere versato alla solo un acconto e Parte_2 solo a titolo di mero rimborso di alcune spese” effettuate dalla lavoratrice per il Bar,
“anche conguagliate con altre spese, sostenute dalla dipendente in precedenza”.
Evidenziava di avere poi pagato alla dipendente la retribuzione con bonifico subito dopo la visita ispettiva, come evidenziato nello stesso atto di accertamento ispettivo.
Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per infondatezza della pretesa sanzionatoria.
2. Costituitosi in giudizio, l resisteva alla proposta azione, Controparte_4 chiedendone il rigetto, in quanto infondata.
3. La causa viene decisa all'odierna udienza, dopo essere stata discussa dalla parte convenuta, assente la parte ricorrente.
4. Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'ordinanza ingiunzione si basa Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione N. 2024-FERA-0000739 DEL 10/06/2024 trasmesso con note n. 17034 del 10/6/2024 (doc. 02 convenuto) notificato in data 13 e 17/6/2024, all'opponente in qualità di trasgressore.
La parte ricorrente sostiene che si è trattato di un acconto a titolo di rimborso su alcune spese sostenute dalla lavoratrice per l'esercizio, ma non produce alcun documento a sostengo di quanto dedotto.
L'assunto, peraltro, confligge nettamente con quanto dichiarato dalla dipendente el corso dell'accesso ispettivo (v. verbale del 11.4.2024 – doc. Parte_2
3 conv.); la lavoratrice, dopo avere dichiarato di essere stata assunta dal 19 marzo
2024, ha riferito: “Sono stata pagata in contante. Ho ricevuto circa 240 euro in contanti come compenso di marzo 2024”.
La lavoratrice nelle sue dichiarazioni ha dunque imputato il pagamento, senza alcun dubbio, a titolo di retribuzione, per i giorni lavorati del mese di marzo 2024.
Nessun cenno ha fatto all'avere anticipato alcune spese nell'interesse dell'esercizio e di essere stata rimborsata in contanti. Peraltro, sul punto le deduzioni di parte ricorrente appaiono del tutto generiche, non provate, ed anche incomprensibili, laddove viene laconicamente e genericamente affermato che le spese sono
“anche conguagliate con altre spese, sostenute dalla dipendente in precedenza”.
A comprova delle dichiarazioni della dipendente, invece, è stato prodotto il prospetto paga della mensilità di marzo 2024 (doc. 7), che prevede una somma netta assai vicina a quella che ella dichiara di avere ricevuto in contanti, pari ad €
2 224,00 netti (doc. 7 conv.). Cosicché potrà tutt'al più ritenersi che il rimborso spese riguardasse la differenza tra € 240,00 (circa) ed € 224,00.
Risulta dunque dimostrata la violazione delle disposizioni sopra ricordate.
In particolare, l'art. 1 commi 910, 911, 912 e 913 ultima parte, L. n. 205/2017, dispone quanto segue:
“910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
[…]
911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
913. […]. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della mancanza di attività istruttoria, del valore e della semplicità della causa, ridotto il compenso del
20% ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. prot. 33239-33240 emessa nei confronti di ditta Parte_1 individuale, dall in data 3.12.2024, notificata il 10.12.2024. Controparte_5
3 C Condanna la ricorrente a rifondere all le spese di lite che liquida in complessivi €
824,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie.
Così deciso in Ferrara il 23/05/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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