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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.886/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 886/2023 tra
Parte_1
ATTORE-OPPONENTE
e
(GAEU) Controparte_1
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggi 27 MARZO 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Alì Maria Grazia e per parte opposta l'avv. Tito Cimino per delega dei procuratori costituiti.
Il giudice invita le parti a concludere.
Entrambi i procuratori si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e nelle note conclusionali depositate.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.
Il Giudice
dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 886/2023 promossa da:
nata ad [...] (R.C.) il 30/12/1954 c.f. Parte_1
e residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall' Avv. Maria Grazia Alì come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo procuratore in Locri (R.C.) alla C/da Cantarato,;
OPPONENTE
e
scritta in Controparte_2
Irlanda al n. partita IVA con sede in Station House, Dublin Road, P.IVA_1 P.IVA_2
Malahide, Co. Dublin, Irlanda, in persona del rappresentante legale pro tempore, Dott.
[...]
C.F.: PPS number 6801152Q, nato a [...] il18/04/1975, rappresentata e CP_3 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro, Luigi Tinuzzo e
Alessia Sorrenti, giusta procura generale alle liti rilasciata il 07/10/2022 in notaio Per_1
da Dublino, elettivamente domiciliata in via Tevere, n. 80, 89044, Locri (RC) presso
[...] lo studio dell'Avv. Tito Cimino;
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti opponenti precisano come da rispettivi atti introduttivi e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' odierna attrice proponeva opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo nr. 187/2023 emesso dal Tribunale di Locri il 17.06.2023 nell'ambito del proc. 667/2023 R.G. per l'importo di €.29.135,39 oltre interessi e spese.
Assumeva che il credito non era provato non risultando sufficiente l'estratto ex art.50 TUB
e che il finanziamento era stato concesso in violazione dell'art.124 TUB non avendo valutato preliminarmente la solvibilità del mutuatario in ragione di una precedente cessione del quinto. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta che contestava integralmente il contenuto dell'opposizione e ne chiedeva pertanto il rigetto. Precisava che le ragioni addotte dall'opponente erano del tutte improponibili atteso che l'opposta agiva in surroga del creditore, avendolo soddisfatto in ragione della polizza assicurativa stipulata al momento della erogazione del credito. Il finanziamento, infatti veniva erogato in favore della sig.ra per l'importo lordo Parte_1 complessivo di € 43.200,00 da estinguersi, in n. 120 rate mensili dell'importo ciascuna di €
360,00. Per effetto della sottoscrizione del contratto, il datore di lavoro provvedeva a versare il quinto dello stipendio in favore della Società concedente il finanziamento, secondo le modalità stabilite. A seguito della comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, stante l'inadempimento, da parte della sig.ra dell'obbligazione di rimborso Parte_1 rateale delle somme, la Società intimava l'integrale adempimento CP_4 immediato, che, tuttavia, non avevano alcun seguito. Contestualmente veniva comunicato alla (GAEU), denuncia “cautelativa” di Controparte_1 sinistro con riferimento al contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dalla sig.ra Successivamente con “atto di quietanza e surroga” del Parte_1
19/12/2019, sottoscritto dalla Società la contraente dichiarava di aver CP_4 ricevuto da in qualità di Controparte_2 assicuratore del Rischio Credito, garantito dalla polizza n. CL 16977-0035, la somma di
29.135,39 €, relativa all'operazione in oggetto. Per effetto di tale pagamento, l'odierna
Società opposta si era surrogata, nei limiti della somma di cui sopra, in forza del disposto di cui agli artt. 1901 e 1916 del c.c., nei diritti, azioni e ragioni vantati dalla Società CP_4 nei confronti della sig.ra divenendo creditore dell'importo complessivo di
[...] Parte_1
29.135,39 €, come da conto residuo debito, che veniva richiesto in pagamento alla sig.ra in via bonaria, nonché, da ultimo dello scrivente procuratore, senza tuttavia Parte_1 ricevere alcun riscontro. La AEU), Controparte_1 pertanto, si vedeva costretta a chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo n. 187/2023 emesso in data 17/06/23 dal Tribunale di Locri, nel procedimento n. R.G. 667/23, oggi opposto.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione di natura documentale era di pronta soluzione e rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies. All'udienza odierna le parti hanno precisato e la causa è stata trattenuta in decisione. ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Occorre infatti precisare che l'opponente non contesta l'erogazione del credito avvenuto in suo favore né l'importo, limitandosi a generiche contestazioni che poco attengono al caso di specie. Va infatti puntualizzato che il decreto ingiuntivo è stato emesso a favore della compagnia di assicurazione garante del credito che agisce in surroga nei confronti dell'obbligata sostituendosi al creditore per il recupero della debitoria soddisfatta dalla compagnia garante. La prova pertanto del diritto di chi agisce in surroga è la quietanza di avvenuto pagamento del creditore che nel caso di specie è stata fornita in sede monitoria, per il riferimento all'art.50 TUB non rileva. Era onere pertanto del debitore dimostrare eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
A tal fine occorre richiamare quanto previsto dall'art.1201 c.c. che contempla l'ipotesi della surrogazione per volontà del creditore che ricevendo una somma dal terzo, lo surroga nei propri diritti. In tale ipotesi sono opponibili da parte del debitore le eccezioni relative al rapporto di credito sorte in data antecedente alla surroga, ma non ai requisiti soggettivi del creditore surrogato. Nel caso specifico non coglie l'eccezione di inosservanza dell'art.124
TUB in quanto la valutazione della solvibilità del debitore riguarda la fase delle trattative antecedente quindi al sorgere dell'obbligazione. Peraltro, nello specifico, la stessa non è calzante in quanto la cessione del quinto era stata comunque applicata tanto che la somma ingiunta si riferisce alla residua debitoria che è pari quasi alla metà dell'importo erogato a comprova che per un periodo consistente la cessione è stata operativa fino al pensionamento dell'obbligata che non ha poi provveduto all'adempimento fino all'estinzione dell'obbligazione.
Va pertanto confermato il decreto ingiuntivo opposto. In punto di spese, l'opponente va quindi condannata, per il principio di soccombenza, al pagamento delle stesse, che vanno liquidate con applicazione delle tariffe minime in ragione delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto ritualmente notificato, contro
[...] Controparte_1
AEU) , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 187/2023 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 2.540,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis