Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6292/24
TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 29.05.2025
È presente per l'Avv. Paolo Salvatore Paolella il quale riferisce che l'ordinanza-ingiunzione CP_1 di pagamento, oggetto del presente giudizio, prot. N. 3339 emessa in data 17.01.2024, dall'
[...] sede di Napoli, notificata in data 22.01.2024, è stata convalidata dal giudice Controparte_2 dott. Forziati, decima sezione di questo Tribunale, con ordinanza resa in udienza in data 10.06.2024, nel giudizio R.G. n. 3742/24. Il difensore riferisce anche che l'ordinanza di convalida emessa dal giudice Forziati non è stata impugnata. Nel merito, chiede accogliersi il ricorso ed annullare l'ordinanza opposta, ovvero dichiararla inefficace nei confronti della dipendente per le ragioni ivi esposte. Controparte_3
È presente per il funzionario delegato dott. il quale Controparte_4 Testimone_1 si riporta alla comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso.
Il GI sottopone alle parti la questione della procedibilità del ricorso, in considerazione della circostanza che l'ordinanza opposta è stata convalidata da altro giudice con provvedimento passato in giudicato. L'Avv. Paolella sostiene la procedibilità del presente ricorso, anche alla luce della condotta processuale di controparte che non rappresentò al giudice Forziati la pendenza del presente giudizio. Il dott. rappresenta che in entrambi i giudici l'Ufficio ha chiesto la riunione dei due Testimone_1 procedimenti. Sulla procedibilità del presente ricorso rappresenta l'esigenza di interloquire con il proprio Ufficio. Il Giudice all'esito della discussione decide la causa mediante lettura della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6292/24 decisa alla pubblica udienza del 29.5.2025 vertente
TRA
(P.VA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Paolo Salvatore Paolella, presso il cui studio elett.te domicilia in Sarno, alla via Pedagnali n. 134;
RICORRENTE
– – Controparte_5 CP_6 Controparte_2 sede di Napoli - nella persona del Direttore dell'Ufficio, dottor C.F. Controparte_7
, elett.te domiciliato in Napoli alla via A. Vespucci n. 168; C.F._1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, ha proposto opposizione, ai sensi della L. n. CP_1
689/1981 e ss.mm.ii., avverso l'Ordinanza-ingiunzione Prot. N. 3339 emessa dall'
[...]
, in data 17.01.2024, notificata in data 22.01.2024, Controparte_8 con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento della somma € 7000,00, per violazione dell'art. 7 comma
8, del D.L. 13.09.2012 n. 158, convertito con legge n. 189 del 08.11.2012, essendo stata rilevata la presenza di un minore in esercizio deputato alla raccolta di gioco.
A sostegno della opposizione eccepisce che la violazione non è stata commessa e che la dipendente destinataria del medesimo provvedimento, è estranea ad ogni responsabilità. Controparte_3
Su tali presupposti, chiede:
A – dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione N. 3339 emessa in data 17.01.2024, da
[...] sede di Napoli sezione giochi e tabacchi reparto scommesse, notificata in data Controparte_2
22.02.2024;
B – in subordine dichiarare inefficace l'ingiunzione nei confronti della dipendente . Controparte_3
L chiede il rigetto della opposizione, eccependo anche Controparte_4 che il ricorrente ha proposto altro ricorso avverso la stessa ordinanza ingiunzione, iscritto a RG 3742 del
2024 (GI dott. Forziati).
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, prot. N. 3339 emessa in data 17.01.2024, dall' è stata convalidata dal giudice dott. Controparte_2
Forziati, decima sezione di questo Tribunale, con ordinanza resa in udienza in data 10.06.2024, nel giudizio R.G. n. 3742/24. È altrettanto pacifico che l'ordinanza di convalida non è stata impugnata. Ai sensi dell'art. 7, comma 9, lett. b), del D. Lg. 1 settembre 2011, n. 150, l'ordinanza con cui il giudice convalida il provvedimento opposto è appellabile. Di conseguenza, essendo stata emessa nella udienza del 10.6.2024, l'ordinanza di convalida emessa dal giudice Forziati è passata in giudicato, per cui la legittimità della ordinanza-ingiunzione opposta non è più controvertibile. Per questo motivo, la opposizione proposta nel presente giudizio è improponibile, per effetto della preclusione derivante dal giudicato (Sez. L, Sentenza n. 3607 del 27/03/1995).
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, tenuto conto che la decisione viene resa previo esame di una questione rilevata di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza-ingiunzione Prot. N. CP_1
3339 emessa dall' sede di Controparte_4 Controparte_2
Napoli, in data 17.01.2024;
- compensa le spese del giudizio. Napoli, 29.5.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore